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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/01/2024, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
Rg. n. 1808/2018
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 17/01/2024 ore 13.10
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali si riportano agli atti di causa, insistono nelle loro conclusioni e chiedono sentenza.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 18.17 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1808/2018 pendente tra
(P.I. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. DOMENICO Parte_1 P.IVA_1
PUTZOLU giusta procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo avvocato in Tempio Pausania Via Roma n. 106
CONTRO
(P.I. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_2
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo avvocato in Olbia Via Roma 76
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione notificata in data 07.03.2018, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25.278,66, in relazione al contratto n.
2014/30006317 per uso non domestico senza impegno a servizio dell'immobile sito in Via Cala Spinosa- Capotesta snc 7 in Santa Teresa di Gallura.
L'opponente non contestava le somme così come pretese dal gestore, ma lamentava che, in relazione al contratto di somministrazione stipulato con la l'ente fornitore avesse omesso, in violazione della normativa Parte_1 contrattuale vigente, di emettere fatture dal 07/05/2013 fino al 27/09/2017; sosteneva pertanto che, in tali casi, l'utente avesse diritto alla rateizzazione degli importi pretesi.
Concludeva, pertanto, chiedendo di provvedere all'immediata sospensione del provvedimento opposto, alla sua revoca, nonché di dichiarare che l'opponente
è tenuta al pagamento di quanto richiesto dal gestore solo ed esclusivamente secondo le scansioni contrattuali e quindi in ratei trimestrali;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17/01/2024, con contestuale lettura del dispositivo ex art. 281 sexies.
********
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente, si rileva come la Carta dei Servizi di all'art. CP_1
6.2 preveda la fatturazione dei consumi con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre in base ai consumi conseguenti a letture di data certa, eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno.
La fattura oggetto della presente impugnazione dell'importo di € 25.278,66 si riferisce ad un periodo che va dal 07/05/2013 al 18/09/2017, per cui è evidente che il gestore si è reso inadempiente all'obbligo di provvedere alle periodiche letture ed alla fatturazione nei termini previsti dalle norme sopra citate.
Orbene l'opponente, in ragione del suddetto inadempimento, ha lamentato di aver richiesto al gestore – stante l'importo elevato indicato nella fattura posta a base dell'ingiunzione – la possibilità di accedere al pagamento rateizzato dell'importo, richiesta rimasta senza riscontro. In merito, va richiamato l'allegato E al Regolamento del Servizio Idrico
Integrato, il quale prevede che agli utenti che ne facciano richiesta possano essere concesse dilazioni di pagamento.
Tale previsione deve essere integrata dall'art. 2 all. A alla deliberazione della
Arera, l'Autorità alla quale con Decreto Legge n. 201/11 (c.d. " ") sono Org_1
state trasferite "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici".
La predetta autorità con la deliberazione sopra citata, all'art. 2 all. A ha stabilito che “Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella presente RQSII tutti i
Org gestori del ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti finali del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione…
Nel successivo Art. 42 vengono previste le “Modalità per la rateizzazione dei pagamenti”:
42.1 Il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto dal precedente Articolo 38.
42.2 Qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 42.1, il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
42.4 Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Europea;
Org_3
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 42.4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al precedente comma 42.1 sia superata a causa di:
a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
Alla luce della normativa sopra richiamata, considerato che nel caso di specie, il Gestore del Servizio Idrico si è reso inadempiente alla fatturazione periodica - richiedendo il pagamento dell'elevata somma indicata nell'ingiunzione impugnata - la domanda di rateizzazione formulata dall'opponente merita di essere accolta, con conseguente diritto dell'utente di provvedere al pagamento della somma ingiunta con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.
