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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/07/2024, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1067/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott.ssa Ida Perna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1067/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5863/19
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Castellammare di Stabia (NA), il 21.07.1983, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Umberto Borrelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Boscoreale (NA), alla Via Armando Diaz, n. 75
APPELLANTE
E
(P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Ciro Barone, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Sant'Anastasia (NA), al Corso Umberto I, n. 23
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte appellante, mediante note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.02.2024, sì concludeva: “Precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi del precedente difensore, ad ogni azione e deduzione dallo stesso proposte, all'atto di citazione in appello ed alle conclusioni ivi rassegnate, che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento, con conseguente riforma integrale della sentenza n. 5863/19 emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, D.ssa Nardone. Con vittoria di spese (oltre quelle di CTU sostenute per €
600,00) diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che dichiara di essere antistatario. Impugna e contesta ogni ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto e chiede trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.”; con le proprie note, del pari depositate ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte appellata sì concludeva: “si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed ai precedenti verbali di udienza;
richiama le conclusioni di cui al suo primo atto difensivo, che abbiansi qui per integralmente riportate e trascritte, e di cui chiede il totale accoglimento;
conclude per il rigetto dell'appello in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e nullo;
in ogni caso si chiede rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
impugna tutto quanto ex adverso chiesto, sostenuto, eccepito e prodotto nonchè le avverse conclusioni. Previo accertamento dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace Torre Annunziata, CP_2
nella qualitas di proprietario dell'autovettura Fiat Punto, tg. BP092XL, e
[...]
in persona del l.r.p.t., nella qualitas di compagnia Controparte_1 assicuratrice per la R.C.A. del citato autoveicolo, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento, in suo favore, dei danni conseguenti alle lesioni personali subite dall'attore per effetto del sinistro occorso in data 11.04.2016, alle
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ore 08.50 circa, in Boscoreale (NA), allorquando “il conducente del veicolo Fiat Punto, nel tentativo di immettersi in via Andreulli I da un cortile adiacente, effettuava una repentina manovra di retromarcia ed investiva prima l'istante mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e successivamente andava a collidere contro la parte anteriore laterale destra del veicolo
Fiat Bravo tg. DW932ZD, di proprietà del sig. . Controparte_3
Deduceva l'istante che, in seguito al sinistro, cadeva al suolo e riportava lesioni personali tali da richiedere il trasporto presso il presidio ospedaliero di
Boscotrecase, ove gli venivano diagnosticate: “valida contusione distorsione del collo piede di x con edema locale, contusione distorsione della spalla DX con impotenza funzionale”.
Sulla scorta di quanto dedotto, chiedeva, dunque, di accertare la responsabilità esclusiva del convenuto nella qualità di proprietario del veicolo de quo, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, di condannarlo, in solido con la compagnia suddetta, al risarcimento, in suo favore, dei danni per le lesioni subite, quantificati nella misura di Euro 5.000,00 “ovvero nella diversa somma che l'On. Giudice di Pace adito riterrà equa e giusta a seguito di CTU che sin d'ora si richiede.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo come per legge”, con vittoria delle spese processuali e con attribuzione al procuratore anticipatario (cfr. atto introduttivo del procedimento di prime cure).
Si costituiva la sola compagnia assicuratrice, onde resistere all'avversa pretesa.
Raccolta la prova testimoniale, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il primo
Giudice, con la pronuncia n. 5863/2019, depositata in data 12.07.2019, rigettava la domanda attorea, nonché compensava inter partes le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di appello ritualmente notificato alle controparti,
ha proposto impugnazione innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 contestando l'erronea valutazione delle emergenze processuali da parte del primo
Giudicante, con peculiare riferimento agli esiti della prova orale ,alla disamina del contenuto del CID prodotto dall'attore, ora appellante, alle risultanze dell'espletata c.t.u.; ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza appellata,
l'accoglimento della spiegata pretesa risarcitoria, vinte le spese del doppio grado
- 3 -
di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario (cfr. atto di citazione in appello).
in persona del l.r.p.t. si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio, eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza della stessa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
L'appellato quantunque ritualmente citato nel presente Controparte_2 giudizio con atto di citazione notificato in data 11.02.2020, non ha inteso costituirsi ed è stato, pertanto, dichiarato contumace all'udienza del 25.10.2021.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., delle note in sostituzione dell'udienza del
26.02.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale, con ordinanza depositata il 27.03.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali (a decorrere dal 03.04.2024).
***
1. Valga preliminarmente, rammentare che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione in proposito.
2. Quanto all'ammissibilità del proposto gravame, l'atto di impugnazione in oggetto è conforme a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., posto che, oltre a richiamare l'iter logico-motivazionale della sentenza censurato con i motivi di appello, prospetta, altresì, l'alternativa conclusione coerente con i principi normativi che il Giudice a quo avrebbe dovuto applicare, onde pervenire alla condanna delle parti odierne appellate al risarcimento del danno risentito dall'attore ora appellante;
di talché, la corrispondente eccezione di inammissibilità, sollevata dalla compagnia è infondata e va disattesa. CP_1
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3. Tanto premesso, l'appello, nel merito, è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.
Ebbene, a dispetto delle censurate incongruenze in cui il Giudice di primo grado sarebbe incorso nella disamina della domanda e nella valutazione della prova, per come allegate dalla parte appellante, il Tribunale ritiene - sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito sulla dinamica del presunto sinistro, in specie all'esito dello scrutinio delle risultanze dell'espletata prova testimoniale - corretto il ragionamento logico-giuridico, in forza del quale il Giudice della gravata sentenza ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria attorea. Difatti, la genericità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel procedimento di primo grado, Testimone_1 fratello dell'istante, in ordine ad aspetti fondamentali per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ne mina l'attendibilità sotto il profilo oggettivo, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali delle parti istanti sono, di fatto, rimaste prive di qualsivoglia riscontro di carattere probatorio.
Invero, il predetto testimone di parte attrice ha così dichiarato: “ADR: ricordo che mio fratello veniva urtato dal veicolo Fiat Punto, che percorreva una traversa di via Andreulli
I, allargando nell'immettersi in detta via effettuava una maldestra manovra di retromarcia ed urtava mio fratello mentre attraversava la strada;
ADR: preciso che il veicolo Fiat Punto nell'immettersi in via Andreulli I effettuava manovra di retromarcia ed urtava prima mio fratello che sulle strisce pedonali stava attraversando la strada poi successivamente urtava un veicolo Fiat Bravo in transito in via Andreulli I;
ADR: preciso che dopo l'urto mio fratello cade a terra urtando il suo lato destro;
ADR: ricordo che dopo aver urtato mio fratello il veicolo
Fiat Punto urta anche il veicolo in transito in via Andreulli I, preciso che il veicolo Fiat Bravo viene urtato nella sua parte anteriore laterale destra;
ADR: preciso che mio fratello in seguito alla caduta riportava lesioni personali;
ADR: preciso che si lamentava per forti dolori alla spalla e al collo piede destro;
ADR: preciso che mi trovavo insieme a mio fratello quando si verifica il sinistro, pertanto ho assistito al sinistro;
ADR: preciso che il veicolo Fiat Punto urta mio fratello nel suo lato sinistro provocando la caduta a destra di mio fratello” (cfr. verbale
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dell'udienza del 20.03.2018, fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di prime cure).
Orbene, come reso evidente dal tenore delle dichiarazioni sopra riportate, il teste ha reso una testimonianza eccessivamente generica, non chiarendo la ragione della presenza sua e del fratello in loco, non precisando alcunché in ordine al luogo teatro dell'evento e al veicolo “investitore”, di cui il testimone - pur avendo dichiarato di aver assistito direttamente al sinistro - ha omesso di precisare il colore e di chiarire se alla guida vi fosse un uomo o una donna e se fossero o meno presenti passeggeri, né chiarendo i punti dell'impatto tra il veicolo investitore e il pedone (limitandosi il teste, del tutto genericamente, a riferire che veniva attinto il “lato sinistro” del , né riferendo il punto Parte_1 della carreggiata dove si trovava l'attore al momento dell'investimento, né specificando le modalità della caduta della vittima, né, ancora, precisando l'ubicazione e la tipologia delle lesioni riportate dall'istante (limitandosi a dichiarare, genericamente, che il predetto “lamentava forti dolori alla spalla e al collo piede destro”).
Le dichiarazioni testimoniali dell'unico teste escusso non convincono, dunque, quanto all'affidabilità del suo narrato: esse si limitano a un racconto stringato e laconico dell'investimento, e sono estremamente parsimoniose di riferimenti ulteriori o di circostanze di contorno, che valgano ad avallarne la genuinità.
Ne consegue che il fatto storico e le conseguenze da esso derivate sono rimasti sostanzialmente privi di adeguata prova, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure.
Né - vale la pena evidenziare - tale lacuna probatoria si può ritenere colmata a mezzo della espletata CTU, atteso che, secondo un consolidato, nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti alla base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti
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alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere delle prova previsti dall'art. 2697 c.c.” (ex multis, Cass., Sez. L, 05.10.2006, n. 21412).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022
(ratione temporis applicabile, stante l'avvenuto completamento delle prestazioni professionali in data successiva al 23.10.2022, data di entrata in vigore del predetto D.M.), per le cause di cognizione del Tribunale di valore ricompreso nello scaglione da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta e della semplicità delle questioni trattate, nonché tenuto conto del mancato compimento di attività istruttoria in questa fase.
Nulla per le spese in favore di stante la contumacia del Controparte_2 medesimo.
4.2. Considerati la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis,
d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass., Sez. un., 20.02.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, cit.; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il
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contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata n. 5863/2019, depositata il 12.07.2019, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite Controparte_1 del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 852,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge, e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata, il 21.07.2024
Il Giudice
dott.ssa Ida Perna
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott.ssa Ida Perna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1067/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5863/19
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Castellammare di Stabia (NA), il 21.07.1983, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Umberto Borrelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Boscoreale (NA), alla Via Armando Diaz, n. 75
APPELLANTE
E
(P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Ciro Barone, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Sant'Anastasia (NA), al Corso Umberto I, n. 23
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte appellante, mediante note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.02.2024, sì concludeva: “Precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi del precedente difensore, ad ogni azione e deduzione dallo stesso proposte, all'atto di citazione in appello ed alle conclusioni ivi rassegnate, che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento, con conseguente riforma integrale della sentenza n. 5863/19 emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, D.ssa Nardone. Con vittoria di spese (oltre quelle di CTU sostenute per €
600,00) diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che dichiara di essere antistatario. Impugna e contesta ogni ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto e chiede trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.”; con le proprie note, del pari depositate ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte appellata sì concludeva: “si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed ai precedenti verbali di udienza;
richiama le conclusioni di cui al suo primo atto difensivo, che abbiansi qui per integralmente riportate e trascritte, e di cui chiede il totale accoglimento;
conclude per il rigetto dell'appello in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e nullo;
in ogni caso si chiede rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
impugna tutto quanto ex adverso chiesto, sostenuto, eccepito e prodotto nonchè le avverse conclusioni. Previo accertamento dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace Torre Annunziata, CP_2
nella qualitas di proprietario dell'autovettura Fiat Punto, tg. BP092XL, e
[...]
in persona del l.r.p.t., nella qualitas di compagnia Controparte_1 assicuratrice per la R.C.A. del citato autoveicolo, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento, in suo favore, dei danni conseguenti alle lesioni personali subite dall'attore per effetto del sinistro occorso in data 11.04.2016, alle
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ore 08.50 circa, in Boscoreale (NA), allorquando “il conducente del veicolo Fiat Punto, nel tentativo di immettersi in via Andreulli I da un cortile adiacente, effettuava una repentina manovra di retromarcia ed investiva prima l'istante mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e successivamente andava a collidere contro la parte anteriore laterale destra del veicolo
Fiat Bravo tg. DW932ZD, di proprietà del sig. . Controparte_3
Deduceva l'istante che, in seguito al sinistro, cadeva al suolo e riportava lesioni personali tali da richiedere il trasporto presso il presidio ospedaliero di
Boscotrecase, ove gli venivano diagnosticate: “valida contusione distorsione del collo piede di x con edema locale, contusione distorsione della spalla DX con impotenza funzionale”.
Sulla scorta di quanto dedotto, chiedeva, dunque, di accertare la responsabilità esclusiva del convenuto nella qualità di proprietario del veicolo de quo, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, di condannarlo, in solido con la compagnia suddetta, al risarcimento, in suo favore, dei danni per le lesioni subite, quantificati nella misura di Euro 5.000,00 “ovvero nella diversa somma che l'On. Giudice di Pace adito riterrà equa e giusta a seguito di CTU che sin d'ora si richiede.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo come per legge”, con vittoria delle spese processuali e con attribuzione al procuratore anticipatario (cfr. atto introduttivo del procedimento di prime cure).
Si costituiva la sola compagnia assicuratrice, onde resistere all'avversa pretesa.
Raccolta la prova testimoniale, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il primo
Giudice, con la pronuncia n. 5863/2019, depositata in data 12.07.2019, rigettava la domanda attorea, nonché compensava inter partes le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di appello ritualmente notificato alle controparti,
ha proposto impugnazione innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 contestando l'erronea valutazione delle emergenze processuali da parte del primo
Giudicante, con peculiare riferimento agli esiti della prova orale ,alla disamina del contenuto del CID prodotto dall'attore, ora appellante, alle risultanze dell'espletata c.t.u.; ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza appellata,
l'accoglimento della spiegata pretesa risarcitoria, vinte le spese del doppio grado
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di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario (cfr. atto di citazione in appello).
in persona del l.r.p.t. si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio, eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza della stessa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
L'appellato quantunque ritualmente citato nel presente Controparte_2 giudizio con atto di citazione notificato in data 11.02.2020, non ha inteso costituirsi ed è stato, pertanto, dichiarato contumace all'udienza del 25.10.2021.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., delle note in sostituzione dell'udienza del
26.02.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale, con ordinanza depositata il 27.03.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali (a decorrere dal 03.04.2024).
***
1. Valga preliminarmente, rammentare che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione in proposito.
2. Quanto all'ammissibilità del proposto gravame, l'atto di impugnazione in oggetto è conforme a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., posto che, oltre a richiamare l'iter logico-motivazionale della sentenza censurato con i motivi di appello, prospetta, altresì, l'alternativa conclusione coerente con i principi normativi che il Giudice a quo avrebbe dovuto applicare, onde pervenire alla condanna delle parti odierne appellate al risarcimento del danno risentito dall'attore ora appellante;
di talché, la corrispondente eccezione di inammissibilità, sollevata dalla compagnia è infondata e va disattesa. CP_1
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3. Tanto premesso, l'appello, nel merito, è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.
Ebbene, a dispetto delle censurate incongruenze in cui il Giudice di primo grado sarebbe incorso nella disamina della domanda e nella valutazione della prova, per come allegate dalla parte appellante, il Tribunale ritiene - sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito sulla dinamica del presunto sinistro, in specie all'esito dello scrutinio delle risultanze dell'espletata prova testimoniale - corretto il ragionamento logico-giuridico, in forza del quale il Giudice della gravata sentenza ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria attorea. Difatti, la genericità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel procedimento di primo grado, Testimone_1 fratello dell'istante, in ordine ad aspetti fondamentali per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ne mina l'attendibilità sotto il profilo oggettivo, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali delle parti istanti sono, di fatto, rimaste prive di qualsivoglia riscontro di carattere probatorio.
Invero, il predetto testimone di parte attrice ha così dichiarato: “ADR: ricordo che mio fratello veniva urtato dal veicolo Fiat Punto, che percorreva una traversa di via Andreulli
I, allargando nell'immettersi in detta via effettuava una maldestra manovra di retromarcia ed urtava mio fratello mentre attraversava la strada;
ADR: preciso che il veicolo Fiat Punto nell'immettersi in via Andreulli I effettuava manovra di retromarcia ed urtava prima mio fratello che sulle strisce pedonali stava attraversando la strada poi successivamente urtava un veicolo Fiat Bravo in transito in via Andreulli I;
ADR: preciso che dopo l'urto mio fratello cade a terra urtando il suo lato destro;
ADR: ricordo che dopo aver urtato mio fratello il veicolo
Fiat Punto urta anche il veicolo in transito in via Andreulli I, preciso che il veicolo Fiat Bravo viene urtato nella sua parte anteriore laterale destra;
ADR: preciso che mio fratello in seguito alla caduta riportava lesioni personali;
ADR: preciso che si lamentava per forti dolori alla spalla e al collo piede destro;
ADR: preciso che mi trovavo insieme a mio fratello quando si verifica il sinistro, pertanto ho assistito al sinistro;
ADR: preciso che il veicolo Fiat Punto urta mio fratello nel suo lato sinistro provocando la caduta a destra di mio fratello” (cfr. verbale
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dell'udienza del 20.03.2018, fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di prime cure).
Orbene, come reso evidente dal tenore delle dichiarazioni sopra riportate, il teste ha reso una testimonianza eccessivamente generica, non chiarendo la ragione della presenza sua e del fratello in loco, non precisando alcunché in ordine al luogo teatro dell'evento e al veicolo “investitore”, di cui il testimone - pur avendo dichiarato di aver assistito direttamente al sinistro - ha omesso di precisare il colore e di chiarire se alla guida vi fosse un uomo o una donna e se fossero o meno presenti passeggeri, né chiarendo i punti dell'impatto tra il veicolo investitore e il pedone (limitandosi il teste, del tutto genericamente, a riferire che veniva attinto il “lato sinistro” del , né riferendo il punto Parte_1 della carreggiata dove si trovava l'attore al momento dell'investimento, né specificando le modalità della caduta della vittima, né, ancora, precisando l'ubicazione e la tipologia delle lesioni riportate dall'istante (limitandosi a dichiarare, genericamente, che il predetto “lamentava forti dolori alla spalla e al collo piede destro”).
Le dichiarazioni testimoniali dell'unico teste escusso non convincono, dunque, quanto all'affidabilità del suo narrato: esse si limitano a un racconto stringato e laconico dell'investimento, e sono estremamente parsimoniose di riferimenti ulteriori o di circostanze di contorno, che valgano ad avallarne la genuinità.
Ne consegue che il fatto storico e le conseguenze da esso derivate sono rimasti sostanzialmente privi di adeguata prova, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure.
Né - vale la pena evidenziare - tale lacuna probatoria si può ritenere colmata a mezzo della espletata CTU, atteso che, secondo un consolidato, nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti alla base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti
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alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere delle prova previsti dall'art. 2697 c.c.” (ex multis, Cass., Sez. L, 05.10.2006, n. 21412).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022
(ratione temporis applicabile, stante l'avvenuto completamento delle prestazioni professionali in data successiva al 23.10.2022, data di entrata in vigore del predetto D.M.), per le cause di cognizione del Tribunale di valore ricompreso nello scaglione da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta e della semplicità delle questioni trattate, nonché tenuto conto del mancato compimento di attività istruttoria in questa fase.
Nulla per le spese in favore di stante la contumacia del Controparte_2 medesimo.
4.2. Considerati la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis,
d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass., Sez. un., 20.02.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, cit.; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il
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contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata n. 5863/2019, depositata il 12.07.2019, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite Controparte_1 del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 852,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge, e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata, il 21.07.2024
Il Giudice
dott.ssa Ida Perna
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