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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 6149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6149 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10992/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lisa Micochero Presidente dott. Beatrice Magaro' Giudice relatore dott. Giulia Tagliapietra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10992/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI MA, presso il cui studio sito in Venezia, Via Lazzari 22, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
Contro
) rappresentata e difesa dall'Avv. PRETE CP_1 C.F._2
CINZIA con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Mirano (Ve), via Belvedere n.2/A,
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza disattesa:
Revocare l'assegno divorzile in favore della sig.ra ;in subordine, determinarlo CP_1 in misura non superiore ad € 500,00 mensili;
pagina 1 di 9
Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , in quanto Persona_1 lavoratore autonomo economicamente autosufficiente e già beneficiario dell'uso gratuito dello studio del padre;
Revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla IG.ra , ai CP_1 sensi dell'art. 337-sexies c.c., per sopravvenuta cessazione dell'interesse tutelato, essendo il figlio divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente Per_1
Dare atto della rinuncia alla domanda di divisione giudiziale dell'immobile sito in Martellago
(VE), via Frassinelli n. 92;
Con vittoria di spese di lite, con compensazione in via equitativa qualora il Tribunale lo ritenga opportuno.
Per il resistente:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e , CP_1 Parte_1
contratto con rito civile in data 23.03.1996, iscritto al Registro dello Stato Civile del Comune di
Martellago (VE) al n. 1 serie A anno 1996, ordinando ogni conseguente incombente per la annotazione della relativa sentenza;
2. Confermare/disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Martellago (VE) via
Frassinelli n. 92, e relative pertinenze, unitamente all'uso degli arredi e suppellettili ivi presenti, alla sig.ra , in ragione del fatto che ivi con la stessa continua tutt'ora CP_1
ad abitare il figlio . Per_1
3. Disporre, stante la rilevante differenza reddituale e patrimoniale tra i coniugi, l'attuale incapacità di auto-sostentamento della sig.ra , e le spese di mantenimento CP_1
dell'abitazione coniugale e degli animali domestici, dipendenti, per i motivi esposti in atti, dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali ella resistente, quali rappresentate e documentate in atti, la conferma sino alla pronuncia sullo status, dei provvedimenti provvisori assunti nel presente giudizio con ordinanza del 26.04.2024, e con la pronuncia definitiva sullo status disporre a carico del dott. l'obbligo di versamento a favore della Parte_1
sig.ra , a titolo di assegno di divorzio, entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo CP_1
pagina 2 di 9 bonifico bancario, della somma mensile di € 2.000,00 (euro duemila/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di deposito della sentenza, ovvero diversa o maggiore somma che dovesse ritenersi congrua.
4. Attesa l'attuale non autosufficienza economica, considerato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nonché la differenza di capacità reddituale e di situazione patrimoniale tra il dott. e la sig.ra , valutato il fatto che il figlio Pt_1 CP_1 Per_1
convive con la madre nella casa coniugale, confermare/disporre a carico del padre sig.
l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio, entro il giorno 05 di ogni Parte_1 mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 755,30 (euro settecentocinquantacinque/30), già maggiorata dell'aumento per la rivalutazione ISTAT calcolata ad aprile 2023, ulteriormente rivalutabili Istat dall'anno successivo all'emanazione dei provvedimenti, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio.
5. Stabilire che i genitori si impegnano a contribuire, il dott. nella misura del 80% e la Pt_1
IG.ra nella misura del 20%, alle spese straordinarie di mantenimento del figlio CP_1
secondo le ripartizioni e le modalità di prestazione del consenso e rimborsi di cui al Per_1
vigente Protocollo del Tribunale di Venezia in materia di famiglia 2019, confermando, per quanto concerne le spese di istruzione, l'onere di contribuzione a carico del padre nelle suindicate percentuali, inclusi costi di master e specializzazione post universitaria.
Per il Pubblico Ministero: Visto esprime parere favorevole alla pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma delle statuizioni adottate in via temporanea e urgente del giudice delegato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 30.07.23, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile in data 23.03.1996 in Martellago (VE), con la sig.ra , CP_1 che dall'unione nasceva il figlio in data 27.12.1997 , che in data 28.08.1976 il Persona_1
ricorrente aveva contratto precedente matrimonio concordatario con la sig.ra , Persona_2
da cui erano nati i figli e , rispettivamente in data 3.02.1979 e Per_3 Persona_4
pagina 3 di 9 29.10.1984: precisava di essersi consensualmente separato dalla sig.ra , in forza di CP_1
decreto del Tribunale di Venezia depositato il 4.07.2022 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Martellago (VE), via Frassinelli n. 92, resterà assegnata alla signora che vi abiterà con il figlio non ancora autonomo CP_1 Per_1
economicamente;
3) Il signor corrisponderà alla signora la somma mensile di Parte_1 CP_1
€ 1.000,00 (mille/00), oltre rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione aprile 2023), a titolo di assegno di mantenimento separativo, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2022;
4) Il signor corrisponderà in via diretta al figlio , a titolo di concorso Parte_1 Per_1 al suo mantenimento, la somma mensile di € 700,00 (settecento/00), oltre rivalutazione
ISTAT (prima rivalutazione aprile 2023), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese secondo le modalità concordate tra le parti con tracciabilità del versamento;
5) Le spese straordinarie occorrenti al figlio come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Venezia resteranno a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella misura del
20%;; faceva presente di essersi trasferito in via di fatto, ivi fissando propria dimora e domicilio, nel diverso immobile (unità sottotetto c.d. praticabile, ma non abitabile la cui destinazione d'uso è
a magazzino) di proprietà della società di leasing AS PA (Intesa San Paolo), e concesso dalla medesima in locazione finanziaria al ricorrente;
evidenziava con riferimento alle sue condizioni economiche: di essere medico di medicina generale in quiescenza, e di esercitare saltuaria attività in libera professione;
che le sue dichiarazioni dei redditi delle ultime tre annualità evidenziavano un reddito netto di circa € 68.345,00 nel 2020; € 77.220,00 nel
2021; € 86.072,00 nel 2022 (di cui, per vero, ben € 30.774,00, maturati in via straordinaria per l'attività di medico vaccinatore per l'emergenza Covid-19, attività ora non più svolta;
che tale dato non teneva però conto delle intere spese sostenute dal ricorrente per l'esercizio dell'attività professionale (circa € 845,00 al mese) e nemmeno dei contributi previdenziali
EMPAM versati (circa € 500,00 al mese), che lo stesso inoltre, sosteneva i seguenti esborsi:
a) € 192,00 quale rata del finanziamento contratto nel 2014 per l'acquisto di pannelli fotovoltaici installati nell'abitazione familiare;
b) € 325,35 c.a per rata (ora nella misura dell'80%) della scuola di specializzazione figlio AR presso C.E.E.S.O. S.r.l. ;c) €
pagina 4 di 9 2.377,69 quale canone dei contratti di leasing n. 00927431/01 e n. 00927431/02, in essere con AS PA (società di Intesa Sanpaolo S.p.a.) e con ultima rata prevista al 30.03.2028, relativi ad un corpo di fabbrica in cui al piano terra si trova l'ambulatorio ove il dottore esercita l'attività libero professionale, mentre al primo piano si trova il locale magazzino;
faceva presente che lo stesso sosteneva, altresi', l'esborso di € 269,50 c.a. quale rata mensile del finanziamento del contratto per l'acquisto dell'autovettura al figlio;
€ 744,29 (oltre Per_1
rivalutazione Istat) quale contributo al mantenimento, disposto con Decreto 20.03.2002, reso dal Tribunale di Venezia a definizione del procedimento n. 1700/2001 RG, in favore della GL , maggiorenne non autosufficiente economicamente in quanto affetta da Per_3 deficit fisici e psichici;
che l'immobile adibito a casa coniugale veniva acquistato e ristrutturato essenzialmente con le sue risorse derivanti anche dalla vendita di immobili di sua proprietà esclusiva;
che lo stesso aveva proposto la divisione dell'immobile; che Il figlio , Per_1 occupava da anni una porzione autonoma dell'immobile de quo, posta al piano terra/seminterrato, ove ha a disposizione una camera, servizi, una taverna con predisposizione per cucina, un soggiorno, ed un ampio vano adibito a sala biliardo, evidenziava, inoltre di essere proprietario di altro immobile in Padova, giuntogli in eredità dalla famiglia di origine per la quota di 1/2 e di aver con proprie sostanze, anche ottenute a titolo di TFR, acquistato dal fratello la restante quota della metà, e provveduto ad una sommaria ristrutturazione dello stesso, che era sua intenzione mettere a reddito l'immobile sito in Padova tramite locazioni temporanee da far gestire alla GL , in modo da Per_3
garantire alla medesima, una rendita e contemporaneamente consentire al ricorrente di liberarsi dall'assegno di mantenimento che mensilmente versa alla GL;
Che quanto ai beni mobili lo stesso era titolare di: 1) autovettura Toyota FL341AZ del 2017; - autovettura Saab
CA839AT del 2002 che il dott. non utilizza, ma mantiene a sé intestata in vista di un Pt_1
futuro inserimento nel registro delle auto;
2) una motocicletta Cagiva CA839AT del 2005, acquistata per il figlio e che quest'ultimo desidera conservare per ragioni affettive;
3) Per_1 una piccola barca ormeggiata a Venezia;
che L'unico portafoglio titoli del ricorrente indicava al 26.06.2023 un saldo positivo di € 37.213,05; sul tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, evidenziava che lo stesso aveva da sempre costituito il perno dell'intero nucleo familiare, essendo presente, propositivo e provvedendo ad ogni esigenza familiare, non soltanto economica, che provvedeva alla spesa alimentare a ideare i numerosi viaggi che la coppia ha effettuato nel corso degli anni, così come a coinvolgere la famiglia nelle varie attività ed hobbies del medesimo alternatisi e succedutisi nel corso degli anni (scii,
pagina 5 di 9 motocicletta, equitazione, uscite in barca, golf), che era stato sempre presente nella crescita del figlio, che mentre lo stesso faceva fronte a pressochè tutte le esigenze economiche della casa e della famiglia, la sig.ra aveva la possibilità di utilizzare i proventi dell'attività CP_1
lavorativa del coniuge per soddisfare i propri hobbies, le proprie esigenze personali e le proprie passioni (palestre, canto, centri estetici); che quanto alla situazione economica della moglie la stessa risultava titolare di un conto corrente presso Centro Marca Banca, filiale di
Maerne, Martellago, n. 34/000000187, ove risulta essere accreditato lo stipendio e altri emolumenti da parte dell' di una autovettura Mazda tg FA629LF; del cavallo CP_2 CP_3
del 50% della casa familiare e del relativo notevole scoperto pertinenziale, evidenziava
[...]
che La sig.ra già prima del matrimonio aveva maturato consolidate esperienze CP_1
professionali quale impiegata amministrativa, che aveva potuto sfruttare pure in seguito all'unione coniugale, di molto facilitata dalle conoscenze delle lingue straniere (inglese, francese ed in particolar modo il tedesco); che la stessa tuttavia aveva sempre mostrato scarso impegno nell'esercizio dell'attività lavorativa;
tanto premesso, sulla scorta del rilievo che fosse ormai impossibile addivenire ad una riconciliazione, rassegnava le seguenti conclusioni:
-pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 23.03.1996 in Martellago (VE), tra il dott. e la sig.ra , ed iscritto al Registro dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile al n. 1 parte I serie A anno 1996 e ordinare conseguentemente le formalità di rito al competente Ufficiale di Stato civile;
- dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile da parte del dott. Parte_1
in favore della sig.ra ;
[...] CP_1
- previa revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
, disporsi la divisione dell'immobile familiare ubicato in Martellago, località Maerne, CP_1 via Frassinelli, n. 92, secondo il progetto in atti dell'Arch. , assegnando il lotto “A” Persona_5 in proprietà esclusiva al dott. ed il lotto “B” in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_1
. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , la quale CP_1
contestava le avverse deduzioni, pur non opponendosi alla domanda di divorzio.
Faceva presente che la stessa si era sempre prodigata nell'interesse della famiglia sacrificando le proprie ambizioni professionali, per scelta condivisa con il marito, al fine di dedicarsi alla cura del figlio e della grande casa in cui viveva la coppia, di ave contribuito con le proprie sostanze all'acquisto della casa coniugale, che non corrispondeva al vero il fatto pagina 6 di 9 che attualmente il figlio vivesse in una “porzione autonoma dell'immobile” costituente Per_1
casa coniugale, essendo la casa non divisa in porzioni , nè agevolmente divisibile;
che l'appartamento in cui viveva l'istante , di circa 100 mq era stato ammobiliato e rifinito con cura, e possedeva tutti i comfort per un'ottimale sistemazione abitativa, che mentre la stessa era allo stato disoccupata, il ricorrente svolgeva ancora l'attività di libero professionista tuttora operativo in ambito medico-estetico; che lo stesso oltre a percepire una pensione mensile di oltre € 4.600,00, usufruiva di altre entrate relative alla sua attività professionale, che il cavallo
Princess JO era di proprietà del ricorrente e non della stessa;
che la stessa era intestataria di un'auto Mazda, risultando altresi' cointestaria formale, unitamente alla sorella, del libretto postale dei propri genitori, intestatari sostanziali, che essendo anziani avevano bisogno dell'aiuto materiale delle figlie , rappresentava di essersi sempre prodigata nella ricerca di un'occupazione e di aver anche coadiuvato il marito nell'esercizio dell'attività lavorativa;
tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e , CP_1 Parte_1
contratto con rito civile in data 23.03.1996, iscritto al Registro dello Stato Civile del Comune di
Martellago (VE) al n. 1 serie A anno 1996, ordinando ogni conseguente incombente per la annotazione della relativa sentenza;
2. Confermare/disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Martellago (VE) via
Frassinelli n. 92, e relative pertinenze, unitamente all'uso degli arredi e suppellettili ivi presenti, alla sig.ra , in ragione del fatto che ivi con la stessa continua ad CP_1
abitare il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1
3. Disporre che, stante la rilevante differenza reddituale e patrimoniale tra i coniugi, l'attuale incapacità di auto-sostentamento della sig.ra , e le spese di mantenimento CP_1
dell'abitazione coniugale e degli animali domestici, quali rappresentate e documentate in atti, venga posto a carico del Dott. l'obbligo di versamento a favore della Parte_1
moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa sino alla pronuncia sullo status, e successivamente alla pronuncia definitiva sullo status a titolo di assegno di divorzio a favore della resistente, entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile di € 2.000,00 (euro duemila/00) ovvero diversa o maggiore somma che dovesse ritenersi congrua, con decorrenza dalla domanda, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data del provvedimento.
4. Attesa l'attuale mancanza di indipendenza economica del figlio , studente in Per_1
specialistica post-universitaria, considerato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio
pagina 7 di 9 nonché la differenza di capacità reddituale e di situazione patrimoniale tra il dott. e la Pt_1
sig.ra , valutato il fatto che il figlio convive con la madre nella casa CP_1 Per_1
coniugale, confermare/disporre a carico del padre sig. l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla madre sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo CP_1 bonifico bancario, la somma mensile di € 755,30 (euro settecentocinquantacinque/30), come maggiorata dell'aumento per la rivalutazione ISTAT calcolata ad aprile 2023, ulteriormente rivalutabili Istat dall'anno successivo all'emanazione dei provvedimenti, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio.
5. Stabilire che i genitori si impegnano a contribuire, il dott. nella misura del 80% e la Pt_1
IG.ra nella misura del 20%, alle spese straordinarie di mantenimento del figlio CP_1
secondo le ripartizioni e le modalità di prestazione del consenso e rimborsi di cui al Per_1
vigente Protocollo del Tribunale di Venezia in materia di famiglia 2019, confermando, per quanto concerne le spese di istruzione, l'onere di contribuzione a carico del padre nelle suindicate percentuali, inclusi costi di master e specializzazione post universitaria e retta scolastica.
Con ordinanza del 26.01.24 venivano confermate, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, le condizioni di cui alla separazione.
All'udienza del 27.11.25, sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione e degli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza, la causa veniva trattenuta in decisione.
In data 18.12.25 veniva prodotto certificato del Comune di Martellago del 17.12.25, da cui risulta l'intervenuto decesso di in data 15.12.25. Parte_1
Orbene si osserva in via preliminare ed assorbente che la morte di uno dei coniugi determina ex lege lo scioglimento del vincolo matrimoniale (art. 149 c.c.)
Il rapporto dedotto in giudizio ha carattere personalissimo e non è suscettibile di prosecuzione nei confronti degli eredi, con conseguente venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di divorzio e sulle domande accessorie ad essa strettamente connesse. (cfr. Cass.
33346/21)
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della decisione, essendo la morte di una delle parti un evento imprevedibile.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 • DICHIARA cessata la materia del contendere per intervenuto decesso di. Parte_1
[...]
• SPESE COMPENSATE
Cosi deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Venezia del 19.12.25
Il Giudice-Relatore Il Presidente Dott.ssa Beatrice Magaro' Dott.ssa Lisa Micochero
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lisa Micochero Presidente dott. Beatrice Magaro' Giudice relatore dott. Giulia Tagliapietra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10992/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI MA, presso il cui studio sito in Venezia, Via Lazzari 22, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
Contro
) rappresentata e difesa dall'Avv. PRETE CP_1 C.F._2
CINZIA con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Mirano (Ve), via Belvedere n.2/A,
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza disattesa:
Revocare l'assegno divorzile in favore della sig.ra ;in subordine, determinarlo CP_1 in misura non superiore ad € 500,00 mensili;
pagina 1 di 9
Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , in quanto Persona_1 lavoratore autonomo economicamente autosufficiente e già beneficiario dell'uso gratuito dello studio del padre;
Revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla IG.ra , ai CP_1 sensi dell'art. 337-sexies c.c., per sopravvenuta cessazione dell'interesse tutelato, essendo il figlio divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente Per_1
Dare atto della rinuncia alla domanda di divisione giudiziale dell'immobile sito in Martellago
(VE), via Frassinelli n. 92;
Con vittoria di spese di lite, con compensazione in via equitativa qualora il Tribunale lo ritenga opportuno.
Per il resistente:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e , CP_1 Parte_1
contratto con rito civile in data 23.03.1996, iscritto al Registro dello Stato Civile del Comune di
Martellago (VE) al n. 1 serie A anno 1996, ordinando ogni conseguente incombente per la annotazione della relativa sentenza;
2. Confermare/disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Martellago (VE) via
Frassinelli n. 92, e relative pertinenze, unitamente all'uso degli arredi e suppellettili ivi presenti, alla sig.ra , in ragione del fatto che ivi con la stessa continua tutt'ora CP_1
ad abitare il figlio . Per_1
3. Disporre, stante la rilevante differenza reddituale e patrimoniale tra i coniugi, l'attuale incapacità di auto-sostentamento della sig.ra , e le spese di mantenimento CP_1
dell'abitazione coniugale e degli animali domestici, dipendenti, per i motivi esposti in atti, dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali ella resistente, quali rappresentate e documentate in atti, la conferma sino alla pronuncia sullo status, dei provvedimenti provvisori assunti nel presente giudizio con ordinanza del 26.04.2024, e con la pronuncia definitiva sullo status disporre a carico del dott. l'obbligo di versamento a favore della Parte_1
sig.ra , a titolo di assegno di divorzio, entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo CP_1
pagina 2 di 9 bonifico bancario, della somma mensile di € 2.000,00 (euro duemila/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di deposito della sentenza, ovvero diversa o maggiore somma che dovesse ritenersi congrua.
4. Attesa l'attuale non autosufficienza economica, considerato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nonché la differenza di capacità reddituale e di situazione patrimoniale tra il dott. e la sig.ra , valutato il fatto che il figlio Pt_1 CP_1 Per_1
convive con la madre nella casa coniugale, confermare/disporre a carico del padre sig.
l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio, entro il giorno 05 di ogni Parte_1 mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 755,30 (euro settecentocinquantacinque/30), già maggiorata dell'aumento per la rivalutazione ISTAT calcolata ad aprile 2023, ulteriormente rivalutabili Istat dall'anno successivo all'emanazione dei provvedimenti, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio.
5. Stabilire che i genitori si impegnano a contribuire, il dott. nella misura del 80% e la Pt_1
IG.ra nella misura del 20%, alle spese straordinarie di mantenimento del figlio CP_1
secondo le ripartizioni e le modalità di prestazione del consenso e rimborsi di cui al Per_1
vigente Protocollo del Tribunale di Venezia in materia di famiglia 2019, confermando, per quanto concerne le spese di istruzione, l'onere di contribuzione a carico del padre nelle suindicate percentuali, inclusi costi di master e specializzazione post universitaria.
