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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7006 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 6484/2021
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6484/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1
dall'avv. Gerardo Russo, in virtù di procura in calce all'atto d'appello.
APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Aulino. in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e, quindi, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda formulata dal con conseguente condanna dello stesso alla restituzione CP_1 della somma di € 860,68 ricevuta in forza della sentenza di primo grado, con vittoria di onorari e spese del giudizio.
L'appellato ha concluso riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 45/2021 depositata in data 15/1/2021, il Giudice di Pace di
Napoli-Barra, pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti delle società Controparte_1 Controparte_2
, nonché della e ,
[...] Controparte_3 CP_4 accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava le predette società, in solido 2 R.G. n. 6484/2021 fra loro, al pagamento, in favore del della somma di € 800,00, oltre CP_1 interessi e spese di lite.
Avverso la suindicata sentenza, con atto di citazione notificato in data
3.03.2021, proponeva appello la (dora in poi solo Parte_1
, deducendo quali motivi di impugnazione: Parte_1
- che il Giudice di prime cure aveva erroneamente qualificato la fattispecie contrattuale dedotta in giudizio in termini di vendita di “pacchetto turistico”, mancando la combinazione di almeno due tra i servizi indicati nell'art. 33 del
Codice del Turismo;
- che, invece, il rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere ricondotto nell'ambito del mandato con rappresentanza;
- che essa esponente aveva tempestivamente comunicato al le CP_1 problematiche insorte tre mesi prima del viaggio;
- che già un mese prima del viaggio programmato, in conseguenza del rifiuto da parte del cliente di fruire di soluzioni alternative, aveva rimborsato al predetto integralmente l'acconto versato così consentendogli di riprogrammare un'altra vacanza;
- che la responsabilità dell'organizzatore e del venditore per i danni subiti dall'acquirente di un pacchetto turistico non era solidale, ma “secondo le rispettive responsabilità” ex art 93 d.lgs. 206/2005 e, pertanto, era errata la sentenza appellata anche nella parte in cui aveva condannato in solido le parti convenute;
- che, comunque, non poteva parlarsi di danno da vacanza rovinata perché il non era più partito per nessuna vacanza e, quindi, non poteva CP_1
“esservi vacanza rovinata senza vacanza”.
Tanto premesso, chiedeva, in accoglimento dell'appello, rigettarsi la domanda proposta in primo grado da e dichiararsi Controparte_1
l'assenza di responsabilità di essa esponente, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, l'appellato deduceva: Controparte_1
- l'inammissibilità dell'appello ex artt. 113 comma 2 e 339 comma 3 c.p.c., trattandosi di sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità su una domanda di valore inferiore ad € 1100,00, dovendosi a tal fine aver riguardo esclusivamente al valore della causa da determinarsi ex art. 10 c.p.c.; 3 R.G. n. 6484/2021
- l'infondatezza dell'appello in quanto aveva correttamente affermato la responsabilità dell' che non lo aveva Controparte_5 tempestivamente informato dell'indisponibilità di una cabina quadrupla, così impedendogli di trovare in tempo utile una soluzione alternativa che potesse soddisfare il suo interesse;
- che, in ogni caso, l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento dell'obbligo informativo era a carico dell'intermediario ex art. 37 del Codice del Turismo;
- che l'agenzia di viaggi non aveva mai eseguito la prenotazione di una cabina Contr quadrupla presso la compagnia marittima pur essendone stata incaricata circa 15 mesi prima del viaggio, con un tempo ragionevolmente sufficiente per eseguire la prenotazione e bloccare la cabina;
- che era infondata l'osservazione secondo cui non era configurabile “un danno da vacanza rovinata senza vacanza”, tenuto conto che l'art. 46 del Codice del turismo prevedeva espressamente la risarcibilità del danno “correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Chiedeva, conseguentemente, dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi l'appello proposto, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Le appellate e , regolarmente citate Controparte_3 CP_4 in giudizio, venivano dichiarate contumaci all'udienza del 28.6.2021.
Sulle conclusioni in epigrafe richiamate, la causa - con ordinanza del
17.3.2025 pronunciata all'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c.- veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il
Tribunale che, benché il valore della domanda di primo grado sia inferiore ad euro
1100,00, la sentenza è appellabile stante il chiaro disposto dell'art. 113 comma 2
c.p.c. che esclude il giudizio di equità per le controversie relative, come nella specie, a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., ossia mediante la sottoscrizione di moduli o formulari unilateralmente predisposti.
Ciò posto, nel merito, l'appello proposto è infondato e va, pertanto, rigettato. 4 R.G. n. 6484/2021
Con il primo motivo d'appello, la evidenzia che l'acquisto Parte_1 di una cabina in crociera tramite intermediario non è riconducibile all'istituto della compravendita di “pacchetti turistici” in quanto mancherebbe l'elemento caratterizzante, ossia, quello di fornire almeno due dei servizi indicati dall'art. 33
d.lgs. 79/2011.
Il motivo è infondato. Sul punto valga infatti richiamare la distinzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità tra il contratto di viaggio vacanza
"tutto compreso" (cd. pacchettoturistico) e il contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV). Nel "pacchetto turistico" gli elementi costitutivi del trasporto, dell'alloggio e dei servizi turistici agli stessi non accessori, combinandosi in misura prefissata, assumono rilievo non già singolarmente, bensì nella loro unitarietà funzionale, dando luogo ad una prestazione complessa volta a soddisfare la "finalità turistica" che integra la causa concreta del contratto. Viceversa nel contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio le prestazioni e i servizi si profilano come separati. In particolare, l'acquisto di biglietti per un viaggio in crociera ha in sé la funzione economico-individuale di soddisfare da solo e per intero la finalità turistico- ricreativa del consumatore, il quale, scegliendo di acquistare un biglietto in crociera mostra interesse non solo al trasporto da un luogo all'altro tra quelli ricompresi nell'itinerario prescelto, ma anche a fruire dell'alloggio, del vitto e dell'intrattenimento forniti dall'organizzatore durante tutto il viaggio, optando per una prestazione complessa ed unitaria “tutto incluso” (cfr. in termini Cass. del
18.01.2023 n. 1417)
Ebbene, alla luce dei richiamati principi, la prenotazione effettuata dal avente ad oggetto l'acquisto di un biglietto per un viaggio in CP_1 crociera, rientra senz'altro nell'ambito del pacchetto turistico, ricomprendendo tutti i servizi inerenti la vacanza prescelta e non soltanto il “viaggio” inteso come trasporto da un luogo ad un altro.
Ciò non toglie, comunque, che la responsabilità del venditore debba essere tenuta distinta da quella dell'organizzatore, come si evince dalla disciplina contenuta agli artt. 32 ss d.lgs. 79/2011, da cui emerge che il venditore non riveste la posizione di garante rispetto agli inadempimenti dell'organizzatore e, pertanto, non è responsabile in via oggettiva dell'illecito contrattuale (eventualmente) ascrivibile al “tour operator”. Il contenuto della prestazione del venditore e, 5 R.G. n. 6484/2021 conseguentemente, gli inadempimenti di cui risponde, sono, infatti, riassuntivamente ascrivibili alle seguenti attività: 1) obblighi informativi precontrattuali concernenti il contenuto del pacchetto turistico, gli orari del viaggio, diritti e obblighi assunti dalle parti (e tutto quanto più dettagliatamente previsto dall'art. 34 d.lgs. 79/2011); 2) diligenza professionale nella scelta dell'organizzatore, che implica anche l'acquisizione di informazioni, ricerche e controlli che consentano di individuarne il grado di affidabilità e la qualità dei servizi resi;
3) diligenza professionale nella gestione della fase di prenotazione del viaggio;
4) obbligo di comunicare senza ritardo al consumatore qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche non imputabile al venditore, che possa incidere sul contenuto del servizio reso o sulle condizioni del contratto al fine di consentire al cliente di esercitare il diritto di recesso, di riduzione del prezzo ovvero di scegliere soluzioni alternative.
Nel caso di specie, la condotta inadempiente allegata e contestata alla consiste nel non aver tempestivamente informato il Parte_1 CP_1 dell'indisponibilità di una cabina quadrupla, impedendogli così di organizzare in tempo utile un viaggio alternativo per il proprio decimo anniversario di matrimonio.
A fronte di tale specifica allegazione, sostiene l'odierna appellante di non essere incorsa in alcun inadempimento, avendo avvisato il CP_1 dell'indisponibilità della cabina prenotata un mese prima della partenza ed avendo, comunque, restituito allo stesso l'acconto versato.
La censura non coglie nel segno. E' noto, infatti, che, in materia di responsabilità contrattuale, una volta che il creditore abbia provato il contenuto del titolo contrattuale ed allegato l'inadempimento, quale evento dannoso in grado di produrre sul piano della causalità giuridica il danno evento, spetta al debitore provare o che inadempimento non vi è stato o che è intervenuta una causa non imputabile la quale ha fatto sì che la prestazione sia mancata o sia stata inesattamente eseguita ((cfr. Cass. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533).
Ebbene, tale onere probatorio non è stato assolto dalla società appellante, rimasta contumace nel giudizio di prima grado. In particolare, la predetta non ha provato di aver adempiuto con la dovuta diligenza professionale alla gestione della fase di prenotazione del viaggio, non avendo, innanzitutto, dimostrato di aver prenotato la cabina quadrupla richiesta dal cliente al momento in cui le fu 6 R.G. n. 6484/2021 conferito l'incarico in data 30.6.2016 e, cioè ben 15 mesi prima della partenza programmata. La stessa, in secondo luogo, una volta fornita tale prova, avrebbe Contr dovuto dimostrare di essere stata informata dalla nonostante la tempestiva prenotazione, della sopravvenuta indisponibilità della cabina soltanto nel giugno
2017, periodo in cui ha provveduto, per circostanza pacifica tra le parti, ad avvisare il Soltanto la prova di entrambe queste circostanze CP_1 avrebbe consentito alla di andare esente da responsabilità, essendo Parte_1 pacifico che a giugno 2017, momento dell'avvenuta comunicazione, non erano più disponibili cabine quadruple e tenuto conto che la soluzione alternativa della prenotazione di due cabine doppie non era satisfattiva per l'istante, avuto riguardo al suo interesse di condividere l'alloggio con la moglie ed i due figli minori.
L'intempestività della comunicazione, soltanto un mese prima della partenza, ha inoltre privato l'odierno appellato della possibilità di usufruire di un viaggio alternativo, come si desume sia dalla mancata formulazione di altre proposte di vacanze similari da parte dell'Agenzia, sia dall'avvenuta rinuncia alla vacanza programmata da parte dello stesso,. Né sposta minimamente i termini della questione la restituzione dell'acconto versato dal circostanza più CP_1 volte sottolineata dall'appellante, essendo conseguenza ovvia sul piano logico, prima ancora che giuridico, che detta somma andasse restituita al cliente una volta assodato che la prenotazione del viaggio non era andata a buon fine.
Destituito di fondamento è, poi, l'assunto della secondo cui Parte_1 non vi sarebbe stata alcuna vacanza rovinata, avendo il rinunciato CP_1 del tutto al viaggio programmato. Non v'è chi non veda, infatti, come la rinuncia forzata alla vacanza integri, al contrario, la piena realizzazione del danno cd. “da vacanza rovinata”, e, dunque, del relativo pregiudizio consistente nella perdita di un'occasione di piacere, svago e riposo.
