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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 24/11/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1195/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 09/10/2025, promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Cappellu e Marco Costantini ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Isernia, Via Umbria (Centro Commercio e Affari) int.
B/24
ATTORE nei confronti di
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Capaldi e dall'Avv. Veronica Di Nardo ed CP_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna Capaldi sito in Venafro (IS), S.S. 85
Venafrana n. 230
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni come da verbale di udienza del 09/10/2025.
pagina 1 di 6
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione preventiva Parte_1 all'esecuzione deducendo l'illegittimità del precetto notificato da per la somma CP_1 complessiva di € 130.964,92 (di cui € 127.520,58 per sorte e € 3.444.34 per competenze) portata dal decreto ingiuntivo n. 9/2020 emesso dal Tribunale di Isernia e dichiarato esecutivo con Ordinanza del
20.06.2022.
In particolare, la ha eccepito il pericolo di un ipotetico doppio pagamento avente ad oggetto lo Pt_1 stesso credito: uno derivante della cessione del credito intercorsa tra e il padre CP_1 [...]
e l'altro nascente dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dello Per_1 stesso deceduto dopo la cessione, che potrebbe includere anche il credito menzionato CP_1 ove la firma del contratto di cessione dovesse risultare apocrifa. L'opponente ha, altresì, dedotto l'errato conteggio degli interessi moratori, facendo dipendere l'origine degli stessi dalla decorrenza della cessione del credito azionato e non dalle scadenze delle singole fatture, con conseguente riduzione dell'importo complessivo eventualmente dovuto da € 130.964,22 ad € 115.287,18. L'attrice ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di disporre la sospensione dell'efficacia del titolo attivato dal e, nel merito, di dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata CP_1 con conseguente illegittimità dell'atto di precetto;
in subordine, ha chiesto di accertare come non dovuti gli interessi moratori così come derivanti dal calcolo del creditore.
Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto di respingere l'avversa richiesta di CP_1 sospensione, nonché la proposta opposizione. In particolare, il ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 stessa in quanto fondata su questioni attinenti alla formazione del titolo giudiziale, non proponibili in sede esecutiva, e comunque la sua totale infondatezza relativamente al rischio di pagare due volte il medesimo debito. In aggiunta, ha chiesto di accertare l'infondatezza dell'eccezione riguardante il calcolo degli interessi, dovendo essi decorrere dalla scadenza del termine di pagamento come previsto dall'art. 4 d.lgs. 231/2002.
L'opposizione è fondata solo in parte.
Va, anzitutto, rilevato che il titolo posto a fondamento del precetto ha natura giudiziale, essendo costituito dal decreto ingiuntivo n. 9/2020 emesso dal Tribunale di Isernia e dichiarato esecutivo con
Ordinanza del 20.06.2022. pagina 2 di 6 Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in maniera ormai granitica, come nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed
è stata (od è tuttora) in esame (Cass. n. 3277/2015).
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, quindi, è possibile contestare, oltre alla sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti, solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale ma non anche il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione e come tale
è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. n. 22402/2008).
Per cui, alla luce dei precedenti riportati, è pacifico affermare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'opponente non può rimettere in discussione il fondamento di quanto statuito con il titolo esecutivo ma tutto ciò che riguarda il merito della decisione deve essere contestato nel giudizio in cui quella decisione è stata emessa.
Con riferimento alla successione temporale dei fatti sottostanti la formazione del titolo va rilevato che, il successivamente alla cessione, ha azionato, in qualità di cessionario, in sede monitoria, il CP_1 credito stesso, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 9/2020 costituente titolo esecutivo del precetto oggetto dell'odierna opposizione e, in seguito al decesso del cedente ha accettato l'eredità Persona_1 paterna con beneficio di inventario.
Secondo la prospettazione di parte opponente, la si vedrebbe, quindi, esposta al rischio di dover Pt_1 pagare due volte il medesimo debito: una prima volta in forza del d.i. dichiarato esecutivo e posto a fondamento del precetto oggetto di opposizione e una seconda volta nei confronti dell'eredità beneficiata nell'eventualità in cui la firma sul contratto di cessione intercorso tra e Persona_1 risultasse apocrifa, come paventato nel giudizio di opposizione avverso il d.i. 9/2020. CP_1
Orbene, premesso che tale rischio parrebbe esser stato scongiurato a seguito dell'emissione, da parte del Tribunale di Isernia, della sentenza n. 128/2024 resa nel giudizio n.r.g. 370/2020 di opposizione al d.i. 9/2020, va rilevato che, comunque, non si concretizzerebbe alcun rischio in capo alla di un Pt_1 eventuale doppio pagamento del medesimo debito.
Il titolo si è, infatti, formato in favore di che ha agito con il ricorso monitorio in qualità CP_1 di cessionario di sicchè non vi è dubbio che il soggetto legittimato ad iniziare un Persona_1
pagina 3 di 6 eventuale azione esecutiva e, ancor prima, a richiedere il pagamento, sia il soggetto nei confronti del quale è stato rilasciato il decreto ingiuntivo e, quindi, CP_1
Del tutto indifferente è, per la debitrice la circostanza per cui sia divenuto anche Pt_1 CP_1 erede con beneficio di inventario. Laddove dovesse dimostrarsi che la firma sul contratto di cessione del credito intercorso tra il de cuius e l'odierno convenuto sia apocrifa, Persona_1 CP_1 gli altri eredi di saranno legittimati a richiedere in restituzione le somme di cui al Persona_1 contratto di cessione non a che avrà legittimamente pagato a in forza di titolo Pt_1 CP_1 giudiziale ma, direttamente a al fine di ricostituire la massa ereditaria. CP_1
Allo stato attuale, invece, la cessione del credito ha comportato esclusivamente un mutamento del soggetto attivo (da a nei rapporti con senza modificare il titolo Persona_1 CP_1 Pt_1 medesimo, ovvero il diritto derivante dallo stesso e senza alcun rischio di creare un'eventuale o ipotetica confusione o duplicazione di pagamento per la debitrice Pt_1
Il primo motivo di opposizione deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Per quanto concerne l'eccezione relativa alla presunta erroneità nel calcolo degli interessi moratori, va specificato che parte opponente non contesta la circostanza per cui gli interessi debbano essere corrisposti nella misura liquidata dal titolo esecutivo, ossia il d.i. 9/2020, così come integrato dalla domanda (ossia il ricorso monitorio, nel quale si richiedeva il pagamento della somma capitale “oltre interessi moratori ai sensi del dlgs 9 ottobre 2002 n. 231”), contestandosi, invece, il momento dal quale tali interessi debbano essere computati (ossia se dalla scadenza delle singole fatture o dal momento della cessione), mancando, invece, qualsiasi riferimento al dies a quo di decorrenza degli stessi sia nel ricorso monitorio che nel decreto ingiuntivo.
Orbene, a tal fine deve considerarsi quanto previsto dai giudici di legittimità, secondo cui “in tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito: ne consegue che nell'oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, senza che a tale pagina 4 di 6 inclusione sia d'ostacolo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1263 c.c., secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio [del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento] differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta durante il ritardo nel pagamento, mentre quelli [ossia gli interessi], essendo certi nell'esistenza e nell'ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente all'atto della cessione “Cass. n. 21275/2024) e, ancora, “in tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione (e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima), alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente, sicché solo ove fossero stati concordati, per iscritto in base all'art. 1284, comma 3, c.c., in misura extralegale, in tale misura sono dovuti al cessionario anche per il periodo di mora ex art. 1224, comma 1, c.c., mentre, in difetto di tale pattuizione tra le parti originarie del rapporto obbligatorio, gli stessi spetteranno al tasso legale”
(Cass. n. 2978/2016 e Cass. n. 3319/2020).
Nel caso di specie, peraltro, non è dimostrato che nel contratto di cessione intercorso tra
[...]
e fossero ricompresi anche gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 (così Per_1 CP_1 integrandosi il “salvo patto contrario” di cui al comma 3 dell'art. 1263 c.c.).
Deve, pertanto, escludersi che nel gli interessi come da domanda di cui al d.i. 9/2020 ricomprendano gli interessi ex art. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 a partire dalla scadenza del termine di pagamento, dovendo invece essere calcolati sì nella misura di cui al d.lgs. 231/2002 (essendo precluso al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, secondo quanto stabilito da Cass. n. 22457/2017) ma a partire dalla data della cessione del credito tra
[...]
e (data non specificata negli atti allegati al presente giudizio), avendo l'odierno Per_1 CP_1 convenuto esplicitamente agito in giudizio, nel ricorso monitorio, in qualità di cessionario del credito e come tale legittimato a richiedere il pagamento alla Pt_1
L'opposizione deve, quindi essere parzialmente accolta, disponendosi che ha diritto di CP_1 agire nei confronti della limitatamente alla somma capitale oltre interessi nella misura di cui al Pt_1
d.lgs. 231/2002 a partire dalla data della cessione del credito intercorsa tra e CP_1 [...]
Per_1
pagina 5 di 6 Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione presentata da e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 ha diritto di agire nei confronti della in forza del decreto ingiuntivo n. CP_1 Pt_1
9/2020 e al precetto oggetto dell'odierna opposizione con la specificazione che gli interessi debbano essere corrisposti nella misura di cui al d.lgs. 231/2002 a partire dalla data della cessione del credito intercorsa tra e CP_1 Persona_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Isernia, lì 24/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1195/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 09/10/2025, promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Cappellu e Marco Costantini ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Isernia, Via Umbria (Centro Commercio e Affari) int.
B/24
ATTORE nei confronti di
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Capaldi e dall'Avv. Veronica Di Nardo ed CP_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna Capaldi sito in Venafro (IS), S.S. 85
Venafrana n. 230
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni come da verbale di udienza del 09/10/2025.
pagina 1 di 6
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione preventiva Parte_1 all'esecuzione deducendo l'illegittimità del precetto notificato da per la somma CP_1 complessiva di € 130.964,92 (di cui € 127.520,58 per sorte e € 3.444.34 per competenze) portata dal decreto ingiuntivo n. 9/2020 emesso dal Tribunale di Isernia e dichiarato esecutivo con Ordinanza del
20.06.2022.
In particolare, la ha eccepito il pericolo di un ipotetico doppio pagamento avente ad oggetto lo Pt_1 stesso credito: uno derivante della cessione del credito intercorsa tra e il padre CP_1 [...]
e l'altro nascente dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dello Per_1 stesso deceduto dopo la cessione, che potrebbe includere anche il credito menzionato CP_1 ove la firma del contratto di cessione dovesse risultare apocrifa. L'opponente ha, altresì, dedotto l'errato conteggio degli interessi moratori, facendo dipendere l'origine degli stessi dalla decorrenza della cessione del credito azionato e non dalle scadenze delle singole fatture, con conseguente riduzione dell'importo complessivo eventualmente dovuto da € 130.964,22 ad € 115.287,18. L'attrice ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di disporre la sospensione dell'efficacia del titolo attivato dal e, nel merito, di dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata CP_1 con conseguente illegittimità dell'atto di precetto;
in subordine, ha chiesto di accertare come non dovuti gli interessi moratori così come derivanti dal calcolo del creditore.
Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto di respingere l'avversa richiesta di CP_1 sospensione, nonché la proposta opposizione. In particolare, il ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 stessa in quanto fondata su questioni attinenti alla formazione del titolo giudiziale, non proponibili in sede esecutiva, e comunque la sua totale infondatezza relativamente al rischio di pagare due volte il medesimo debito. In aggiunta, ha chiesto di accertare l'infondatezza dell'eccezione riguardante il calcolo degli interessi, dovendo essi decorrere dalla scadenza del termine di pagamento come previsto dall'art. 4 d.lgs. 231/2002.
L'opposizione è fondata solo in parte.
Va, anzitutto, rilevato che il titolo posto a fondamento del precetto ha natura giudiziale, essendo costituito dal decreto ingiuntivo n. 9/2020 emesso dal Tribunale di Isernia e dichiarato esecutivo con
Ordinanza del 20.06.2022. pagina 2 di 6 Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in maniera ormai granitica, come nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed
è stata (od è tuttora) in esame (Cass. n. 3277/2015).
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, quindi, è possibile contestare, oltre alla sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti, solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale ma non anche il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione e come tale
è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. n. 22402/2008).
Per cui, alla luce dei precedenti riportati, è pacifico affermare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'opponente non può rimettere in discussione il fondamento di quanto statuito con il titolo esecutivo ma tutto ciò che riguarda il merito della decisione deve essere contestato nel giudizio in cui quella decisione è stata emessa.
Con riferimento alla successione temporale dei fatti sottostanti la formazione del titolo va rilevato che, il successivamente alla cessione, ha azionato, in qualità di cessionario, in sede monitoria, il CP_1 credito stesso, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 9/2020 costituente titolo esecutivo del precetto oggetto dell'odierna opposizione e, in seguito al decesso del cedente ha accettato l'eredità Persona_1 paterna con beneficio di inventario.
Secondo la prospettazione di parte opponente, la si vedrebbe, quindi, esposta al rischio di dover Pt_1 pagare due volte il medesimo debito: una prima volta in forza del d.i. dichiarato esecutivo e posto a fondamento del precetto oggetto di opposizione e una seconda volta nei confronti dell'eredità beneficiata nell'eventualità in cui la firma sul contratto di cessione intercorso tra e Persona_1 risultasse apocrifa, come paventato nel giudizio di opposizione avverso il d.i. 9/2020. CP_1
Orbene, premesso che tale rischio parrebbe esser stato scongiurato a seguito dell'emissione, da parte del Tribunale di Isernia, della sentenza n. 128/2024 resa nel giudizio n.r.g. 370/2020 di opposizione al d.i. 9/2020, va rilevato che, comunque, non si concretizzerebbe alcun rischio in capo alla di un Pt_1 eventuale doppio pagamento del medesimo debito.
Il titolo si è, infatti, formato in favore di che ha agito con il ricorso monitorio in qualità CP_1 di cessionario di sicchè non vi è dubbio che il soggetto legittimato ad iniziare un Persona_1
pagina 3 di 6 eventuale azione esecutiva e, ancor prima, a richiedere il pagamento, sia il soggetto nei confronti del quale è stato rilasciato il decreto ingiuntivo e, quindi, CP_1
Del tutto indifferente è, per la debitrice la circostanza per cui sia divenuto anche Pt_1 CP_1 erede con beneficio di inventario. Laddove dovesse dimostrarsi che la firma sul contratto di cessione del credito intercorso tra il de cuius e l'odierno convenuto sia apocrifa, Persona_1 CP_1 gli altri eredi di saranno legittimati a richiedere in restituzione le somme di cui al Persona_1 contratto di cessione non a che avrà legittimamente pagato a in forza di titolo Pt_1 CP_1 giudiziale ma, direttamente a al fine di ricostituire la massa ereditaria. CP_1
Allo stato attuale, invece, la cessione del credito ha comportato esclusivamente un mutamento del soggetto attivo (da a nei rapporti con senza modificare il titolo Persona_1 CP_1 Pt_1 medesimo, ovvero il diritto derivante dallo stesso e senza alcun rischio di creare un'eventuale o ipotetica confusione o duplicazione di pagamento per la debitrice Pt_1
Il primo motivo di opposizione deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Per quanto concerne l'eccezione relativa alla presunta erroneità nel calcolo degli interessi moratori, va specificato che parte opponente non contesta la circostanza per cui gli interessi debbano essere corrisposti nella misura liquidata dal titolo esecutivo, ossia il d.i. 9/2020, così come integrato dalla domanda (ossia il ricorso monitorio, nel quale si richiedeva il pagamento della somma capitale “oltre interessi moratori ai sensi del dlgs 9 ottobre 2002 n. 231”), contestandosi, invece, il momento dal quale tali interessi debbano essere computati (ossia se dalla scadenza delle singole fatture o dal momento della cessione), mancando, invece, qualsiasi riferimento al dies a quo di decorrenza degli stessi sia nel ricorso monitorio che nel decreto ingiuntivo.
Orbene, a tal fine deve considerarsi quanto previsto dai giudici di legittimità, secondo cui “in tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito: ne consegue che nell'oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, senza che a tale pagina 4 di 6 inclusione sia d'ostacolo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1263 c.c., secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio [del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento] differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta durante il ritardo nel pagamento, mentre quelli [ossia gli interessi], essendo certi nell'esistenza e nell'ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente all'atto della cessione “Cass. n. 21275/2024) e, ancora, “in tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione (e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima), alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente, sicché solo ove fossero stati concordati, per iscritto in base all'art. 1284, comma 3, c.c., in misura extralegale, in tale misura sono dovuti al cessionario anche per il periodo di mora ex art. 1224, comma 1, c.c., mentre, in difetto di tale pattuizione tra le parti originarie del rapporto obbligatorio, gli stessi spetteranno al tasso legale”
(Cass. n. 2978/2016 e Cass. n. 3319/2020).
Nel caso di specie, peraltro, non è dimostrato che nel contratto di cessione intercorso tra
[...]
e fossero ricompresi anche gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 (così Per_1 CP_1 integrandosi il “salvo patto contrario” di cui al comma 3 dell'art. 1263 c.c.).
Deve, pertanto, escludersi che nel gli interessi come da domanda di cui al d.i. 9/2020 ricomprendano gli interessi ex art. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 a partire dalla scadenza del termine di pagamento, dovendo invece essere calcolati sì nella misura di cui al d.lgs. 231/2002 (essendo precluso al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, secondo quanto stabilito da Cass. n. 22457/2017) ma a partire dalla data della cessione del credito tra
[...]
e (data non specificata negli atti allegati al presente giudizio), avendo l'odierno Per_1 CP_1 convenuto esplicitamente agito in giudizio, nel ricorso monitorio, in qualità di cessionario del credito e come tale legittimato a richiedere il pagamento alla Pt_1
L'opposizione deve, quindi essere parzialmente accolta, disponendosi che ha diritto di CP_1 agire nei confronti della limitatamente alla somma capitale oltre interessi nella misura di cui al Pt_1
d.lgs. 231/2002 a partire dalla data della cessione del credito intercorsa tra e CP_1 [...]
Per_1
pagina 5 di 6 Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione presentata da e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 ha diritto di agire nei confronti della in forza del decreto ingiuntivo n. CP_1 Pt_1
9/2020 e al precetto oggetto dell'odierna opposizione con la specificazione che gli interessi debbano essere corrisposti nella misura di cui al d.lgs. 231/2002 a partire dalla data della cessione del credito intercorsa tra e CP_1 Persona_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Isernia, lì 24/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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