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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/11/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente rel.
Dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 3376/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. Parte_1 C.F._1
[...]
, C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. ZANAICA LORELLA
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “ 1) Dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss.mm., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
15.08.1998 a Vo' trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vo' (PD) al n. 12, Parte II,
Serie A, anno 1998 2) Assegno a titolo di contributo nel mantenimento del figlio: il signor Pt_2
corrisponderà alla signora , entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo nel
[...] Parte_1 mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di €. 250,00 (euro Persona_1 duecentocinquanta/00) e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT/FOI, nonché provvederà a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, quali, tra le altre, le spese mediche, visite specialistiche e cure non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese di istruzione universitaria ed equiparabili che si renderanno necessarie nel corso di studi che egli sceglierà, entro quindici giorni dall'esibizione dei documenti giustificativi. 3) Mantenimento dell'altro coniuge: darsi atto che i coniugi dichiarano di essere ciascuno economicamente indipendente e/o in grado di reperire autonomamente i mezzi necessari al proprio sostentamento e rinunciano pertanto ad ogni reciproca pretesa di contributo al mantenimento. 4) Disposizioni patrimoniali: darsi atto che i coniugi intendono provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici e convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra di loro esistente su tutti i suddetti beni immobili e di regolamentare in via definitiva in sede di divorzio i loro rapporti patrimoniali, chiedendo che il Tribunale adito Voglia prendere atto dei seguenti riconoscimenti e accordi. Darsi atto che il sig. , riconoscendo espressamente che i fabbricati e i terreni rientranti Parte_2 nel patrimonio comune dei coniugi sono stati in realtà acquistati con i proventi di pertinenza maggioritaria della signora , nonché riconoscendo il maggior apporto dalla stessa dato Parte_1 al mantenimento e gestione della famiglia nel corso del rapporto matrimoniale, con la sottoscrizione del presente ricorso acconsente e si impegna, in sede di divisione della comunione legale, a prestare il proprio consenso e la propria sottoscrizione innanzi al Notaio prescelto dalla signora Parte_1 affinché alla stessa venga attribuita la piena proprietà esclusiva dei seguenti beni: - Fabbricato costituente la casa coniugale, censito in Catasto Fabbricati Comune di Vo' (PD), Foglio 21, particella 28 sub. 2 con relative pertinenze (portico, loggia e giardino pertinenziale di circa 2000 mq), comprensivo di tutti gli arredi, i corredi e tutti gli altri beni presenti al suo interno;
- Fabbricato ad uso deposito C/2 censito in Catasto Fabbricati Comune di Vo' (PD) Foglio 21, particella 28 sub.
3 comprensivo di tutti gli arredi, i corredi e tutti gli altri beni presenti al suo interno;
- Terreno censito in CT Comune di Vo' (PD) Foglio 17 particella 228; - Terreno censito in CT Comune di Vo'
(PD) Foglio 21 particella 144; - Terreno censito in CT Comune di Vo' (PD) Foglio 21 particella 29;
- Terreno censito in CT Comune di Vo' (PD) Foglio 21 particella 448; - Terreno censito in CT
Comune di Vo' (PD) Foglio 21 particella 449; - Terreno censito in CT Comune di Vo' (PD) Foglio
21 particella 524; - Terreno censito in CT Comune di Vo' (PD) Foglio 21 particella 526; - Terreno censito in CT Comune di Vo' (PD) Foglio 21 particella 527. Corrispondentemente, darsi atto che la signora con la sottoscrizione del presente ricorso, acconsente e si impegna, in sede di Parte_1 divisione della comunione legale, a prestare il proprio consenso e la propria sottoscrizione innanzi al Notaio affinché al sig. venga attribuita la piena proprietà esclusiva dei seguenti Parte_2 terreni: - Terreno censito in CT Comune di Vo' (PD) Foglio 17 particella n. 413; - Terreno censito in CT Comune di Vo' (PD) Foglio 17 particella 415; - Terreno censito in CT Comune di Vo' (PD)
Foglio 17 particella 418; 5) I coniugi, pertanto, chiedono che con l'emananda sentenza, si dia atto dell'intercorso accordo preliminare sopra riportato, per il quale, in sede di stipula definitiva, essi invocheranno i benefici fiscali di legge ed in particolare ex art. 19 della legge n. 74 del 1987. 6)
Debito del sig. nei confronti della signora per arretrati di mantenimento: darsi atto Pt_2 Pt_1 che, a prescindere dalle regolamentazioni patrimoniali di cui ai punti che precedono, ad oggi il sig.
si riconosce debitore nei confronti della signora che Parte_2 Parte_1 conseguentemente ne va creditrice, della somma di €. 17.500,00 (euro diciassettemilacinquecento/00) a titolo di assegni di contributo nel mantenimento ordinario e straordinario per i figli richiesti e non corrisposti a far data dalla separazione, che il sig. Pt_2
si impegna a corrispondere alla ricorrente dopo la sentenza di divorzio. 7) Disporre la
[...] trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile competente affinché provveda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 5 e 10 della L. 898/1970”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/10/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli e Per_2 Per_1
28.09.2000 e in data 16.01.2007.
Inoltre, hanno precisato che con decreto del 7/06/2019 il tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 24.4.2019.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 23.10.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, fissato l'udienza di comparizione delle parti e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Il giudice relatore all'udienza del 19.11.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 24.4.2019 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 7.6.2019 di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VO' in data 15/08/1998 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di VO' nell'anno 1998, n. 12, Parte II, Serie A, anno 1998;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 19.11.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Federica Abiuso