L'appellante contesta, ancora, la natura solidale della responsabilità dell'organizzatore e del venditore così come affermata dal Giudice di Pace.
Infatti, sia pure in maniera a dir poco confusa, nell'ambito del primo motivo di gravame, evidenzia che: “l'art. 93 del D. LGS. n. 206/2005, prevede che in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte verso l'acquirente di un eventuale pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore debbano risarcire il danno “secondo le rispettive responsabilità”, così delineando, non già una 7 R.G. n. 6484/2021 responsabilità solidale per lo stesso obbligo, bensì una responsabilità autonoma per obblighi”.
In altri termini, secondo tale assunto, la responsabilità delle società convenute andava ripartita pro quota, configurando, la fattispecie de qua, un'ipotesi di obbligazione plurisoggettiva parziaria e non solidale.
Ebbene, a prescindere dal dibattito cui ha dato origine la richiamata norma- norma abrogata dal nuovo codice del turismo che si applica ai contratti conclusi dall'1/7/2018 - in quanto non fornisce criteri atti a descrivere con chiarezza le ipotesi di inadempimento cui sono chiamati a rispondere il venditore e l'organizzatore del viaggio, davvero non si comprende il senso della doglianza, concernendo l'inadempimento acclarato la mancata esecuzione di un servizio tipico del venditore del pacchetto turistico, qual è la prenotazione del viaggio, con la conseguenza che, semmai, sarebbe stato interesse dell'organizzatore dolersi della natura solidale della affermata responsabilità.
In definitiva, l'appello proposto va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo in conformità della nota spese depositata in atti dall'appellato, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv. Gerardo
Russo, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
avverso la sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Barra n. 45/2021, depositata in data 15/1/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di , Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 662,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Gerardo
Russo. 8 R.G. n. 6484/2021
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Napoli, 11/07/2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO (dott.ssa Carla Sorrentini)
E' dato atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Varriale, Magistrato in tirocinio ordinario.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6484/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1
dall'avv. Gerardo Russo, in virtù di procura in calce all'atto d'appello.
APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Aulino. in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e, quindi, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda formulata dal con conseguente condanna dello stesso alla restituzione CP_1 della somma di € 860,68 ricevuta in forza della sentenza di primo grado, con vittoria di onorari e spese del giudizio.
L'appellato ha concluso riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 45/2021 depositata in data 15/1/2021, il Giudice di Pace di
Napoli-Barra, pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti delle società Controparte_1 Controparte_2
, nonché della e ,
[...] Controparte_3 CP_4 accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava le predette società, in solido 2 R.G. n. 6484/2021 fra loro, al pagamento, in favore del della somma di € 800,00, oltre CP_1 interessi e spese di lite.
Avverso la suindicata sentenza, con atto di citazione notificato in data
3.03.2021, proponeva appello la (dora in poi solo Parte_1
, deducendo quali motivi di impugnazione: Parte_1
- che il Giudice di prime cure aveva erroneamente qualificato la fattispecie contrattuale dedotta in giudizio in termini di vendita di “pacchetto turistico”, mancando la combinazione di almeno due tra i servizi indicati nell'art. 33 del
Codice del Turismo;
- che, invece, il rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere ricondotto nell'ambito del mandato con rappresentanza;
- che essa esponente aveva tempestivamente comunicato al le CP_1 problematiche insorte tre mesi prima del viaggio;
- che già un mese prima del viaggio programmato, in conseguenza del rifiuto da parte del cliente di fruire di soluzioni alternative, aveva rimborsato al predetto integralmente l'acconto versato così consentendogli di riprogrammare un'altra vacanza;
- che la responsabilità dell'organizzatore e del venditore per i danni subiti dall'acquirente di un pacchetto turistico non era solidale, ma “secondo le rispettive responsabilità” ex art 93 d.lgs. 206/2005 e, pertanto, era errata la sentenza appellata anche nella parte in cui aveva condannato in solido le parti convenute;
- che, comunque, non poteva parlarsi di danno da vacanza rovinata perché il non era più partito per nessuna vacanza e, quindi, non poteva CP_1
“esservi vacanza rovinata senza vacanza”.
Tanto premesso, chiedeva, in accoglimento dell'appello, rigettarsi la domanda proposta in primo grado da e dichiararsi Controparte_1
l'assenza di responsabilità di essa esponente, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, l'appellato deduceva: Controparte_1
- l'inammissibilità dell'appello ex artt. 113 comma 2 e 339 comma 3 c.p.c., trattandosi di sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità su una domanda di valore inferiore ad € 1100,00, dovendosi a tal fine aver riguardo esclusivamente al valore della causa da determinarsi ex art. 10 c.p.c.; 3 R.G. n. 6484/2021
- l'infondatezza dell'appello in quanto aveva correttamente affermato la responsabilità dell' che non lo aveva Controparte_5 tempestivamente informato dell'indisponibilità di una cabina quadrupla, così impedendogli di trovare in tempo utile una soluzione alternativa che potesse soddisfare il suo interesse;
- che, in ogni caso, l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento dell'obbligo informativo era a carico dell'intermediario ex art. 37 del Codice del Turismo;
- che l'agenzia di viaggi non aveva mai eseguito la prenotazione di una cabina Contr quadrupla presso la compagnia marittima pur essendone stata incaricata circa 15 mesi prima del viaggio, con un tempo ragionevolmente sufficiente per eseguire la prenotazione e bloccare la cabina;
- che era infondata l'osservazione secondo cui non era configurabile “un danno da vacanza rovinata senza vacanza”, tenuto conto che l'art. 46 del Codice del turismo prevedeva espressamente la risarcibilità del danno “correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Chiedeva, conseguentemente, dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi l'appello proposto, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Le appellate e , regolarmente citate Controparte_3 CP_4 in giudizio, venivano dichiarate contumaci all'udienza del 28.6.2021.
Sulle conclusioni in epigrafe richiamate, la causa - con ordinanza del
17.3.2025 pronunciata all'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c.- veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il
Tribunale che, benché il valore della domanda di primo grado sia inferiore ad euro
1100,00, la sentenza è appellabile stante il chiaro disposto dell'art. 113 comma 2
c.p.c. che esclude il giudizio di equità per le controversie relative, come nella specie, a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., ossia mediante la sottoscrizione di moduli o formulari unilateralmente predisposti.
Ciò posto, nel merito, l'appello proposto è infondato e va, pertanto, rigettato. 4 R.G. n. 6484/2021
Con il primo motivo d'appello, la evidenzia che l'acquisto Parte_1 di una cabina in crociera tramite intermediario non è riconducibile all'istituto della compravendita di “pacchetti turistici” in quanto mancherebbe l'elemento caratterizzante, ossia, quello di fornire almeno due dei servizi indicati dall'art. 33
d.lgs. 79/2011.
Il motivo è infondato. Sul punto valga infatti richiamare la distinzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità tra il contratto di viaggio vacanza
"tutto compreso" (cd. pacchettoturistico) e il contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV). Nel "pacchetto turistico" gli elementi costitutivi del trasporto, dell'alloggio e dei servizi turistici agli stessi non accessori, combinandosi in misura prefissata, assumono rilievo non già singolarmente, bensì nella loro unitarietà funzionale, dando luogo ad una prestazione complessa volta a soddisfare la "finalità turistica" che integra la causa concreta del contratto. Viceversa nel contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio le prestazioni e i servizi si profilano come separati. In particolare, l'acquisto di biglietti per un viaggio in crociera ha in sé la funzione economico-individuale di soddisfare da solo e per intero la finalità turistico- ricreativa del consumatore, il quale, scegliendo di acquistare un biglietto in crociera mostra interesse non solo al trasporto da un luogo all'altro tra quelli ricompresi nell'itinerario prescelto, ma anche a fruire dell'alloggio, del vitto e dell'intrattenimento forniti dall'organizzatore durante tutto il viaggio, optando per una prestazione complessa ed unitaria “tutto incluso” (cfr. in termini Cass. del
18.01.2023 n. 1417)
Ebbene, alla luce dei richiamati principi, la prenotazione effettuata dal avente ad oggetto l'acquisto di un biglietto per un viaggio in CP_1 crociera, rientra senz'altro nell'ambito del pacchetto turistico, ricomprendendo tutti i servizi inerenti la vacanza prescelta e non soltanto il “viaggio” inteso come trasporto da un luogo ad un altro.
Ciò non toglie, comunque, che la responsabilità del venditore debba essere tenuta distinta da quella dell'organizzatore, come si evince dalla disciplina contenuta agli artt. 32 ss d.lgs. 79/2011, da cui emerge che il venditore non riveste la posizione di garante rispetto agli inadempimenti dell'organizzatore e, pertanto, non è responsabile in via oggettiva dell'illecito contrattuale (eventualmente) ascrivibile al “tour operator”. Il contenuto della prestazione del venditore e, 5 R.G. n. 6484/2021 conseguentemente, gli inadempimenti di cui risponde, sono, infatti, riassuntivamente ascrivibili alle seguenti attività: 1) obblighi informativi precontrattuali concernenti il contenuto del pacchetto turistico, gli orari del viaggio, diritti e obblighi assunti dalle parti (e tutto quanto più dettagliatamente previsto dall'art. 34 d.lgs. 79/2011); 2) diligenza professionale nella scelta dell'organizzatore, che implica anche l'acquisizione di informazioni, ricerche e controlli che consentano di individuarne il grado di affidabilità e la qualità dei servizi resi;
3) diligenza professionale nella gestione della fase di prenotazione del viaggio;
4) obbligo di comunicare senza ritardo al consumatore qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche non imputabile al venditore, che possa incidere sul contenuto del servizio reso o sulle condizioni del contratto al fine di consentire al cliente di esercitare il diritto di recesso, di riduzione del prezzo ovvero di scegliere soluzioni alternative.
Nel caso di specie, la condotta inadempiente allegata e contestata alla consiste nel non aver tempestivamente informato il Parte_1 CP_1 dell'indisponibilità di una cabina quadrupla, impedendogli così di organizzare in tempo utile un viaggio alternativo per il proprio decimo anniversario di matrimonio.
A fronte di tale specifica allegazione, sostiene l'odierna appellante di non essere incorsa in alcun inadempimento, avendo avvisato il CP_1 dell'indisponibilità della cabina prenotata un mese prima della partenza ed avendo, comunque, restituito allo stesso l'acconto versato.
La censura non coglie nel segno. E' noto, infatti, che, in materia di responsabilità contrattuale, una volta che il creditore abbia provato il contenuto del titolo contrattuale ed allegato l'inadempimento, quale evento dannoso in grado di produrre sul piano della causalità giuridica il danno evento, spetta al debitore provare o che inadempimento non vi è stato o che è intervenuta una causa non imputabile la quale ha fatto sì che la prestazione sia mancata o sia stata inesattamente eseguita ((cfr. Cass. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533).
Ebbene, tale onere probatorio non è stato assolto dalla società appellante, rimasta contumace nel giudizio di prima grado. In particolare, la predetta non ha provato di aver adempiuto con la dovuta diligenza professionale alla gestione della fase di prenotazione del viaggio, non avendo, innanzitutto, dimostrato di aver prenotato la cabina quadrupla richiesta dal cliente al momento in cui le fu 6 R.G. n. 6484/2021 conferito l'incarico in data 30.6.2016 e, cioè ben 15 mesi prima della partenza programmata. La stessa, in secondo luogo, una volta fornita tale prova, avrebbe Contr dovuto dimostrare di essere stata informata dalla nonostante la tempestiva prenotazione, della sopravvenuta indisponibilità della cabina soltanto nel giugno
2017, periodo in cui ha provveduto, per circostanza pacifica tra le parti, ad avvisare il Soltanto la prova di entrambe queste circostanze CP_1 avrebbe consentito alla di andare esente da responsabilità, essendo Parte_1 pacifico che a giugno 2017, momento dell'avvenuta comunicazione, non erano più disponibili cabine quadruple e tenuto conto che la soluzione alternativa della prenotazione di due cabine doppie non era satisfattiva per l'istante, avuto riguardo al suo interesse di condividere l'alloggio con la moglie ed i due figli minori.
L'intempestività della comunicazione, soltanto un mese prima della partenza, ha inoltre privato l'odierno appellato della possibilità di usufruire di un viaggio alternativo, come si desume sia dalla mancata formulazione di altre proposte di vacanze similari da parte dell'Agenzia, sia dall'avvenuta rinuncia alla vacanza programmata da parte dello stesso,. Né sposta minimamente i termini della questione la restituzione dell'acconto versato dal circostanza più CP_1 volte sottolineata dall'appellante, essendo conseguenza ovvia sul piano logico, prima ancora che giuridico, che detta somma andasse restituita al cliente una volta assodato che la prenotazione del viaggio non era andata a buon fine.
Destituito di fondamento è, poi, l'assunto della secondo cui Parte_1 non vi sarebbe stata alcuna vacanza rovinata, avendo il rinunciato CP_1 del tutto al viaggio programmato. Non v'è chi non veda, infatti, come la rinuncia forzata alla vacanza integri, al contrario, la piena realizzazione del danno cd. “da vacanza rovinata”, e, dunque, del relativo pregiudizio consistente nella perdita di un'occasione di piacere, svago e riposo.
L'appellante contesta, ancora, la natura solidale della responsabilità dell'organizzatore e del venditore così come affermata dal Giudice di Pace.
Infatti, sia pure in maniera a dir poco confusa, nell'ambito del primo motivo di gravame, evidenzia che: “l'art. 93 del D. LGS. n. 206/2005, prevede che in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte verso l'acquirente di un eventuale pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore debbano risarcire il danno “secondo le rispettive responsabilità”, così delineando, non già una 7 R.G. n. 6484/2021 responsabilità solidale per lo stesso obbligo, bensì una responsabilità autonoma per obblighi
In altri termini, secondo tale assunto, la responsabilità delle società convenute andava ripartita pro quota, configurando, la fattispecie de qua, un'ipotesi di obbligazione plurisoggettiva parziaria e non solidale.
Ebbene, a prescindere dal dibattito cui ha dato origine la richiamata norma- norma abrogata dal nuovo codice del turismo che si applica ai contratti conclusi dall'1/7/2018 - in quanto non fornisce criteri atti a descrivere con chiarezza le ipotesi di inadempimento cui sono chiamati a rispondere il venditore e l'organizzatore del viaggio, davvero non si comprende il senso della doglianza, concernendo l'inadempimento acclarato la mancata esecuzione di un servizio tipico del venditore del pacchetto turistico, qual è la prenotazione del viaggio, con la conseguenza che, semmai, sarebbe stato interesse dell'organizzatore dolersi della natura solidale della affermata responsabilità.
In definitiva, l'appello proposto va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo in conformità della nota spese depositata in atti dall'appellato, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv. Gerardo
Russo, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
avverso la sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Barra n. 45/2021, depositata in data 15/1/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di , Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 662,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Gerardo
Russo. 8 R.G. n. 6484/2021
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Napoli, 11/07/2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO (dott.ssa Carla Sorrentini)
E' dato atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Varriale, Magistrato in tirocinio ordinario.