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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/10/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composto dai sottoscritti Magistrati:
Presidente 1) Dott.ssa Gabriella Del Mastro
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3) Dott.ssa Roberta Marra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1836/2025 R.G.V.G avente ad oggetto "regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale-ricorso congiunto"
tra
, nato a [...] il [...], Parte 1 (C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Ancona
e
CO DI EN (C.F.: C.F. 2 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiatante
(2012) eLe parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nati i figli Per 1
Per 2 (2022).
Essendo cessati i rapporti tra i due genitori, le parti, con ricorso depositato il 09.05.2025, hanno chiesto di regolamentare l'affidamento, il diritto di mantenimento e il diritto di visita dei figli alle condizioni dagli stessi concordate.
All'udienza scritta del 25.09.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
Preso atto del parere del P.M.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, omologa le condizioni allegate al ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brindisi il 16.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Roberta Marra dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo PIANO GENITORIALE CONGIUNTO
Il presente Piano Genitoriale è redatto da entrambi i genitori:
Madre: CO DI EN, nata in [...] il [...] (cod. fisc.
[...])., residente in [...], numero telefonico:
3246896129
Padre: SO NT, nato a [...] il [...] (cod. fisc.
[...]), ivi residente a[...], numero telefonico: 3338245286
nell'interesse dei figli minori: NT CO, nato a [...] l'[...] e
NT AM, nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...],
ed allegato al ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi.
1) PRINCIPI GENERALI DELLA GENITORIALITA'
I genitori si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà per la stesura del presente piano genitoriale, risolvendo in via concordata e nel preminente interesse dei propri figli minori i profili aventi ad oggetto ogni aspetto riguardante la vita dei medesimi.
Le parti si impegnano a raggiungere accordi che mettano al centro gli interessi dei minori e il loro benessere, privilegiando in particolare la pienezza e continuità del loro rapporto con ciascuno dei genitori.
Si impegnano, altresi, ad astenersi dal denigrare l'altro genitore e a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi dei figli, dall'utilizzarli quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro genitore dalla cura e dall'educazione dei minori o dal sottrarsi alla responsabilità genitoriale.
Si impegnano, inoltre, a favorire la prosecuzione di una relazione equilibrata e continuativa e ad essere collaborativi e solidali per l'educazione dei figli.
2) COLLOCAZIONE DEI MINORI FACOLTA' DECISIONALI DEI
GENITORI
I figli minori CO e AM sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione paritetica e dimora di entrambi i minori, congiuntamente, presso l'abitazione di ciascuno dei ricorrenti, a seconda dei turni lavorativi di ciascun genitore che essi si comunicheranno settimanalmente. In particolare, quando il padre effettuerà il turno settimanale pomeridiano, preleverà dall'abitazione della madre alle ore 21,30 i bambini, i quali pernotteranno presso di lui. Poiché la madre lavora esclusivamente di sera, i bambini passeranno con lei la mattina e il pomeriggio sino alle
21.30, quando il padre lavora di pomeriggio, e sino alle 18.00, quando il padre lavora di mattina. I pernotti presso la madre avverranno nei giorni in cui la stessa cesserà la prestazione lavorativa entro le ore 22.00. I bambini passeranno l'intera giornata con ciascuno dei genitori nei giorni in cui essi avranno la giornata libera. La residenza anagrafica dei figli CO e IR rimarrà presso l'abitazione materna sita a Fasano (Br), alla via Gaito n. 83. Qualsiasi cambiamento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente comunicato tra i genitori. 1 Тольшое вя рва I genitori si impegneranno ad evitare qualsiasi coinvolgimento di CO e AM nella fine della loro relazione, ispirando le proprie scelte di vita nel loro preminente interesse e collaborando nel rapporto educativo dei bambini;
sarà, dunque, onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative ai figli e le decisioni più importanti inerenti la loro educazione, salute, formazione scolastica, le attività sportive ed extra scolastiche in genere saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori previa tempestiva consultazione, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) FESTIVITA', PERIODI DI VACANZA E ALTRO
Durante le festività scolastiche (Natale, Pasqua, Ognissanti, Immacolata Concezione, Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Santo Patrono di
Fasano, oltre agli altri eventuali giorni di vacanza secondo il calendario scolastico) i minori saranno alternativamente collocati presso uno dei due genitori secondo quanto previsto al punto 2).
In ogni caso, durante le festività natalizie e pasquali ognuno dei genitori, previa comunicazione con l'altro, avrà la possibilità di portare i bambini in vacanza anche per diversi giorni consecutivi sino al massimo di una settimana, nella quale ipotesi potrebbe venir meno l'alternanza.
Entro il termine del 15 maggio di ciascun anno, i genitori si accorderanno per organizzare l'intero periodo di sospensione scolastica dei bambini (i periodi di vacanza con ciascun genitore, la frequentazione di centri estivi, eventuale soggiorno presso i nonni materni/paterni, ecc.); in particolare, in base agli impegni lavorativi e ad eventuali periodi di ferie, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e/o di agosto, previo accordo con l'altro genitore entro la data sopra menzionata.
I bambini potranno trascorrere il giorno del loro compleanno e del loro onomastico con entrambi i genitori insieme, almeno il pomeriggio/sera, e agli eventuali festeggiamenti potranno partecipare anche i nonni e gli zii paterni e materni;
parimenti, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli l'intera giornata del proprio compleanno, in aggiunta ai giorni precedentemente indicati e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori. Inoltre, entrambi i genitori potranno tenere e portare con sé i figli in occasione di matrimoni, comunioni e altre cerimonie riguardanti i rispettivi parenti, anche se tali ricorrenze non coincidono con i giorni concordati settimanalmente in base al predetto principio di alternanza e, dunque, in aggiunta ad essi.
I genitori prestano sin d'ora il reciproco consenso all'espatrio dei figli anche con uno solo di loro, consentendo che questi possano avere il passaporto ed impegnandosi ad attivarsi a tal fine anche su richiesta di uno soltanto di essi genitori. Resta inteso che eventuali viaggi di durata superiore al mese dovranno essere previamente concordati tra le parti che dovranno conoscere luoghi di destinazione e date di partenza e di rientro dei minori.
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Min D e
Abno r гло 4) COMUNICAZIONE CON I FIGLI
Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate sui minori e mantenere un contatto telefonico operativo utile a tale scopo. I contatti telefonici tra genitore e figli non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore.
Nei giorni e nei periodi durante i quali i bambini saranno con un genitore, questi si impegna a consentire comunicazioni telefoniche tra i bambini stessi e l'altro genitore almeno una volta al giorno, nonché a fornire a quest'ultimo costanti informazioni circa lo stato di salute dei medesimi.
Inoltre, entrambi i genitori dovranno rendersi sempre reperibili per eventuali urgenze relative ai figli, a tal fine impegnandosi a comunicarsi reciprocamente e immediatamente eventuali cambi delle utenze telefoniche ed eventuali trasferimenti di residenza e/o domicilio.
5) CONTATTI E RAPPORTI CON ALTRI FAMILIARI E AMICI
I genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari dei figli con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (in particolare, con nonni e zii/zie), nonché con quanti abbiano costruito con i minori significativi legami affettivi, compresi gli eventuali e futuri nuovi partners che intraprendano relazioni stabili con i genitori.
Entrambi i genitori si impegnano, allorquando i minori sono con loro, a frequentare esclusivamente luoghi e persone confacenti gli stessi, evitando pertanto luoghi, persone e situazioni che potrebbero essere di pregiudizio per CO e AM.
6) SALUTE DEI MINORI
I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche che si dovessero rendere necessarie per la salute dei minori.
In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni dei bambini, il genitore che ne è al corrente per primo avvertirà immediatamente l'altro genitore.
Il genitore che programma gli appuntamenti per visite mediche dei minori, ossia generalmente la madre, informerà l'altro genitore almeno 3 giorni prima in modo che costui possa parteciparvi.
I genitori concordano che la pediatra di entrambi i minori è la Dott.ssa Leuci Bice, con studio professionale sito in Fasano (Br) alla P.zza Mercato Vecchio n. 25
Nel caso in cui sorgesse la necessità di cambiare la predetta pediatra, i genitori individueranno un altro medico di comune accordo.
Parimenti, accadrà nel caso in cui si rendessero necessari consulti presso medici specialisti
(oculista, odontoiatra, psicologo, ecc.).
7) ISTRUZIONE
Томинира въкло M B M en 3
Neen Il minore NT CO attualmente frequenta la classe II della scuola media inferiore "G. Pascoli" di Fasano (Br), mentre la piccola AM NT l'asilo nido "La scintilla", sito in Fasano (Br), tutti i giorni nelle ore pomeridiane dalle 15:00 alle 19:30.
La successiva scelta degli istituti scolastici nonché le eventuali variazioni dei medesimi dovranno essere necessariamente concordate tra i genitori, come ogni altra decisione destinata ad incidere durevolemente sulla vita dei figli.
Le parti stabiliscono che entrambi i genitori potranno partecipare anche separatamente agli incontri con gli insegnanti di CO e AM e, più in generale, alle attività promosse dalla scuola.
Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola, verranno informati entrambi i genitori;
se solo uno ne venisse a conoscenza, questi si impegna ad avvisare tempestivamente l'altro genitore.
I sottoscritti genitori dichiarano che in caso di propria assenza/impedimento saranno delegati per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico- sportivi i nonni e gli zii paterni e materni.
Le parti concordano che i figli ricevano un'educazione religiosa cattolica.
8) ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
Attualmente entrambi i minori non svolgono alcuna attività extrascolastica, eventuali e future attività sportive e/o corsi extrascolastici verranno decisi di comune accordo tra i genitori, in base alle inclinazioni, desideri e capacità dei minori.
In tal caso, i genitori si ripartiranno le eventuali spese di iscrizione e frequenza secondo quanto stabilito nel successivo punto 10) relativo alle spese straordinarie.
9) MANTENIMENTO ORDINARIO E ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
In ragione della collocazione alternata e paritaria dei minori, nonché in considerazione delle risorse economiche pressochè equivalenti dei genitori, fatto salvo quanto espressamente pattuito in merito alla percezione dell'assegno unico e universale, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli facendosi carico di ogni onere e spesa prevedibili e/o ordinari legati alla convivenza nei rispettivi periodi di spettanza secondo il principio del c.d. mantenimento diretto.
L'assegno unico e universale per entrambi i figli, attualmente pari a circa 400,00 euro complessivi, sarà interamente percepito dalla madre anche qualora l'importo dovesse aumentare. Laddove invece esso dovesse diminuire, il sig. NT corrisponderà alla sig.ra CO un assegno perequativo pari alla variazione negativa, ma contenuto nella misura massima di € 200,00 (duecento/00).
Secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brindisi, si considerano compresi nel mantenimento ordinario le spese per: alimenti particolari (in caso di allergie o patologie legate all'alimentazione) che comportano spese maggiori all'ordinario, mensa scolastica, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e
4 Man by kemчи Tomugo Brishe AB comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), medicinali per la cura di patologie croniche ove presenti, spese per i mezzi di trasporto urbano (tessera autobus e metro) e privato (carburante, olio, manutenzione), ricarica cellulare, attività parascolastiche in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc..).
10) ES IE
Le spese straordinarie dettagliatamente elencate nelle "Linee guida" del 15.4.2021 in uso presso codesto Ufficio ed altresi di seguito indicate andranno sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre per il restante 30%.
In particolare, si considerano spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione quelle per: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti dal medico ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, se non vi sia accordo per assistenza privata, spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) solo se rese necessarie da imprevisti impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattie della prole infradodicenne e/o di uno dei genitori, in mancanza di parenti disponibili o altre alternative gratuite.
Si considerano, invece, spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
(in assenza di esso chi le effettua perde il diritto al contributo dell'altro) quelle:
- scolastiche per iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, per università pubbliche e private, per ripetizioni, per pre- scuola, doposcuola:
di natura ludica o parascolastica come corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per acquisto e riparazione di mezzi di trasporto (motorino, mini-car, ecc.), spese per festeggiare il compleanno del minore o altre particolari ricorrenze (comunione, cresima, ecc.) in ludoteche e/o ristoranti;
per attività sportive, comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici non urgenti, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Il rimborso della quota di spettanza al genitore che avrà anticipato dette spese dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state affrontate, sempre che esse siano state comunicate e documentate tempestivamente anche con semplice messaggio telefonico (sms o su applicazione di messaggistica Whastapp).
Per le comunicazioni relative alle spese straordinarie che postulano il previo consenso, il genitore dovrà riscontrare la richiesta dell'altro genitore entro un termine massimo di dieci giorni e, in caso di dissenso, dovrà esprimere motivatamente il proprio diniego
Тольнуовл ю 5
CA all'effettuazione della spesa nello stesso termine;
in difetto di riscontro nel suddetto termine, il silenzio verrà considerato come adesione alla richiesta.
Al fine di consentire eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali relativi alle spese deducibili;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini dell'Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese;
le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo tra i genitori, al 50% tra i genitori.
11) MODIFICHE AL PIANO GENITORIALE
I genitori riconoscono che il programma di riferimento concordato è comunque suscettibile di modifiche, sia occasionalmente che periodicamente, sia in base a eventi imprevedibili che a seguito della constatazione della inopportunità o inapplicabilità di alcune regole ivi stabilite e, perciò, si impegnano a comunicare le ragioni che rendono opportuna la modifica non appena ne siano venuti a conoscenza, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco e dei figli minori.
I genitori stabiliscono che le modifiche temporanee di lieve entità potranno essere concordate direttamente tra gli stessi e non sarà necessaria la forma scritta.
Qualora si rendano necessarie delle modifiche di rilievo, in ragione della sopravvenienza di circostanze nuove nella vita dei figli e/o dei genitori, questi ultimi si impegnano, fin dalla sottoscrizione del presente piano genitoriale, a trovare una soluzione concordata e volta ad integrare e/o sostituire in toto quanto sopra pattuito.
A seconda del particolare range di età dei figli il presente piano genitoriale potrà subire delle integrazioni e/o variazioni.
12) ES PROCESSUALI
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. Si precisa che la sig.ra CO è in attesa dell'esito dell'istanza di ammissione al patrocionio a Spese dello Stato da lei proposta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Brindisi.
I procuratori delle parti sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 l.p.f.
Fasano, 7/05/2025
SO NT CO DI EN
Taunga Birglio Men M en
Anche per autentica
Avv. Anna Ancona Avv. Maria Chiatante ски
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composto dai sottoscritti Magistrati:
Presidente 1) Dott.ssa Gabriella Del Mastro
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3) Dott.ssa Roberta Marra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1836/2025 R.G.V.G avente ad oggetto "regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale-ricorso congiunto"
tra
, nato a [...] il [...], Parte 1 (C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Ancona
e
CO DI EN (C.F.: C.F. 2 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiatante
(2012) eLe parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nati i figli Per 1
Per 2 (2022).
Essendo cessati i rapporti tra i due genitori, le parti, con ricorso depositato il 09.05.2025, hanno chiesto di regolamentare l'affidamento, il diritto di mantenimento e il diritto di visita dei figli alle condizioni dagli stessi concordate.
All'udienza scritta del 25.09.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
Preso atto del parere del P.M.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, omologa le condizioni allegate al ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brindisi il 16.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Roberta Marra dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo PIANO GENITORIALE CONGIUNTO
Il presente Piano Genitoriale è redatto da entrambi i genitori:
Madre: CO DI EN, nata in [...] il [...] (cod. fisc.
[...])., residente in [...], numero telefonico:
3246896129
Padre: SO NT, nato a [...] il [...] (cod. fisc.
[...]), ivi residente a[...], numero telefonico: 3338245286
nell'interesse dei figli minori: NT CO, nato a [...] l'[...] e
NT AM, nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...],
ed allegato al ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi.
1) PRINCIPI GENERALI DELLA GENITORIALITA'
I genitori si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà per la stesura del presente piano genitoriale, risolvendo in via concordata e nel preminente interesse dei propri figli minori i profili aventi ad oggetto ogni aspetto riguardante la vita dei medesimi.
Le parti si impegnano a raggiungere accordi che mettano al centro gli interessi dei minori e il loro benessere, privilegiando in particolare la pienezza e continuità del loro rapporto con ciascuno dei genitori.
Si impegnano, altresi, ad astenersi dal denigrare l'altro genitore e a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi dei figli, dall'utilizzarli quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro genitore dalla cura e dall'educazione dei minori o dal sottrarsi alla responsabilità genitoriale.
Si impegnano, inoltre, a favorire la prosecuzione di una relazione equilibrata e continuativa e ad essere collaborativi e solidali per l'educazione dei figli.
2) COLLOCAZIONE DEI MINORI FACOLTA' DECISIONALI DEI
GENITORI
I figli minori CO e AM sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione paritetica e dimora di entrambi i minori, congiuntamente, presso l'abitazione di ciascuno dei ricorrenti, a seconda dei turni lavorativi di ciascun genitore che essi si comunicheranno settimanalmente. In particolare, quando il padre effettuerà il turno settimanale pomeridiano, preleverà dall'abitazione della madre alle ore 21,30 i bambini, i quali pernotteranno presso di lui. Poiché la madre lavora esclusivamente di sera, i bambini passeranno con lei la mattina e il pomeriggio sino alle
21.30, quando il padre lavora di pomeriggio, e sino alle 18.00, quando il padre lavora di mattina. I pernotti presso la madre avverranno nei giorni in cui la stessa cesserà la prestazione lavorativa entro le ore 22.00. I bambini passeranno l'intera giornata con ciascuno dei genitori nei giorni in cui essi avranno la giornata libera. La residenza anagrafica dei figli CO e IR rimarrà presso l'abitazione materna sita a Fasano (Br), alla via Gaito n. 83. Qualsiasi cambiamento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente comunicato tra i genitori. 1 Тольшое вя рва I genitori si impegneranno ad evitare qualsiasi coinvolgimento di CO e AM nella fine della loro relazione, ispirando le proprie scelte di vita nel loro preminente interesse e collaborando nel rapporto educativo dei bambini;
sarà, dunque, onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative ai figli e le decisioni più importanti inerenti la loro educazione, salute, formazione scolastica, le attività sportive ed extra scolastiche in genere saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori previa tempestiva consultazione, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) FESTIVITA', PERIODI DI VACANZA E ALTRO
Durante le festività scolastiche (Natale, Pasqua, Ognissanti, Immacolata Concezione, Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Santo Patrono di
Fasano, oltre agli altri eventuali giorni di vacanza secondo il calendario scolastico) i minori saranno alternativamente collocati presso uno dei due genitori secondo quanto previsto al punto 2).
In ogni caso, durante le festività natalizie e pasquali ognuno dei genitori, previa comunicazione con l'altro, avrà la possibilità di portare i bambini in vacanza anche per diversi giorni consecutivi sino al massimo di una settimana, nella quale ipotesi potrebbe venir meno l'alternanza.
Entro il termine del 15 maggio di ciascun anno, i genitori si accorderanno per organizzare l'intero periodo di sospensione scolastica dei bambini (i periodi di vacanza con ciascun genitore, la frequentazione di centri estivi, eventuale soggiorno presso i nonni materni/paterni, ecc.); in particolare, in base agli impegni lavorativi e ad eventuali periodi di ferie, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e/o di agosto, previo accordo con l'altro genitore entro la data sopra menzionata.
I bambini potranno trascorrere il giorno del loro compleanno e del loro onomastico con entrambi i genitori insieme, almeno il pomeriggio/sera, e agli eventuali festeggiamenti potranno partecipare anche i nonni e gli zii paterni e materni;
parimenti, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli l'intera giornata del proprio compleanno, in aggiunta ai giorni precedentemente indicati e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori. Inoltre, entrambi i genitori potranno tenere e portare con sé i figli in occasione di matrimoni, comunioni e altre cerimonie riguardanti i rispettivi parenti, anche se tali ricorrenze non coincidono con i giorni concordati settimanalmente in base al predetto principio di alternanza e, dunque, in aggiunta ad essi.
I genitori prestano sin d'ora il reciproco consenso all'espatrio dei figli anche con uno solo di loro, consentendo che questi possano avere il passaporto ed impegnandosi ad attivarsi a tal fine anche su richiesta di uno soltanto di essi genitori. Resta inteso che eventuali viaggi di durata superiore al mese dovranno essere previamente concordati tra le parti che dovranno conoscere luoghi di destinazione e date di partenza e di rientro dei minori.
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Min D e
Abno r гло 4) COMUNICAZIONE CON I FIGLI
Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate sui minori e mantenere un contatto telefonico operativo utile a tale scopo. I contatti telefonici tra genitore e figli non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore.
Nei giorni e nei periodi durante i quali i bambini saranno con un genitore, questi si impegna a consentire comunicazioni telefoniche tra i bambini stessi e l'altro genitore almeno una volta al giorno, nonché a fornire a quest'ultimo costanti informazioni circa lo stato di salute dei medesimi.
Inoltre, entrambi i genitori dovranno rendersi sempre reperibili per eventuali urgenze relative ai figli, a tal fine impegnandosi a comunicarsi reciprocamente e immediatamente eventuali cambi delle utenze telefoniche ed eventuali trasferimenti di residenza e/o domicilio.
5) CONTATTI E RAPPORTI CON ALTRI FAMILIARI E AMICI
I genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari dei figli con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (in particolare, con nonni e zii/zie), nonché con quanti abbiano costruito con i minori significativi legami affettivi, compresi gli eventuali e futuri nuovi partners che intraprendano relazioni stabili con i genitori.
Entrambi i genitori si impegnano, allorquando i minori sono con loro, a frequentare esclusivamente luoghi e persone confacenti gli stessi, evitando pertanto luoghi, persone e situazioni che potrebbero essere di pregiudizio per CO e AM.
6) SALUTE DEI MINORI
I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche che si dovessero rendere necessarie per la salute dei minori.
In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni dei bambini, il genitore che ne è al corrente per primo avvertirà immediatamente l'altro genitore.
Il genitore che programma gli appuntamenti per visite mediche dei minori, ossia generalmente la madre, informerà l'altro genitore almeno 3 giorni prima in modo che costui possa parteciparvi.
I genitori concordano che la pediatra di entrambi i minori è la Dott.ssa Leuci Bice, con studio professionale sito in Fasano (Br) alla P.zza Mercato Vecchio n. 25
Nel caso in cui sorgesse la necessità di cambiare la predetta pediatra, i genitori individueranno un altro medico di comune accordo.
Parimenti, accadrà nel caso in cui si rendessero necessari consulti presso medici specialisti
(oculista, odontoiatra, psicologo, ecc.).
7) ISTRUZIONE
Томинира въкло M B M en 3
Neen Il minore NT CO attualmente frequenta la classe II della scuola media inferiore "G. Pascoli" di Fasano (Br), mentre la piccola AM NT l'asilo nido "La scintilla", sito in Fasano (Br), tutti i giorni nelle ore pomeridiane dalle 15:00 alle 19:30.
La successiva scelta degli istituti scolastici nonché le eventuali variazioni dei medesimi dovranno essere necessariamente concordate tra i genitori, come ogni altra decisione destinata ad incidere durevolemente sulla vita dei figli.
Le parti stabiliscono che entrambi i genitori potranno partecipare anche separatamente agli incontri con gli insegnanti di CO e AM e, più in generale, alle attività promosse dalla scuola.
Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola, verranno informati entrambi i genitori;
se solo uno ne venisse a conoscenza, questi si impegna ad avvisare tempestivamente l'altro genitore.
I sottoscritti genitori dichiarano che in caso di propria assenza/impedimento saranno delegati per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico- sportivi i nonni e gli zii paterni e materni.
Le parti concordano che i figli ricevano un'educazione religiosa cattolica.
8) ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
Attualmente entrambi i minori non svolgono alcuna attività extrascolastica, eventuali e future attività sportive e/o corsi extrascolastici verranno decisi di comune accordo tra i genitori, in base alle inclinazioni, desideri e capacità dei minori.
In tal caso, i genitori si ripartiranno le eventuali spese di iscrizione e frequenza secondo quanto stabilito nel successivo punto 10) relativo alle spese straordinarie.
9) MANTENIMENTO ORDINARIO E ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
In ragione della collocazione alternata e paritaria dei minori, nonché in considerazione delle risorse economiche pressochè equivalenti dei genitori, fatto salvo quanto espressamente pattuito in merito alla percezione dell'assegno unico e universale, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli facendosi carico di ogni onere e spesa prevedibili e/o ordinari legati alla convivenza nei rispettivi periodi di spettanza secondo il principio del c.d. mantenimento diretto.
