Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2023
N. 01652/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2020, proposto da Acque di Caltanissetta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Berruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica utilità, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
- dell’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta in Liquidazione, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 8247 del 27 febbraio 2020, con cui l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha disposto che il contributo tariffario previsto dall'art. 4 della legge regionale 31 maggio 2004 n. 9 non può essere riconosciuto per periodi successivi all'anno 2010;
- di ogni altro atto connesso e coordinato, anteriore e conseguente;
e per la condanna
- al risarcimento del danno dell’Amministrazione regionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e i documenti dell’Amministrazione regionale resistente;
Viste la memoria difensive e di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato i giorni 17 e 23 giugno 2020 e depositato il 2 luglio seguente, l’impresa Acque di Caltanissetta S.p.A. – in qualità di gestore del servizio idrico integrato (SII) dell’ambito territoriale ottimale (ATO) n. 6 di Caltanissetta in forza della Convenzione stipulata il 27 luglio 2006 – ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 8247del 27 febbraio 2020 con cui l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti l’Assessorato ha riscontrato negativamente la richiesta di stanziamento di bilancio e liquidazione in favore dell’Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta, ATO CL 6 della somma di € 5.978.003,00 quale residuo del contributo tariffario introdotto e disciplinato dall’art. 4 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9.
Il diniego è motivato in ragione del fatto che il predetto art. 4 avrebbe subordinato l’erogazione a un termine “massimo” di sei anni decorrente dall’affidamento della gestione con scadenza, in ogni caso, nell’anno 2010.
È dedotta l’illegittimità dell’atto impugnato per i motivi di “ Violazione dell’art. 4 della legge della Regione Siciliana 31 marzo 2004, n. 9. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza. Violazione del principio di tutela degli affidamenti ”.
La ricorrente premette che il rapporto di concessione è disciplinato dalla convenzione sottoscritta in data 27 luglio 2006 con il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (ATO CL 6) e che quale gestore del SII, sarebbe di fatto beneficiaria del suindicato contributo tariffario la cui finalità è quella di garantire al concessionario l’equilibrio del piano economico e finanziario nella gestione dei servizi idrici integrati a fronte della non sufficiente remuneratività della tariffa.
Secondo la ricostruzione ermeneutica della ricorrente, il legislatore regionale avrebbe chiaramente identificato in sei anni, decorrenti dall’inizio effettivo della gestione del servizio da parte del concessionario, l’arco temporale nel quale il sostegno pubblico deve essere erogato a prescindere dal fatto che la copertura finanziaria è stata assicurata fino al 2010 sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di ripristinare la copertura della spesa con apposito stanziamento.
Sotto altro profilo, è lamentata la lesione dell’affidamento poiché la corresponsione del contributo regionale per sei anni, dalla data di concessione fino al luglio 2012, era stata richiamata nella deliberazione dell’ATO del 11 luglio 2007, di rimodulazione del Piano Economico Finanziario della Convenzione di Gestione con la ricorrente.
La ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione regionale al risarcimento del danno asseritamente subito.
2. L’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica utilità, costituitosi in giudizio, con memoria del 18 gennaio 2023, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per: difetto di giurisdizione sussistendo quella del T.R.A.P. Sicilia; per tardiva proposizione (irricevibilità); difetto di legittimazione attiva della ricorrente e di legittimazione passiva della stessa Amministrazione; violazione del principio del ne bis in idem poiché sarebbe pendente il giudizio arbitrale tra l’odierna ricorrente e l’ATO CL6, che ha a oggetto i diritti patrimoniali connessi al rapporto concessorio.
Nel merito, l’Amministrazione regionale ha controdedotto che ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 9 del 2004 il Contributo Tariffario potrebbe essere riconosciuto al gestore del S.I.I. solo in sede di prima applicazione del sistema tariffario ma tale periodo, ai sensi di legge, non potrebbe comunque superare il 2010; in ogni caso, in assenza di copertura finanziaria, l’Amministrazione resistente non potrebbe comunque procedere al riconoscimento del Contributo Tariffario per gli anni successivi al 2010.