Per il Pubblico Ministero: Visto esprime parere favorevole alla pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma delle statuizioni adottate in via temporanea e urgente del giudice delegato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 30.07.23, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile in data 23.03.1996 in Martellago (VE), con la sig.ra , CP_1 che dall'unione nasceva il figlio in data 27.12.1997 , che in data 28.08.1976 il Persona_1
ricorrente aveva contratto precedente matrimonio concordatario con la sig.ra , Persona_2
da cui erano nati i figli e , rispettivamente in data 3.02.1979 e Per_3 Persona_4
pagina 3 di 9 29.10.1984: precisava di essersi consensualmente separato dalla sig.ra , in forza di CP_1
decreto del Tribunale di Venezia depositato il 4.07.2022 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Martellago (VE), via Frassinelli n. 92, resterà assegnata alla signora che vi abiterà con il figlio non ancora autonomo CP_1 Per_1
economicamente;
3) Il signor corrisponderà alla signora la somma mensile di Parte_1 CP_1
€ 1.000,00 (mille/00), oltre rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione aprile 2023), a titolo di assegno di mantenimento separativo, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2022;
4) Il signor corrisponderà in via diretta al figlio , a titolo di concorso Parte_1 Per_1 al suo mantenimento, la somma mensile di € 700,00 (settecento/00), oltre rivalutazione
ISTAT (prima rivalutazione aprile 2023), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese secondo le modalità concordate tra le parti con tracciabilità del versamento;
5) Le spese straordinarie occorrenti al figlio come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Venezia resteranno a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella misura del
20%;; faceva presente di essersi trasferito in via di fatto, ivi fissando propria dimora e domicilio, nel diverso immobile (unità sottotetto c.d. praticabile, ma non abitabile la cui destinazione d'uso è
a magazzino) di proprietà della società di leasing AS PA (Intesa San Paolo), e concesso dalla medesima in locazione finanziaria al ricorrente;
evidenziava con riferimento alle sue condizioni economiche: di essere medico di medicina generale in quiescenza, e di esercitare saltuaria attività in libera professione;
che le sue dichiarazioni dei redditi delle ultime tre annualità evidenziavano un reddito netto di circa € 68.345,00 nel 2020; € 77.220,00 nel
2021; € 86.072,00 nel 2022 (di cui, per vero, ben € 30.774,00, maturati in via straordinaria per l'attività di medico vaccinatore per l'emergenza Covid-19, attività ora non più svolta;
che tale dato non teneva però conto delle intere spese sostenute dal ricorrente per l'esercizio dell'attività professionale (circa € 845,00 al mese) e nemmeno dei contributi previdenziali
EMPAM versati (circa € 500,00 al mese), che lo stesso inoltre, sosteneva i seguenti esborsi:
a) € 192,00 quale rata del finanziamento contratto nel 2014 per l'acquisto di pannelli fotovoltaici installati nell'abitazione familiare;
b) € 325,35 c.a per rata (ora nella misura dell'80%) della scuola di specializzazione figlio AR presso C.E.E.S.O. S.r.l. ;c) €
pagina 4 di 9 2.377,69 quale canone dei contratti di leasing n. 00927431/01 e n. 00927431/02, in essere con AS PA (società di Intesa Sanpaolo S.p.a.) e con ultima rata prevista al 30.03.2028, relativi ad un corpo di fabbrica in cui al piano terra si trova l'ambulatorio ove il dottore esercita l'attività libero professionale, mentre al primo piano si trova il locale magazzino;
faceva presente che lo stesso sosteneva, altresi', l'esborso di € 269,50 c.a. quale rata mensile del finanziamento del contratto per l'acquisto dell'autovettura al figlio;
€ 744,29 (oltre Per_1
rivalutazione Istat) quale contributo al mantenimento, disposto con Decreto 20.03.2002, reso dal Tribunale di Venezia a definizione del procedimento n. 1700/2001 RG, in favore della GL , maggiorenne non autosufficiente economicamente in quanto affetta da Per_3 deficit fisici e psichici;
che l'immobile adibito a casa coniugale veniva acquistato e ristrutturato essenzialmente con le sue risorse derivanti anche dalla vendita di immobili di sua proprietà esclusiva;
che lo stesso aveva proposto la divisione dell'immobile; che Il figlio , Per_1 occupava da anni una porzione autonoma dell'immobile de quo, posta al piano terra/seminterrato, ove ha a disposizione una camera, servizi, una taverna con predisposizione per cucina, un soggiorno, ed un ampio vano adibito a sala biliardo, evidenziava, inoltre di essere proprietario di altro immobile in Padova, giuntogli in eredità dalla famiglia di origine per la quota di 1/2 e di aver con proprie sostanze, anche ottenute a titolo di TFR, acquistato dal fratello la restante quota della metà, e provveduto ad una sommaria ristrutturazione dello stesso, che era sua intenzione mettere a reddito l'immobile sito in Padova tramite locazioni temporanee da far gestire alla GL , in modo da Per_3
garantire alla medesima, una rendita e contemporaneamente consentire al ricorrente di liberarsi dall'assegno di mantenimento che mensilmente versa alla GL;
Che quanto ai beni mobili lo stesso era titolare di: 1) autovettura Toyota FL341AZ del 2017; - autovettura Saab
CA839AT del 2002 che il dott. non utilizza, ma mantiene a sé intestata in vista di un Pt_1
futuro inserimento nel registro delle auto;
2) una motocicletta Cagiva CA839AT del 2005, acquistata per il figlio e che quest'ultimo desidera conservare per ragioni affettive;
3) Per_1 una piccola barca ormeggiata a Venezia;
che L'unico portafoglio titoli del ricorrente indicava al 26.06.2023 un saldo positivo di € 37.213,05; sul tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, evidenziava che lo stesso aveva da sempre costituito il perno dell'intero nucleo familiare, essendo presente, propositivo e provvedendo ad ogni esigenza familiare, non soltanto economica, che provvedeva alla spesa alimentare a ideare i numerosi viaggi che la coppia ha effettuato nel corso degli anni, così come a coinvolgere la famiglia nelle varie attività ed hobbies del medesimo alternatisi e succedutisi nel corso degli anni (scii,
pagina 5 di 9 motocicletta, equitazione, uscite in barca, golf), che era stato sempre presente nella crescita del figlio, che mentre lo stesso faceva fronte a pressochè tutte le esigenze economiche della casa e della famiglia, la sig.ra aveva la possibilità di utilizzare i proventi dell'attività CP_1
lavorativa del coniuge per soddisfare i propri hobbies, le proprie esigenze personali e le proprie passioni (palestre, canto, centri estetici); che quanto alla situazione economica della moglie la stessa risultava titolare di un conto corrente presso Centro Marca Banca, filiale di
Maerne, Martellago, n. 34/000000187, ove risulta essere accreditato lo stipendio e altri emolumenti da parte dell' di una autovettura Mazda tg FA629LF; del cavallo CP_2 CP_3
del 50% della casa familiare e del relativo notevole scoperto pertinenziale, evidenziava
[...]
che La sig.ra già prima del matrimonio aveva maturato consolidate esperienze CP_1
professionali quale impiegata amministrativa, che aveva potuto sfruttare pure in seguito all'unione coniugale, di molto facilitata dalle conoscenze delle lingue straniere (inglese, francese ed in particolar modo il tedesco); che la stessa tuttavia aveva sempre mostrato scarso impegno nell'esercizio dell'attività lavorativa;
tanto premesso, sulla scorta del rilievo che fosse ormai impossibile addivenire ad una riconciliazione, rassegnava le seguenti conclusioni:
-pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 23.03.1996 in Martellago (VE), tra il dott. e la sig.ra , ed iscritto al Registro dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile al n. 1 parte I serie A anno 1996 e ordinare conseguentemente le formalità di rito al competente Ufficiale di Stato civile;
- dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile da parte del dott. Parte_1
in favore della sig.ra ;
[...] CP_1
- previa revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
, disporsi la divisione dell'immobile familiare ubicato in Martellago, località Maerne, CP_1 via Frassinelli, n. 92, secondo il progetto in atti dell'Arch. , assegnando il lotto “A” Persona_5 in proprietà esclusiva al dott. ed il lotto “B” in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_1
. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , la quale CP_1
contestava le avverse deduzioni, pur non opponendosi alla domanda di divorzio.
