CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 233/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Roberto Schioccola, via Pasquale Cugia 43, che lo rappresenta e difende per procura speciale resa in calce all'atto di citazione in appello
appellante
CONTRO
con sede Legale in Nuoro, viale del Lavoro, 11 P.I. Controparte_1
in persona del proprio amministratore, Sig. , rappresentata e difesa per P.IVA_1 CP_2
procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado dall'avvocato Massimo Macciotta
appellata
Pagina 1 All'udienza del 27/09/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza di primo grado numero 582/2022 del Tribunale
di Cagliari, e quindi in accoglimento dei motivi di appello rassegnati, 1) Nel merito, previa
declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in ogni caso, di revoca dello stesso,
accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte per i motivi esposti. 2) In via riconvenzionale,
accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti di Controparte_1
della somma complessiva somma di euro 71.000,00 per i titoli di cui alla parte Parte_1
espositiva, ovvero di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, e comunque
determinabile in via equitativa dal Giudice. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di
giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria domanda ed
eccezione: • Respingere l'appello e In via principale e nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e
in diritto meglio dedotte in narrativa, confermando, verso il sig. la sentenza di primo grado Pt_1
e il decreto ingiuntivo n. 1163/2014, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 15.04.2014, oltre ad
interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo avvenuto;
• Rigettare la domanda riconvenzionale
proposta in citazione e proseguita in appello perché infondata in fatto e diritto;
• In via
subordinata, qualora non fosse riconosciuto il credito per le causali esposte in via principale,
accogliere la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. per essersi il Sig. senza giusta causa, Pt_1
arricchito a danno della avendo ricevuto da quest'ultima la somma di euro Controparte_1
65.000,00 e non avendola mai restituita e conseguentemente, condannarlo al pagamento in favore
di della detta somma. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari”. Controparte_1
Pagina 2
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27.3.2014 la società chiese Controparte_1
al Tribunale di Cagliari di pronunciare ingiunzione di pagamento in solido nei confronti di Pt_1
e della società Interfinance Merchant spa, avente ad oggetto la somma di euro 65.000,00
[...]
oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo. Detto importo, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, era dovuto in forza di un contratto di finanziamento stipulato con l' Pt_1
garantito da sette cambiali (sei delle quali di euro 9.000,00 ed una di euro 11.000,00) emesse dalla
Interfinance Merchant spa in favore del mutuatario che, previa sottoscrizione gliele aveva consegnate.
Il ricorso, fondato su dette cambiali rimaste insolute e su una scrittura privata sottoscritta dall' in cui quest'ultimo si riconosceva debitore ex art. 1988 c.c. venne accolto con decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1163/2014 munito di provvisoria esecutività.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propose opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo, convenendo in giudizio la e l'altra Controparte_1
ingiunta “Interfinance Merchant S.p.a.”, e concludendo per la declaratoria di nullità del provvedimento monitorio, nonché, in ogni caso, per la revoca dello stesso, previo accertamento dell'insussistenza del credito;
chiese, inoltre, in via riconvenzionale, che venisse accertato il proprio credito verso la pari a euro 71.000,00, ovvero Controparte_1
pari a quell'altro, maggiore o minore importo accertato in corso di causa.
L'opponente allegò:
- di aver ricevuto incarico da (legale rappresentante e socio unico della società CP_2
per lo sviluppo di una nuova unità locale nel nord Sardegna e per la ricerca Controparte_1
di siti industriali in cui effettuare demolizioni, al fine di recuperare materie prime da destinare al commercio;
Pagina 3 - di essersi attivato per l'individuazione di un sito idoneo quale nuova unità operativa della eseguendo verifiche tecniche, urbanistiche, di prefattibilità, atte al Controparte_1
reperimento dell'immobile, successivamente individuato nello (società Controparte_3
in fallimento, la cui gestione fallimentare risultava affidata al Dott. ); Parte_2
- di aver proseguito nella gestione dei rapporti con la curatela e con la società proprietaria dell'immobile, la NT S.p.a., effettuando tre sopralluoghi durante la fase dell'acquisizione del sito di Porto Torres;
- di aver svolto inoltre un'analisi dei volumi dei fanghi di segagione, nonché di aver proceduto all'individuazione delle criticità del sito, con il preciso obiettivo di introdurre elementi di discussione per agevolare la società nella conduzione della trattativa di Controparte_1
compravendita, conclusasi con un grande vantaggio economico e finanziario per la stessa;
- di aver trattato il prezzo e le condizioni di acquisto, rappresentando anche la necessità di prorogare i termini temporali dell'offerta; di essersi occupato di individuare lo studio notarile e di aver predisposto tutta la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di acquisto dell'immobile;
- di essere stato successivamente incaricato dalla di individuare altri impianti Controparte_1
industriali e della commercializzazione di numerosi beni presenti nell'impianto industriale ex
CP_3
- di aver diritto, pertanto, per tutte le attività svolte dal luglio 2012 al novembre 2013, ad un compenso mensile netto di euro 2.500,00, oltre al ristoro delle spese vive sostenute,
quantificabili in euro 8.500,00 circa, nonché alla percezione di una somma a titolo di premialità per ogni contratto concluso, quantificata in euro 20.000,00 con riferimento all'affare relativo allo stabilimento CP_3
- di aver ricevuto le somme ingiunte dalla società ma di averle Controparte_1
immediatamente trasferite - su indicazione della società stessa, a ed Testimone_1
, nonché ad altri soggetti, affinché la Interfinance Merchant S.p.a. trattasse Tes_2
Pagina 4 anche per conto della stessa che intendeva occuparsi delle bonifiche del Controparte_1
sito- l'acquisizione di un ramo d'azienda della Vinyls Italia Spa, in Amministrazione
Straordinaria, successivamente dichiarata fallita nel luglio del 2013;
- di aver sottoscritto la scrittura privata “solo dopo oltre sette mesi dalla consegna del denaro,
per supposte esigenze contabili della società, con l'intesa che non essendo dovute le somme,
non sarebbero mai state richieste”.
La si costituì in giudizio contestando in fatto e in diritto Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno delle difese opposte alla pretesa azionata monitoriamente e della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. In via subordinata propose domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per essersi l' senza giusta causa, Pt_1
arricchito a danno di essa opposta, da cui aveva ricevuto la somma di euro 65.000,00.
La Interfinance Merchant s.p.a. non si costituì in giudizio. Peraltro il giudice, alla prima udienza,
rilevò la inammissibilità della sua citazione da parte dell' opponente, per la mancata, previa richiesta di autorizzazione, ritenuta necessaria trattandosi di soggetto da considerare terzo nel giudizio di opposizione.
La causa fu istruita con prova documentale e testimoniale.
Il Tribunale, con sentenza n. 582/2022, statuì nei seguenti termini: “… rigetta l'opposizione e
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda
riconvenzionale formulata da;
condanna alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_1
lite sostenute dalla società che liquida in Euro Controparte_1
10.000,00 oltre spese generali ed accessori”.
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
1. doveva ritenersi che la società opposta avesse fornito la dimostrazione del proprio credito sulla base della “scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta da in data Parte_1
12.7.2013 – non disconosciuta – rappresentante un contratto ricognitivo del mutuo firmato dal
medesimo quale debitore, in cui le parti avevano dichiarato l'esistenza di un precedente Pt_1
Pagina 5 prestito infruttifero, datato 26.11.2012, concesso dalla società opposta all'opponente ed avente ad
oggetto la somma di Euro 65.000,00, erogata mediante due assegni circolari; con tale scrittura le
parti avevano concordato che la restituzione del prestito sarebbe avvenuta mediante sette cambiali
che l' aveva ricevuto dalla Interfinance Merchant s.p.a. in data 8.7.2013, scadenti Pt_1
mensilmente da settembre 2013 a marzo 2014”; l'opposta aveva, inoltre, prodotto i due assegni circolari della Banca di Credito Cooperativo di Arborea, indicati nella scrittura ed attestanti il versamento di €50.000,00 (assegno N.SE 4019869706) e di €15.000,00 (assegno N.RE
4038051515) a Parte_1
2. un ulteriore riscontro documentale doveva ritenersi costituito dalla sottoscrizione effettuata dall'opponente su una ricevuta di versamento, attestante l'accredito su conto n. 1000/4961 della
Banca di Credito Sardo, con la quale l' aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti Pt_1
della società opposta;
3. doveva, per contro, ritenersi del tutto inconferente la tesi difensiva dell'opponente, secondo cui egli avrebbe ricevuto le somme ingiunte “… per trasferirle immediatamente a Tes_1
e , nonché ad altri soggetti, affinché Interfinance Merchant spa trattasse
[...] Tes_2
anche per conto della società opposta, l'acquisizione di un ramo d'azienda della società Vinyls
Italia spa, in amministrazione straordinaria e successivamente dichiarata fallita. La sottoscrizione
della scrittura privata sarebbe poi avvenuta solo perché la società opposta aveva rappresentato
esigenze contabili, ma con l'intesa che le somme non sarebbero mai state richieste”;
4. in disparte le perplessità di tale ricostruzione, doveva ritenersi dirimente “… evidenziare che
l'asserito trasferimento delle somme, in assenza di dimostrazione di una disposizione in tal senso
della mutuante, appariva circostanza del tutto inopponibile alla società finanziatrice”;
5. doveva ritenersi infondata la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'asserito credito dell'opponente nei confronti della società, pari ad euro 71.000,00, per aver svolto molteplici attività
su incarico della stessa, dal luglio 2012 sino al novembre 2013, stante l'assenza di un riscontro documentale delle (invero, assai genericamente indicate) “verifiche tecniche, verifiche
Pagina 6 urbanistiche, verifiche di prefattibilità, atte al reperimento di un immobile”, poi individuato nello
“stabilimento ”. Inoltre, gli scarni e generici riscontri testimoniali denotavano al più il fatto CP_3
che l' avrebbe trattato nell'interesse della società l'acquisizione dell'immobile sito in via Pt_1
Pigafetta in Porto Torres, circostanza confermata anche dalla mail inviata dall' al curatore del Pt_1
Fallimento Segrasa S.r.l.; tuttavia tali elementi risultavano “… del tutto insufficienti a fornir la
prova del credito rivendicato dall'attore, il quale aveva allegato il diritto ad un compenso di ben
71.000 Euro, comprensivo addirittura di una premialità, in conseguenza di un accordo con la
società che è rimasto del tutto indimostrato;
”;
6. era inammissibile il tentativo dell'opponente di correggere l'iniziale impostazione della citazione,
in cui veniva sostanzialmente allegato un rapporto di collaborazione, con la ri-qualificazione dello stesso (operata, in via oltremodo tardiva e solo con le note conclusionali di replica) in termini di mandato, da presumersi oneroso, ciò risultando in contrasto con le caratteristiche del rapporto allegato inizialmente;
7. doveva, per altro verso, convenirsi con l'opposta laddove, nella comparsa conclusionale, aveva rilevato che: “L'accampare diritti da agente o da intermediario o anche quale mandatario, nella
trattativa con un fallimento ... è asserzione che si colloca fuori dalla credibilità seria in quanto, ai
sensi dell'articolo 107 L.F., un fallimento deve vendere per gara pubblica e non certo a trattativa
privata, negoziata con un asserito agente o intermediario sprovvisto di qualsiasi potere
rappresentativo”.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando tre motivi di censura. Parte_1
La società si è costituita in giudizio resistendo. Controparte_1
***
Pagina 7 1. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione del quadro probatorio emerso,
non essendo state, in particolare, “adeguatamente considerate le circostanze date dal fatto che la
scrittura privata del luglio 2013 seguiva di ben otto mesi la detta consegna del denaro, come del
pari di ben otto mesi dopo è stata la emissione delle cambiali.”.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, la somma che la società assume essere stata corrisposta a titolo di mutuo “… era in realtà destinata ad acquisizioni immobiliari funzionali alla attività di
impresa della operante nel settore del riciclo e della dismissione di impianti Controparte_1
industriali.”. L'opera dell' si sarebbe resa necessaria stante il momento di difficoltà della Pt_1
che “suggeriva la non diretta esposizione”. Dalla stampa, infatti, sarebbe stata Controparte_1
data notizia di provvedimenti civili e penali interdittivi gravanti sul – rappresentante legale CP_2
della società – a seguito della sentenza emessa dalla sezione penale del Tribunale di Oristano
nell'anno 2009, con la quale era stata comminata a questi la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione nonché la sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per il medesimo periodo, “circostanza evidentemente inibente una trattativa diretta con la Pubblica
Amministrazione rappresentata nel caso specifico dagli Amministratori Straordinari Vinyls
nominati dal stante anche la natura unipersonale di ”. CP_4 Controparte_1
Sostiene l'appellante che il contratto di mutuo menzionato per la prima volta dalla prodotta scrittura privata avesse dichiaratamente natura simulatoria, posto che la richiesta (tardiva) di sottoscrivere tale documento si sarebbe resa necessaria al fine di giustificare il trasferimento della somma pari ad euro 65.000.00, invece messa a disposizione onde consentirgli “… di porre in essere, per conto
della stessa e del ogni operazione ed attività preordinata alla conclusione Controparte_1 CP_2
della trattativa per l'acquisizione dello stabilimento di Porto Torres e di Marghera della Vinyls.”.
Circostanza, questa, che troverebbe dimostrazione documentale nel fatto che egli aveva immediatamente corrisposto il suddetto importo “… ad altri soggetti, tutti legati alla tentata
acquisizione di Vinyls, tra i quali i Signori e , ai fini dell'acquisto delle quote Tes_2 Tes_1
Pagina 8 della Interfinance Merchant S.p.A., che avrebbe poi dovuto procedere all'acquisizione della
Vinyls.”.
L'esigenza che aveva portato le parti a sottoscrivere la scrittura privata, secondo il costrutto dell'appellante -all'apparenza atto ricognitivo- sarebbe stata dunque “legata alle intervenute
difficoltà a portare avanti la trattativa di acquisizione Vinyls, inizialmente posta in
Amministrazione Straordinaria e poi dichiarata fallita nel luglio 2013, ma difformemente agli
accordi iniziali che davano conto di una intrapresa operazione speculativa che come tutte poteva
comportare rischi di natura imprenditoriale e non andare a buon fine”.
2. Con il secondo motivo, riferito alla domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione,
l'appellante sostiene di aver concluso con la un contratto atipico -e non un Controparte_1
contratto di agenzia- che avrebbe avuto ad oggetto la ricerca, la promozione, la valutazione della convenienza e, soprattutto, la concreta conduzione delle trattative per conto della committente in relazione a specifici affari, il tutto per un arco temporale protrattosi dal luglio 2012 a novembre
2013. Tale attività si sarebbe anche esplicata nella realizzazione di piani industriali e tecnici, sulla base delle direttive della Pertanto, il rapporto giuridico in questione avrebbe Controparte_1
dovuto essere regolato secondo le disposizioni dettate dagli artt. 1703 e ss. c.c. in tema di mandato,
come tale non soggetto ad alcuna limitazione sotto il profilo formale o probatorio.
Proseguendo nel ragionamento, l'appellante fa rilevare che in data 6 ottobre 2012 la in persona di , aveva perfezionato – grazie all'opera da lui Controparte_1 CP_2
prestata, come confermato da testi escussi sul punto – l'acquisizione del complesso immobiliare ubicato in Porto Torres, costituito da uno stabilimento industriale di proprietà NT S.p.a., e non certamente del Fallimento Segrasa come invece affermato dal Tribunale (e ancora prima dalla controparte), il quale sarebbe “incorso in una erronea qualificazione del fatto ed in una
inconferente allusione all'articolo 107 della legge fallimentare.”. Conseguirebbe “… l'erroneità del
passaggio della sentenza laddove si ritiene assorbente l'erroneo presupposto di una trattativa con il
Pagina 9 Fallimento che avrebbe dovuto seguire procedure e modalità differenti, non gestibili da che Pt_1
non aveva titolo per interloquire con il Fallimento e i suoi organi.”.
3. Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante rappresenta di aver intrapreso -su incarico della rapporti con il curatore e con la società proprietaria Controparte_1 Parte_2
dell'immobile, la NT S.p.a. La trattativa aveva avuto esito positivo e si era conclusa con un grande vantaggio economico e finanziario per la giacché il prezzo convenuto, di € Controparte_1
250.000,00, era ben inferiore al reale valore del compendio. Dalle deposizioni testimoniali sarebbe emerso chiaramente “lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell' in favore della Pt_1
Società opposta e la reale dinamica con riferimento alla dazione della somma fatta oggetto del
ricorso monitorio.”, attività di mandatario e di intermediazione in nome e per conto della in relazione alla quale avrebbe assunto Controparte_1 CP_2
l'obbligo di corrispondergli “… un corrispettivo mensile, oltreché il rimborso delle spese sostenute,
nonché una provvigione per ciascuno degli affari per i quali l'opponente aveva svolto la propria
attività.”. Segnatamente, dai propri argomenti difensivi nonché dalle testimonianze rese dal Dott.
Per_
, dal Dott. e dal Notaio Dott. sarebbe emerso che gli era stato affidato Tes_3 Parte_2
l'incarico di trattare per conto della società del e di sottoscrivere, altresì, tutta una serie di atti CP_2
volti alla conclusione degli affari. Tra questi, aveva rivestito “senz'altro maggior importanza e
valore economico l'intermediazione per l'acquisto del compendio immobiliare cosiddetto
SE.GRA.SA., del valore di oltre un milione di euro, acquistato al prezzo di circa 250.000 euro, sito
in Via Pigafetta, divenuto poi unità operativa di . Controparte_1
***
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
I. Con la prima censura è contestata l'esistenza del credito azionato in sede monitoria per essere la dazione di danaro di cui trattasi giustificata da un rapporto -non meglio qualificato- intercorso tra il legale rappresentante della e l' finalizzato al trasferimento immediato Controparte_1 Pt_1
delle somme consegnate ai signori e nonché ad altri soggetti, affinché Tes_1 Tes_2
Pagina 10 Interfinance Merchant S.p.A. trattasse, anche per conto della l'acquisizione di un Controparte_1
ramo d'azienda della Vinyls Italia S.p.A. (peraltro fallita nel luglio 2013). La censura, tuttavia, non si confronta con gli argomenti posti a base della sentenza impugnata sul punto. Nessun ulteriore elemento che il giudice avrebbe in ipotesi mancato di prendere in considerazione è stato, infatti,
evidenziato in ordine ai rapporti personali intercorrenti tra il e l' né tra quest'ultimo e i CP_2 Pt_1
legali rappresentanti delle menzionate società. Peraltro, l'argomento posto a sostegno della ricostruzione prospettata dall'appellante pare del tutto illogico e certamente inidoneo a superare la presunzione di cui all'art. 1988 c.c. a beneficio del mutuante, sollevato, per tale via, dall'onere probatorio che di regola governa la domanda restitutoria della somma asseritamente consegnata a titolo di mutuo, secondo cui: “La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la
richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo
posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto
che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera
dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di
dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di
un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo,
ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad
invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a
mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta
consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.” (Cass.
sez. 2, Ord. n. 30944 del 29/11/2018). Piuttosto, la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento del debito successiva alla dazione della somma, ben più plausibilmente appare essere finalizzata a regolarizzare la fuoriuscita di danaro di cui trattasi dalla s.r.l. rimasta ingiustificata sul piano meramente formale;
diversamente, difatti, unitamente all'esigenza di porre in essere un atto simulato, sarebbe stata avvertita altrettanta esigenza di sottoscrivere una corrispondente controdichiarazione a tutela di colui che, per ragioni rimaste del tutto sconosciute, si era esposto al
Pagina 11 punto di riconoscere il debito in capo a sé. Peraltro, neppure la teste (direttrice della Testimone_4
Banca di Credito Sardo) è stata in grado di fornire elementi utili, non essendo a conoscenza dei fatti oggetto di capitolazione. Quanto al teste (amico di famiglia , questi ha Tes_5 Pt_1
confermato l'asserito trasferimento di parte delle somme a terzi, peraltro parzialmente documentato
(doc. 3: assegni Banca di Credito Sardo Di GO (di euro 26.500) e (di euro 11.250). Tes_2
Ciononostante, tale trasferimento di somme, a fronte del riconoscimento del debito non accompagnato dalla prova di una disposizione specifica di destinazione ed utilizzo delle somme da parte della mutuante, risulta essere circostanza inopponibile alla società finanziatrice (cfr. sent.
impugnata, pg. 6) non essendo stati chiariti i plurimi rapporti intercorrenti fra l' e gli altri Pt_1
soggetti coinvolti in siffatti passaggi di denaro, ma neanche fra questi ultimi e il Vale poi la CP_2
pena di rilevare, come evidenziato dall'appellata, che sulla distinta di deposito degli assegni sul proprio conto corrente è dichiarata la ricezione delle somme “per mia attività produttiva”, risultando così, ulteriormente confermato il dubbio circa la sussistenza di propri interessi commerciali/imprenditoriali nell'ambito dell'affare da parte dell'attore.
II. Anche la seconda censura è infondata, non confrontandosi affatto con il passaggio motivazionale della sentenza che, con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, aveva rilevato la tardiva riqualificazione del rapporto (in contrasto con le caratteristiche del rapporto allegato inizialmente) da cui sarebbe scaturito il credito azionato (…
solo con le note conclusionali di replica), in termini di mandato, da presumersi oneroso.
Qualificazione nuova da ritenere inammissibile, prima ancora che infondata per difetto di allegazione specifica e prova, a fronte delle decise contestazioni svolte dalla società in ordine alla sussistenza di un rapporto lavorativo e/o di mediazione con l' Indimostrato è, in ogni caso, Pt_1
in quantum preteso a titolo di compenso per l'attività prestata, pari a euro 71.000,00. In proposito si condividono i rilievi svolti dalla società appellata, secondo cui, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, nessuno dei testi escussi avrebbe confermato l'esistenza di un mandato rappresentativo, né avrebbe riferito in ordine ad una propria, pur generica, conoscenza di un
Pagina 12 qualsivoglia compenso promesso dalla all' Difatti il giudice di primo Controparte_1 Pt_1
grado, con statuizione non censurata, non aveva ammesso il capo “K” riguardante la prova della quantificazione dell'asserito compenso in quanto “vietato ex art. 2721 c. e perché relativo alla
stipula e contenuto di accordi di carattere contrattuale”. Altrettanto corretto è l'ulteriore argomento sviluppato dall'appellata secondo cui, anche a volere in ipotesi qualificare la domanda giudiziale avversa come volta all'accertamento di un “contratto atipico”, sia esso di procacciamento d'affari o di altro genere, pur teoricamente ammissibile, ricorrerebbero altri elementi contrari all'accoglimento della stessa. Infatti, analizzando i documenti prodotti dall'opponente emergerebbe unicamente l'esistenza di un rapporto contrattuale tra NT spa e e non Controparte_1
invece che: “A) - in tale operazione e nelle altre asserite l'opponente abbia svolto, nell'interesse di
il proprio operato mediativo nonché B) - che vi fosse pattuizione di compenso e Controparte_1
C) - che lo stesso fosse dovuto a prescindere dal risultato e D) - in una data misura”. Né le prove orali forniscono elementi utili sotto tale profilo, posto che nessun testimone ha riferito di attività di carattere tecnico e preparatorio, peraltro richiedenti una specifica competenza professionale,
neppure allegata nella specie, attività che si sarebbe anche esplicata nella realizzazione di piani industriali e tecnici, sulla base delle direttive della Sotto tale profilo, come si è Controparte_1
detto, l'appellante ha inammissibilmente richiamato le norme sul mandato onde fruire dell'agevolato regime probatorio, senza confrontarsi col passaggio motivazionale che ha ritenuto tardivo siffatto inquadramento. Né pare avere costituito argomento dirimente del passaggio motivazionale della sentenza di primo grado quello per cui una trattativa con il Fallimento avrebbe dovuto seguire procedure e modalità differenti, non gestibili da che non aveva titolo formale Pt_1
per interloquire con il Fallimento e i suoi organi, essendosi trattato, piuttosto, di una considerazione ulteriore svolta alla luce delle considerazioni esposte dalla parte opposta.
III. La terza censura è ugualmente infondata. Anzitutto, contraddittoriamente rispetto a quanto sostenuto con riguardo alla precedente censura, l'appellante rappresenta di avere ricevuto incarico dalla di trattare con il curatore fallimentare oltre che con la Controparte_1 Parte_2
Pagina 13 società proprietaria dell'immobile in Porto Torres, la NT S.p.a., laddove una trattativa con il
Curatore presupporrebbe un incarico formale, nella specie assente e comunque non provato. Anche
in tal caso va comunque osservato che il richiamo alla figura del mandato non si confronta con il passaggio motivazionale che ha ritenuto tardivo siffatto inquadramento. E' pur vero che i testi menzionati dall'appellante hanno riferito in ordine ai contatti avuti direttamente con l' il Pt_1
teste , notaio dell' atto di compravendita NT – ha confermato Testimone_6 Controparte_1
che nell'estate del 2012, e prima della stipula dell'atto (avvenuta ad ottobre 2012) era stato
contattato da che ci informava sulle condizioni e la documentazione necessaria per Parte_1
l'acquisto del complesso immobiliare di Porto Torres, con la precisazione , a specifica domanda
(capo h) che di seguito egli aveva trattato direttamente solo con le parti; il teste
[...]
ha riferito di essere stato contatto dall' e di avere interloquito con questi che Parte_2 Pt_1
proponeva, peraltro, diversi possibili acquirenti, fra cui la il teste Controparte_1 Testimone_7
(vicepresidente TE) ha confermato che la società, tramite suoi colleghi, aveva trattato con la cessione dello stabilimento per conto della Parte_1 CP_3 Controparte_1
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non è affatto emerso
[...]
“lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell' in favore della Società opposta e la reale Pt_1
dinamica con riferimento alla dazione della somma fatta oggetto del ricorso monitorio”, attività di mandatario e di intermediazione in nome e per conto della Controparte_1
in relazione alla quale avrebbe assunto l'obbligo di corrispondere all'
[...] CP_2 Pt_1
“… un corrispettivo mensile, oltreché il rimborso delle spese sostenute, nonché una provvigione
per ciascuno degli affari per i quali l'opponente aveva svolto la propria attività.”. E' evidente che una trattativa vi fu, con NT e con il curatore fallimentare, così come vi furono un' interlocuzione e una messa in contatto delle parti in ordine all'acquisizione dell'immobile sito in via Pigafetta in
Porto Torres, come già ritenuto dal primo giudice, dovendosi, in ultima analisi concordare con il rilievo per cui tali elementi sono “… del tutto insufficienti a fornir la prova del credito rivendicato
dall'attore, il quale aveva allegato il diritto ad un compenso di ben 71.000 Euro, comprensivo
Pagina 14 addirittura di una premialità, in conseguenza di un accordo con la società che è rimasto del tutto
indimostrato”. Va difatti ribadito il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ad un compenso mensile e ad una premialità nient'affatto confermati dal teste amico Tes_5
dell'appellante, che ha chiarito di non avere avuto contatti con e che non è stato Controparte_1
escusso sul capo k, non ammesso, riguardate tali circostanze.
Da ultimo, deve reputarsi che neppure sia dovuto il richiesto rimborso spese, anch'esso rimasto del tutto indimostrato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, liquidate entro lo scaglione di valore compreso fino a € 260.000,00, secondo i parametri del
DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed escludendo quelli per la trattazione/istruttoria, non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. Parte_1
582/2022;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado in favore di che liquida in € 9991,00 per compensi professionali, Controparte_1
oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 23 dicembre 2024.
Pagina 15 Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 233/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Roberto Schioccola, via Pasquale Cugia 43, che lo rappresenta e difende per procura speciale resa in calce all'atto di citazione in appello
appellante
CONTRO
con sede Legale in Nuoro, viale del Lavoro, 11 P.I. Controparte_1
in persona del proprio amministratore, Sig. , rappresentata e difesa per P.IVA_1 CP_2
procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado dall'avvocato Massimo Macciotta
appellata
Pagina 1 All'udienza del 27/09/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza di primo grado numero 582/2022 del Tribunale
di Cagliari, e quindi in accoglimento dei motivi di appello rassegnati, 1) Nel merito, previa
declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in ogni caso, di revoca dello stesso,
accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte per i motivi esposti. 2) In via riconvenzionale,
accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti di Controparte_1
della somma complessiva somma di euro 71.000,00 per i titoli di cui alla parte Parte_1
espositiva, ovvero di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, e comunque
determinabile in via equitativa dal Giudice. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di
giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria domanda ed
eccezione: • Respingere l'appello e In via principale e nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e
in diritto meglio dedotte in narrativa, confermando, verso il sig. la sentenza di primo grado Pt_1
e il decreto ingiuntivo n. 1163/2014, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 15.04.2014, oltre ad
interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo avvenuto;
• Rigettare la domanda riconvenzionale
proposta in citazione e proseguita in appello perché infondata in fatto e diritto;
• In via
subordinata, qualora non fosse riconosciuto il credito per le causali esposte in via principale,
accogliere la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. per essersi il Sig. senza giusta causa, Pt_1
arricchito a danno della avendo ricevuto da quest'ultima la somma di euro Controparte_1
65.000,00 e non avendola mai restituita e conseguentemente, condannarlo al pagamento in favore
di della detta somma. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari”. Controparte_1
Pagina 2
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27.3.2014 la società chiese Controparte_1
al Tribunale di Cagliari di pronunciare ingiunzione di pagamento in solido nei confronti di Pt_1
e della società Interfinance Merchant spa, avente ad oggetto la somma di euro 65.000,00
[...]
oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo. Detto importo, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, era dovuto in forza di un contratto di finanziamento stipulato con l' Pt_1
garantito da sette cambiali (sei delle quali di euro 9.000,00 ed una di euro 11.000,00) emesse dalla
Interfinance Merchant spa in favore del mutuatario che, previa sottoscrizione gliele aveva consegnate.
Il ricorso, fondato su dette cambiali rimaste insolute e su una scrittura privata sottoscritta dall' in cui quest'ultimo si riconosceva debitore ex art. 1988 c.c. venne accolto con decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1163/2014 munito di provvisoria esecutività.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propose opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo, convenendo in giudizio la e l'altra Controparte_1
ingiunta “Interfinance Merchant S.p.a.”, e concludendo per la declaratoria di nullità del provvedimento monitorio, nonché, in ogni caso, per la revoca dello stesso, previo accertamento dell'insussistenza del credito;
chiese, inoltre, in via riconvenzionale, che venisse accertato il proprio credito verso la pari a euro 71.000,00, ovvero Controparte_1
pari a quell'altro, maggiore o minore importo accertato in corso di causa.
L'opponente allegò:
- di aver ricevuto incarico da (legale rappresentante e socio unico della società CP_2
per lo sviluppo di una nuova unità locale nel nord Sardegna e per la ricerca Controparte_1
di siti industriali in cui effettuare demolizioni, al fine di recuperare materie prime da destinare al commercio;
Pagina 3 - di essersi attivato per l'individuazione di un sito idoneo quale nuova unità operativa della eseguendo verifiche tecniche, urbanistiche, di prefattibilità, atte al Controparte_1
reperimento dell'immobile, successivamente individuato nello (società Controparte_3
in fallimento, la cui gestione fallimentare risultava affidata al Dott. ); Parte_2
- di aver proseguito nella gestione dei rapporti con la curatela e con la società proprietaria dell'immobile, la NT S.p.a., effettuando tre sopralluoghi durante la fase dell'acquisizione del sito di Porto Torres;
- di aver svolto inoltre un'analisi dei volumi dei fanghi di segagione, nonché di aver proceduto all'individuazione delle criticità del sito, con il preciso obiettivo di introdurre elementi di discussione per agevolare la società nella conduzione della trattativa di Controparte_1
compravendita, conclusasi con un grande vantaggio economico e finanziario per la stessa;
- di aver trattato il prezzo e le condizioni di acquisto, rappresentando anche la necessità di prorogare i termini temporali dell'offerta; di essersi occupato di individuare lo studio notarile e di aver predisposto tutta la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di acquisto dell'immobile;
- di essere stato successivamente incaricato dalla di individuare altri impianti Controparte_1
industriali e della commercializzazione di numerosi beni presenti nell'impianto industriale ex
CP_3
- di aver diritto, pertanto, per tutte le attività svolte dal luglio 2012 al novembre 2013, ad un compenso mensile netto di euro 2.500,00, oltre al ristoro delle spese vive sostenute,
quantificabili in euro 8.500,00 circa, nonché alla percezione di una somma a titolo di premialità per ogni contratto concluso, quantificata in euro 20.000,00 con riferimento all'affare relativo allo stabilimento CP_3
- di aver ricevuto le somme ingiunte dalla società ma di averle Controparte_1
immediatamente trasferite - su indicazione della società stessa, a ed Testimone_1
, nonché ad altri soggetti, affinché la Interfinance Merchant S.p.a. trattasse Tes_2
Pagina 4 anche per conto della stessa che intendeva occuparsi delle bonifiche del Controparte_1
sito- l'acquisizione di un ramo d'azienda della Vinyls Italia Spa, in Amministrazione
Straordinaria, successivamente dichiarata fallita nel luglio del 2013;
- di aver sottoscritto la scrittura privata “solo dopo oltre sette mesi dalla consegna del denaro,
per supposte esigenze contabili della società, con l'intesa che non essendo dovute le somme,
non sarebbero mai state richieste”.
La si costituì in giudizio contestando in fatto e in diritto Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno delle difese opposte alla pretesa azionata monitoriamente e della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. In via subordinata propose domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per essersi l' senza giusta causa, Pt_1
arricchito a danno di essa opposta, da cui aveva ricevuto la somma di euro 65.000,00.
La Interfinance Merchant s.p.a. non si costituì in giudizio. Peraltro il giudice, alla prima udienza,
rilevò la inammissibilità della sua citazione da parte dell' opponente, per la mancata, previa richiesta di autorizzazione, ritenuta necessaria trattandosi di soggetto da considerare terzo nel giudizio di opposizione.
La causa fu istruita con prova documentale e testimoniale.
Il Tribunale, con sentenza n. 582/2022, statuì nei seguenti termini: “… rigetta l'opposizione e
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda
riconvenzionale formulata da;
condanna alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_1
lite sostenute dalla società che liquida in Euro Controparte_1
10.000,00 oltre spese generali ed accessori”.
