Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 889/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
In persona del Giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(P.IVA sedente in Eboli (SA) – Loc. Pezza Grande, s.n.c. – 84084, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa in giudizio dall'avv. Marianna Cerrato del Foro di Nocera Inferiore, giusta procura speciale posta in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Fisciano (SA) – Via del Progresso, 68 - 84084;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. con sede in 38122 - Via Rodolfo Belenzani n. 19, Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 nella persona del Sindaco pro tempore dott. autorizzato al giudizio con Persona_1 deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 10 giugno 2024 (doc. n. 9) anche quale rappresentante in giudizio ex art. 6, comma 9, d. lgs. n. 150/2011 del Commissariato del Governo per la Provincia di (C.F. ), con sede in 38122 , Corso III Novembre, n. 11, CP_1 P.IVA_3 CP_1 nella persona del Commissario del Governo pro tempore, giusta delega (doc. n. 5) – rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su documento informatico separato, dall'avv. Alessio Gusmeroli (C.F. ), dall'avv. Valentina Iaria (C.F. e dall'avv. C.F._2 C.F._3
Lara Righi (C.F. ), tutti del Foro di , ed elettivamente domiciliato presso C.F._4 CP_1
l'avv. Alessio Gusmeroli nella sede dell'Avvocatura del in 38122 – Piazza Controparte_1 CP_1 di Fiera n. 17;
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 88/2024 dd. 24.03.2024, depositata il 25.03.2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
In riforma e/o annullamento della sentenza in epigrafe indicata, accogliere l'appello e la domanda originariamente proposta con ricorso e per l'effetto, sulla base della valutazione della prova (nel merito) e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma, dichiarare la nullità e l'illegittimità della stessa, perché emessa in violazione di legge, nei riguardi della ricorrente, come indicato nel ricorso introduttivo, declarare l'annullamento dei provvedimenti impugnati e delle sanzioni pecuniarie irrogate, condannarsi al pagamento delle spese processuali, di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 cpc al procuratore che si dichiara antistatario.
pagina1 di 7
In via preliminare di rito: disporre il mutamento del rito processuale, dal rito semplificato di cognizione, al rito del lavoro;
in via principale nel merito: rigettare il ricorso in appello proposto da perché Parte_1 inammissibile e/o infondata nel merito e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di pace di n. 88/2024 di data 22 marzo 2024, depositata il 25 marzo 2024, CP_1 pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 39/2023 (alla quale era stata riunita la causa in R.G. n.
4049/2023) e, altresì, confermare la validità ed efficacia degli atti impugnati;
in ogni caso: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, con maggiorazione del
30% per uso di tecniche informatiche, oltre al 15% per spese generali, nonché oltre a oneri stipendiali riflessi (previdenziali ed assistenziali 27,08% e fiscali 8,50%), nelle misure di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che con ricorso privo di data depositato il 05.01.2023 proponeva Parte_1 opposizione avanti al Giudice di Pace di Trento avverso i verbali nn. 17 V/17002939U/2022,
17V/17002938U/2022, 17V/17002934U/2022, 17V/17002940U/2022, 17V/17002933U/2022, 17V/17002932U/2022 dd. 28.10.2022, notificati il 29.11.2022, con cui la Polizia Locale di – CP_1
Monte Bondone camminava, in relazione alla violazione dell'art. 179 co. 2 e 9 C.d.S., la sanzione pecuniaria complessiva di € 5.196,00 (€ 866,00 x 6) e la decurtazione di n. 60 punti dalla patente di guida del conducente (10 x 6), chiedendo, in via principale, dichiarare la nullità e l'illegittimità dei verbali anzidetti, “in quanto infondati in fatto, nonché in diritto per i motivi ut sopra e per le palesi violazioni di legge sottese agli accertamenti amministrativi, disponendo l'annullamento delle sanzioni pecuniarie ed accessorie irrogate di cui sopra”; in subordine “ridurre ad unum la sanzione”; spese di giudizio rifuse, con distorsione al procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente rappresentava che dall'esame dei dati memorizzati all'interno della ram del tachigrafo digitale installato sul mezzo controllato era emerso che le violazioni contestate si riferivano ad un periodo di gg. 28 precedenti il controllo dd. 06.03.2022.
Rammentava dunque, l'esponente che l'art. 19 Reg. CE n. 561/2006 prevedeva che alcuna infrazione del Reg. n. 3821/1985 era soggetta a più di una sanzione e che con sent. del 24.03.2021
(cause riunite c. 870/2019 e c. 871/2019) “la Corte Europea ha espresso il principio per cui in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata di controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo, sono tenute a contestare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione”.
Sulla scorta di tale pronuncia riteneva la ricorrente “illegittima la comminazione di quattro distinte sanzioni, dovendosi, di contro, applicarne una sola”.
Con memorie difensive dd. 07.02.2022 si costituiva il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, eccependo la mancanza di legittimazione passiva del medesimo, in quanto pagina2 di 7 “l'accertamento delle violazioni di che trattasi è stato effettuato dal Corpo Polizia Locale Trento
Monte Bondone a cui spetta la legittimazione a stare in giudizio secondo le disposizioni del 5 comma dell'art. 7 del D. Lgs 1 settembre 2011, n. 150”.
A seguito di autorizzazione alla ricorrente del Giudice di Pace in data 14.08.203 di procedere alla
“rinotifica con la corretta vocatio in ius entro il termine perentorio del 15.09.2023 precisando la permanenza dell'odierno procedimento”, il procuratore della ricorrente depositava in data
17.08.2023 la prova della rinotifica della vocatio in iudicium.
Con comparsa depositata in data 07.02.2024 si costituiva il , il quale chiedeva in Controparte_1 via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso avverso i predetti verbali di contestazione in quanto l'opposizione risultava presentata oltre il termine di gg. 30 previsto dell'art.203 C.d.S. e dall'art. 7 co. 3 D. Lvo n. 150/2011; in via principale, rigettare l'opposizione, con conseguente conferma dei verbali opposti;
spese di giudizio rifuse.
Stante l'inottemperanza all'invito di fornire le generalità dei conducenti dei mezzi, di cui ai predetti verbali, in data 20.03.2023 il Corpo di Polizia Locale di emetteva i verbali di contestazione CP_1 nn.17V/17007704D/2023, 17V/17007705D/2023, 17V/17007706D/2023, 17V/17007707D/2023, 17V/17007708D/2023 e 17V/17007709D/2023, ciascuno per una distinta violazione dell'art. 126 bis co. 2 C.d.S.
Avverso detti verbali di contestazione la società proponeva, dapprima, ricorso al Parte_1
Commissariato del Governo per la Provincia di e, quindi, contro l'ordinanza – ingiunzione n. CP_1
0094869 che aveva confermato le violazioni, opposizione al Giudice di Pace di , sostenendo, CP_1 anche in tal caso, che si sarebbe dovuta contestare una sola infrazione per l'inottemperanza all'obbligo di indicare l'identità dei conducenti.
Con comparsa depositata in data 09.02.2024 si costituiva il , il quale chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'opposizione con conseguente conferma dell'ordinanza – ingiunzione opposta;
spese di giudizio rifuse.
Con sentenza n. 88/2024 dd. 22.03.2024, pubblicata il 25.03.2024, il Giudice di Pace di Trento così statuiva: “… conferma integralmente i provvedimenti impugnati e per l'effetto condanna la ricorrente soccombente al pagamento delle spese legali che quantifica in euro 1.900,00 oltre accessori di legge”.
In particolare, quanto ai primi sei verbali di contestazione, relativi alla violazione dell'art. 179 co. 2
e 9 D. Lvo n. 285/1992, il giudicante ha ritenuto “i riferimenti normativi citati dalla difesa del ricorrente in conferenti in quanto, come dimostrato del Comando di Polizia Municipale di CP_1 in udienza l'art. 19 del Regolamento CE 561/2006 … disciplinava una situazione in cui non era possibile per tale intervallo temporale quante infrazioni fossero state compiute e, soprattutto, da chi. Appariva dunque ingiusto camminare una molteplicità di sanzioni in una situazione di incertezza quasi completa”.
Diversamente, ad avviso del giudice di prime cure, “I nuovi modelli di registrazione invece, consentono l'esatta rilevazione sia del numero di violazioni sia del numero di scheda conducente inserita, potendo dunque individuare con precisione il trasgressore e dunque non vi è incertezza alcuna né su un elemento né sull'altro”.
pagina3 di 7 Quanto all'ordinanza – ingiunzione, con cui il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento ha confermato la fondatezza dei verbali di contestazione relativi alla violazione dell'art. 126 bis co.
2 C.d.S., il Giudice di Pace ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto tardivo, giacché presentato in data 30.12.2022, laddove detto provvedimento risultava notificato il 29.11.2022.
Con ricorso notificato in data 25.05.2024 la società proponeva gravame avverso Parte_1 detta sentenza, chiedendo, in riforma e/o annullamento della stessa, accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità e l'illegittimità di tale pronuncia, nonché l'annullamento dei provvedimenti impugnati e delle sanzioni pecuniarie irrogate, con conseguente condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 cpc al procuratore antistatario.
In particolare, quanto ai verbali di contestazione relativi alla violazione dell'art. 79 C.d.S.,
l'appellante rilevava la tempestività del relativo ricorso in quanto “spedito per posta in data
29.12.2022, dopo che i verbali erano stati notificati in data 29.11.2022. Tra le due date intercorrono 30 giorni. Erroneamente, la cancelleria, al ricevimento del plico postale, opponeva sul timbro di pervenimento la data di spedizione del 30.12.2022 e non quella del 29.12.2022, in tal modo, ingenerando confusione. Prova ne è la data di spedizione stampigliata sulla busta postale contenente il ricorso, nonché, la ricevuta postale allegata che riporta, ancora una volta, la data di spedizione del 29.12.2022 ovvero il trentesimo giorno dalla notifica dei verbali: il ricorso è stato spedito tempestivamente”.
Quanto al merito, l'appellante, nel contestare le motivazioni contenute in sentenza in relazione alle violazioni contestate, richiamando ancora una volta l'art. 19 Reg. CE 561/2006 ed alcune pronunce di merito, chiedeva applicarsi due uniche sanzioni a dispetto delle plurime violazioni sia dell'art. 179 co. 2 C.d.S. che dell'art. 126 bis co. 2 C.d.S.
Costituitosi con comparsa dd. 04.07.2024 il – “anche quale rappresentante in Controparte_1 giudizio ex art. 6, comma 9, D. Lgs n. 150/2011 del Commissariato del Governo per la Provincia di
”-, nell'eccepire l'infondatezza dei motivi di impugnazione, chiedeva, in via preliminare di CP_1 rito, disporre il mutamento del rito processuale, dal rito semplificato di cognizione, al rito del lavoro;
in via principale nel merito, rigettare il ricorso in appello e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, nonché la validità ed efficacia degli atti impugnati;
spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
Con ordinanza dd. 16.10.2024 il G.I., in accoglimento della relativa istanza formulata dall'appellato, disponeva il mutamento del rito processuale, da rito semplificato di cognizione al rito del lavoro e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione.
All'udienza di discussione tenutasi in data 29.01.2025 il G.I., precisate le parti le relative conclusioni, dava lettura del dispositivo, che veniva allegato al verbale di udienza.
Ciò premesso, l'appello, infondato, va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Invero, dalla documentazione prodotta da parte appellata si evince: 1) che in data 20.11.2022 lungo la S.S. 12 in agenti della Polizia Locale di , nel corso di un controllo CP_1 CP_1 dell'articolato adibito al trasporto merci per conto terzi tg. GC234NH di proprietà della società
appuravano, tramite l'analisi dei dati memorizzati nel tachigrafo digitale del Parte_1
pagina4 di 7 mezzo, che nei 28 giorni precedenti, in n. 6 distinte occasioni, il veicolo era stato condotto senza l'inserimento nel tachigrafo di una valida “carta conducente”, e segnatamente: A) il 24.10.2022 dalle 18,42 alle 19,45; B) il 25.10.2022 dalle 7,58 alle 8,14, dalle 8,30 alle 8,51, dalle 12,06 alle
12,26, dalle 12,33 alle 12,43 e dalle 14,56 alle 15,42; C) il 26.10.2022 dalle 6,17 alle 6,53, dalle 7,05 alle 7,07, dalle 9,17 alle 10,04, dalle 18,22 alle 18,32 e dalle 18,35 alle 20,03; D) il 27.10,2022 dalle
8,16 alle 8,35, dalle 8,41 alle 8,58, dalle 13,03 alle 13,34, dalle 18,22 alle 18,32 e dalle 18,35 alle
20,03; E) il 28.10.2022 dalle 6,11 alle 6,47, dalle 7,02 alle 7,05, dalle 9,17 alle 9,38 e dalle 10,07 alle
10,30; F) il 26.10.2022 dalle 13,15 alle 13,22, dalle 13,32 alle 13,46 e dalle 14,16 alle 14,34; 2) che in particolare, se per i primi cinque periodi risultava inserita nel tachigrafo la “carta conducente” n.
I-00000093875003, già intestata a tale , la cui validità era stata revocata il Persona_2
02.07.2022, per il sesto periodo risultava inserita la “carta conducente” n. I-00000756170001, già intestata a tale la cui validità era stata revocata il 15.08.2022; 3) che non risultando Persona_3 inserita nel tachigrafo una valida scheda del conducente, la Polizia Locale provvedeva a redarre in relazione alle violazioni dell'art. 179 co. 2 e 9 C.d.S., n. 6 verbali di contestazione, notificati a mezzo pec all'appellante in data 29.11.2022; 4) che risultando alla Polizia Locale ignota l'identità del conducente, le contestazioni venivano formulate nei confronti della sola società proprietaria del mezzo, quale obbligata in solido, la quale, come da intimazione contenuta in ciascuno di detti verbali, veniva “invitata a fornire entro 60 giorni dalla notifica della presente, generalità e numero di patente di chi era alla guida al momento dell'infrazione. In caso di inottemperanza sarà applicata alla S.V. la sanzione di cui all'art. 126 bis co. 2 CDS”; 5) che stante l'inottemperanza all'invito da parte di in data 20.03.2023 la Polizia Locale di Terento emetteva Parte_1 ulteriori n. 6 verbali di contestazione, ciascuno per una distinta violazione dell'art. 126 bis co. 2
C.d.S., secondo cui è soggetto a sanzione pecuniaria il proprietario del veicolo che omette, senza giustificato e documentato di motivo, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Ciò premesso in fatto, si appalesa infondato il motivo di appello sub A) del ricorso introduttivo, con cui tende a dimostrare la tempestività nella proposizione del primo ricorso Parte_1 introduttivo, avente ad oggetto i primi sei verbali riguardanti il mancato inserimento nel tachigrafo di valida “carta conducente” (v. pagg.
2-3 ricorso in appello).
In realtà, come si evince agevolmente dalla sentenza impugnata, il giudicante ha ritenuto inammissibile in quanto tardivo unicamente il secondo ricorso (n. 4049/2023 RG), avente ad oggetto i verbali attinenti all'ottemperanza all'obbligo di indicare l'identità dei conducenti.
Ed in effetti si legge nella sentenza de qua: “In relazione al provvedimento impugnato e da cui è scaturito l'originario procedimento 4049/2023 l'eccezione di inammissibilità per tardività è fondata e deve essere accolta … L'inammissibilità del ricorso è pregiudiziale rispetto ad ogni altra considerazione nel merito circa la fondatezza delle doglianze. In questo senso le conclusioni del rappresentante del corpo di polizia municipale sono errate essendo riferibili a tale procedimento e non al 39/23” (v. pag. 2).
Ne consegue che, risultando tale motivo di appello del tutto inconferente al contenuto della sentenza impugnata ed in difetto di alcuna doglianza in relazione al capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso introduttivo (n. 4049/2023 R.G.), ha Parte_1 prestato acquiescenza a tale statuizione, la quale è coperta del giudicato interno, trattandosi di un capo del tutto autonomo, non oggetto di specifica impugnazione.
pagina5 di 7 Quanto al motivo sub B), con cui l'appellante contesta il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato infondato nel merito il primo ricorso introduttivo – concernente i primi verbali di contestazione relativi al mancato inserimento nel tachigrafo di valida “carta conducente” – affermando che la Polizia Locale avrebbe dovuto contestare un'unica infrazione, e non sei, esso si appalesa infondato.
Invero, la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite nn. C-870/19 e
C-871-19 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 41029/2021, richiamate dall'appellante a sostegno del proprio assunto, come riconosciuto espressamente nella sentenza impugnata, sono del tutto inconferenti in quanto riguardavano l'ipotesi di “mancata presentazione dei figli di registrazione del tachigrafo”, ovvero l'integrale mancata consegna delle informazioni registrate tramite il tachigrafo.
Trattasi in effetti di fattispecie del tutto diverse rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, ove, si rammenta, i fogli di registrazione del tachigrafo, in occasione del controllo operato in data 20.11.2022, sono stati debitamente presentati all'autorità.
In punto di diritto preme sottolineare che in ipotesi di concorso materiale di violazioni di natura amministrativa, ogni condotta è soggetta ad una propria autonoma sanzione, e ciò in conformità all'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di infrazioni amministrative,
l'unificazione della sanzione prevista dall'art. 8, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 quando siano commesse può violazioni di diverse disposizioni o della stessa disposizione riguarda soltanto l'ipotesi in cui tale pluralità di violazioni discende da un'unica condotta (concorso formale di violazioni), e pertanto non opera nel caso di condotte distinte (concorso materiale di violazioni)” (v. Cass. n. 7042/1995).
La società appellante non contesta che in 6 distinte occasioni il veicolo abbia circolato senza inserimento nel tachigrafo di valida “scheda conducente”, integrando quindi la violazione dell'art. 179 co. 2 C.d.S., ma sostiene che debba essere applicata una sola sanzione in quanto dette violazioni sono state accertate in occasione di un unico controllo dei dati memorizzati nel tachigrafo.
Tale assunto si appalesa all'evidenza infondato in quanto, trattandosi di violazioni commesse con plurime condotte in circostanze temporali diverse, esse necessariamente sono assoggettate a distinte sanzioni, a nulla rilevando che attengano alla medesima norma e/o siano state accertate in occasione di un unico controllo.
In tal senso si è espresso il Giudice di Pace di Lucca con sent. dd. 12.10.2017 (v. doc. 8) appellato), secondo cui “Non potrà essere applicato l'art. 198 c.d.s. per mitigare il trattamento sanzionatorio in quanto nel caso di specie le 43 violazioni dell'art. 179 C. 2 c.d.s. non venivano poste in essere con una stessa azione o omissione bensì in 43 giorni diversi o situazioni diverse”.
Con il motivo sub C) del ricorso in appello (v. pag. 6), la società sostiene che Parte_1 anche in relazione ai n. 6 verbali di contestazione riguardanti l'inottemperanza all'obbligo di fornire l'identità dei conducenti (art. 126 bis co. 2 C.d.S.) debba applicarsi un'unica sanzione.
Sul punto vale ribadire che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile per tardività il secondo ricorso introduttivo (n. 4049/2023 R.G.) avente ad oggetto detti verbali di contestazione.
pagina6 di 7 Ciò posto, preme evidenziare che tale capo della sentenza non è stato oggetto di censura nel presente giudizio di appello, di talché deve ritenersi coperto del giudicato interno.
Di qui l'inammissibilità di detto motivo di appello in tale teso a reintrodurre un motivo di contestazione dei verbali attinente al merito, preclusa, in realtà, dal giudicato interno.
Ad ogni buon conto detto motivo di appello si appalesa infondato, laddove si consideri che a fronte di n. 6 distinte richieste di fornire le generalità dei conducenti del mezzo, una per ciascuna delle prime violazioni, riferita, quindi, a circostanze temporali diverse, l'attuale appellante non forniva alcuna risposta, e ciò né nel termine di gg. 60, né successivamente, di talché del tutto legittimamente venivano emessi n. 6 ulteriori verbali di contestazione della violazione dell'art. 126 bis co. 2 C.d.S.
Infine, quanto al motivo di appello sub d), concernente la statuizione in punto spese, la cui “natura ed entità di tale condanna (1.900,00 euro) rimane immotivata anche dal fatto che la difesa di controparte si è limitata ad un solo giudizio e non anche all'altro. Infine, la condanna non appare in linea con le tabelle di legge” (v. pagg.
6-7 ricorso in appello), preme evidenziare: 1) che il
, anche quale rappresentante in giudizio del Commissariato del Governo, si era Controparte_1 costituito e difeso in relazione ad entrambi i ricorsi (v. comparse di costituzione e risposta depositate in data 07.02.2024 e 09.02.2024 – v. all. comp. cost. e risposta dd. 04.07.2024); 2) che come dichiarato dall'appellante in ricorso in appello (v. pag. 7), la somma del valore di causa dei due ricorsi introduttivi è pari ad € 8.727,05, a cui corrisponde alla stregua delle tabelle di cui al
D.M. n. 55/2014 (giudizi di competenza del Giudice di Pace, valori medi), un compenso per l'intero giudizio di € 2.090,00, oltre spese generali ed accessori, di talchè appare del tutto congrua la somma per spese di lite di soccombenza, liquidata dal primo giudice in € 1.900,00 oltre accessori.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, in veste di giudice di appello, così provvede:
-visti gli artt. 6 co. 12 D. Lvo n. 150/2011 e 437 cpc.
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Trento
n. 88/2024 dd. 22.03.2024, pubblicata il 25.03.2024, nonché la validità e l'efficacia degli atti impugnati;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dall'appellato, che liquida in complessivi € 1.696,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio ed € 777,00) per fase introduttive), oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi nella misura del 27,08% per oneri contributivi ed assicurativi e nella misura del 8,50% per oneri fiscali;
-sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 20.02.2025 Dott. M. Morandini
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