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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1895/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1895/2022 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BIANCA ER (CF: C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) (già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
ALE
[...] C.F._3
(CF con il patrocinio dell'Avv. VALERIO CP_3 C.F._4
LANDI (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_4 C.F._5
C.F._3
APPELLATI avverso la sentenza n. 230/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 14/03/2022
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 28 Per la parte appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, per tutti i motivi di cui agli atti ed agli scritti difensivi di entrambi i gradi del giudizio:
in via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o comunque revocare la delibera di esclusione del socio Dr.ssa Parte_2 del 03.05.2019 impugnata in quanto generica, priva di addebiti concreti,
[...] non provata, tale da impedire il corretto esercizio del diritto costituzionale di difesa con conseguente reintegra della stessa con assegnazione alle medesime mansioni svolte al momento dell'esclusione nonché alla corresponsione degli emolumenti maturati dal giorno dell'esclusione a quello di reintegra tenuto conto dell'intervenuta liquidazione della sua quota di cui fa offerta formale di restituzione e della modifica societaria;
Nel merito revocare la delibera di esclusione del socio della Dr.ssa
[...] del 03.05.2019 qui impugnata perché non ricorrono i requisiti di Parte_1 violazione grave delle norme statutarie e di legge e comunque perché non provata per tutte le ragioni di cui alla narrativa e con ogni e migliore motivazione con conseguente reintegra della stessa con assegnazione alle medesime mansioni svolte al momento dell'esclusione nonché alla corresponsione degli emolumenti maturati dal giorno dell'esclusione a quello di reintegra tenuto conto dell'intervenuta liquidazione della sua quota di cui fa offerta formale di restituzione e della modifica societaria;
Nel merito revocare la delibera datata 03.05.2019 qui impugnata con cui si revoca la facoltà di amministratore della dr.ssa perché non Parte_2 ricorrono i requisiti ex lege previsti e comunque perché non provata per tutte le ragioni di cui alla narrativa e con ogni e migliore motivazione con conseguente reintegra della stessa con assegnazione alle medesime mansioni svolte al momento dell'esclusione nonché alla corresponsione degli emolumenti maturati dal giorno dell'esclusione a quello di reintegra tenuto conto dell'intervenuta liquidazione della sua quota di cui fa offerta formale di restituzione e della modifica societaria;
In via di domanda accertare e dichiarare la mala gestio degli Amministratori drr. e per tutte le ragioni di cui in narrativa e CP_3 Controparte_4 con ogni e migliore motivazione revocarli dalla predetta facoltà, condannandoli,
pagina 2 di 28 altresì, in solido tra loro alla refusione in favore della comparente della somma - pari alla quota parte spettante alla dr.ssa -da liquidarsi anche in via Pt_2 equitativa – che risulterà dall'espletanda istruttoria, quale conseguenza dei gravi inadempimenti e delle somme indebitamente deliberate in loro favore incassate dai drr. e nel corso degli anni 2016-2017-2018- CP_3 Controparte_4
2019 o quale conseguenza del minor utile prodotto dalla Società de qua, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
Ancora in via di domanda accertare e dichiarare l'esclusione dei soci drr. e dalla Società de qua per le allegate, reiterate Controparte_4 CP_3
e gravi violazioni delle obbligazioni statutarie e di legge per tutte le ragioni di cui alla narrativa e con ogni e migliore motivazione;
In ogni caso con ogni consequenziale, concorrente ed inerente pronuncia di ragione o di legge e con liquidazione delle spese di giudizio, anche di CTU e CTP, imponibili e non imponibili, compensi, rimborsi forfettari 15%, rivalsa CAP e IVA come per legge con osservanza del D.M. 55/14 di ambo i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione
o istanza, per i motivi tutti esposti dagli appellati:
IN VIA PRELIMINARE:
– dichiarare l'inammissibilità, ex artt. 348-bis c.p.c., dell'appello proposto dalla dott.ssa avverso la sentenza indicata in epigrafe;
Parte_2
IN VIA PRINCIPALE:
− respingere, nel miglior modo, l'appello proposto dalla dott.sa Parte_2 avverso la sentenza indicata in epigrafe, in quanto inammissibile,
[...] manifestamente infondato in fatto ed in diritto, e, comunque, privo di supporto probatorio, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
nonché, in ogni caso,
− respingere, nel miglior modo, l'opposizione proposta dalla dott.ssa
[...] avverso la delibera del 3 maggio 2019, nonché tutte le ulteriori Parte_1 domande avanzate dall'appellante nei confronti degli appellati, in quanto inammissibili, manifestamente infondate in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate;
pagina 3 di 28 − accertare e dichiarare la legittimità e la validità della delibera del 3 maggio 2019;
− accertare e dichiarare il grave inadempimento alle obbligazioni sociali e di legge posto in essere dalla dott.ssa in ragione degli addebiti di Parte_2 cui alla delibera del 3 maggio 2019 e per i motivi esposti dagli appellati;
e, conseguentemente,
− accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2286, primo e secondo comma, e 2287 c.c. l'esclusione della dott.ssa Parte_2 dalla compagine della con effetto dal 2 giugno 2019; Controparte_2 nonché
− accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2259, primo e terzo comma, c.c. la revoca per giusta causa della dott.ssa Parte_2 dalla facoltà di amministrare la (ora , con Controparte_2 CP_1 effetto dal 3 maggio 2019; e comunque statuire e disporre.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE:
− riformare la sentenza impugnata, indicata in epigrafe, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, e disporre, a favore degli appellati, la rifusione delle spese di lite dei due gradi del procedimento cautelare svolto in corso di causa avanti al Tribunale di Lucca, sub R.G. nn. 2594/2019 e 3392/2019, in misura pari, per ciascuno dei due gradi, ad euro 8.059,00, così per totali euro 16.118,00, con aumento del 30% per ciascuna parte assistita oltre la prima, ex art. 4, commi 1 e 2, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ovvero per il diverso importo, maggiore o inferiore, ritenuto di giustizia, oltre rimborso forfetario per spese generali ed accessori come per legge.
Con vittoria di compensi professionali e spese del secondo grado, oltre rimborso forfetario per spese generali ed accessori come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 230/2022 pubblicata il 14/03/2022, il Tribunale di Lucca, ha così deciso: respinge la domanda di opposizione alla delibera di esclusione del socio
[...]
e respinge altresì le ulteriori domande di parte attrice. Parte_1
pagina 4 di 28 Condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate in €. 20.000,00, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione di alla Parte_1 delibera della , in data 03.05.2019, con cui i soci Controparte_2
e avevano deliberato: CP_3 Controparte_4
• l'esclusione della medesima quale terza socia, dalla predetta società, ai sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c.;
• la revoca della medesima per giusta causa, quale amministratrice della predetta società, ai sensi dell'art. 2259 c.c.
La delibera di esclusione era stata impugnata dalla la quale ne aveva Pt_2 chiesto, in via d'urgenza, la sospensione, con conseguente propria reintegrazione nella compagine sociale, instando nel merito per la revoca, con il medesimo effetto, con assegnazione a sé delle mansioni svolte al momento dell'esclusione, nonché per la corresponsione degli emolumenti maturati dal giorno dell'esclusione a quello della reintegra. In via “riconvenzionale”, l'attrice aveva, inoltre, chiesto di accertare la mala gestio degli amministratori, con refusione, a suo favore, della somma pari alla quota sociale ad essa spettante (da liquidarsi anche in via equitativa) nonché di accertare e dichiarare l'esclusione dei soci e CP_3 dalla . CP_4 CP_2 CP_2
Si erano costituiti i convenuti, i quali avevano chiesto il rigetto dell'opposizione alla delibera di esclusione, nonché le domande riconvenzionali avanzate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto ed avevano insistito per l'accertamento della legittimità della delibera del 03.05.2019, per grave inadempimento, da parte della delle obbligazioni sociali e di legge a suo Pt_2 carico e, quindi, per l'esclusione della medesima dalla Controparte_2
pagina 5 di 28 e per la revoca per giusta causa della facoltà di amministrare la società da parte della stessa.
A fronte del rigetto dell'impugnativa e delle domande riconvenzionali, con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
(di seguito solo ) nonché Controparte_1 CP_2 CP_3
e (di seguito anche SOCI o APPELLATI) proponendo Controparte_4 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia: il Giudice di prime cure ha errato nell'aver ritenuto provati ed integrati i requisiti di cui all'art 2286 c.c. relativamente alla specificità degli addebiti mossi ed alla gravità delle inadempienze addebitate al socio Pt_2 rispetto all'oggetto sociale tali da legittimare la delibera di sua esclusione;
2. Errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia: il Giudice di prime cure ha errato nel valutare gli elementi di prova dichiarazioni e testimonianze dei clienti della ed aver ritenuto CP_2 provati i fatti contenuti nella delibera di esclusione ed integranti i requisiti di cui all'art 2286 c.c.;
3. Errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia: il Giudice di prime cure ha errato nell'aver ritenuto non provata la domanda di responsabilità per mala gestio dei soci e CP_3 formulata dall'attrice in tesi e la conseguente richiesta di loro CP_4 esclusione giudiziale in ipotesi.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 6 di 28 Radicatosi il contraddittorio, la , e CP_2 CP_3 CP_4
nel costituirsi in giudizio, hanno in via preliminare eccepito
[...]
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348-bis c.p.c. e contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, a loro volta, la riforma per il seguente motivo di appello incidentale:
a) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata omessa la liquidazione a proprio favore delle spese legali dei due gradi cautelari.
In data 24.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
IN VIA PRELIMINARE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi assorbita dall'assunzione della presente causa in decisione, proprio a fronte della non manifesta infondatezza del gravame.
NEL MERITO
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame la denuncia l'errata motivazione e Pt_2 violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia, per avere pagina 7 di 28 il Giudice di prime cure errato nell'aver ritenuto provati ed integrati i requisiti di cui all'art 2286 c.c. relativamente alla specificità degli addebiti alla stessa mossi ed alla gravità delle inadempienze che le erano state addebitate rispetto all'oggetto sociale, tali da legittimare la delibera della propria esclusione quale società dalla compagine della . CP_2
A detta dell'APPELLANTE il giudice di prime cure avrebbe erroneamente respinto la domanda di nullità e/o inefficacia della delibera di esclusione, stante la genericità degli addebiti mossi nella stessa - privi di rilevanza, specificità e contestualizzazioni – piuttosto riferibili ad una logorroica elencazione di pungenti rimbrotti ed apprezzamenti personali nei propri confronti.
Gli APPELLATI hanno replicato eccependo l'inammissibilità della doglianza, per espressa sua rinuncia da parte dell'attrice, in memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. ribadendo, comunque, la specificità e gravità degli addebiti mossi alla Pt_2
Ciò posto, a giudizio del Collegio il motivo è inammissibile avendo effettivamente la espressamente rinunciato a tale doglianza, avendo nella seconda Pt_2 memoria ex art. 183 c.p.c. espressamente dichiarato: “rinuncia alla preliminare eccezione di nullità per genericità nella contestazione dei fatti contenuti nella delibera di esclusione richiamanti corrispondenza mail e pec tra i soci su cui la comparente ha nel corso degli anni preso già posizione e comunque privi di riferimenti spazio temporali che ne impediscono il diritto di difesa”.
Irrilevante è poi che nelle note di precisazione delle conclusioni la abbia Pt_2 riproposto la domanda di accertamento della nullità della delibera de qua “in quanto generica, priva di addebiti concreti, non provata”, in quanto e comunque ai sensi dell'art. 189 c.p.c. previgente, le conclusioni avrebbero potuto essere precisate nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 c.p.c. e, comunque, la rinuncia alla domanda si riferisce non solo al petitum, ma anche alle allegazioni poste a suo fondamento.
pagina 8 di 28 Né per tale motivo è possibile rilevare d'ufficio tale nullità, sia per l'espresso rimedio impugnatorio previsto dall'art. 2286 c.c., sia perché comunque una siffatta pronuncia può avvenire solo sula base di fatti tempestivamente allegati dalla parte.
Pertanto, anche se i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, "exceptio inadimpleti contractus" ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) comunque la delibera di esclusione va impugnata dal socio interessato, ove lo statuto, nel caso di società di persone, abbia previsto l'assemblea dei soci, con conseguente applicazione delle norme previste per le società per azioni relative alle cause di annullabilità e di nullità delle delibere assembleari, ove si considero altresì, che, come osserva la giurisprudenza di legittimità, “la mancata previsione normativa di un organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia, per ciò solo, vietata la costituzione, e che sia preclusa ai soci - qualora questi siano chiamati ad esprimere il proprio "consenso" nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275, 2301,
2257 comma secondo, 2258 comma secondo, 2322 comma secondo - la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare, appunto, ai sensi delle norme citate, all'unanimità ovvero a maggioranza” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 8276 del 07/06/2002).
E', dunque, possibile l'applicazione analogica degli artt. 2377, 2378 e 2379 c.c.,
(in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1624 del 28/01/2015) rilevandosi al riguardo, che le cause di nullità sono definibili come tipiche, ovvero predicabili unicamente nei casi previsti dal menzionato art. 2379 c.c., mentre, in tutte le pagina 9 di 28 altre ipotesi in cui la delibera assembleare sia contraria alla legge o allo statuto, la decisione dei soci risulterà meramente annullabile.
Le nullità rilevabili d'ufficio sono per le SPA, quelle di cui al comma 1 dell'art. 2379 c.c. e per le SRL, quelle di cui all'art. 2479 ter comma 3 c.c. che sono impugnabili da chiunque vi abbia interesse e riguardano le prime, la mancata convocazione dell'assemblea e la mancanza del verbale ed entrambe, i casi in cui la delibera abbia un oggetto illecito o impossibile, sia presa in assenza assoluta di informazione, implichi la modifica dell'oggetto sociale e preveda attività impossibili o illecite.
Le delibere non adottate in conformità della legge o dell'atto costitutivo sono dunque, impugnabili dai soli soci assenti o dissenzienti.
Ove, invece, si voglia ritenere che la normativa relativa alle SPA non sia applicabile alle società di persone, anche in presenza di un organo assembleare, dovranno trovare applicazione i principi generali sulle patologie degli atti negoziali plurisoggettivi, di talché, dalla eventuale violazione di norme imperative (quale quella di cui all'art. 2252 cod. civ., specificativa del principio generale di immodificabilità del contratto senza il consenso di tutti i contraenti), discende senz'altro la nullità della delibera societaria, ex art. 1418 c.c. (in tal senso Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 8276 del 07/06/2002).
In tal caso, sono nulle le delibere in cui manchi l'oggetto ex art. 1325 c.c. o quelle in cui si ravvisi la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c. caratterizzate, cioè, da un oggetto che non sia possibile, lecito, determinato o determinabile.
Ciò posto in diritto ed in linea generale, nella fattispecie, con la delibera di esclusione della vengono imputate a quest'ultima gravi inadempienze Pt_2 delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale, di talché il rimedio è
pagina 10 di 28 senz'altro impugnatorio, con conseguente ipotetica annullabilità della delibera e non nullità della stessa.
In conclusione, il motivo è infondato e la sentenza impugnata non risulta scalfita, per rinuncia al profilo di impugnazione qui considerato, in quanto rinunciato e non rilevabile d'ufficio.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame la denuncia l'errata motivazione e la Pt_2 violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di prime cure errato nel valutare gli elementi di prova, le dichiarazioni e testimonianze dei clienti della ed aver ritenuto provati i fatti contenuti CP_2 nella delibera di esclusione ed integranti i requisiti di cui all'art 2286 c.c.
In sostanza la critica la sentenza in relazione alle seguenti voci di Pt_2 inadempimento ravvisate a suo carico, dal Giudice di primo grado, in quanto, a suo dire, prive di prova:
1. lesione della reputazione della Società e degli altri farmacisti dichiarando alla presenza dei clienti che questi avevano dispensato farmaci errati o recandosi a casa di un cliente per sostituire un farmaco dispensato dalla CP_4 asserendo che fosse nocivo rispetto a quello indicato nella ricetta;
2. intromissione nell'attività di consulenza e vendita degli altri Farmacisti, contestazione delle prescrizioni dei medici curanti, discussione circa la posologia prescritta e dispensazione di consigli non richiesti ai Clienti con riferimento alle loro abitudini igieniche/alimentari, caratteristiche fisiche;
3. diffusione di informazioni errate o fuorvianti sulla diversa efficacia di alcuni farmaci rispetto ad altri;
pagina 11 di 28 4. grave inadempimento per non aver venduto farmaci abortivi o contraccettivi invocando l'obiezione di coscienza;
5. asportazione all'insaputa dei soci della documentazione fiscale ed amministrativa avendola poi trattenuta per circa tre settimane presso di sé e presso il suo commercialista.
Gli APPELLATI, dal canto proprio, hanno replicato, ritenendo tale motivo di appello inammissibile e manifestamente infondato, in quanto basato esclusivamente su asserzioni unilaterali, non dimostrate ed insuscettibili di determinare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal Giudice di primo grado. Fatti storici che, a loro dire, sarebbero stati pienamente confermati in maniera univoca dalle dichiarazioni scritte dei testi e dalle deposizioni da questi rese a verbale.
Ciò posto, a giudizio del Collegio, il motivo è da ritenere infondato, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, “il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020).
In secondo luogo, come giustamente affermato dal Giudice di prime cure, nelle società di persone, proprio in virtù del rapporto fiduciario e della valorizzazione dell'elemento personale su cui esse si fondano, le “gravi inadempienze” del socio,
pagina 12 di 28 a norma dell'art. 2286 c.c., vanno intese come gravi inadempimenti degli obblighi sociali ovvero “dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza", anche nei confronti degli altri soci.
Va precisato, inoltre, che tale gravità va riscontrata in relazione al “pregiudizio” arrecato al perseguimento dello scopo sociale che, sebbene non renda quest'ultimo impossibile (in tal caso sarebbe previsto il rimedio dello scioglimento della società), può comunque rendere difficoltosa la sua realizzazione e, pertanto, legittimare l'esclusione del socio.
In tal senso si è espressa la Corte regolatrice con la pronuncia n. 22556/2023, nella quale ha precisato che “ai sensi dell'art. 2286 c.c., l'esclusione del socio può essere decisa per “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge
o dal contratto sociale. Deve trattarsi di condotte qualificabili come gravemente inadempienti agli obblighi del socio o ai generali doveri di fedeltà, lealtà, diligenza
o correttezza, inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario. Occorre in proposito rammentare che nelle società di persone le norme sull'esclusione del socio “per gravi inadempienze”, di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 ss. c.c., inapplicabile al contratto di società per essere quest'ultimo caratterizzato non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo […] Da ciò discende che il parametro della gravità, cui si riferisce l'art. 2286 c.c., debba essere inteso nella medesima prospettiva che emerge dall'art. 1455 c.c. e debba essere cioè commisurato all'interesse della società, valutando la gravità dell'inadempimento in relazione al pregiudizio per il fine sociale, di modo che l'inadempienza deve essere considerata grave, così da giustificare l'esclusione del socio, non soltanto quando sia tale da impedire del tutto il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma anche quando si sia limitata ad
pagina 13 di 28 incidere negativamente sulla situazione della società, tanto da rendere meno agevole il conseguimento dello scopo sociale […].
L'esclusione del socio, quindi, è un istituto tipico delle società di persone e di tutte le strutture associative in cui prevale l'elemento personale, di talché se l'ente si basa sulla collaborazione di più persone queste devono avere la possibilità di escludere coloro che non siano più in grado di collaborare nell'interesse della società.
Alla stregua di tali considerazioni processuali e sostanziali, ritiene il Collegio che il
Tribunale abbia correttamente valutato il materiale probatorio oggetto di causa, in quanto dalle dichiarazioni scritte e rese in udienza dai clienti abituali della
è emerso, in modo evidente, che costoro avessero paventato il timore CP_2 ed alcuni addirittura il disagio, di farsi servire dalla al punto da essere Pt_2 disposti a cambiare farmacia, se costretti a relazionarsi con lei, suscitando in questo modo un inevitabile sorta di discredito sulla . CP_2
Discredito che risulta particolarmente evidente, a parere della Corte, riguardo alla prima voce di inadempimento dell'APPELLANTE, ravvisata dal Giudice di primo grado proprio nella lesione della reputazione della Società e degli altri farmacisti.
Risulta, infatti, provato dalle varie dichiarazioni dei clienti ed in particolare da quella della IG.ra che la con il suo grave Parte_3 Pt_2 comportamento, avesse inevitabilmente leso la fiducia degli altri soci nonché la credibilità della stessa , evincendosi da tali dichiarazioni un episodio di CP_2 forte disagio avvenuto all'interno della , nel quale la CP_2 Pt_2 apertamente davanti a più clienti, che aspettavano di essere serviti, aveva messo in discussione l'operato della collega affermando che questa aveva CP_4 dato ad un cliente un farmaco “sbagliato” rispetto a quello che il medico aveva prescritto. Inoltre, si era permessa, sempre davanti a tutti, di telefonare alla persona, alla quale il farmaco era stato prescritto, sollecitandola “a non prenderlo
pagina 14 di 28 per nessuna ragione al mondo e che avrebbe dovuto riportarlo subito”
(Dichiarazione Doc. 11.21- allegato alla comparsa di Parte_3 costituzione di e , gettando, con tale condotta, nello CP_4 CP_3 smarrimento la clientela che quel giorno era in attesa di essere servita.
Risulta poi, che l'APPELLANTE si fosse addirittura recata a casa della cliente che aveva acquistato il farmaco in oggetto, affermando nuovamente che “la Dott.ssa aveva consegnato il farmaco sbagliato e lo sostituiva con quello che CP_4 secondo lei era quello vero” (Dichiarazione del IG. figlio della Persona_1
IG.ra rodotta dai convenuti). Per_2
Tutto ciò, perché la Dott.ssa avrebbe venduto alla IG.ra il CP_4 Per_2 farmaco, “Norvasc 5 mg cp”, non di produzione italiana, come avrebbe voluto la bensì di importazione e solo confezionato in Italia, anche se autorizzato Pt_2 dall'Aifa all'immissione in commercio, sebbene dalla ricetta medica risultasse unicamente il nome di quel farmaco e la dicitura “non sostituibile”, senza alcuna aggiunta in ordine all'obbligo del farmacista di consegnare il farmaco originale di produzione italiana.
Da tanto si evince la gravità del comportamento tenuto dalla in quanto Pt_2 non giustificato da alcuna prescrizione medica ed idoneo a compromettere la collaborazione e la fiducia tra i soci, elementi indispensabili per mantenere omogeneo e compatto il gruppo sociale.
Anche riguardo alla seconda e terza voce di inadempimento contestate alla nella delibera di esclusione e ritenute legittime dal primo giudice, a Pt_2 differenza di quanto assunto dalla medesima, risulta chiaro dalle dichiarazioni e dalle testimonianze rese in udienza dai clienti della , che la stessa CP_2 avesse, in primo luogo, contraddetto in più occasioni quanto affermato Pt_2 dalla e dal circa l'efficacia di alcuni farmaci rispetto ad altri, CP_4 CP_3 poi contestato prescrizioni dei medici curanti ed infine, fatto ancora più grave, che pagina 15 di 28 si fosse spinta a fare diagnosi mediche senza averne le competenze, in tal modo generando confusione e incertezza nei clienti, che si dovevano apprestare ad acquistare i prodotti farmaceutici, nonché discredito sulle competenze ed il lavoro degli altri soci farmacisti.
Si riportano di seguito alcune parti delle dichiarazioni dei clienti dalle quali risulta chiaro e provato quanto sopra esposto.
Innanzitutto, la IG.ra ha dichiarato di non recarsi più alla , a causa Pt_4 CP_2 della scarsa disponibilità della Dott.ssa a venire incontro alle sue Pt_2 necessità ed urgenze ed inoltre, ha sottolineato, in modo chiaro, che l'APPELLANTE, si fosse permessa più volte di intromettersi nei consigli già impartiti dagli altri farmacisti, senza essere stata interpellata, avendo commentato anche le prescrizioni del medico curante (si veda dichiarazione docc.
11-03 allegato alla Comparsa di costituzione dei convenuti)
Stessa intrusione ha evidenziato il IG. dichiarando che la si CP_5 Pt_2 fosse intromessa nella conversazione tra lui e il Dott. “per lamentarsi CP_3 con lui per averle spostato alcuni espositori in sala vendita” (dichiarazione sub docc.11.20 allegato alla Comparsa di costituzione dei convenuti).
Il IG. , invece, ha voluto sottolineare, nella sua dichiarazione (docc.11.28 Tes_1 allegato alla Comparsa di costituzione dei convenuti) che ogni volta che si recava in , prima di entrare, verificava la presenza o meno dei Dott.ri e CP_2 CP_3
, in quanto non si sentiva a proprio agio a farsi servire dalla Dott.ssa mora CP_4 con i riccioli (la , preferendo recarsi in altre farmacie, se riscontrava Pt_2 solo la presenza di quest'ultima. In quanto “Più di una volta... quest'ultima, ha ostacolato la vendita di farmaci da banco da me richiesti e da me assunti regolarmente, dandomi indicazioni non richieste…In altre occasioni ha contestato
(a voce alta e in presenza di pubblico) la prescrizione del mio medico curante, sul dosaggio del medicinale prescritto e sulla posologia, identificando la mia malattia
pagina 16 di 28 e mettendomi in imbarazzo…”
Anche la IG.ra (doc.11.29 dei convenuti) ha riferito il proprio disagio CP_6 quando doveva farsi servire dall'APPELLANTE, in quanto “si è spesso espressa in consigli gratuiti e non richiesti, ha manifestato punti di vista sulle mie abitudini quotidiane, igieniche e alimentari, qualche volte ha anche provato a sostituirsi al medico, indirizzandomi su terapie fai da te!”
Tes_ Per finire è da segnalare anche la dichiarazione della IG.ra (sempre prodotta dai convenuti), secondo cui: “Circa un anno fa, guardando il referto analisi del sangue di mia sorella arrivò a sentenziare in modo freddo e deciso che i risultati delle analisi corrispondevano ad un quadro di Leucemia. Telefonai subito [al]la mia dott.ssa di famiglia…che si arrabbiò non poco per la leggerezza con cui era stata data una notizia peraltro sbagliata di quella portata”), dalla quale si evince che l'APPELLANTE fosse arrivata ad emettere diagnosi mediche, senza averne le competenze, suscitando timori ed insicurezze nei destinatari.
Altro grave inadempimento correttamente imputato dalla delibera di esclusione alla e correttamente valorizzato dal giudice di prime cure, è quello di Pt_2 non aver venduto farmaci abortivi o contraccettivi.
Tale profilo di inadempimento al contratto sociale, contrariamente a quanto sostenuto dall'APPELLANTE, risulta pienamente provato da numerose dichiarazioni dei clienti: rilevanti in tal senso sono la testimonianza della IG.ra le Pt_3 dichiarazioni della IG. e della IG.ra ed in particolare la CP_7 CP_8 dichiarazione della IG.ra - secondo cui: “Le poche volte che sono stata Tes_3 servita dalla dott.ssa mi sono sentita fortemente a disagio soprattutto Pt_2 quando richiedevo preservativi in presenza di ricetta medica e altri farmaci ginecologici. Inoltre, quando presente, anche se mi rivolgo alla dott.ssa la CP_4 dott.ssa ascolta e si intromette nel discorso non rispettando la privacy e Tes_4 spesso contraddicendo la dott.ssa e il dottore che mi ha prescritto i farmaci CP_4
pagina 17 di 28 in questione ...” - nonché la dichiarazione della IG.ra la quale ha dichiarato Tes_5 che la dott.ssa le avesse rifiutato un farmaco anticoncezionale, sebbene Pt_1 in presenza di regolare ricetta in corso di validità di uno specialista ginecologico.
Risulta provata, dunque, la forte ritrosia della a vendere tali prodotti, Pt_2 contrarietà che aveva suscitato disagio ed imbarazzo in diversi clienti, tanto che molti di essi avevano deciso di cambiare farmacia.
Alla base di tale comportamento risulta esserci stata, da parte dell'APPELLANTE, certamente anche una sostenuta obiezione di coscienza, che, tuttavia, come giustamente accennato dal giudice di prime cure, risulta di dubbia applicabilità alla figura del farmacista, in quanto ciò che legittima la consegna del farmaco è la ricetta del medico, con la conseguenza che tutte le responsabilità gravano su quest'ultimo. Il farmacista, quindi, non dovrebbe censurare l'operato del medico e nemmeno interferire nella sfera privata di un soggetto (la donna, nell'ipotesi del contraccettivo di emergenza) impedendone di fatto l'autodeterminazione ed impedendo al cliente di acquistare il farmaco che gli è stato prescritto.
Quanto poi all'ultima voce di inadempimento imputata alla nella delibera Pt_2 da questa opposta, che il Giudice di prime cure ha qualificato giustamente “grave”
- rappresentata dall'asportazione, da parte dell'APPELANTE, all'insaputa dei soci, della documentazione fiscale ed amministrativa - rileva il Collegio che l'art. 2261
c.c. non prevede tale facoltà in capo al socio, disponendo, infatti, soltanto che i soci che non partecipano all'amministrazione abbiano il diritto di ottenere dagli amministratori tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione.
Tale norma conferisce, quindi, al socio due prerogative: il diritto di informazione ed il diritto di ispezione o consultazione dei documenti contabili, compreso il diritto di estrarne copia, ma non certo il diritto di asportare gli originali dei documenti dalla sede sociale dove devono rimanere custoditi.
pagina 18 di 28 A riguardo la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 3 febbraio 2017, n.
2962, ha specificato che ”Nelle società di persone, se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore hanno il diritto di avere dall'amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi affari, di consultarne i documenti di gestione
e, all'esito, di ottenere il rendiconto, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui amministrazione", senza prevedere però, in ottemperanza al dato normativo, la possibilità degli stessi di asportare la documentazione e portarla fuori dalla sede della società.
Anche in questo caso, risulta pertanto grave la violazione, da parte della dei doveri di amministratore, posto che, asportando e trattenendo per Pt_2 diversi giorni le scritture contabili al di fuori della sede sociale, ha esposto la società a possibili sanzioni e, comunque, ha intralciato l'ordinario esercizio dell'attività della . CP_2
In conclusione, il motivo è infondato in quanto i fatti contenuti nella delibera di esclusione sono provati e coerenti con i requisiti di cui all'art. 2286 c.c.
La sentenza impugnata merita dunque sul punto piena conferma.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame la denuncia l'errata motivazione e la Pt_2 violazione di legge, in relazione ad un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di prime cure errato nell'aver ritenuto da ella non provata la domanda formulata in tesi, volta alla revoca della e del dalla carica di CP_3 CP_4 amministratori, per loro responsabilità per mala gestio e quella formulata in ipotesi, volta ad ottenere la loro esclusione dalla quali soci. CP_2
In particolare, la critica la sentenza in relazione alla sua genericità e Pt_2
pagina 19 di 28 ripropone le singole violazioni addebitabili ai due APPELLATI:
a) Violazione statutaria dell'oggetto sociale in punto di vendita all'ingrosso del parafarmaco non contemplato (art. 3, lettera h) ed esposizione della responsabilità illimitata dei soci per un'attività non al dettaglio;
nascita di crediti verso clienti e scarsa liquidità societaria;
b) Violazione statutaria (art. 6) per decisione non presa all'unanimità circa le decisioni sulle linee strategiche e sulla gestione ordinaria e straordinaria della in spregio ad essa APPELLANTE e alla fiducia che ci deve essere nella CP_2 società di persone;
c) Violazione statutaria (art. 7) sulla turnazione di direttore tecnico
(posizione ricoperta da e da con decisione presa a CP_4 CP_3 maggioranza dei soci);
d) Violazione statutaria sulla determinazione e liquidazione compensi agli amministratori (art.8) per l'attività all'ingrosso estranea all'oggetto sociale e alla conduzione di una farmacia;
e) Violazione statutaria (art. 6) per l'assunzione di dipendenti, decisione presa a maggioranza dei soci e non all'unanimità;
f) Violazione statutaria (art. 9) per il ritardo nella ripartizione degli utili avvenuta addirittura nel giugno 2018 per gli ammanchi di liquidità sul conto corrente della farmacia;
g) Violazione statutaria (art.8) per i rimborsi chilometrici relativi all'attività all'ingrosso estranea all'oggetto sociale;
h) Violazione legislativa in merito alla commistione dell'attività all'ingrosso con quella al dettaglio, che avrebbe impedito di contestare gli ordini e di opporsi alla firma delle ri.ba., per evitare di paralizzare l'attività della , poiché CP_2 gli acquisti venivano fatti autonomamente dai due soci al dettaglio e all'ingrosso, anche se poi la merce veniva destinata solo in piccola parte alla . CP_2
pagina 20 di 28 A riguardo gli APPELLATI hanno replicato sostenendo che, mentre gli addebiti mossi alla sono stati provati in base ad ampie risultanze istruttorie e Pt_2 documentali, l'azione di responsabilità proposta dalla nei loro confronti, Pt_2 quali amministratori della , è da ritenere carente di allegazione, per CP_2 assoluta indeterminatezza e genericità, non essendo dato evincere chiaramente quali sarebbero gli (insussistenti) inadempimenti ad essi imputati, né la natura e l'entità delle (ipotetiche, ed indimostrate) conseguenze dannose che ne sarebbero derivate. In secondo luogo, la ed il contestano la CP_4 CP_3 fondatezza delle domande, per assoluto difetto di prova circa l'asserita mala gestio ad essi imputata.
Il Tribunale sull'azione risarcitoria si è così espresso: “Non risulta inoltre provata la mala gestio dei soci amministratori e nel senso che non è CP_4 CP_3 stato dimostrato che dalla loro gestione sia derivato un pregiudizio per la farmacia de qua;
in particolare il cliente KI, inizialmente moroso, ha successivamente saldato il suo debito con gli interessi”.
Ciò posto, a giudizio del Collegio, anche questo motivo è privo di pregio.
Innanzitutto, le violazioni statutarie riferite alla vendita all'ingrosso del parafarmaco da parte degli APPELLATI, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non possono essere ritenute sussistenti:
• in primo luogo, perché è lo stesso statuto della società che legittima tale attività, laddove all'art. 3 lett. h), prevede la possibilità per la di CP_2
“svolgere ogni altra attività nella distribuzione, anche all'ingrosso, del farmaco, se
e nella misura in cui ciò sia consentito dalle norme per tempo vigenti e nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti e dei vincoli tempo per tempo posti da dette norme”;
pagina 21 di 28 • in secondo luogo, perché risulta chiaro che la nel corso del Pt_2 rapporto, sia stata sempre messa a conoscenza della vendita all'ingrosso del parafarmaco, considerato (come documentato dagli APPELLATI), che gli ordinativi dei parafarmaci passavano dalla posta elettronica della (doc.27 dei CP_2 convenuti) ed inoltre che l'appellante aveva firmato numerose ricevute bancarie
(ri.ba.) degli ordini di acquisto che riguardavano per l'appunto i parafarmaci da vendere all'ingrosso (doc. 28.1-28.14 dei convenuti).
Quanto alle denunciate violazioni sub a) (violazione statutaria per delibera non adottata all'unanimità, in ordine alle decisioni sulle linee strategiche e sulla gestione ordinaria e straordinaria della ) e sub e) (violazione statutaria CP_2 per l'assunzione di dipendenti, a maggioranza dei soci e non all'unanimità), entrambe si riferiscono alla stessa norma statutaria, che di seguito si riporta:
pagina 22 di 28 La prima delle anzidette violazioni si riferisce specificamente alla condotta degli
APPELLATI che sarebbe stata posta in essere in violazione del criterio dell'unanimità ed in conseguenza della vendita all'ingrosso del parafarmaco ed attiene al maggior compenso che gli stessi si sarebbero attribuiti nonostante tale vendita non fosse stata decisa all'unanimità e fosse in contrasto con le norme che imponevano un assetto paritetico alla Società, sia dal punto di vista remunerativo, che gestionale.
Ebbene, richiamate le considerazioni svolte in ordine alla possibilità di vendita all'ingrosso del parafarmaco, non risulta allegato lo specifico danno diretto che la avrebbe patito in conseguenza di tali violazioni, ove si consideri che nel Pt_2 primo grado del giudizio, l'odierna APPELLANTE aveva posto l'accento solo sulla pretesa attività “secondaria” di vendita all'ingrosso del parafarmaco - a suo dire non prevista da statuto e comunque, non deliberata all'unanimità (in quanto decisa dai soli soci – che sarebbe stata tale da drenare la Parte_5 liquidità della , avendo comportato carenza dei prodotti da vendere, CP_2 che sarebbero stati acquistati con il contagoccie (risultato della gestione degli
Amministratori . Parte_5
Infatti, la pretesa mala gestio dei Dott.ri per le violazioni Parte_6 statutarie allegate non può essere invocata a fondamento di un'azione di risarcimento del danno patito dalla socia essendo tale danno, così come Pt_2 allegato, meramente indiretto, in quanto incidente sul “minor utile prodotto dalla
Società de qua” e quindi in primis sul patrimonio sociale.
Per contro, l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale.
La Corte regolatrice sul punto con Sentenza n. 16416 del 25/07/2007, ha chiaramente statuito che “l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro
pagina 23 di 28 dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art.2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che le illegittime sottrazioni di somme di pertinenza della società in nome collettivo operate dall'amministratore avessero provocato una lesione dell'integrità del patrimonio sociale e solo indirettamente del valore della quota del singolo socio, essendo dunque infondata l'azione di responsabilità individuale)”.
Nessuna azione risarcitoria per il danno provocato alla dalle condotte CP_2 degli altri soci sopra denunciate risulta essere stata, peraltro, proposta dalla come prescritto dall'art. 2260 comma 2 c.c., ai sensi del quale gli Pt_2 amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, salvo che si dimostri di essere esente da colpa.
Seppure con la sopra indicata diversa motivazione, in punto di carenza di attività assertiva relativamente al danno alla società, va, dunque, confermata la statuizione impugnata”.
Lo stesso dicasi per la denunciata violazione statutaria sub b) relativa all'art. 7) circa il mancato rispetto della turnazione di direttore tecnico (posizione ricoperta da e da on decisione presa a maggioranza dei soci) ed alle CP_4 CP_3 ulteriori violazioni denunciate, in quanto non posta a fondamento di un'azione di risarcimento del danno cagionato alla società.
La ripropone l'azione di revoca degli amministratori Pt_2 Parte_5 fondandola sulla pretesa mala gestio dei medesimi, posta in essere
[...] incorrendo nelle precitate violazioni sulla quale il Tribunale non si è pronunciato.
pagina 24 di 28 Dovendo ritenersi validamente emessa la delibera di esclusione della
RECLAMANTE dalla compagine sociale delle FARMACIA, la stessa non è legittimata a proporre siffatta domanda.
Infatti, rileva il Collegio in primo luogo che la revoca dell'amministratore può essere chiesta all'A.G. ex artt. 2293 e 2259 c.c., per una giusta causa, ossia quando l'amministratore abbia violato obblighi di legge o doveri di lealtà, correttezza e diligenza, che minano il carattere fiduciario del rapporto, soltanto da ciascun socio.
In secondo luogo, si osserva che la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione e deve permanere per tutta la durata del giudizio, quindi non solo al momento della sua proposizione, ma anche al momento della decisione e che solo a seguito dell'annullamento della deliberazione di esclusione,
o della sospensione dell'efficacia della stessa, che il socio può riacquistare la possibilità di esercitare – in via definitiva o temporanea – i diritti di socio.
Nella fattispecie, dunque, nessuna valutazione va svolta in ordine alla giusta causa di revoca degli amministratori essendo la Parte_6 Pt_2 priva di legittimazione attiva al riguardo.
Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alle doglianze sopra indicati poste a fondamento anche della esclusione degli altri soci.
In conclusione, il motivo di appello è infondato e la sentenza impugnata merita di essere confermata.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
Con l'unica censura gli APPELLANTI INCIDENTALI lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata omessa la liquidazione a loro delle spese relative dei due procedimenti cautelari, deducendo, al riguardo, che nel corso del giudizio di primo grado era stato espletato il procedimento cautelare avente ad oggetto l'istanza, proposta dall'odierna appellante, di sospensione pagina 25 di 28 dell'esecuzione della delibera opposta, come anche riferito nella precedente narrativa e che tale ricorso era stato respinto, con ordinanza del 3. 07.2019 (all.
E), poi confermata in sede di reclamo dal Collegio, con ordinanza del 20.11.2019, ove era stato disposto che la liquidazione delle spese era rimessa al merito (all. F, pag. 4, punto 2 del dispositivo, ove si legge “spese al merito”).
Il Tribunale sul punto si è così pronunciato: “le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Nella liquidazione della notula di parte convenuta, peraltro correttamente redatta secondo i valori medi in relazione al valore della causa, si è provveduto a ridurre significativamente la maggiorazione richiesta per la difesa di più parti, in quanto la posizione dei tre convenuti non è caratterizzata da alcuna significativa differenziazione”.
La censura è infondata, non essendosi il primo giudice limitato a liquidare le spese del solo giudizio di merito, avendo anche - seppure implicitamente – liquidato le spese del procedimento cautelare, non vertendosi nella fattispecie, nell'ipotesi di ordinanze di incompetenza o di rigetto pronunciate ante causam.
Suffraga il presente convincimento il riferimento alla notula del difensore dei convenuti, odierni APPELLATI, nella quale veniva chiesto il compenso per le due fasi cautelari e per il merito per complessivi € 32.300,00 comprensivi della maggiorazione del 40% per la difesa di più parti, la quale ultima è stata ridotta
“significativamente” dal primo giudice, per aver ritenuto sostanzialmente indifferenziata la posizione processuale dei soggetti assistiti, liquidando l'importo omnicomprensivo di € 20.000,00, che non si giustificherebbe con riguardo alle spese del solo giudizio di merito.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi in misura prevalente gli APPELLATI) le pagina 26 di 28 spese processuali del presente grado del giudizio devono essere compensate per
1/3 ed essere poste a carico della per la residua parte – a fronte della Pt_2 reciproca soccombenza seppure di diverso grado - nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio e con la maggiore del 10% per la difesa di più soggetti a fronte della sostanziale identica posizione processuale dei medesimi.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 in capo all'APPELLANTE ed agli APPELLANTI INCIDENTALI.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_3
e , avverso la sentenza n. 230/2022 emessa dal
[...] Controparte_4
Tribunale di Lucca e pubblicata il 14/03/2022, con conferma integrale della medesima, così provvede:
1. RESPINGE l'appello principale;
2. RESPINGE l'appello incidentale;
3. DICHARA le spese del presente grado del giudizio compensate tra le parti in ragione di 1/3 e CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore degli APPELLATI della residua parte delle stesse spese che si liquidano, per l'intero, in € 10.990,10 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo all'APPELLANTE ed agli APPELLANTI INCIDENTALI.
pagina 27 di 28 Firenze, camera di consiglio del 20.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1895/2022 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BIANCA ER (CF: C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) (già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
ALE
[...] C.F._3
(CF con il patrocinio dell'Avv. VALERIO CP_3 C.F._4
LANDI (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_4 C.F._5
C.F._3
APPELLATI avverso la sentenza n. 230/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 14/03/2022
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 28 Per la parte appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, per tutti i motivi di cui agli atti ed agli scritti difensivi di entrambi i gradi del giudizio:
in via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o comunque revocare la delibera di esclusione del socio Dr.ssa Parte_2 del 03.05.2019 impugnata in quanto generica, priva di addebiti concreti,
[...] non provata, tale da impedire il corretto esercizio del diritto costituzionale di difesa con conseguente reintegra della stessa con assegnazione alle medesime mansioni svolte al momento dell'esclusione nonché alla corresponsione degli emolumenti maturati dal giorno dell'esclusione a quello di reintegra tenuto conto dell'intervenuta liquidazione della sua quota di cui fa offerta formale di restituzione e della modifica societaria;
Nel merito revocare la delibera di esclusione del socio della Dr.ssa
[...] del 03.05.2019 qui impugnata perché non ricorrono i requisiti di Parte_1 violazione grave delle norme statutarie e di legge e comunque perché non provata per tutte le ragioni di cui alla narrativa e con ogni e migliore motivazione con conseguente reintegra della stessa con assegnazione alle medesime mansioni svolte al momento dell'esclusione nonché alla corresponsione degli emolumenti maturati dal giorno dell'esclusione a quello di reintegra tenuto conto dell'intervenuta liquidazione della sua quota di cui fa offerta formale di restituzione e della modifica societaria;
Nel merito revocare la delibera datata 03.05.2019 qui impugnata con cui si revoca la facoltà di amministratore della dr.ssa perché non Parte_2 ricorrono i requisiti ex lege previsti e comunque perché non provata per tutte le ragioni di cui alla narrativa e con ogni e migliore motivazione con conseguente reintegra della stessa con assegnazione alle medesime mansioni svolte al momento dell'esclusione nonché alla corresponsione degli emolumenti maturati dal giorno dell'esclusione a quello di reintegra tenuto conto dell'intervenuta liquidazione della sua quota di cui fa offerta formale di restituzione e della modifica societaria;
In via di domanda accertare e dichiarare la mala gestio degli Amministratori drr. e per tutte le ragioni di cui in narrativa e CP_3 Controparte_4 con ogni e migliore motivazione revocarli dalla predetta facoltà, condannandoli,
pagina 2 di 28 altresì, in solido tra loro alla refusione in favore della comparente della somma - pari alla quota parte spettante alla dr.ssa -da liquidarsi anche in via Pt_2 equitativa – che risulterà dall'espletanda istruttoria, quale conseguenza dei gravi inadempimenti e delle somme indebitamente deliberate in loro favore incassate dai drr. e nel corso degli anni 2016-2017-2018- CP_3 Controparte_4
2019 o quale conseguenza del minor utile prodotto dalla Società de qua, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
Ancora in via di domanda accertare e dichiarare l'esclusione dei soci drr. e dalla Società de qua per le allegate, reiterate Controparte_4 CP_3
e gravi violazioni delle obbligazioni statutarie e di legge per tutte le ragioni di cui alla narrativa e con ogni e migliore motivazione;
In ogni caso con ogni consequenziale, concorrente ed inerente pronuncia di ragione o di legge e con liquidazione delle spese di giudizio, anche di CTU e CTP, imponibili e non imponibili, compensi, rimborsi forfettari 15%, rivalsa CAP e IVA come per legge con osservanza del D.M. 55/14 di ambo i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione
o istanza, per i motivi tutti esposti dagli appellati:
IN VIA PRELIMINARE:
– dichiarare l'inammissibilità, ex artt. 348-bis c.p.c., dell'appello proposto dalla dott.ssa avverso la sentenza indicata in epigrafe;
Parte_2
IN VIA PRINCIPALE:
− respingere, nel miglior modo, l'appello proposto dalla dott.sa Parte_2 avverso la sentenza indicata in epigrafe, in quanto inammissibile,
[...] manifestamente infondato in fatto ed in diritto, e, comunque, privo di supporto probatorio, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
nonché, in ogni caso,
− respingere, nel miglior modo, l'opposizione proposta dalla dott.ssa
[...] avverso la delibera del 3 maggio 2019, nonché tutte le ulteriori Parte_1 domande avanzate dall'appellante nei confronti degli appellati, in quanto inammissibili, manifestamente infondate in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate;
pagina 3 di 28 − accertare e dichiarare la legittimità e la validità della delibera del 3 maggio 2019;
− accertare e dichiarare il grave inadempimento alle obbligazioni sociali e di legge posto in essere dalla dott.ssa in ragione degli addebiti di Parte_2 cui alla delibera del 3 maggio 2019 e per i motivi esposti dagli appellati;
e, conseguentemente,
− accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2286, primo e secondo comma, e 2287 c.c. l'esclusione della dott.ssa Parte_2 dalla compagine della con effetto dal 2 giugno 2019; Controparte_2 nonché
− accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2259, primo e terzo comma, c.c. la revoca per giusta causa della dott.ssa Parte_2 dalla facoltà di amministrare la (ora , con Controparte_2 CP_1 effetto dal 3 maggio 2019; e comunque statuire e disporre.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE:
− riformare la sentenza impugnata, indicata in epigrafe, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, e disporre, a favore degli appellati, la rifusione delle spese di lite dei due gradi del procedimento cautelare svolto in corso di causa avanti al Tribunale di Lucca, sub R.G. nn. 2594/2019 e 3392/2019, in misura pari, per ciascuno dei due gradi, ad euro 8.059,00, così per totali euro 16.118,00, con aumento del 30% per ciascuna parte assistita oltre la prima, ex art. 4, commi 1 e 2, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ovvero per il diverso importo, maggiore o inferiore, ritenuto di giustizia, oltre rimborso forfetario per spese generali ed accessori come per legge.
Con vittoria di compensi professionali e spese del secondo grado, oltre rimborso forfetario per spese generali ed accessori come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 230/2022 pubblicata il 14/03/2022, il Tribunale di Lucca, ha così deciso: respinge la domanda di opposizione alla delibera di esclusione del socio
[...]
e respinge altresì le ulteriori domande di parte attrice. Parte_1
pagina 4 di 28 Condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate in €. 20.000,00, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione di alla Parte_1 delibera della , in data 03.05.2019, con cui i soci Controparte_2
e avevano deliberato: CP_3 Controparte_4
• l'esclusione della medesima quale terza socia, dalla predetta società, ai sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c.;
• la revoca della medesima per giusta causa, quale amministratrice della predetta società, ai sensi dell'art. 2259 c.c.
La delibera di esclusione era stata impugnata dalla la quale ne aveva Pt_2 chiesto, in via d'urgenza, la sospensione, con conseguente propria reintegrazione nella compagine sociale, instando nel merito per la revoca, con il medesimo effetto, con assegnazione a sé delle mansioni svolte al momento dell'esclusione, nonché per la corresponsione degli emolumenti maturati dal giorno dell'esclusione a quello della reintegra. In via “riconvenzionale”, l'attrice aveva, inoltre, chiesto di accertare la mala gestio degli amministratori, con refusione, a suo favore, della somma pari alla quota sociale ad essa spettante (da liquidarsi anche in via equitativa) nonché di accertare e dichiarare l'esclusione dei soci e CP_3 dalla . CP_4 CP_2 CP_2
Si erano costituiti i convenuti, i quali avevano chiesto il rigetto dell'opposizione alla delibera di esclusione, nonché le domande riconvenzionali avanzate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto ed avevano insistito per l'accertamento della legittimità della delibera del 03.05.2019, per grave inadempimento, da parte della delle obbligazioni sociali e di legge a suo Pt_2 carico e, quindi, per l'esclusione della medesima dalla Controparte_2
pagina 5 di 28 e per la revoca per giusta causa della facoltà di amministrare la società da parte della stessa.
A fronte del rigetto dell'impugnativa e delle domande riconvenzionali, con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
(di seguito solo ) nonché Controparte_1 CP_2 CP_3
e (di seguito anche SOCI o APPELLATI) proponendo Controparte_4 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia: il Giudice di prime cure ha errato nell'aver ritenuto provati ed integrati i requisiti di cui all'art 2286 c.c. relativamente alla specificità degli addebiti mossi ed alla gravità delle inadempienze addebitate al socio Pt_2 rispetto all'oggetto sociale tali da legittimare la delibera di sua esclusione;
2. Errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia: il Giudice di prime cure ha errato nel valutare gli elementi di prova dichiarazioni e testimonianze dei clienti della ed aver ritenuto CP_2 provati i fatti contenuti nella delibera di esclusione ed integranti i requisiti di cui all'art 2286 c.c.;
3. Errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia: il Giudice di prime cure ha errato nell'aver ritenuto non provata la domanda di responsabilità per mala gestio dei soci e CP_3 formulata dall'attrice in tesi e la conseguente richiesta di loro CP_4 esclusione giudiziale in ipotesi.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 6 di 28 Radicatosi il contraddittorio, la , e CP_2 CP_3 CP_4
nel costituirsi in giudizio, hanno in via preliminare eccepito
[...]
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348-bis c.p.c. e contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, a loro volta, la riforma per il seguente motivo di appello incidentale:
a) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata omessa la liquidazione a proprio favore delle spese legali dei due gradi cautelari.
In data 24.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
IN VIA PRELIMINARE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi assorbita dall'assunzione della presente causa in decisione, proprio a fronte della non manifesta infondatezza del gravame.
NEL MERITO
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame la denuncia l'errata motivazione e Pt_2 violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia, per avere pagina 7 di 28 il Giudice di prime cure errato nell'aver ritenuto provati ed integrati i requisiti di cui all'art 2286 c.c. relativamente alla specificità degli addebiti alla stessa mossi ed alla gravità delle inadempienze che le erano state addebitate rispetto all'oggetto sociale, tali da legittimare la delibera della propria esclusione quale società dalla compagine della . CP_2
A detta dell'APPELLANTE il giudice di prime cure avrebbe erroneamente respinto la domanda di nullità e/o inefficacia della delibera di esclusione, stante la genericità degli addebiti mossi nella stessa - privi di rilevanza, specificità e contestualizzazioni – piuttosto riferibili ad una logorroica elencazione di pungenti rimbrotti ed apprezzamenti personali nei propri confronti.
Gli APPELLATI hanno replicato eccependo l'inammissibilità della doglianza, per espressa sua rinuncia da parte dell'attrice, in memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. ribadendo, comunque, la specificità e gravità degli addebiti mossi alla Pt_2
Ciò posto, a giudizio del Collegio il motivo è inammissibile avendo effettivamente la espressamente rinunciato a tale doglianza, avendo nella seconda Pt_2 memoria ex art. 183 c.p.c. espressamente dichiarato: “rinuncia alla preliminare eccezione di nullità per genericità nella contestazione dei fatti contenuti nella delibera di esclusione richiamanti corrispondenza mail e pec tra i soci su cui la comparente ha nel corso degli anni preso già posizione e comunque privi di riferimenti spazio temporali che ne impediscono il diritto di difesa”.
Irrilevante è poi che nelle note di precisazione delle conclusioni la abbia Pt_2 riproposto la domanda di accertamento della nullità della delibera de qua “in quanto generica, priva di addebiti concreti, non provata”, in quanto e comunque ai sensi dell'art. 189 c.p.c. previgente, le conclusioni avrebbero potuto essere precisate nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 c.p.c. e, comunque, la rinuncia alla domanda si riferisce non solo al petitum, ma anche alle allegazioni poste a suo fondamento.
pagina 8 di 28 Né per tale motivo è possibile rilevare d'ufficio tale nullità, sia per l'espresso rimedio impugnatorio previsto dall'art. 2286 c.c., sia perché comunque una siffatta pronuncia può avvenire solo sula base di fatti tempestivamente allegati dalla parte.
Pertanto, anche se i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, "exceptio inadimpleti contractus" ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) comunque la delibera di esclusione va impugnata dal socio interessato, ove lo statuto, nel caso di società di persone, abbia previsto l'assemblea dei soci, con conseguente applicazione delle norme previste per le società per azioni relative alle cause di annullabilità e di nullità delle delibere assembleari, ove si considero altresì, che, come osserva la giurisprudenza di legittimità, “la mancata previsione normativa di un organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia, per ciò solo, vietata la costituzione, e che sia preclusa ai soci - qualora questi siano chiamati ad esprimere il proprio "consenso" nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275, 2301,
2257 comma secondo, 2258 comma secondo, 2322 comma secondo - la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare, appunto, ai sensi delle norme citate, all'unanimità ovvero a maggioranza” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 8276 del 07/06/2002).
E', dunque, possibile l'applicazione analogica degli artt. 2377, 2378 e 2379 c.c.,
(in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1624 del 28/01/2015) rilevandosi al riguardo, che le cause di nullità sono definibili come tipiche, ovvero predicabili unicamente nei casi previsti dal menzionato art. 2379 c.c., mentre, in tutte le pagina 9 di 28 altre ipotesi in cui la delibera assembleare sia contraria alla legge o allo statuto, la decisione dei soci risulterà meramente annullabile.
Le nullità rilevabili d'ufficio sono per le SPA, quelle di cui al comma 1 dell'art. 2379 c.c. e per le SRL, quelle di cui all'art. 2479 ter comma 3 c.c. che sono impugnabili da chiunque vi abbia interesse e riguardano le prime, la mancata convocazione dell'assemblea e la mancanza del verbale ed entrambe, i casi in cui la delibera abbia un oggetto illecito o impossibile, sia presa in assenza assoluta di informazione, implichi la modifica dell'oggetto sociale e preveda attività impossibili o illecite.
Le delibere non adottate in conformità della legge o dell'atto costitutivo sono dunque, impugnabili dai soli soci assenti o dissenzienti.
Ove, invece, si voglia ritenere che la normativa relativa alle SPA non sia applicabile alle società di persone, anche in presenza di un organo assembleare, dovranno trovare applicazione i principi generali sulle patologie degli atti negoziali plurisoggettivi, di talché, dalla eventuale violazione di norme imperative (quale quella di cui all'art. 2252 cod. civ., specificativa del principio generale di immodificabilità del contratto senza il consenso di tutti i contraenti), discende senz'altro la nullità della delibera societaria, ex art. 1418 c.c. (in tal senso Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 8276 del 07/06/2002).
In tal caso, sono nulle le delibere in cui manchi l'oggetto ex art. 1325 c.c. o quelle in cui si ravvisi la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c. caratterizzate, cioè, da un oggetto che non sia possibile, lecito, determinato o determinabile.
Ciò posto in diritto ed in linea generale, nella fattispecie, con la delibera di esclusione della vengono imputate a quest'ultima gravi inadempienze Pt_2 delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale, di talché il rimedio è
pagina 10 di 28 senz'altro impugnatorio, con conseguente ipotetica annullabilità della delibera e non nullità della stessa.
In conclusione, il motivo è infondato e la sentenza impugnata non risulta scalfita, per rinuncia al profilo di impugnazione qui considerato, in quanto rinunciato e non rilevabile d'ufficio.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame la denuncia l'errata motivazione e la Pt_2 violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di prime cure errato nel valutare gli elementi di prova, le dichiarazioni e testimonianze dei clienti della ed aver ritenuto provati i fatti contenuti CP_2 nella delibera di esclusione ed integranti i requisiti di cui all'art 2286 c.c.
In sostanza la critica la sentenza in relazione alle seguenti voci di Pt_2 inadempimento ravvisate a suo carico, dal Giudice di primo grado, in quanto, a suo dire, prive di prova:
1. lesione della reputazione della Società e degli altri farmacisti dichiarando alla presenza dei clienti che questi avevano dispensato farmaci errati o recandosi a casa di un cliente per sostituire un farmaco dispensato dalla CP_4 asserendo che fosse nocivo rispetto a quello indicato nella ricetta;
2. intromissione nell'attività di consulenza e vendita degli altri Farmacisti, contestazione delle prescrizioni dei medici curanti, discussione circa la posologia prescritta e dispensazione di consigli non richiesti ai Clienti con riferimento alle loro abitudini igieniche/alimentari, caratteristiche fisiche;
3. diffusione di informazioni errate o fuorvianti sulla diversa efficacia di alcuni farmaci rispetto ad altri;
pagina 11 di 28 4. grave inadempimento per non aver venduto farmaci abortivi o contraccettivi invocando l'obiezione di coscienza;
5. asportazione all'insaputa dei soci della documentazione fiscale ed amministrativa avendola poi trattenuta per circa tre settimane presso di sé e presso il suo commercialista.
Gli APPELLATI, dal canto proprio, hanno replicato, ritenendo tale motivo di appello inammissibile e manifestamente infondato, in quanto basato esclusivamente su asserzioni unilaterali, non dimostrate ed insuscettibili di determinare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal Giudice di primo grado. Fatti storici che, a loro dire, sarebbero stati pienamente confermati in maniera univoca dalle dichiarazioni scritte dei testi e dalle deposizioni da questi rese a verbale.
Ciò posto, a giudizio del Collegio, il motivo è da ritenere infondato, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, “il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020).
In secondo luogo, come giustamente affermato dal Giudice di prime cure, nelle società di persone, proprio in virtù del rapporto fiduciario e della valorizzazione dell'elemento personale su cui esse si fondano, le “gravi inadempienze” del socio,
pagina 12 di 28 a norma dell'art. 2286 c.c., vanno intese come gravi inadempimenti degli obblighi sociali ovvero “dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza", anche nei confronti degli altri soci.
Va precisato, inoltre, che tale gravità va riscontrata in relazione al “pregiudizio” arrecato al perseguimento dello scopo sociale che, sebbene non renda quest'ultimo impossibile (in tal caso sarebbe previsto il rimedio dello scioglimento della società), può comunque rendere difficoltosa la sua realizzazione e, pertanto, legittimare l'esclusione del socio.
In tal senso si è espressa la Corte regolatrice con la pronuncia n. 22556/2023, nella quale ha precisato che “ai sensi dell'art. 2286 c.c., l'esclusione del socio può essere decisa per “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge
o dal contratto sociale. Deve trattarsi di condotte qualificabili come gravemente inadempienti agli obblighi del socio o ai generali doveri di fedeltà, lealtà, diligenza
o correttezza, inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario. Occorre in proposito rammentare che nelle società di persone le norme sull'esclusione del socio “per gravi inadempienze”, di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 ss. c.c., inapplicabile al contratto di società per essere quest'ultimo caratterizzato non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo […] Da ciò discende che il parametro della gravità, cui si riferisce l'art. 2286 c.c., debba essere inteso nella medesima prospettiva che emerge dall'art. 1455 c.c. e debba essere cioè commisurato all'interesse della società, valutando la gravità dell'inadempimento in relazione al pregiudizio per il fine sociale, di modo che l'inadempienza deve essere considerata grave, così da giustificare l'esclusione del socio, non soltanto quando sia tale da impedire del tutto il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma anche quando si sia limitata ad
pagina 13 di 28 incidere negativamente sulla situazione della società, tanto da rendere meno agevole il conseguimento dello scopo sociale […].
L'esclusione del socio, quindi, è un istituto tipico delle società di persone e di tutte le strutture associative in cui prevale l'elemento personale, di talché se l'ente si basa sulla collaborazione di più persone queste devono avere la possibilità di escludere coloro che non siano più in grado di collaborare nell'interesse della società.
Alla stregua di tali considerazioni processuali e sostanziali, ritiene il Collegio che il
Tribunale abbia correttamente valutato il materiale probatorio oggetto di causa, in quanto dalle dichiarazioni scritte e rese in udienza dai clienti abituali della
è emerso, in modo evidente, che costoro avessero paventato il timore CP_2 ed alcuni addirittura il disagio, di farsi servire dalla al punto da essere Pt_2 disposti a cambiare farmacia, se costretti a relazionarsi con lei, suscitando in questo modo un inevitabile sorta di discredito sulla . CP_2
Discredito che risulta particolarmente evidente, a parere della Corte, riguardo alla prima voce di inadempimento dell'APPELLANTE, ravvisata dal Giudice di primo grado proprio nella lesione della reputazione della Società e degli altri farmacisti.
Risulta, infatti, provato dalle varie dichiarazioni dei clienti ed in particolare da quella della IG.ra che la con il suo grave Parte_3 Pt_2 comportamento, avesse inevitabilmente leso la fiducia degli altri soci nonché la credibilità della stessa , evincendosi da tali dichiarazioni un episodio di CP_2 forte disagio avvenuto all'interno della , nel quale la CP_2 Pt_2 apertamente davanti a più clienti, che aspettavano di essere serviti, aveva messo in discussione l'operato della collega affermando che questa aveva CP_4 dato ad un cliente un farmaco “sbagliato” rispetto a quello che il medico aveva prescritto. Inoltre, si era permessa, sempre davanti a tutti, di telefonare alla persona, alla quale il farmaco era stato prescritto, sollecitandola “a non prenderlo
pagina 14 di 28 per nessuna ragione al mondo e che avrebbe dovuto riportarlo subito”
(Dichiarazione Doc. 11.21- allegato alla comparsa di Parte_3 costituzione di e , gettando, con tale condotta, nello CP_4 CP_3 smarrimento la clientela che quel giorno era in attesa di essere servita.
Risulta poi, che l'APPELLANTE si fosse addirittura recata a casa della cliente che aveva acquistato il farmaco in oggetto, affermando nuovamente che “la Dott.ssa aveva consegnato il farmaco sbagliato e lo sostituiva con quello che CP_4 secondo lei era quello vero” (Dichiarazione del IG. figlio della Persona_1
IG.ra rodotta dai convenuti). Per_2
Tutto ciò, perché la Dott.ssa avrebbe venduto alla IG.ra il CP_4 Per_2 farmaco, “Norvasc 5 mg cp”, non di produzione italiana, come avrebbe voluto la bensì di importazione e solo confezionato in Italia, anche se autorizzato Pt_2 dall'Aifa all'immissione in commercio, sebbene dalla ricetta medica risultasse unicamente il nome di quel farmaco e la dicitura “non sostituibile”, senza alcuna aggiunta in ordine all'obbligo del farmacista di consegnare il farmaco originale di produzione italiana.
Da tanto si evince la gravità del comportamento tenuto dalla in quanto Pt_2 non giustificato da alcuna prescrizione medica ed idoneo a compromettere la collaborazione e la fiducia tra i soci, elementi indispensabili per mantenere omogeneo e compatto il gruppo sociale.
Anche riguardo alla seconda e terza voce di inadempimento contestate alla nella delibera di esclusione e ritenute legittime dal primo giudice, a Pt_2 differenza di quanto assunto dalla medesima, risulta chiaro dalle dichiarazioni e dalle testimonianze rese in udienza dai clienti della , che la stessa CP_2 avesse, in primo luogo, contraddetto in più occasioni quanto affermato Pt_2 dalla e dal circa l'efficacia di alcuni farmaci rispetto ad altri, CP_4 CP_3 poi contestato prescrizioni dei medici curanti ed infine, fatto ancora più grave, che pagina 15 di 28 si fosse spinta a fare diagnosi mediche senza averne le competenze, in tal modo generando confusione e incertezza nei clienti, che si dovevano apprestare ad acquistare i prodotti farmaceutici, nonché discredito sulle competenze ed il lavoro degli altri soci farmacisti.
Si riportano di seguito alcune parti delle dichiarazioni dei clienti dalle quali risulta chiaro e provato quanto sopra esposto.
Innanzitutto, la IG.ra ha dichiarato di non recarsi più alla , a causa Pt_4 CP_2 della scarsa disponibilità della Dott.ssa a venire incontro alle sue Pt_2 necessità ed urgenze ed inoltre, ha sottolineato, in modo chiaro, che l'APPELLANTE, si fosse permessa più volte di intromettersi nei consigli già impartiti dagli altri farmacisti, senza essere stata interpellata, avendo commentato anche le prescrizioni del medico curante (si veda dichiarazione docc.
11-03 allegato alla Comparsa di costituzione dei convenuti)
Stessa intrusione ha evidenziato il IG. dichiarando che la si CP_5 Pt_2 fosse intromessa nella conversazione tra lui e il Dott. “per lamentarsi CP_3 con lui per averle spostato alcuni espositori in sala vendita” (dichiarazione sub docc.11.20 allegato alla Comparsa di costituzione dei convenuti).
Il IG. , invece, ha voluto sottolineare, nella sua dichiarazione (docc.11.28 Tes_1 allegato alla Comparsa di costituzione dei convenuti) che ogni volta che si recava in , prima di entrare, verificava la presenza o meno dei Dott.ri e CP_2 CP_3
, in quanto non si sentiva a proprio agio a farsi servire dalla Dott.ssa mora CP_4 con i riccioli (la , preferendo recarsi in altre farmacie, se riscontrava Pt_2 solo la presenza di quest'ultima. In quanto “Più di una volta... quest'ultima, ha ostacolato la vendita di farmaci da banco da me richiesti e da me assunti regolarmente, dandomi indicazioni non richieste…In altre occasioni ha contestato
(a voce alta e in presenza di pubblico) la prescrizione del mio medico curante, sul dosaggio del medicinale prescritto e sulla posologia, identificando la mia malattia
pagina 16 di 28 e mettendomi in imbarazzo…”
Anche la IG.ra (doc.11.29 dei convenuti) ha riferito il proprio disagio CP_6 quando doveva farsi servire dall'APPELLANTE, in quanto “si è spesso espressa in consigli gratuiti e non richiesti, ha manifestato punti di vista sulle mie abitudini quotidiane, igieniche e alimentari, qualche volte ha anche provato a sostituirsi al medico, indirizzandomi su terapie fai da te!”
Tes_ Per finire è da segnalare anche la dichiarazione della IG.ra (sempre prodotta dai convenuti), secondo cui: “Circa un anno fa, guardando il referto analisi del sangue di mia sorella arrivò a sentenziare in modo freddo e deciso che i risultati delle analisi corrispondevano ad un quadro di Leucemia. Telefonai subito [al]la mia dott.ssa di famiglia…che si arrabbiò non poco per la leggerezza con cui era stata data una notizia peraltro sbagliata di quella portata”), dalla quale si evince che l'APPELLANTE fosse arrivata ad emettere diagnosi mediche, senza averne le competenze, suscitando timori ed insicurezze nei destinatari.
Altro grave inadempimento correttamente imputato dalla delibera di esclusione alla e correttamente valorizzato dal giudice di prime cure, è quello di Pt_2 non aver venduto farmaci abortivi o contraccettivi.
Tale profilo di inadempimento al contratto sociale, contrariamente a quanto sostenuto dall'APPELLANTE, risulta pienamente provato da numerose dichiarazioni dei clienti: rilevanti in tal senso sono la testimonianza della IG.ra le Pt_3 dichiarazioni della IG. e della IG.ra ed in particolare la CP_7 CP_8 dichiarazione della IG.ra - secondo cui: “Le poche volte che sono stata Tes_3 servita dalla dott.ssa mi sono sentita fortemente a disagio soprattutto Pt_2 quando richiedevo preservativi in presenza di ricetta medica e altri farmaci ginecologici. Inoltre, quando presente, anche se mi rivolgo alla dott.ssa la CP_4 dott.ssa ascolta e si intromette nel discorso non rispettando la privacy e Tes_4 spesso contraddicendo la dott.ssa e il dottore che mi ha prescritto i farmaci CP_4
pagina 17 di 28 in questione ...” - nonché la dichiarazione della IG.ra la quale ha dichiarato Tes_5 che la dott.ssa le avesse rifiutato un farmaco anticoncezionale, sebbene Pt_1 in presenza di regolare ricetta in corso di validità di uno specialista ginecologico.
Risulta provata, dunque, la forte ritrosia della a vendere tali prodotti, Pt_2 contrarietà che aveva suscitato disagio ed imbarazzo in diversi clienti, tanto che molti di essi avevano deciso di cambiare farmacia.
Alla base di tale comportamento risulta esserci stata, da parte dell'APPELLANTE, certamente anche una sostenuta obiezione di coscienza, che, tuttavia, come giustamente accennato dal giudice di prime cure, risulta di dubbia applicabilità alla figura del farmacista, in quanto ciò che legittima la consegna del farmaco è la ricetta del medico, con la conseguenza che tutte le responsabilità gravano su quest'ultimo. Il farmacista, quindi, non dovrebbe censurare l'operato del medico e nemmeno interferire nella sfera privata di un soggetto (la donna, nell'ipotesi del contraccettivo di emergenza) impedendone di fatto l'autodeterminazione ed impedendo al cliente di acquistare il farmaco che gli è stato prescritto.
Quanto poi all'ultima voce di inadempimento imputata alla nella delibera Pt_2 da questa opposta, che il Giudice di prime cure ha qualificato giustamente “grave”
- rappresentata dall'asportazione, da parte dell'APPELANTE, all'insaputa dei soci, della documentazione fiscale ed amministrativa - rileva il Collegio che l'art. 2261
c.c. non prevede tale facoltà in capo al socio, disponendo, infatti, soltanto che i soci che non partecipano all'amministrazione abbiano il diritto di ottenere dagli amministratori tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione.
Tale norma conferisce, quindi, al socio due prerogative: il diritto di informazione ed il diritto di ispezione o consultazione dei documenti contabili, compreso il diritto di estrarne copia, ma non certo il diritto di asportare gli originali dei documenti dalla sede sociale dove devono rimanere custoditi.
pagina 18 di 28 A riguardo la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 3 febbraio 2017, n.
2962, ha specificato che ”Nelle società di persone, se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore hanno il diritto di avere dall'amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi affari, di consultarne i documenti di gestione
e, all'esito, di ottenere il rendiconto, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui amministrazione", senza prevedere però, in ottemperanza al dato normativo, la possibilità degli stessi di asportare la documentazione e portarla fuori dalla sede della società.
Anche in questo caso, risulta pertanto grave la violazione, da parte della dei doveri di amministratore, posto che, asportando e trattenendo per Pt_2 diversi giorni le scritture contabili al di fuori della sede sociale, ha esposto la società a possibili sanzioni e, comunque, ha intralciato l'ordinario esercizio dell'attività della . CP_2
In conclusione, il motivo è infondato in quanto i fatti contenuti nella delibera di esclusione sono provati e coerenti con i requisiti di cui all'art. 2286 c.c.
La sentenza impugnata merita dunque sul punto piena conferma.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame la denuncia l'errata motivazione e la Pt_2 violazione di legge, in relazione ad un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di prime cure errato nell'aver ritenuto da ella non provata la domanda formulata in tesi, volta alla revoca della e del dalla carica di CP_3 CP_4 amministratori, per loro responsabilità per mala gestio e quella formulata in ipotesi, volta ad ottenere la loro esclusione dalla quali soci. CP_2
In particolare, la critica la sentenza in relazione alla sua genericità e Pt_2
pagina 19 di 28 ripropone le singole violazioni addebitabili ai due APPELLATI:
a) Violazione statutaria dell'oggetto sociale in punto di vendita all'ingrosso del parafarmaco non contemplato (art. 3, lettera h) ed esposizione della responsabilità illimitata dei soci per un'attività non al dettaglio;
nascita di crediti verso clienti e scarsa liquidità societaria;
b) Violazione statutaria (art. 6) per decisione non presa all'unanimità circa le decisioni sulle linee strategiche e sulla gestione ordinaria e straordinaria della in spregio ad essa APPELLANTE e alla fiducia che ci deve essere nella CP_2 società di persone;
c) Violazione statutaria (art. 7) sulla turnazione di direttore tecnico
(posizione ricoperta da e da con decisione presa a CP_4 CP_3 maggioranza dei soci);
d) Violazione statutaria sulla determinazione e liquidazione compensi agli amministratori (art.8) per l'attività all'ingrosso estranea all'oggetto sociale e alla conduzione di una farmacia;
e) Violazione statutaria (art. 6) per l'assunzione di dipendenti, decisione presa a maggioranza dei soci e non all'unanimità;
f) Violazione statutaria (art. 9) per il ritardo nella ripartizione degli utili avvenuta addirittura nel giugno 2018 per gli ammanchi di liquidità sul conto corrente della farmacia;
g) Violazione statutaria (art.8) per i rimborsi chilometrici relativi all'attività all'ingrosso estranea all'oggetto sociale;
h) Violazione legislativa in merito alla commistione dell'attività all'ingrosso con quella al dettaglio, che avrebbe impedito di contestare gli ordini e di opporsi alla firma delle ri.ba., per evitare di paralizzare l'attività della , poiché CP_2 gli acquisti venivano fatti autonomamente dai due soci al dettaglio e all'ingrosso, anche se poi la merce veniva destinata solo in piccola parte alla . CP_2
pagina 20 di 28 A riguardo gli APPELLATI hanno replicato sostenendo che, mentre gli addebiti mossi alla sono stati provati in base ad ampie risultanze istruttorie e Pt_2 documentali, l'azione di responsabilità proposta dalla nei loro confronti, Pt_2 quali amministratori della , è da ritenere carente di allegazione, per CP_2 assoluta indeterminatezza e genericità, non essendo dato evincere chiaramente quali sarebbero gli (insussistenti) inadempimenti ad essi imputati, né la natura e l'entità delle (ipotetiche, ed indimostrate) conseguenze dannose che ne sarebbero derivate. In secondo luogo, la ed il contestano la CP_4 CP_3 fondatezza delle domande, per assoluto difetto di prova circa l'asserita mala gestio ad essi imputata.
Il Tribunale sull'azione risarcitoria si è così espresso: “Non risulta inoltre provata la mala gestio dei soci amministratori e nel senso che non è CP_4 CP_3 stato dimostrato che dalla loro gestione sia derivato un pregiudizio per la farmacia de qua;
in particolare il cliente KI, inizialmente moroso, ha successivamente saldato il suo debito con gli interessi”.
Ciò posto, a giudizio del Collegio, anche questo motivo è privo di pregio.
Innanzitutto, le violazioni statutarie riferite alla vendita all'ingrosso del parafarmaco da parte degli APPELLATI, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non possono essere ritenute sussistenti:
• in primo luogo, perché è lo stesso statuto della società che legittima tale attività, laddove all'art. 3 lett. h), prevede la possibilità per la di CP_2
“svolgere ogni altra attività nella distribuzione, anche all'ingrosso, del farmaco, se
e nella misura in cui ciò sia consentito dalle norme per tempo vigenti e nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti e dei vincoli tempo per tempo posti da dette norme”;
pagina 21 di 28 • in secondo luogo, perché risulta chiaro che la nel corso del Pt_2 rapporto, sia stata sempre messa a conoscenza della vendita all'ingrosso del parafarmaco, considerato (come documentato dagli APPELLATI), che gli ordinativi dei parafarmaci passavano dalla posta elettronica della (doc.27 dei CP_2 convenuti) ed inoltre che l'appellante aveva firmato numerose ricevute bancarie
(ri.ba.) degli ordini di acquisto che riguardavano per l'appunto i parafarmaci da vendere all'ingrosso (doc. 28.1-28.14 dei convenuti).
Quanto alle denunciate violazioni sub a) (violazione statutaria per delibera non adottata all'unanimità, in ordine alle decisioni sulle linee strategiche e sulla gestione ordinaria e straordinaria della ) e sub e) (violazione statutaria CP_2 per l'assunzione di dipendenti, a maggioranza dei soci e non all'unanimità), entrambe si riferiscono alla stessa norma statutaria, che di seguito si riporta:
pagina 22 di 28 La prima delle anzidette violazioni si riferisce specificamente alla condotta degli
APPELLATI che sarebbe stata posta in essere in violazione del criterio dell'unanimità ed in conseguenza della vendita all'ingrosso del parafarmaco ed attiene al maggior compenso che gli stessi si sarebbero attribuiti nonostante tale vendita non fosse stata decisa all'unanimità e fosse in contrasto con le norme che imponevano un assetto paritetico alla Società, sia dal punto di vista remunerativo, che gestionale.
Ebbene, richiamate le considerazioni svolte in ordine alla possibilità di vendita all'ingrosso del parafarmaco, non risulta allegato lo specifico danno diretto che la avrebbe patito in conseguenza di tali violazioni, ove si consideri che nel Pt_2 primo grado del giudizio, l'odierna APPELLANTE aveva posto l'accento solo sulla pretesa attività “secondaria” di vendita all'ingrosso del parafarmaco - a suo dire non prevista da statuto e comunque, non deliberata all'unanimità (in quanto decisa dai soli soci – che sarebbe stata tale da drenare la Parte_5 liquidità della , avendo comportato carenza dei prodotti da vendere, CP_2 che sarebbero stati acquistati con il contagoccie (risultato della gestione degli
Amministratori . Parte_5
Infatti, la pretesa mala gestio dei Dott.ri per le violazioni Parte_6 statutarie allegate non può essere invocata a fondamento di un'azione di risarcimento del danno patito dalla socia essendo tale danno, così come Pt_2 allegato, meramente indiretto, in quanto incidente sul “minor utile prodotto dalla
Società de qua” e quindi in primis sul patrimonio sociale.
Per contro, l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale.
La Corte regolatrice sul punto con Sentenza n. 16416 del 25/07/2007, ha chiaramente statuito che “l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro
pagina 23 di 28 dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art.2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che le illegittime sottrazioni di somme di pertinenza della società in nome collettivo operate dall'amministratore avessero provocato una lesione dell'integrità del patrimonio sociale e solo indirettamente del valore della quota del singolo socio, essendo dunque infondata l'azione di responsabilità individuale)”.
Nessuna azione risarcitoria per il danno provocato alla dalle condotte CP_2 degli altri soci sopra denunciate risulta essere stata, peraltro, proposta dalla come prescritto dall'art. 2260 comma 2 c.c., ai sensi del quale gli Pt_2 amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, salvo che si dimostri di essere esente da colpa.
Seppure con la sopra indicata diversa motivazione, in punto di carenza di attività assertiva relativamente al danno alla società, va, dunque, confermata la statuizione impugnata”.
Lo stesso dicasi per la denunciata violazione statutaria sub b) relativa all'art. 7) circa il mancato rispetto della turnazione di direttore tecnico (posizione ricoperta da e da on decisione presa a maggioranza dei soci) ed alle CP_4 CP_3 ulteriori violazioni denunciate, in quanto non posta a fondamento di un'azione di risarcimento del danno cagionato alla società.
La ripropone l'azione di revoca degli amministratori Pt_2 Parte_5 fondandola sulla pretesa mala gestio dei medesimi, posta in essere
[...] incorrendo nelle precitate violazioni sulla quale il Tribunale non si è pronunciato.
pagina 24 di 28 Dovendo ritenersi validamente emessa la delibera di esclusione della
RECLAMANTE dalla compagine sociale delle FARMACIA, la stessa non è legittimata a proporre siffatta domanda.
Infatti, rileva il Collegio in primo luogo che la revoca dell'amministratore può essere chiesta all'A.G. ex artt. 2293 e 2259 c.c., per una giusta causa, ossia quando l'amministratore abbia violato obblighi di legge o doveri di lealtà, correttezza e diligenza, che minano il carattere fiduciario del rapporto, soltanto da ciascun socio.
In secondo luogo, si osserva che la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione e deve permanere per tutta la durata del giudizio, quindi non solo al momento della sua proposizione, ma anche al momento della decisione e che solo a seguito dell'annullamento della deliberazione di esclusione,
o della sospensione dell'efficacia della stessa, che il socio può riacquistare la possibilità di esercitare – in via definitiva o temporanea – i diritti di socio.
Nella fattispecie, dunque, nessuna valutazione va svolta in ordine alla giusta causa di revoca degli amministratori essendo la Parte_6 Pt_2 priva di legittimazione attiva al riguardo.
Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alle doglianze sopra indicati poste a fondamento anche della esclusione degli altri soci.
In conclusione, il motivo di appello è infondato e la sentenza impugnata merita di essere confermata.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
Con l'unica censura gli APPELLANTI INCIDENTALI lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata omessa la liquidazione a loro delle spese relative dei due procedimenti cautelari, deducendo, al riguardo, che nel corso del giudizio di primo grado era stato espletato il procedimento cautelare avente ad oggetto l'istanza, proposta dall'odierna appellante, di sospensione pagina 25 di 28 dell'esecuzione della delibera opposta, come anche riferito nella precedente narrativa e che tale ricorso era stato respinto, con ordinanza del 3. 07.2019 (all.
E), poi confermata in sede di reclamo dal Collegio, con ordinanza del 20.11.2019, ove era stato disposto che la liquidazione delle spese era rimessa al merito (all. F, pag. 4, punto 2 del dispositivo, ove si legge “spese al merito”).
Il Tribunale sul punto si è così pronunciato: “le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Nella liquidazione della notula di parte convenuta, peraltro correttamente redatta secondo i valori medi in relazione al valore della causa, si è provveduto a ridurre significativamente la maggiorazione richiesta per la difesa di più parti, in quanto la posizione dei tre convenuti non è caratterizzata da alcuna significativa differenziazione”.
La censura è infondata, non essendosi il primo giudice limitato a liquidare le spese del solo giudizio di merito, avendo anche - seppure implicitamente – liquidato le spese del procedimento cautelare, non vertendosi nella fattispecie, nell'ipotesi di ordinanze di incompetenza o di rigetto pronunciate ante causam.
Suffraga il presente convincimento il riferimento alla notula del difensore dei convenuti, odierni APPELLATI, nella quale veniva chiesto il compenso per le due fasi cautelari e per il merito per complessivi € 32.300,00 comprensivi della maggiorazione del 40% per la difesa di più parti, la quale ultima è stata ridotta
“significativamente” dal primo giudice, per aver ritenuto sostanzialmente indifferenziata la posizione processuale dei soggetti assistiti, liquidando l'importo omnicomprensivo di € 20.000,00, che non si giustificherebbe con riguardo alle spese del solo giudizio di merito.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi in misura prevalente gli APPELLATI) le pagina 26 di 28 spese processuali del presente grado del giudizio devono essere compensate per
1/3 ed essere poste a carico della per la residua parte – a fronte della Pt_2 reciproca soccombenza seppure di diverso grado - nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio e con la maggiore del 10% per la difesa di più soggetti a fronte della sostanziale identica posizione processuale dei medesimi.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 in capo all'APPELLANTE ed agli APPELLANTI INCIDENTALI.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_3
e , avverso la sentenza n. 230/2022 emessa dal
[...] Controparte_4
Tribunale di Lucca e pubblicata il 14/03/2022, con conferma integrale della medesima, così provvede:
1. RESPINGE l'appello principale;
2. RESPINGE l'appello incidentale;
3. DICHARA le spese del presente grado del giudizio compensate tra le parti in ragione di 1/3 e CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore degli APPELLATI della residua parte delle stesse spese che si liquidano, per l'intero, in € 10.990,10 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo all'APPELLANTE ed agli APPELLANTI INCIDENTALI.
pagina 27 di 28 Firenze, camera di consiglio del 20.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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