L'assegno unico e universale per entrambi i figli, attualmente pari a circa 400,00 euro complessivi, sarà interamente percepito dalla madre anche qualora l'importo dovesse aumentare. Laddove invece esso dovesse diminuire, il sig. NT corrisponderà alla sig.ra CO un assegno perequativo pari alla variazione negativa, ma contenuto nella misura massima di € 200,00 (duecento/00).
Secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brindisi, si considerano compresi nel mantenimento ordinario le spese per: alimenti particolari (in caso di allergie o patologie legate all'alimentazione) che comportano spese maggiori all'ordinario, mensa scolastica, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e
4 Man by kemчи Tomugo Brishe AB comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), medicinali per la cura di patologie croniche ove presenti, spese per i mezzi di trasporto urbano (tessera autobus e metro) e privato (carburante, olio, manutenzione), ricarica cellulare, attività parascolastiche in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc..).
10) ES IE
Le spese straordinarie dettagliatamente elencate nelle "Linee guida" del 15.4.2021 in uso presso codesto Ufficio ed altresi di seguito indicate andranno sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre per il restante 30%.
In particolare, si considerano spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione quelle per: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti dal medico ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, se non vi sia accordo per assistenza privata, spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) solo se rese necessarie da imprevisti impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattie della prole infradodicenne e/o di uno dei genitori, in mancanza di parenti disponibili o altre alternative gratuite.
Si considerano, invece, spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
(in assenza di esso chi le effettua perde il diritto al contributo dell'altro) quelle:
- scolastiche per iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, per università pubbliche e private, per ripetizioni, per pre- scuola, doposcuola:
di natura ludica o parascolastica come corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per acquisto e riparazione di mezzi di trasporto (motorino, mini-car, ecc.), spese per festeggiare il compleanno del minore o altre particolari ricorrenze (comunione, cresima, ecc.) in ludoteche e/o ristoranti;
per attività sportive, comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici non urgenti, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Il rimborso della quota di spettanza al genitore che avrà anticipato dette spese dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state affrontate, sempre che esse siano state comunicate e documentate tempestivamente anche con semplice messaggio telefonico (sms o su applicazione di messaggistica Whastapp).
Per le comunicazioni relative alle spese straordinarie che postulano il previo consenso, il genitore dovrà riscontrare la richiesta dell'altro genitore entro un termine massimo di dieci giorni e, in caso di dissenso, dovrà esprimere motivatamente il proprio diniego
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CA all'effettuazione della spesa nello stesso termine;
in difetto di riscontro nel suddetto termine, il silenzio verrà considerato come adesione alla richiesta.
Al fine di consentire eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali relativi alle spese deducibili;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini dell'Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese;
le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo tra i genitori, al 50% tra i genitori.
11) MODIFICHE AL PIANO GENITORIALE
I genitori riconoscono che il programma di riferimento concordato è comunque suscettibile di modifiche, sia occasionalmente che periodicamente, sia in base a eventi imprevedibili che a seguito della constatazione della inopportunità o inapplicabilità di alcune regole ivi stabilite e, perciò, si impegnano a comunicare le ragioni che rendono opportuna la modifica non appena ne siano venuti a conoscenza, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco e dei figli minori.
I genitori stabiliscono che le modifiche temporanee di lieve entità potranno essere concordate direttamente tra gli stessi e non sarà necessaria la forma scritta.
Qualora si rendano necessarie delle modifiche di rilievo, in ragione della sopravvenienza di circostanze nuove nella vita dei figli e/o dei genitori, questi ultimi si impegnano, fin dalla sottoscrizione del presente piano genitoriale, a trovare una soluzione concordata e volta ad integrare e/o sostituire in toto quanto sopra pattuito.
A seconda del particolare range di età dei figli il presente piano genitoriale potrà subire delle integrazioni e/o variazioni.
12) ES PROCESSUALI
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. Si precisa che la sig.ra CO è in attesa dell'esito dell'istanza di ammissione al patrocionio a Spese dello Stato da lei proposta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Brindisi.
I procuratori delle parti sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 l.p.f.
Fasano, 7/05/2025
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