Sulla predetta somma, ai sensi dell'art. 42.4, non dovranno essere calcolati interessi di dilazione, stante il prolungato periodo di assenza della fatturazione per causa imputabile al gestore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea, dichiarando tenuta la società al Parte_1 pagamento della somma di € 25.278,66, con le modalità indicate in parte motiva;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore CP_1 dell'Avv. Domenico Putzolu, dichiaratosi antistatario, nella misura di €
1.800,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Tempio Pausania, 17/01/2024
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 17/01/2024 ore 13.10
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali si riportano agli atti di causa, insistono nelle loro conclusioni e chiedono sentenza.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 18.17 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1808/2018 pendente tra
(P.I. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. DOMENICO Parte_1 P.IVA_1
PUTZOLU giusta procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo avvocato in Tempio Pausania Via Roma n. 106
CONTRO
(P.I. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_2
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo avvocato in Olbia Via Roma 76
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione notificata in data 07.03.2018, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25.278,66, in relazione al contratto n.
2014/30006317 per uso non domestico senza impegno a servizio dell'immobile sito in Via Cala Spinosa- Capotesta snc 7 in Santa Teresa di Gallura.
L'opponente non contestava le somme così come pretese dal gestore, ma lamentava che, in relazione al contratto di somministrazione stipulato con la l'ente fornitore avesse omesso, in violazione della normativa Parte_1 contrattuale vigente, di emettere fatture dal 07/05/2013 fino al 27/09/2017; sosteneva pertanto che, in tali casi, l'utente avesse diritto alla rateizzazione degli importi pretesi.
Concludeva, pertanto, chiedendo di provvedere all'immediata sospensione del provvedimento opposto, alla sua revoca, nonché di dichiarare che l'opponente
è tenuta al pagamento di quanto richiesto dal gestore solo ed esclusivamente secondo le scansioni contrattuali e quindi in ratei trimestrali;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17/01/2024, con contestuale lettura del dispositivo ex art. 281 sexies.
********
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente, si rileva come la Carta dei Servizi di all'art. CP_1
6.2 preveda la fatturazione dei consumi con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre in base ai consumi conseguenti a letture di data certa, eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno.
La fattura oggetto della presente impugnazione dell'importo di € 25.278,66 si riferisce ad un periodo che va dal 07/05/2013 al 18/09/2017, per cui è evidente che il gestore si è reso inadempiente all'obbligo di provvedere alle periodiche letture ed alla fatturazione nei termini previsti dalle norme sopra citate.
Orbene l'opponente, in ragione del suddetto inadempimento, ha lamentato di aver richiesto al gestore – stante l'importo elevato indicato nella fattura posta a base dell'ingiunzione – la possibilità di accedere al pagamento rateizzato dell'importo, richiesta rimasta senza riscontro. In merito, va richiamato l'allegato E al Regolamento del Servizio Idrico
Integrato, il quale prevede che agli utenti che ne facciano richiesta possano essere concesse dilazioni di pagamento.
Tale previsione deve essere integrata dall'art. 2 all. A alla deliberazione della
Arera, l'Autorità alla quale con Decreto Legge n. 201/11 (c.d. " ") sono Org_1
state trasferite "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici".
La predetta autorità con la deliberazione sopra citata, all'art. 2 all. A ha stabilito che “Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella presente RQSII tutti i
Org gestori del ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti finali del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione…
Nel successivo Art. 42 vengono previste le “Modalità per la rateizzazione dei pagamenti”:
42.1 Il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto dal precedente Articolo 38.
42.2 Qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 42.1, il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
42.4 Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Europea;
Org_3
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 42.4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al precedente comma 42.1 sia superata a causa di:
a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
Alla luce della normativa sopra richiamata, considerato che nel caso di specie, il Gestore del Servizio Idrico si è reso inadempiente alla fatturazione periodica - richiedendo il pagamento dell'elevata somma indicata nell'ingiunzione impugnata - la domanda di rateizzazione formulata dall'opponente merita di essere accolta, con conseguente diritto dell'utente di provvedere al pagamento della somma ingiunta con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.
Sulla predetta somma, ai sensi dell'art. 42.4, non dovranno essere calcolati interessi di dilazione, stante il prolungato periodo di assenza della fatturazione per causa imputabile al gestore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea, dichiarando tenuta la società al Parte_1 pagamento della somma di € 25.278,66, con le modalità indicate in parte motiva;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore CP_1 dell'Avv. Domenico Putzolu, dichiaratosi antistatario, nella misura di €
1.800,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Tempio Pausania, 17/01/2024
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona