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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/01/2024, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE
GIUDICE
Raffaele Califano causa civile n. 584/2015 R.G.A.C. prosieguo processo verbale del 10/01/2024 considerate le conclusioni precisate dalle parti a verbale e nei precedenti atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano
in nome del Popolo italiano pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c.
- dandone pubblica ed integrale lettura -
la SENTENZA che segue nella causa civile iscritta al n. 584 dell'anno 2015 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
REGOLAMENTO DI CONFINI,
e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso come in atti,
ATTORE
E
E CP_1 CP_2 rappresentati e difesi come in atti,
CONVENUTI
E Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi come in atti,
CONVENUTI
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È in discussione l'esatto confine tra due appezzamenti di terreno limitrofi appartenenti, uno, all'attore e, l'altro, alla convenuta siti in San Martino Valle Controparte_4
Caudina, alla località Brecce e censiti al catasto terreni al foglio 8, il primo alla particella 517
e il secondo alla particella 1936, già 1172.
Risulta dagli atti:
- che in origine detti due terreni si appartenevano, uniti ad altra proprietà, ad un unico soggetto, tale;
Persona_1
- che con atto per notaio del 5 12 1988 il vendeva ai danti causa Per_2 Per_1
dell'attore, e il terreno di cui alla particella n. 517, così come CP_5 Parte_2
risultante dal frazionamento allegato n. 15/88;
- che i predetti germani vendevano all'attore il medesimo appezzamento di Pt_2
terreno con atto per notaio del 19 2 2014; Per_3
- che in data 6 4 1992, l'originario proprietario, sig. vendeva, tra l'altro, ai Per_1
danti causa della convenuta – i coniugi – l'altro cespite Controparte_4 Controparte_6
coinvolto in lite, quello di cui alla particella 1936, già 1172.
Nel 2015, l'attore ha convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe.
Ha dedotto:
- che nel gennaio 2014 il convenuto , d'intesa con i coniugi Controparte_3 [...]
, proprietari del secondo appezzamento di terreno, aveva spostato i temimi lapidei e CP_6
realizzato una recinzione tra i due terreni limitrofi, non coincidente con il confine reale, ricadente all'interno della particella dell'attore, occupandone così una porzione;
- che l'alterazione del confine e l'occupazione di parte del suo terreno gli aveva causato danni patrimoniali e non.
Tanto rappresentato, chiedeva accertarsi il reale confine tra i due fondi e l'abusiva occupazione da parte dei convenuti di porzione del suo terreno e di conseguenza condannarsi gli stessi al rilascio della zonetta di terreno occupata nonché al risarcimento di tutti i danni causati.
I convenuti, costituitisi, contestavano le avverse domande e ne chiedevano il rigetto.
Deducevano:
- che la recinzione era stata apposta su quello che era il reale confine tra i fondi, peraltro, già prima dell'acquisto attoreo;
- che non avevano spostato i termini lapidei.
In subordine, eccepivano di avere usucapito la porzione di terreno attorea che si asserisce occupata e contestavano in ogni caso l'esistenza di danni.
La domanda di regolamento di confini è fondata e da accogliere.
Dagli accertamenti tecnici esperiti dal consulente di ufficio e in particolare dai chiarimenti ultimi di cui all'elaborato depositato in data 4 11 2022 emerge che il confine reale tra i due fondi non coincide con la recinzione che divide i medesimi, la quale risulta situata nel fondo dell'attore. In particolare, il geometra rileva che 111 mq della CP_7
particella 517 sono inglobati, da detta recinzione, alla particella di proprietà di
[...]
. CP_4
Tali risultanze trovano conforto nell'esame dei titoli di acquisto delle parti, innanzi indicati, e in particolare nel frazionamento 15/88 allegato alla prima vendita, quella del 1988, operata dall'originario dante causa, il sig. in favore dei danti causa dell'attore. Tale Per_1
compravendita ha determinato il trasferimento ai germani e da questi all'attore, della Pt_2
particella 517 nella misura, estensione e configurazione di cui al predetto frazionamento.
Consegue che confine reale tra le due particelle deve essere dichiarato quello risultante dagli accertamenti tecnici esperiti dal geometra e in particolare dalla planimetria di cui CP_7
alla pagina 10 dell'integrazione della consulenza tecnica di ufficio depositata il 4 novembre
2022.
La fondatezza della conseguenziale domanda di rilascio della porzione di terreno occupata deriva dalla fondatezza della domanda precedente. È rimasto infatti accertato che la recinzione sottrae al fondo attoreo 111 mq di suolo. Ne consegue che Controparte_4
deve essere condannata a restituire la porzione di terreno illecitamente occupata, quale risulta dalla planimetria appena menzionata.
Va dichiarato il diritto dell'attore all'eliminazione della recinzione posta sul suo fondo, con condanna di al ripristino dei luoghi in modo conforme al confine Controparte_4 accertato nella presente sede.
L'eccezione di usucapione è formulata in modo ipotetico e generico e dunque inidoneo a fondare il corrispondente diritto. In ogni caso essa non è minimamente provata.
In ordine alle domande risarcitorie viene in rilievo il tema dei danni da occupazione sine titulo e in particolare la questione del sé tali danni possano ritenersi sussistenti in re ipsa ossia se essi possano ravvisarsi nella mera violazione del diritto di godimento del proprietario, nella mera occupazione senza titolo. Il contrasto esistente in giurisprudenza è stato di recente risolto in termini negativi dalle sezioni unite civili, le quali, con la sentenza n.
33645 del 15 11 2022, hanno ritenuto che i danni in parola non possono considerarsi sussistenti in re ipsa, ossia senza l'allegazione e la prova di specifici pregiudizi, diversi dalla mera occupazione della proprietà e dallo speculare provocato non uso del bene. In particolare, hanno precisato che i danni ipotizzabili sono quelli derivanti o da un danno emergente da allegare e provare o quelli derivanti dalla perdita di probabili canoni locatizi o vendite a condizioni più favorevoli o non concluse in ragione dell'occupazione in atto.
Nel caso di specie, non vi è prova di tali specifici pregiudizi.
I danni emergenti né sono allegati né sono provati. Risulta dalle osservazioni mosse dal consulente di parte attorea alla consulenza di ufficio che il fondo del non era Parte_1
coltivato.
Quanto ai danni da lucro cessante, è di tutta evidenza che alla piccola porzione di terreno oggetto di occupazione non possa riconoscersi né autonoma vocazione locativa né autonoma possibilità di vendita.
I danni “morali” non risultano meglio specificati. Ad ogni modo i danni non patrimoniali sono risarcibili solo in presenza di espressa previsione di legge ovvero in presenza di seria e significativa lesione di diritti inviolabili della persona tutelati dalla
Costituzione; ipotesi entrambe che non ricorrono nel caso di specie.
Consegue da quanto osservato che le domande risarcitorie sono da rigettare per mancata prova dei danni.
va condannata a pagare le spese di lite in favore dell'attore, che si Controparte_4
liquidano come da dispositivo. A suo carico vanno poste anche le spese della consulenza tecnica di ufficio.
Vanno compensate le spese di lite tra l'attore e i restanti convenuti sussistendone i gravi motivi, atteso anche il contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di regolamento dei confini proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiara che il confine tra i due appezzamenti di terreno limitrofi di cui in motivazione è quello risultante dalla planimetria riportata a pagina 10 della relazione integrativa della consulenza tecnica di ufficio depositata il 4 11 2022 che qui espressamente si richiama;
2) condanna a restituire all'attore la porzione di terreno facente Controparte_4
parte della particella 517 di proprietà attorea occupata illegittimamente;
porzione che risulta dalla planimetria di cui al capo precedente;
3) accerta il diritto dell'attore alla rimozione della recinzione situata sul suo terreno e, per l'effetto, condanna a ripristinare lo stato dei luoghi e ad eliminare Controparte_4
detta recinzione;
4) rigetta le domande risarcitorie;
5) pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di e condanna la medesima a pagare all'attore le spese di lite, che si Controparte_4
liquidano in euro 250,00 per esborsi ed euro 3.800,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime all'avvocato Antonio
Iuliucci, dichiaratosi antistatario;
6) compensa le spese di lite tra l'attore e i restanti convenuti.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
GIUDICE
Raffaele Califano causa civile n. 584/2015 R.G.A.C. prosieguo processo verbale del 10/01/2024 considerate le conclusioni precisate dalle parti a verbale e nei precedenti atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano
in nome del Popolo italiano pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c.
- dandone pubblica ed integrale lettura -
la SENTENZA che segue nella causa civile iscritta al n. 584 dell'anno 2015 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
REGOLAMENTO DI CONFINI,
e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso come in atti,
ATTORE
E
E CP_1 CP_2 rappresentati e difesi come in atti,
CONVENUTI
E Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi come in atti,
CONVENUTI
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È in discussione l'esatto confine tra due appezzamenti di terreno limitrofi appartenenti, uno, all'attore e, l'altro, alla convenuta siti in San Martino Valle Controparte_4
Caudina, alla località Brecce e censiti al catasto terreni al foglio 8, il primo alla particella 517
e il secondo alla particella 1936, già 1172.
Risulta dagli atti:
- che in origine detti due terreni si appartenevano, uniti ad altra proprietà, ad un unico soggetto, tale;
Persona_1
- che con atto per notaio del 5 12 1988 il vendeva ai danti causa Per_2 Per_1
dell'attore, e il terreno di cui alla particella n. 517, così come CP_5 Parte_2
risultante dal frazionamento allegato n. 15/88;
- che i predetti germani vendevano all'attore il medesimo appezzamento di Pt_2
terreno con atto per notaio del 19 2 2014; Per_3
- che in data 6 4 1992, l'originario proprietario, sig. vendeva, tra l'altro, ai Per_1
danti causa della convenuta – i coniugi – l'altro cespite Controparte_4 Controparte_6
coinvolto in lite, quello di cui alla particella 1936, già 1172.
Nel 2015, l'attore ha convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe.
Ha dedotto:
- che nel gennaio 2014 il convenuto , d'intesa con i coniugi Controparte_3 [...]
, proprietari del secondo appezzamento di terreno, aveva spostato i temimi lapidei e CP_6
realizzato una recinzione tra i due terreni limitrofi, non coincidente con il confine reale, ricadente all'interno della particella dell'attore, occupandone così una porzione;
- che l'alterazione del confine e l'occupazione di parte del suo terreno gli aveva causato danni patrimoniali e non.
Tanto rappresentato, chiedeva accertarsi il reale confine tra i due fondi e l'abusiva occupazione da parte dei convenuti di porzione del suo terreno e di conseguenza condannarsi gli stessi al rilascio della zonetta di terreno occupata nonché al risarcimento di tutti i danni causati.
I convenuti, costituitisi, contestavano le avverse domande e ne chiedevano il rigetto.
Deducevano:
- che la recinzione era stata apposta su quello che era il reale confine tra i fondi, peraltro, già prima dell'acquisto attoreo;
- che non avevano spostato i termini lapidei.
In subordine, eccepivano di avere usucapito la porzione di terreno attorea che si asserisce occupata e contestavano in ogni caso l'esistenza di danni.
La domanda di regolamento di confini è fondata e da accogliere.
Dagli accertamenti tecnici esperiti dal consulente di ufficio e in particolare dai chiarimenti ultimi di cui all'elaborato depositato in data 4 11 2022 emerge che il confine reale tra i due fondi non coincide con la recinzione che divide i medesimi, la quale risulta situata nel fondo dell'attore. In particolare, il geometra rileva che 111 mq della CP_7
particella 517 sono inglobati, da detta recinzione, alla particella di proprietà di
[...]
. CP_4
Tali risultanze trovano conforto nell'esame dei titoli di acquisto delle parti, innanzi indicati, e in particolare nel frazionamento 15/88 allegato alla prima vendita, quella del 1988, operata dall'originario dante causa, il sig. in favore dei danti causa dell'attore. Tale Per_1
compravendita ha determinato il trasferimento ai germani e da questi all'attore, della Pt_2
particella 517 nella misura, estensione e configurazione di cui al predetto frazionamento.
Consegue che confine reale tra le due particelle deve essere dichiarato quello risultante dagli accertamenti tecnici esperiti dal geometra e in particolare dalla planimetria di cui CP_7
alla pagina 10 dell'integrazione della consulenza tecnica di ufficio depositata il 4 novembre
2022.
La fondatezza della conseguenziale domanda di rilascio della porzione di terreno occupata deriva dalla fondatezza della domanda precedente. È rimasto infatti accertato che la recinzione sottrae al fondo attoreo 111 mq di suolo. Ne consegue che Controparte_4
deve essere condannata a restituire la porzione di terreno illecitamente occupata, quale risulta dalla planimetria appena menzionata.
Va dichiarato il diritto dell'attore all'eliminazione della recinzione posta sul suo fondo, con condanna di al ripristino dei luoghi in modo conforme al confine Controparte_4 accertato nella presente sede.
L'eccezione di usucapione è formulata in modo ipotetico e generico e dunque inidoneo a fondare il corrispondente diritto. In ogni caso essa non è minimamente provata.
In ordine alle domande risarcitorie viene in rilievo il tema dei danni da occupazione sine titulo e in particolare la questione del sé tali danni possano ritenersi sussistenti in re ipsa ossia se essi possano ravvisarsi nella mera violazione del diritto di godimento del proprietario, nella mera occupazione senza titolo. Il contrasto esistente in giurisprudenza è stato di recente risolto in termini negativi dalle sezioni unite civili, le quali, con la sentenza n.
33645 del 15 11 2022, hanno ritenuto che i danni in parola non possono considerarsi sussistenti in re ipsa, ossia senza l'allegazione e la prova di specifici pregiudizi, diversi dalla mera occupazione della proprietà e dallo speculare provocato non uso del bene. In particolare, hanno precisato che i danni ipotizzabili sono quelli derivanti o da un danno emergente da allegare e provare o quelli derivanti dalla perdita di probabili canoni locatizi o vendite a condizioni più favorevoli o non concluse in ragione dell'occupazione in atto.
Nel caso di specie, non vi è prova di tali specifici pregiudizi.
I danni emergenti né sono allegati né sono provati. Risulta dalle osservazioni mosse dal consulente di parte attorea alla consulenza di ufficio che il fondo del non era Parte_1
coltivato.
Quanto ai danni da lucro cessante, è di tutta evidenza che alla piccola porzione di terreno oggetto di occupazione non possa riconoscersi né autonoma vocazione locativa né autonoma possibilità di vendita.
I danni “morali” non risultano meglio specificati. Ad ogni modo i danni non patrimoniali sono risarcibili solo in presenza di espressa previsione di legge ovvero in presenza di seria e significativa lesione di diritti inviolabili della persona tutelati dalla
Costituzione; ipotesi entrambe che non ricorrono nel caso di specie.
Consegue da quanto osservato che le domande risarcitorie sono da rigettare per mancata prova dei danni.
va condannata a pagare le spese di lite in favore dell'attore, che si Controparte_4
liquidano come da dispositivo. A suo carico vanno poste anche le spese della consulenza tecnica di ufficio.
Vanno compensate le spese di lite tra l'attore e i restanti convenuti sussistendone i gravi motivi, atteso anche il contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di regolamento dei confini proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiara che il confine tra i due appezzamenti di terreno limitrofi di cui in motivazione è quello risultante dalla planimetria riportata a pagina 10 della relazione integrativa della consulenza tecnica di ufficio depositata il 4 11 2022 che qui espressamente si richiama;
2) condanna a restituire all'attore la porzione di terreno facente Controparte_4
parte della particella 517 di proprietà attorea occupata illegittimamente;
porzione che risulta dalla planimetria di cui al capo precedente;
3) accerta il diritto dell'attore alla rimozione della recinzione situata sul suo terreno e, per l'effetto, condanna a ripristinare lo stato dei luoghi e ad eliminare Controparte_4
detta recinzione;
4) rigetta le domande risarcitorie;
5) pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di e condanna la medesima a pagare all'attore le spese di lite, che si Controparte_4
liquidano in euro 250,00 per esborsi ed euro 3.800,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime all'avvocato Antonio
Iuliucci, dichiaratosi antistatario;
6) compensa le spese di lite tra l'attore e i restanti convenuti.
IL GIUDICE
Raffaele Califano