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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2023 promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e residente a [...] con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
VALENTINI Daniele, con domicilio eletto presso il suo studio,
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente a Controparte_1 C.F._2
Forlì Via Vittorio Alfieri n.4 C con il patrocinio dell'avv. MELONI Paola, con domicilio eletto presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.4.2025 entrambe le parti hanno concluso chiedendo la pronuncia di sentenza parziale di separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – Con ricorso depositato il 27/04/2023 chiedeva pronunziare la Parte_1 separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
celebrato con rito concordatario il 26.4.1997 nel Comune di MA (NA) (Anno 1997, CP_1
Atto n.13 parte II serie A). Rappresentava che dall'unione coniugale erano nati in data 05 ottobre 1998 il figlio il giorno 10 giugno 2001 la IA . La ricorrente dichiarava nel ricorso Persona_1 Persona_2 che il rapporto coniugale si era incrinato dal mese di aprile 2022, da quando il marito aveva iniziato a passare spesso la notte fuori casa, agevolato dai turni notturni di lavoro della moglie, e, a causa dell'atteggiamento distaccato e scostante del marito, la ricorrente iniziava a nutrire dubbi, fino alla scoperta, secondo quanto affermato nel ricorso, della relazione extra coniugale del marito, il quale decideva di abbandonare la casa coniugale.
La ricorrente chiedeva quindi '' a) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ed Parte_1
con addebito della stessa in capo al sig. per i motivi dedotti in narrativa;
b) autorizzare i Controparte_1 CP_1 coniugi vivere separati, assegnando, per i motivi di cui in appresso, alla sig.ra la casa coniugale, Parte_1 sita a Forlì in Via Alfieri n.4, unitamente all'arredo che la compone;
c) disporre che il sig. corrisponda Controparte_1 alla sig.ra un assegno mensile di importo pari ad euro 300,00, a titolo di concorso al mantenimento Parte_1
Per_ della IA , in quanto non indipendente dal punto di vista economico, con applicazione della rivalutazione annuale, secondo l'indice ISTAT, entro i primi 5 giorni lavorativi di ogni mese . d) disporre che il sig. corrisponda Controparte_1
Per_ alla sig.ra il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la IA , debitamente Parte_1 documentate dalla madre, secondo quanto stabilito dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Forlì. e) disporre che
l'autovettura tipo Ford CMax targata FB322MX, rimarrà di proprietà esclusiva dello stesso, mentre, l'autovettura tipo
Panda targata GB609JP rimarrà di proprietà esclusiva della sig.ra . L'autovettura Ford Fiesta Parte_1 verrà trasferita in proprietà esclusiva in capo alla sig.ra che la dedicherà all'uso comune dei figli. '' Parte_1
Costituitosi con comparsa depositata in data 19 luglio 2023, il convenuto non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma rappresentava una situazione diversa rispetto a quella descritta dalla moglie, evidenziando che il matrimonio era andato deteriorandosi negli anni a causa dell'assenza di sentimenti e dello scarso interesse manifestato nei confronti del marito dalla;
chiedeva quindi Parte_1
''Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
-Dichiarare che Per_ Per_ nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e per raggiunta indipendenza Per_ economica dei medesimi. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale valuti la IA solo parzialmente autosufficiente, stabilisca la cifra che entrambi i genitori saranno chiamati a versarle direttamente, sulla scorta delle rispettive disponibilità economiche;
- nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale in quanto i figli maggiorenni e, quanto meno, parzialmente economicamente sufficienti e pertanto l'immobile segue il titolo di proprietà; - Disporre la divisione al 50% del patrimonio di proprietà delle parti;
-Dichiarare che nessun contributo al mantenimento sia reciprocamente dovuto da entrambi i coniugi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
Con vittoria di spese ed onorario. ''
All'udienza del 2 ottobre 2023, parte ricorrente dichiarava “Insisto nella domanda di separazione e divorzio, non essendovi possibilità di riconciliazione con mio marito;
confermo il contenuto e le richieste di cui al ricorso;
sono disponibile
a concordare le condizioni della separazione e del divorzio con mio marito laddove vengano formulate proposte ragionevoli”.
Il resistente dichiarava: “Aderisco alla domanda di separazione e divorzio formulata da mia Controparte_1 moglie, con la quale non ho intenzione di riconciliarmi;
confermo il contenuto e le richieste di cui alla mia memoria di costituzione;
sono anch'io disponibile a concordare le condizioni della separazione e del divorzio con mia moglie laddove vengano formulate proposte ragionevoli”.
Successivamente il Giudice adottava l'ordinanza contenente i provvedimenti temporanei e urgenti tra cui l'autorizzazione a vivere separati e all'udienza del 3 aprile 2025 entrambe le parti chiedeva pronunciarsi sentenza parziale di separazione.
Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dalla ricorrente e non opposta dal resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dai coniugi e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale che, di fatto, si protrae ininterrottamente quanto meno da luglio 2022, quando si trasferiva in altra abitazione. Il tempo CP_1 trascorso senza che la convivenza sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita.
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la parte relativa ai provvedimenti concernenti l'addebito della separazione e le questioni economiche, essendo peraltro già fissata l'udienza per la prosecuzione nella assunzione delle prove già ammesse in giudizio.
Riservata ogni statuizione sulle spese di lite alla definizione del merito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, con non definitivamente decidendo nella causa promossa da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato in data 27.04.2023, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così dispone:
1. pronunzia la separazione personale fra nata a Parte_1
GI (NA) il 07/12/1965 e nato a [...] il Controparte_1
16/09/1969, unitisi in matrimonio il 26.4.1997 nel comune di MA (NA)
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1997 Atto n. 13, Parte
II, Serie A);
3. dispone con separata ordinanza il proseguimento della trattazione della causa;
4. Spese alla definizione del merito;
5. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi N. R.G. 1281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2023 promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. VALENTINI DANIELE, C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] (c.f. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MELONI PAOLA,
RESISTENTE letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale deliberata da questo Collegio in data 17.4.2025; rilevato che il giudizio deve proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti l'addebito della separazione, le questioni economiche e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del G.I. dott.ssa Serena Chimichi e fissa per la comparizione delle parti innanzi al predetto Giudice l'udienza del 18.09.2025 ore 13,00 per l'escussione dei testi di parte resistente, manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Dott. Massimo Di Patria dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2023 promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e residente a [...] con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
VALENTINI Daniele, con domicilio eletto presso il suo studio,
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente a Controparte_1 C.F._2
Forlì Via Vittorio Alfieri n.4 C con il patrocinio dell'avv. MELONI Paola, con domicilio eletto presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.4.2025 entrambe le parti hanno concluso chiedendo la pronuncia di sentenza parziale di separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – Con ricorso depositato il 27/04/2023 chiedeva pronunziare la Parte_1 separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
celebrato con rito concordatario il 26.4.1997 nel Comune di MA (NA) (Anno 1997, CP_1
Atto n.13 parte II serie A). Rappresentava che dall'unione coniugale erano nati in data 05 ottobre 1998 il figlio il giorno 10 giugno 2001 la IA . La ricorrente dichiarava nel ricorso Persona_1 Persona_2 che il rapporto coniugale si era incrinato dal mese di aprile 2022, da quando il marito aveva iniziato a passare spesso la notte fuori casa, agevolato dai turni notturni di lavoro della moglie, e, a causa dell'atteggiamento distaccato e scostante del marito, la ricorrente iniziava a nutrire dubbi, fino alla scoperta, secondo quanto affermato nel ricorso, della relazione extra coniugale del marito, il quale decideva di abbandonare la casa coniugale.
La ricorrente chiedeva quindi '' a) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ed Parte_1
con addebito della stessa in capo al sig. per i motivi dedotti in narrativa;
b) autorizzare i Controparte_1 CP_1 coniugi vivere separati, assegnando, per i motivi di cui in appresso, alla sig.ra la casa coniugale, Parte_1 sita a Forlì in Via Alfieri n.4, unitamente all'arredo che la compone;
c) disporre che il sig. corrisponda Controparte_1 alla sig.ra un assegno mensile di importo pari ad euro 300,00, a titolo di concorso al mantenimento Parte_1
Per_ della IA , in quanto non indipendente dal punto di vista economico, con applicazione della rivalutazione annuale, secondo l'indice ISTAT, entro i primi 5 giorni lavorativi di ogni mese . d) disporre che il sig. corrisponda Controparte_1
Per_ alla sig.ra il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la IA , debitamente Parte_1 documentate dalla madre, secondo quanto stabilito dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Forlì. e) disporre che
l'autovettura tipo Ford CMax targata FB322MX, rimarrà di proprietà esclusiva dello stesso, mentre, l'autovettura tipo
Panda targata GB609JP rimarrà di proprietà esclusiva della sig.ra . L'autovettura Ford Fiesta Parte_1 verrà trasferita in proprietà esclusiva in capo alla sig.ra che la dedicherà all'uso comune dei figli. '' Parte_1
Costituitosi con comparsa depositata in data 19 luglio 2023, il convenuto non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma rappresentava una situazione diversa rispetto a quella descritta dalla moglie, evidenziando che il matrimonio era andato deteriorandosi negli anni a causa dell'assenza di sentimenti e dello scarso interesse manifestato nei confronti del marito dalla;
chiedeva quindi Parte_1
''Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
-Dichiarare che Per_ Per_ nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e per raggiunta indipendenza Per_ economica dei medesimi. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale valuti la IA solo parzialmente autosufficiente, stabilisca la cifra che entrambi i genitori saranno chiamati a versarle direttamente, sulla scorta delle rispettive disponibilità economiche;
- nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale in quanto i figli maggiorenni e, quanto meno, parzialmente economicamente sufficienti e pertanto l'immobile segue il titolo di proprietà; - Disporre la divisione al 50% del patrimonio di proprietà delle parti;
-Dichiarare che nessun contributo al mantenimento sia reciprocamente dovuto da entrambi i coniugi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
Con vittoria di spese ed onorario. ''
All'udienza del 2 ottobre 2023, parte ricorrente dichiarava “Insisto nella domanda di separazione e divorzio, non essendovi possibilità di riconciliazione con mio marito;
confermo il contenuto e le richieste di cui al ricorso;
sono disponibile
a concordare le condizioni della separazione e del divorzio con mio marito laddove vengano formulate proposte ragionevoli”.
Il resistente dichiarava: “Aderisco alla domanda di separazione e divorzio formulata da mia Controparte_1 moglie, con la quale non ho intenzione di riconciliarmi;
confermo il contenuto e le richieste di cui alla mia memoria di costituzione;
sono anch'io disponibile a concordare le condizioni della separazione e del divorzio con mia moglie laddove vengano formulate proposte ragionevoli”.
Successivamente il Giudice adottava l'ordinanza contenente i provvedimenti temporanei e urgenti tra cui l'autorizzazione a vivere separati e all'udienza del 3 aprile 2025 entrambe le parti chiedeva pronunciarsi sentenza parziale di separazione.
Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dalla ricorrente e non opposta dal resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dai coniugi e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale che, di fatto, si protrae ininterrottamente quanto meno da luglio 2022, quando si trasferiva in altra abitazione. Il tempo CP_1 trascorso senza che la convivenza sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita.
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la parte relativa ai provvedimenti concernenti l'addebito della separazione e le questioni economiche, essendo peraltro già fissata l'udienza per la prosecuzione nella assunzione delle prove già ammesse in giudizio.
Riservata ogni statuizione sulle spese di lite alla definizione del merito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, con non definitivamente decidendo nella causa promossa da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato in data 27.04.2023, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così dispone:
1. pronunzia la separazione personale fra nata a Parte_1
GI (NA) il 07/12/1965 e nato a [...] il Controparte_1
16/09/1969, unitisi in matrimonio il 26.4.1997 nel comune di MA (NA)
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1997 Atto n. 13, Parte
II, Serie A);
3. dispone con separata ordinanza il proseguimento della trattazione della causa;
4. Spese alla definizione del merito;
5. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi N. R.G. 1281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2023 promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. VALENTINI DANIELE, C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] (c.f. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MELONI PAOLA,
RESISTENTE letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale deliberata da questo Collegio in data 17.4.2025; rilevato che il giudizio deve proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti l'addebito della separazione, le questioni economiche e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del G.I. dott.ssa Serena Chimichi e fissa per la comparizione delle parti innanzi al predetto Giudice l'udienza del 18.09.2025 ore 13,00 per l'escussione dei testi di parte resistente, manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Dott. Massimo Di Patria dott.ssa Serena Chimichi