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
1. doveva ritenersi che la società opposta avesse fornito la dimostrazione del proprio credito sulla base della “scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta da in data Parte_1
12.7.2013 – non disconosciuta – rappresentante un contratto ricognitivo del mutuo firmato dal
medesimo quale debitore, in cui le parti avevano dichiarato l'esistenza di un precedente Pt_1
Pagina 5 prestito infruttifero, datato 26.11.2012, concesso dalla società opposta all'opponente ed avente ad
oggetto la somma di Euro 65.000,00, erogata mediante due assegni circolari; con tale scrittura le
parti avevano concordato che la restituzione del prestito sarebbe avvenuta mediante sette cambiali
che l' aveva ricevuto dalla Interfinance Merchant s.p.a. in data 8.7.2013, scadenti Pt_1
mensilmente da settembre 2013 a marzo 2014”; l'opposta aveva, inoltre, prodotto i due assegni circolari della Banca di Credito Cooperativo di Arborea, indicati nella scrittura ed attestanti il versamento di €50.000,00 (assegno N.SE 4019869706) e di €15.000,00 (assegno N.RE
4038051515) a Parte_1
2. un ulteriore riscontro documentale doveva ritenersi costituito dalla sottoscrizione effettuata dall'opponente su una ricevuta di versamento, attestante l'accredito su conto n. 1000/4961 della
Banca di Credito Sardo, con la quale l' aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti Pt_1
della società opposta;
3. doveva, per contro, ritenersi del tutto inconferente la tesi difensiva dell'opponente, secondo cui egli avrebbe ricevuto le somme ingiunte “… per trasferirle immediatamente a Tes_1
e , nonché ad altri soggetti, affinché Interfinance Merchant spa trattasse
[...] Tes_2
anche per conto della società opposta, l'acquisizione di un ramo d'azienda della società Vinyls
Italia spa, in amministrazione straordinaria e successivamente dichiarata fallita. La sottoscrizione
della scrittura privata sarebbe poi avvenuta solo perché la società opposta aveva rappresentato
esigenze contabili, ma con l'intesa che le somme non sarebbero mai state richieste”;
4. in disparte le perplessità di tale ricostruzione, doveva ritenersi dirimente “… evidenziare che
l'asserito trasferimento delle somme, in assenza di dimostrazione di una disposizione in tal senso
della mutuante, appariva circostanza del tutto inopponibile alla società finanziatrice”;
5. doveva ritenersi infondata la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'asserito credito dell'opponente nei confronti della società, pari ad euro 71.000,00, per aver svolto molteplici attività
su incarico della stessa, dal luglio 2012 sino al novembre 2013, stante l'assenza di un riscontro documentale delle (invero, assai genericamente indicate) “verifiche tecniche, verifiche
Pagina 6 urbanistiche, verifiche di prefattibilità, atte al reperimento di un immobile”, poi individuato nello
“stabilimento ”. Inoltre, gli scarni e generici riscontri testimoniali denotavano al più il fatto CP_3
che l' avrebbe trattato nell'interesse della società l'acquisizione dell'immobile sito in via Pt_1
Pigafetta in Porto Torres, circostanza confermata anche dalla mail inviata dall' al curatore del Pt_1
Fallimento Segrasa S.r.l.; tuttavia tali elementi risultavano “… del tutto insufficienti a fornir la
prova del credito rivendicato dall'attore, il quale aveva allegato il diritto ad un compenso di ben
71.000 Euro, comprensivo addirittura di una premialità, in conseguenza di un accordo con la
società che è rimasto del tutto indimostrato;
”;
6. era inammissibile il tentativo dell'opponente di correggere l'iniziale impostazione della citazione,
in cui veniva sostanzialmente allegato un rapporto di collaborazione, con la ri-qualificazione dello stesso (operata, in via oltremodo tardiva e solo con le note conclusionali di replica) in termini di mandato, da presumersi oneroso, ciò risultando in contrasto con le caratteristiche del rapporto allegato inizialmente;
7. doveva, per altro verso, convenirsi con l'opposta laddove, nella comparsa conclusionale, aveva rilevato che: “L'accampare diritti da agente o da intermediario o anche quale mandatario, nella
trattativa con un fallimento ... è asserzione che si colloca fuori dalla credibilità seria in quanto, ai
sensi dell'articolo 107 L.F., un fallimento deve vendere per gara pubblica e non certo a trattativa
privata, negoziata con un asserito agente o intermediario sprovvisto di qualsiasi potere
rappresentativo”.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando tre motivi di censura. Parte_1
La società si è costituita in giudizio resistendo. Controparte_1
***
Pagina 7 1. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione del quadro probatorio emerso,
non essendo state, in particolare, “adeguatamente considerate le circostanze date dal fatto che la
scrittura privata del luglio 2013 seguiva di ben otto mesi la detta consegna del denaro, come del
pari di ben otto mesi dopo è stata la emissione delle cambiali.”.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, la somma che la società assume essere stata corrisposta a titolo di mutuo “… era in realtà destinata ad acquisizioni immobiliari funzionali alla attività di
impresa della operante nel settore del riciclo e della dismissione di impianti Controparte_1
industriali.”. L'opera dell' si sarebbe resa necessaria stante il momento di difficoltà della Pt_1
che “suggeriva la non diretta esposizione”. Dalla stampa, infatti, sarebbe stata Controparte_1
data notizia di provvedimenti civili e penali interdittivi gravanti sul – rappresentante legale CP_2
della società – a seguito della sentenza emessa dalla sezione penale del Tribunale di Oristano
nell'anno 2009, con la quale era stata comminata a questi la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione nonché la sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per il medesimo periodo, “circostanza evidentemente inibente una trattativa diretta con la Pubblica
Amministrazione rappresentata nel caso specifico dagli Amministratori Straordinari Vinyls
nominati dal stante anche la natura unipersonale di ”. CP_4 Controparte_1
Sostiene l'appellante che il contratto di mutuo menzionato per la prima volta dalla prodotta scrittura privata avesse dichiaratamente natura simulatoria, posto che la richiesta (tardiva) di sottoscrivere tale documento si sarebbe resa necessaria al fine di giustificare il trasferimento della somma pari ad euro 65.000.00, invece messa a disposizione onde consentirgli “… di porre in essere, per conto
della stessa e del ogni operazione ed attività preordinata alla conclusione Controparte_1 CP_2
della trattativa per l'acquisizione dello stabilimento di Porto Torres e di Marghera della Vinyls.”.
Circostanza, questa, che troverebbe dimostrazione documentale nel fatto che egli aveva immediatamente corrisposto il suddetto importo “… ad altri soggetti, tutti legati alla tentata
acquisizione di Vinyls, tra i quali i Signori e , ai fini dell'acquisto delle quote Tes_2 Tes_1
Pagina 8 della Interfinance Merchant S.p.A., che avrebbe poi dovuto procedere all'acquisizione della
Vinyls.”.
L'esigenza che aveva portato le parti a sottoscrivere la scrittura privata, secondo il costrutto dell'appellante -all'apparenza atto ricognitivo- sarebbe stata dunque “legata alle intervenute
difficoltà a portare avanti la trattativa di acquisizione Vinyls, inizialmente posta in
Amministrazione Straordinaria e poi dichiarata fallita nel luglio 2013, ma difformemente agli
accordi iniziali che davano conto di una intrapresa operazione speculativa che come tutte poteva
comportare rischi di natura imprenditoriale e non andare a buon fine”.
2. Con il secondo motivo, riferito alla domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione,
l'appellante sostiene di aver concluso con la un contratto atipico -e non un Controparte_1
contratto di agenzia- che avrebbe avuto ad oggetto la ricerca, la promozione, la valutazione della convenienza e, soprattutto, la concreta conduzione delle trattative per conto della committente in relazione a specifici affari, il tutto per un arco temporale protrattosi dal luglio 2012 a novembre
2013. Tale attività si sarebbe anche esplicata nella realizzazione di piani industriali e tecnici, sulla base delle direttive della Pertanto, il rapporto giuridico in questione avrebbe Controparte_1
dovuto essere regolato secondo le disposizioni dettate dagli artt. 1703 e ss. c.c. in tema di mandato,
come tale non soggetto ad alcuna limitazione sotto il profilo formale o probatorio.
Proseguendo nel ragionamento, l'appellante fa rilevare che in data 6 ottobre 2012 la in persona di , aveva perfezionato – grazie all'opera da lui Controparte_1 CP_2
prestata, come confermato da testi escussi sul punto – l'acquisizione del complesso immobiliare ubicato in Porto Torres, costituito da uno stabilimento industriale di proprietà NT S.p.a., e non certamente del Fallimento Segrasa come invece affermato dal Tribunale (e ancora prima dalla controparte), il quale sarebbe “incorso in una erronea qualificazione del fatto ed in una
inconferente allusione all'articolo 107 della legge fallimentare.”. Conseguirebbe “… l'erroneità del
passaggio della sentenza laddove si ritiene assorbente l'erroneo presupposto di una trattativa con il
Pagina 9 Fallimento che avrebbe dovuto seguire procedure e modalità differenti, non gestibili da che Pt_1
non aveva titolo per interloquire con il Fallimento e i suoi organi.”.
3. Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante rappresenta di aver intrapreso -su incarico della rapporti con il curatore e con la società proprietaria Controparte_1 Parte_2
dell'immobile, la NT S.p.a. La trattativa aveva avuto esito positivo e si era conclusa con un grande vantaggio economico e finanziario per la giacché il prezzo convenuto, di € Controparte_1
250.000,00, era ben inferiore al reale valore del compendio. Dalle deposizioni testimoniali sarebbe emerso chiaramente “lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell' in favore della Pt_1
Società opposta e la reale dinamica con riferimento alla dazione della somma fatta oggetto del
ricorso monitorio.”, attività di mandatario e di intermediazione in nome e per conto della in relazione alla quale avrebbe assunto Controparte_1 CP_2
l'obbligo di corrispondergli “… un corrispettivo mensile, oltreché il rimborso delle spese sostenute,
nonché una provvigione per ciascuno degli affari per i quali l'opponente aveva svolto la propria
attività.”. Segnatamente, dai propri argomenti difensivi nonché dalle testimonianze rese dal Dott.
Per_
, dal Dott. e dal Notaio Dott. sarebbe emerso che gli era stato affidato Tes_3 Parte_2
l'incarico di trattare per conto della società del e di sottoscrivere, altresì, tutta una serie di atti CP_2
volti alla conclusione degli affari. Tra questi, aveva rivestito “senz'altro maggior importanza e
valore economico l'intermediazione per l'acquisto del compendio immobiliare cosiddetto
SE.GRA.SA., del valore di oltre un milione di euro, acquistato al prezzo di circa 250.000 euro, sito
in Via Pigafetta, divenuto poi unità operativa di . Controparte_1
***
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
I. Con la prima censura è contestata l'esistenza del credito azionato in sede monitoria per essere la dazione di danaro di cui trattasi giustificata da un rapporto -non meglio qualificato- intercorso tra il legale rappresentante della e l' finalizzato al trasferimento immediato Controparte_1 Pt_1
delle somme consegnate ai signori e nonché ad altri soggetti, affinché Tes_1 Tes_2
Pagina 10 Interfinance Merchant S.p.A. trattasse, anche per conto della l'acquisizione di un Controparte_1
ramo d'azienda della Vinyls Italia S.p.A. (peraltro fallita nel luglio 2013). La censura, tuttavia, non si confronta con gli argomenti posti a base della sentenza impugnata sul punto. Nessun ulteriore elemento che il giudice avrebbe in ipotesi mancato di prendere in considerazione è stato, infatti,
evidenziato in ordine ai rapporti personali intercorrenti tra il e l' né tra quest'ultimo e i CP_2 Pt_1
legali rappresentanti delle menzionate società. Peraltro, l'argomento posto a sostegno della ricostruzione prospettata dall'appellante pare del tutto illogico e certamente inidoneo a superare la presunzione di cui all'art. 1988 c.c. a beneficio del mutuante, sollevato, per tale via, dall'onere probatorio che di regola governa la domanda restitutoria della somma asseritamente consegnata a titolo di mutuo, secondo cui: “La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la
richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo
posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto
che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera
dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di
dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di
un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo,
ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad
invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a
mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta
consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.” (Cass.
sez. 2, Ord. n. 30944 del 29/11/2018). Piuttosto, la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento del debito successiva alla dazione della somma, ben più plausibilmente appare essere finalizzata a regolarizzare la fuoriuscita di danaro di cui trattasi dalla s.r.l. rimasta ingiustificata sul piano meramente formale;
diversamente, difatti, unitamente all'esigenza di porre in essere un atto simulato, sarebbe stata avvertita altrettanta esigenza di sottoscrivere una corrispondente controdichiarazione a tutela di colui che, per ragioni rimaste del tutto sconosciute, si era esposto al
Pagina 11 punto di riconoscere il debito in capo a sé. Peraltro, neppure la teste (direttrice della Testimone_4
Banca di Credito Sardo) è stata in grado di fornire elementi utili, non essendo a conoscenza dei fatti oggetto di capitolazione. Quanto al teste (amico di famiglia , questi ha Tes_5 Pt_1
confermato l'asserito trasferimento di parte delle somme a terzi, peraltro parzialmente documentato
(doc. 3: assegni Banca di Credito Sardo Di GO (di euro 26.500) e (di euro 11.250). Tes_2
Ciononostante, tale trasferimento di somme, a fronte del riconoscimento del debito non accompagnato dalla prova di una disposizione specifica di destinazione ed utilizzo delle somme da parte della mutuante, risulta essere circostanza inopponibile alla società finanziatrice (cfr. sent.
impugnata, pg. 6) non essendo stati chiariti i plurimi rapporti intercorrenti fra l' e gli altri Pt_1
soggetti coinvolti in siffatti passaggi di denaro, ma neanche fra questi ultimi e il Vale poi la CP_2
pena di rilevare, come evidenziato dall'appellata, che sulla distinta di deposito degli assegni sul proprio conto corrente è dichiarata la ricezione delle somme “per mia attività produttiva”, risultando così, ulteriormente confermato il dubbio circa la sussistenza di propri interessi commerciali/imprenditoriali nell'ambito dell'affare da parte dell'attore.
II. Anche la seconda censura è infondata, non confrontandosi affatto con il passaggio motivazionale della sentenza che, con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, aveva rilevato la tardiva riqualificazione del rapporto (in contrasto con le caratteristiche del rapporto allegato inizialmente) da cui sarebbe scaturito il credito azionato (…
solo con le note conclusionali di replica), in termini di mandato, da presumersi oneroso.
Qualificazione nuova da ritenere inammissibile, prima ancora che infondata per difetto di allegazione specifica e prova, a fronte delle decise contestazioni svolte dalla società in ordine alla sussistenza di un rapporto lavorativo e/o di mediazione con l' Indimostrato è, in ogni caso, Pt_1
in quantum preteso a titolo di compenso per l'attività prestata, pari a euro 71.000,00. In proposito si condividono i rilievi svolti dalla società appellata, secondo cui, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, nessuno dei testi escussi avrebbe confermato l'esistenza di un mandato rappresentativo, né avrebbe riferito in ordine ad una propria, pur generica, conoscenza di un
Pagina 12 qualsivoglia compenso promesso dalla all' Difatti il giudice di primo Controparte_1 Pt_1
grado, con statuizione non censurata, non aveva ammesso il capo “K” riguardante la prova della quantificazione dell'asserito compenso in quanto “vietato ex art. 2721 c. e perché relativo alla
stipula e contenuto di accordi di carattere contrattuale”. Altrettanto corretto è l'ulteriore argomento sviluppato dall'appellata secondo cui, anche a volere in ipotesi qualificare la domanda giudiziale avversa come volta all'accertamento di un “contratto atipico”, sia esso di procacciamento d'affari o di altro genere, pur teoricamente ammissibile, ricorrerebbero altri elementi contrari all'accoglimento della stessa. Infatti, analizzando i documenti prodotti dall'opponente emergerebbe unicamente l'esistenza di un rapporto contrattuale tra NT spa e e non Controparte_1
invece che: “A) - in tale operazione e nelle altre asserite l'opponente abbia svolto, nell'interesse di
il proprio operato mediativo nonché B) - che vi fosse pattuizione di compenso e Controparte_1
C) - che lo stesso fosse dovuto a prescindere dal risultato e D) - in una data misura”. Né le prove orali forniscono elementi utili sotto tale profilo, posto che nessun testimone ha riferito di attività di carattere tecnico e preparatorio, peraltro richiedenti una specifica competenza professionale,
neppure allegata nella specie, attività che si sarebbe anche esplicata nella realizzazione di piani industriali e tecnici, sulla base delle direttive della Sotto tale profilo, come si è Controparte_1
detto, l'appellante ha inammissibilmente richiamato le norme sul mandato onde fruire dell'agevolato regime probatorio, senza confrontarsi col passaggio motivazionale che ha ritenuto tardivo siffatto inquadramento. Né pare avere costituito argomento dirimente del passaggio motivazionale della sentenza di primo grado quello per cui una trattativa con il Fallimento avrebbe dovuto seguire procedure e modalità differenti, non gestibili da che non aveva titolo formale Pt_1
per interloquire con il Fallimento e i suoi organi, essendosi trattato, piuttosto, di una considerazione ulteriore svolta alla luce delle considerazioni esposte dalla parte opposta.
III. La terza censura è ugualmente infondata. Anzitutto, contraddittoriamente rispetto a quanto sostenuto con riguardo alla precedente censura, l'appellante rappresenta di avere ricevuto incarico dalla di trattare con il curatore fallimentare oltre che con la Controparte_1 Parte_2
Pagina 13 società proprietaria dell'immobile in Porto Torres, la NT S.p.a., laddove una trattativa con il
Curatore presupporrebbe un incarico formale, nella specie assente e comunque non provato. Anche
in tal caso va comunque osservato che il richiamo alla figura del mandato non si confronta con il passaggio motivazionale che ha ritenuto tardivo siffatto inquadramento. E' pur vero che i testi menzionati dall'appellante hanno riferito in ordine ai contatti avuti direttamente con l' il Pt_1
teste , notaio dell' atto di compravendita NT – ha confermato Testimone_6 Controparte_1
che nell'estate del 2012, e prima della stipula dell'atto (avvenuta ad ottobre 2012) era stato
contattato da che ci informava sulle condizioni e la documentazione necessaria per Parte_1
l'acquisto del complesso immobiliare di Porto Torres, con la precisazione , a specifica domanda
(capo h) che di seguito egli aveva trattato direttamente solo con le parti; il teste
[...]
ha riferito di essere stato contatto dall' e di avere interloquito con questi che Parte_2 Pt_1
proponeva, peraltro, diversi possibili acquirenti, fra cui la il teste Controparte_1 Testimone_7
(vicepresidente TE) ha confermato che la società, tramite suoi colleghi, aveva trattato con la cessione dello stabilimento per conto della Parte_1 CP_3 Controparte_1
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non è affatto emerso
[...]
“lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell' in favore della Società opposta e la reale Pt_1
dinamica con riferimento alla dazione della somma fatta oggetto del ricorso monitorio”, attività di mandatario e di intermediazione in nome e per conto della Controparte_1
in relazione alla quale avrebbe assunto l'obbligo di corrispondere all'
[...] CP_2 Pt_1
“… un corrispettivo mensile, oltreché il rimborso delle spese sostenute, nonché una provvigione
per ciascuno degli affari per i quali l'opponente aveva svolto la propria attività.”. E' evidente che una trattativa vi fu, con NT e con il curatore fallimentare, così come vi furono un' interlocuzione e una messa in contatto delle parti in ordine all'acquisizione dell'immobile sito in via Pigafetta in
Porto Torres, come già ritenuto dal primo giudice, dovendosi, in ultima analisi concordare con il rilievo per cui tali elementi sono “… del tutto insufficienti a fornir la prova del credito rivendicato
dall'attore, il quale aveva allegato il diritto ad un compenso di ben 71.000 Euro, comprensivo
Pagina 14 addirittura di una premialità, in conseguenza di un accordo con la società che è rimasto del tutto
indimostrato”. Va difatti ribadito il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ad un compenso mensile e ad una premialità nient'affatto confermati dal teste amico Tes_5
dell'appellante, che ha chiarito di non avere avuto contatti con e che non è stato Controparte_1
escusso sul capo k, non ammesso, riguardate tali circostanze.
Da ultimo, deve reputarsi che neppure sia dovuto il richiesto rimborso spese, anch'esso rimasto del tutto indimostrato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, liquidate entro lo scaglione di valore compreso fino a € 260.000,00, secondo i parametri del
DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed escludendo quelli per la trattazione/istruttoria, non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. Parte_1
582/2022;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado in favore di che liquida in € 9991,00 per compensi professionali, Controparte_1
oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 23 dicembre 2024.
Pagina 15 Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 16