Faceva presente che la stessa si era sempre prodigata nell'interesse della famiglia sacrificando le proprie ambizioni professionali, per scelta condivisa con il marito, al fine di dedicarsi alla cura del figlio e della grande casa in cui viveva la coppia, di ave contribuito con le proprie sostanze all'acquisto della casa coniugale, che non corrispondeva al vero il fatto pagina 6 di 9 che attualmente il figlio vivesse in una “porzione autonoma dell'immobile” costituente Per_1
casa coniugale, essendo la casa non divisa in porzioni , nè agevolmente divisibile;
che l'appartamento in cui viveva l'istante , di circa 100 mq era stato ammobiliato e rifinito con cura, e possedeva tutti i comfort per un'ottimale sistemazione abitativa, che mentre la stessa era allo stato disoccupata, il ricorrente svolgeva ancora l'attività di libero professionista tuttora operativo in ambito medico-estetico; che lo stesso oltre a percepire una pensione mensile di oltre € 4.600,00, usufruiva di altre entrate relative alla sua attività professionale, che il cavallo
Princess JO era di proprietà del ricorrente e non della stessa;
che la stessa era intestataria di un'auto Mazda, risultando altresi' cointestaria formale, unitamente alla sorella, del libretto postale dei propri genitori, intestatari sostanziali, che essendo anziani avevano bisogno dell'aiuto materiale delle figlie , rappresentava di essersi sempre prodigata nella ricerca di un'occupazione e di aver anche coadiuvato il marito nell'esercizio dell'attività lavorativa;
tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e , CP_1 Parte_1
contratto con rito civile in data 23.03.1996, iscritto al Registro dello Stato Civile del Comune di
Martellago (VE) al n. 1 serie A anno 1996, ordinando ogni conseguente incombente per la annotazione della relativa sentenza;
2. Confermare/disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Martellago (VE) via
Frassinelli n. 92, e relative pertinenze, unitamente all'uso degli arredi e suppellettili ivi presenti, alla sig.ra , in ragione del fatto che ivi con la stessa continua ad CP_1
abitare il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1
3. Disporre che, stante la rilevante differenza reddituale e patrimoniale tra i coniugi, l'attuale incapacità di auto-sostentamento della sig.ra , e le spese di mantenimento CP_1
dell'abitazione coniugale e degli animali domestici, quali rappresentate e documentate in atti, venga posto a carico del Dott. l'obbligo di versamento a favore della Parte_1
moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa sino alla pronuncia sullo status, e successivamente alla pronuncia definitiva sullo status a titolo di assegno di divorzio a favore della resistente, entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile di € 2.000,00 (euro duemila/00) ovvero diversa o maggiore somma che dovesse ritenersi congrua, con decorrenza dalla domanda, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data del provvedimento.
4. Attesa l'attuale mancanza di indipendenza economica del figlio , studente in Per_1
specialistica post-universitaria, considerato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio
pagina 7 di 9 nonché la differenza di capacità reddituale e di situazione patrimoniale tra il dott. e la Pt_1
sig.ra , valutato il fatto che il figlio convive con la madre nella casa CP_1 Per_1
coniugale, confermare/disporre a carico del padre sig. l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla madre sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo CP_1 bonifico bancario, la somma mensile di € 755,30 (euro settecentocinquantacinque/30), come maggiorata dell'aumento per la rivalutazione ISTAT calcolata ad aprile 2023, ulteriormente rivalutabili Istat dall'anno successivo all'emanazione dei provvedimenti, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio.
5. Stabilire che i genitori si impegnano a contribuire, il dott. nella misura del 80% e la Pt_1
IG.ra nella misura del 20%, alle spese straordinarie di mantenimento del figlio CP_1
secondo le ripartizioni e le modalità di prestazione del consenso e rimborsi di cui al Per_1
vigente Protocollo del Tribunale di Venezia in materia di famiglia 2019, confermando, per quanto concerne le spese di istruzione, l'onere di contribuzione a carico del padre nelle suindicate percentuali, inclusi costi di master e specializzazione post universitaria e retta scolastica.
Con ordinanza del 26.01.24 venivano confermate, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, le condizioni di cui alla separazione.
All'udienza del 27.11.25, sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione e degli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza, la causa veniva trattenuta in decisione.
In data 18.12.25 veniva prodotto certificato del Comune di Martellago del 17.12.25, da cui risulta l'intervenuto decesso di in data 15.12.25. Parte_1
Orbene si osserva in via preliminare ed assorbente che la morte di uno dei coniugi determina ex lege lo scioglimento del vincolo matrimoniale (art. 149 c.c.)
Il rapporto dedotto in giudizio ha carattere personalissimo e non è suscettibile di prosecuzione nei confronti degli eredi, con conseguente venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di divorzio e sulle domande accessorie ad essa strettamente connesse. (cfr. Cass.
33346/21)
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della decisione, essendo la morte di una delle parti un evento imprevedibile.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 • DICHIARA cessata la materia del contendere per intervenuto decesso di. Parte_1
[...]
• SPESE COMPENSATE
Cosi deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Venezia del 19.12.25
Il Giudice-Relatore Il Presidente Dott.ssa Beatrice Magaro' Dott.ssa Lisa Micochero
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