Articolo 11 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323
Articolo 10Articolo 12
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23 novembre 2000
Art. 11. (Qualificazione dei territori termali) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, lo Stato e le regioni favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.
Entrata in vigore il 23 novembre 2000
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