3. La ricorrente ha replicato con memoria del 27 gennaio 2023, insistendo nelle difese e nelle domande proposte.
4. L’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta in Liquidazione, non si è costituita in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 21 febbraio 2023, su conforme richiesta delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
6. Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, nella materia de qua, nonostante i profili connessi alla gestione del servizio disciplinato da apposita convenzione sottoscritta in data 27 luglio 2006 tra la ricorrente e il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta, in quanto l'esistenza di un rapporto di concessione (non meramente contrattuale) implica l'esistenza di poteri autoritativi intestati ai vari Enti pubblici coinvolti, Regione, Commissari straordinari e liquidatori, Enti locali (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5421; Cass. SS.UU. ord. 20 luglio 2012, n. 12607).
L'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., attribuisce alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie concernenti atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione di quelle riguardanti indennità, canoni ed altri corrispettivi, e delle controversie attribuite ai Tribunali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche: la giurisprudenza ha precisato che le controversie riguardanti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del G.O., sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, in cui non assume rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali. Ove, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, o investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, e non già soltanto di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (su an e quantum), la predetta controversia è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del G.A. (Cass. civ., Sez. Un., 25 novembre 2011, n. 24902).
7. Il ricorso è altresì ricevibile atteso che in ragione della sospensione straordinaria dei termini processuali per la notificazione dei ricorsi dall’8 marzo al 3 maggio 2020 inclusi, a seguito della normativa legata all'emergenza pandemica da Covid 19, il termine ultimo, nel caso di specie, scadeva il 23 giugno 2020.
8. Nel merito, il ricorso è infondato e ciò consente al Collegio di prescindere dallo scrutinio delle altre eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione regionale resistente.
Il punto centrale della controversia concerne l’interpretazione – divergente tra le parti in lite - dell’art. 4 (“ Equilibrio economico-gestionale piani di ambito delle province di Agrigento e Caltanissetta”) della L.R. 31 maggio 2004, n. 9, recante “ Provvedimenti urgenti in materia finanziaria ”, secondo il quale “ 1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-gestionale dei Piani di ambito approvati dagli Ambiti territoriali ottimali (ATO) delle province di Agrigento e Caltanissetta, istituiti ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nella fase di prima applicazione del sistema tariffario e per un periodo massimo di 6 anni, a decorrere dalla data di affidamento della gestione dei relativi servizi idrici integrati, la differenza tra la tariffa che consente l'equilibrio economico del piano d'ambito e la tariffa derivante dall'applicazione del metodo normalizzato di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1996, entrambe previste nei rispettivi piani d'ambito, al netto delle riduzioni tariffarie derivanti dall'affidamento del servizio idrico integrato da parte degli Ambiti territoriali ottimali in questione, è a carico della Regione che può erogarla anche con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, come sostituito dall'articolo 88 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per gli anni 2005-2010 la spesa complessiva di 51.200 migliaia di euro.
3. Gli oneri di cui al comma 2, ricadenti negli esercizi finanziari 2005 e 2006, pari a 8.534 migliaia di euro per ciascun anno trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.
4. Per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2010 l'onere annuale, nel limite dell'autorizzazione complessiva di cui al comma 2, è quantificato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ”.
Il tenore testuale legittima l’interpretazione offerta dall’Amministrazione regionale resistente secondo cui è vero che la corresponsione del contributo regionale decorre dalla data di affidamento della gestione dei relativi servizi idrici integrati – e secondo logica non potrebbe essere diversamente – ma chiaramente per un periodo massimo di sei anni che può dunque anche essere inferiore se l’affidamento in gestione è avvenuto, così come nel caso di specie, nel 2006.
Nel rispetto di tale disposizione l’Amministrazione regionale ha adottato il provvedimento impugnato.
Per completezza va anche osservato che, in ogni caso, i destinatari del contributo tariffario sono gli ATO di Agrigento e Caltanissetta con la dichiarata unica finalità di garantire l’equilibrio economico-gestionale dei rispettivi Piani di ambito (cfr. artt. 141 e ss., D.lgs. 3.4.2006, n. 152).
Invero, relativamente al contributo de quo e per il periodo 2006/2011, la ricorrente ha rappresentato di avere promosso contro l’ATO-CL6 un giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 40 della predetta Convenzione, il cui lodo è stato gravato dall’ATO -CL6 innanzi la Corte di Appello di Caltanissetta.
9. Il ricorso in quanto infondato va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
10. Le spese di lite vanno eccezionalmente compensate tra le parti costituite, in ragione della particolarità della vicenda esaminata, mentre nulla va disposto in merito nei confronti dell’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta in Liquidazione, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Spese compensate tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti dell’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta in Liquidazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO