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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1393 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese, giusta procura in atti dall'avvocato Parte_4 Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b
APPELLANTE E
in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza 382/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 16/01/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in accoglimento dei ricorsi presentati da da e (ricorsi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 presentati separatamente ma riuniti in corso di causa), condannava il
[...] ad attribuire loro, in relazione agli anni scolastici Controparte_3 rispettivamente indicati per ognuna delle ricorrenti nel dispositivo della gravata sentenza e in cui avevano prestato servizio come docenti sulla base di incarichi annuali (sino al 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno), la Carta docente ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, l. 107/2015 oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Premesso il contenuto della normativa che regola il beneficio oggetto di domanda, rilevava, in particolare, l'incompatibilità della preclusione normativa al riconoscimento del diritto oggetto di domanda ai docenti a tempo determinato tanto con i principi costituzionali ex artt. 3, 35 e 97 Cost. che con il precetto comunitario del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999), richiamando quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 e i principi affermati a tale proposito dalla CGUE con l'ordinanza del 18/05/2022 (causa C-450/2021) e dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 2296 del 27/10/2023.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite “In ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata la normativa che impediva al il riconoscimento del CP_1 beneficio”.
Avverso tale sentenza e Parte_1 Parte_2 Parte_3 presentavano appello fondato su più motivi con i quali contestavano la Parte_4 gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite, per:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio della soccombenza;
- violazione falsa applicazione del art. 92 c.p.c. Erronea interpretazione del Tribunale in ordine alla “novità della pronuncia posta base della decisione” giustificativo della compensazione delle spese di lite. Motivazione contraddittoria e meramente apparente.
Evidenzia a tale proposito, in particolare, come il Tribunale avesse accolto integralmente la domanda delle odierne appellanti ritenendo infondate tutte le doglianze del resistente contestando quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine CP_1 alla novità degli argomenti affrontati nel presente giudizio evidenziando a tale proposito la pronuncia del Consiglio di Stato 1485/2022 richiamata nel corpo della gravata sentenza e le numerose sentenze di merito che avevano riconosciuto molto tempo prima della pronuncia della SC n. 29961 del 27/10/2023 il diritto rivendicato dagli odierni appellante. Evidenzia altresì la non ravvisabilità nel caso di specie dei motivi specificamente previsti per la compensazione delle spese di lite dall'art. 92 c.p.c.
Chiedevano pertanto, in riforma della gravata sentenza, la condanna del al CP_1 pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.109 o quella maggiore/minore misura ritenuta di giustizia.
Cont Il si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Si ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).
A tale proposito la SC ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Specifica la SC che “...è, dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta” (così, nuovamente, Corte cost. n. 77 del 2018, cit.);
- che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice- sebbene debba astenersi, come rammenta l'odierno ricorrente, da formule stereotipate
o di mero stile, del tipo “la peculiarità della vicenda” esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6-5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) - e tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01);
- che, dunque, una verifica “in negativo” - in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo […] indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)-quella demandata questa Corte;
-che, pertanto, essa è chiamata stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l'altro, pur in conformità con l'avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), giusta l'avvenuta "novellazione" - da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio - dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);....
- che, infine, è proprio l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte già sopra citato a ritenere non estraneo, "al fine della compensazione delle spese", pure la valutazione dell'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio", ovvero "delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio", vale a dire "un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure "a contrario", dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)"(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 2572 del 2012, cit.)” (cfr. Cass. 21400/2021 cit.).
Ciò premesso ritiene il Collegio che l'integrale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale sia meritevole di conferma non potendo tale decisione reputarsi di per sé illogica od erronea essendo sufficiente evidenziare, a tale proposito, come la questione oggetto del presente giudizio (e cioè l'attribuibilità della cd. Carta docente, anche ai docenti non di ruolo per gli anni scolastici prestati sulla base di incarichi annuali sino al termine del attività didattiche) a fronte del dato normativo che di per sé escludeva la fondatezza del diritto rivendicato dall'odierna appellante, risulta essere stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità, con la citata pronuncia n. 29961 del 27/10/2023, emessa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. (rinvio che, com'è noto, prevede al comma 1, quali condizioni di ammissibilità, in particolare, che la questione oggetto del giudizio non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione, presenti gravi difficoltà interpretative e sia suscettibile di porsi i numerosi giudizi), solo successivamente alla proposizione in primo grado della domanda degli odierni appellanti (proposizione avvenuta, così come risulta dagli atti di causa con ricorso depositato il 6/3/2023).
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
Il complessivo esito della presente fase del giudizio giustifica l'integrale Il complessivo esito del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese del CP_ grado nei confronti dell'
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 3.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1393 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese, giusta procura in atti dall'avvocato Parte_4 Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b
APPELLANTE E
in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza 382/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 16/01/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in accoglimento dei ricorsi presentati da da e (ricorsi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 presentati separatamente ma riuniti in corso di causa), condannava il
[...] ad attribuire loro, in relazione agli anni scolastici Controparte_3 rispettivamente indicati per ognuna delle ricorrenti nel dispositivo della gravata sentenza e in cui avevano prestato servizio come docenti sulla base di incarichi annuali (sino al 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno), la Carta docente ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, l. 107/2015 oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Premesso il contenuto della normativa che regola il beneficio oggetto di domanda, rilevava, in particolare, l'incompatibilità della preclusione normativa al riconoscimento del diritto oggetto di domanda ai docenti a tempo determinato tanto con i principi costituzionali ex artt. 3, 35 e 97 Cost. che con il precetto comunitario del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999), richiamando quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 e i principi affermati a tale proposito dalla CGUE con l'ordinanza del 18/05/2022 (causa C-450/2021) e dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 2296 del 27/10/2023.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite “In ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata la normativa che impediva al il riconoscimento del CP_1 beneficio”.
Avverso tale sentenza e Parte_1 Parte_2 Parte_3 presentavano appello fondato su più motivi con i quali contestavano la Parte_4 gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite, per:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio della soccombenza;
- violazione falsa applicazione del art. 92 c.p.c. Erronea interpretazione del Tribunale in ordine alla “novità della pronuncia posta base della decisione” giustificativo della compensazione delle spese di lite. Motivazione contraddittoria e meramente apparente.
Evidenzia a tale proposito, in particolare, come il Tribunale avesse accolto integralmente la domanda delle odierne appellanti ritenendo infondate tutte le doglianze del resistente contestando quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine CP_1 alla novità degli argomenti affrontati nel presente giudizio evidenziando a tale proposito la pronuncia del Consiglio di Stato 1485/2022 richiamata nel corpo della gravata sentenza e le numerose sentenze di merito che avevano riconosciuto molto tempo prima della pronuncia della SC n. 29961 del 27/10/2023 il diritto rivendicato dagli odierni appellante. Evidenzia altresì la non ravvisabilità nel caso di specie dei motivi specificamente previsti per la compensazione delle spese di lite dall'art. 92 c.p.c.
Chiedevano pertanto, in riforma della gravata sentenza, la condanna del al CP_1 pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.109 o quella maggiore/minore misura ritenuta di giustizia.
Cont Il si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Si ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).
A tale proposito la SC ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Specifica la SC che “...è, dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta” (così, nuovamente, Corte cost. n. 77 del 2018, cit.);
- che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice- sebbene debba astenersi, come rammenta l'odierno ricorrente, da formule stereotipate
o di mero stile, del tipo “la peculiarità della vicenda” esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6-5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) - e tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01);
- che, dunque, una verifica “in negativo” - in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo […] indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)-quella demandata questa Corte;
-che, pertanto, essa è chiamata stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l'altro, pur in conformità con l'avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), giusta l'avvenuta "novellazione" - da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio - dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);....
- che, infine, è proprio l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte già sopra citato a ritenere non estraneo, "al fine della compensazione delle spese", pure la valutazione dell'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio", ovvero "delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio", vale a dire "un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure "a contrario", dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)"(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 2572 del 2012, cit.)” (cfr. Cass. 21400/2021 cit.).
Ciò premesso ritiene il Collegio che l'integrale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale sia meritevole di conferma non potendo tale decisione reputarsi di per sé illogica od erronea essendo sufficiente evidenziare, a tale proposito, come la questione oggetto del presente giudizio (e cioè l'attribuibilità della cd. Carta docente, anche ai docenti non di ruolo per gli anni scolastici prestati sulla base di incarichi annuali sino al termine del attività didattiche) a fronte del dato normativo che di per sé escludeva la fondatezza del diritto rivendicato dall'odierna appellante, risulta essere stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità, con la citata pronuncia n. 29961 del 27/10/2023, emessa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. (rinvio che, com'è noto, prevede al comma 1, quali condizioni di ammissibilità, in particolare, che la questione oggetto del giudizio non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione, presenti gravi difficoltà interpretative e sia suscettibile di porsi i numerosi giudizi), solo successivamente alla proposizione in primo grado della domanda degli odierni appellanti (proposizione avvenuta, così come risulta dagli atti di causa con ricorso depositato il 6/3/2023).
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
Il complessivo esito della presente fase del giudizio giustifica l'integrale Il complessivo esito del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese del CP_ grado nei confronti dell'
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 3.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa