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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6394 del RGAC dell'anno 2015 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni vertente
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Parte_1 C.F._1
Vico I Progresso, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Massimo Gualtieri che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f.: ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Eraclea, n. 20, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Vitale che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHÉ
c.f.: ), in persona del suo procuratore Controparte_2 P.IVA_1 ad negotia, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Piazza Le Pera, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Rotundo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE - “Voglia il Tribunale Civile di Catanzaro adito contrariis reiectis così provvedere: 1) accertare e dichiarare che le infiltrazioni nell'immobile di proprietà di
, provenivano dall'area di pertinenza del citato, in particolare della Parte_1 CP_1 colonna fecale in relazione alla rottura della medesima;
2) condannare il convenuto
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice CP_1 dell'importo di euro 9.450,00, oltre IVA o a quella somma che risulterà di giustizia, per i lavori già eseguiti sull'immobile, giusto preventivo della Costruzioni Generali s.r.l. del 8/1/2015,
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 1 di 11 rivalutando la stessa e gravandola di interessi dalla data del sinistro e/o dalla data di diffida e messa in mora (14/1/2015) fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare il convenuto condominio, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze del giudizio oltre alle spese per l'espletamento della procedura di mediazione ammontanti in quanto alle spese vive, per come documentato in atti, ad euro 244,00, con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
4) condannare il convenuto condominio in persona del legale rappresentante p.t. in solido con al pagamento in favore di delle spese di CTU, Controparte_2 Parte_1 ammontanti ad Euro 936,00, interamente corrisposti dalla stessa, come da documentazione fiscale rilasciata dall'Ing. ”; Persona_1 per il convenuto - : “1) in via principale, rigettare le domande Controparte_1 dell'attrice, con vittoria di spese ed onorari, anche della fase di mediazione;
2) in subordine, dichiarare la tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale Controparte_3 accoglimento, minimo e parziale, della domanda attorea e per l'effetto condannarla al pagamento della somma ritenuta congrua ed effettivamente accertata e liquidata;
3) con vittoria di spese e competenze”.
Per il terzo chiamato in causa - “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni altra opportuna declaratoria: 1) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e, in via subordinata, contenere la condanna del nei limiti del giusto risarcimento;
2) rigettare la Controparte_1 domanda di garanzia proposta dal Parte_2 nei confronti della in quanto infondata in fatto e diritto e, in via Controparte_2 subordinata, contenere la garanzia nei giusti limiti che saranno accertati, tenuto conto di quanto stabilito nelle Condizioni di Polizza e della franchigie previste dal contratto assicurativo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di essere proprietaria Parte_1 di un immobile, oggetto di locazione commerciale, ubicato al piano terra del CP_1
sito in Catanzaro, alla via Torrazzo, n. 92, interessato dall'anno 2013 da fenomeni
[...] infiltrativi “provenienti dall'esterno” dell'edificio e, in particolare, “dall'area di pertinenza del citato, marciapiede (….), pluviali, colonna di scarico delle acque bianche” CP_1 che avevano causato gravi danni.
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 2 di 11 Esponeva, in particolare, di aver più volte sollecitato verbalmente l'amministratore ad effettuare gli interventi necessari alla eliminazione delle infiltrazioni presenti “lungo tutti i muri” dell'immobile (ancor prima, dunque, dei lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti dal negli anni 2013/2014) e di aver, altresì, richiesto con raccomandata del 14 gennaio CP_1
2015, a titolo di risarcimento, il pagamento della somma di € 9.450,00 sopportata dall'attrice per i lavori dalla stessa eseguiti nel mese di gennaio dello stesso anno, al sol fine di evitare il verificarsi di ulteriori danni.
Evidenziava, inoltre, che “tra la fine anticipata della prima locazione e la stipula del secondo contratto di locazione” con tale sino al termine dei lavori, l'immobile era Persona_2 stato chiuso.
In ultimo, rappresentava che il Condominio aveva denunciato tale situazione alla CP_2 quale compagnia assicurativa del fabbricato, con notevole ritardo, ovvero in data 22 maggio
2015, per come era dato evincere dalla comunicazione trasmessa a mezzo fax dalla citata compagnia all'Organismo di Mediazione, con la quale dava atto che a causa della tardività della denuncia, l'accertamento peritale era stato inevitabilmente pregiudicato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
in persona dell'amministratore p.t. al fine di sentir: “1) accertare e Controparte_1 dichiarare che le infiltrazioni nell'immobile di proprietà di , provenivano Parte_1 dall'area di pertinenza del citato, marciapiede, pluviali, marmi, colonna degli CP_1 scarichi acque bianche, ecc., in relazione alla cattiva impermeabilizzazione e/o manutenzione degli stessi;
2) condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 9.450,00, oltre IVA o a quella somma che risulterà di giustizia, per i lavori già eseguiti sull'immobile, giusto preventivo della Costruzioni
Generali s.r.l. del 8/1/2015, rivalutando la stessa e gravandola di interessi dalla data del sinistro e/o dalla data di diffida e messa in mora (14/1/2015) fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre alle spese per l'espletamento della procedura di mediazione ammontanti in quanto alle spese vive, per come documentato in atti, ad euro 244,00, con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, allegava documentazione – anche fotografica - e chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale dell'amministratore p.t. del , prova per testi e CTU volta a CP_1
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 3 di 11 verificare “lo stato pregresso ed attuale dei luoghi, nonché a verificare le cause e le modalità delle infiltrazioni di acqua piovana nell'immobile di proprietà dell'attrice ed a indicare il costo dei lavori necessari atti al ripristino (…) ovvero la congruità in termini di importo, dei lavori già eseguiti”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 dicembre 2016 si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea in quanto generica e non supportata da riscontri probatori volti a dimostrare l'inadempienza – e quindi la responsabilità del – e la sussistenza del nesso di CP_1 causalità.
Deduceva, in particolare:
- che la denuncia alla compagnia assicurativa non era stata effettuata nell'anno 2013, in quanto nessuna doglianza e/o richiesta per i danni lamentati era pervenuta dall'attrice prima del gennaio 2015, di talché l'impossibilità di accertamento era imputabile alla sola che, Pt_1 prima di eseguire i lavori, avrebbe dovuto diligentemente cristallizzare lo stato dei luoghi mediante accertamento tecnico preventivo;
- che nei mesi precedenti era stata rappresentata solamente la presenza di una piccola macchia di umidità “nel locale retrostante l'attività commerciale, non compatibile per posizione, durata ed estensione, con le cause richiamate nell'atto di citazione (pluviali, marmi, marciapiedi ) e con i danni documentati dal servizio fotografico” e che tale situazione era stata costantemente monitorata;
- che nel mese di maggio 2015, in seguito al manifestarsi di una macchia di umidità sulla parete esterna del fabbricato, il era immediatamente intervenuto, individuando l'origine CP_1 nella colonna di scarico delle acque bianche e “riscontrando, altresì, che la perdita corrispondeva alla zona in cui era stata rilevata la macchia all'interno dei locali nel Pt_1 retro”. Contestava, tuttavia, le avverse deduzioni evidenziando che la situazione riprodotta nelle fotografie allegate da parte attrice non era mai stata portata all'attenzione dell'amministratore durante i sopralluoghi, in quanto le pareti interessate erano coperte stabilmente dagli arredi dell'attività commerciale. In ogni caso, con i lavori di ristrutturazione si era proceduto alla impermeabilizzazione dell'edificio;
- che il locale interessato, oltre ad avere solamente due pareti esterne (sicché era materialmente impossibile che tutte le pareti fossero state interessate da infiltrazioni di acqua provenienti dal marciapiede, dai pluviali e dai marmi, in quanto due di esse erano interne e confinanti con altre
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 4 di 11 proprietà private), non era rimasto chiuso a causa delle infiltrazioni, ma per il tempo fisiologicamente necessario a consentire il passaggio di attività tra i due conduttori che si erano succeduti;
- che, infine, il preventivo allegato da parte attrice nulla provava circa l'origine delle infiltrazioni, né l'effettiva esecuzione dei lavori.
Tanto premesso, parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,: preliminarmente,
1) dato atto che il intende chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. la Controparte_1
Compagnia di assicurazioni Unipol, per essere da questa garantito e tenuto indenne dall'eventuale condanna, differire l'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 269, II c.
c.p.c.
2) nel merito, in via principale, respingere la domanda formulata nei suoi confronti dall'attrice, per le ragioni esposte in narrativa.
3) in via subordinata, dichiarare la Unipol tenuta a tenerlo indenne di quanto CP_4 dovesse essere tenuto a pagare e per l'effetto condannare la Compagnia stessa al pagamento di tali somme a favore dell'attrice.
4) onerare la parte, o le parti soccombenti, della rifusione delle spese di lite e onorari anche della fase della mediaconciliazione”.
1.3. All'udienza di prima comparizione del 15 marzo 2016 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e l'udienza era differita al 13 settembre 2016.
1.4. Costituitasi in giudizio, la impugnava e contestava la Controparte_2 fondatezza delle domande avversarie.
Per quanto di suo interesse, eccepiva, in via preliminare, “l'inoperatività della garanzia assicurativa” giacché, contravvenendo all'art.
2.1 del contratto assicurativo n.
1404/48/18451295 (il quale prevedeva l'obbligo per l'assicurato di dare avviso alla compagnia del sinistro occorso entro tre giorni dalla conoscenza), il Condominio aveva notiziato la compagnia assicurativa dei danni lamentati dall'attrice solamente nel 2015, vale a dire due anni dopo averne avuto contezza (2013). La colpevole inerzia del dunque, aveva, non CP_1 solo contribuito ad aggravare il danno, quanto aveva irrimediabilmente compromesso la possibilità di accertamento delle cause, nonché la perdita del diritto all'indennizzo: ed infatti, il perito incaricato all'uopo dalla compagnia assicurativa aveva dato atto dell'impossibilità di
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 5 di 11 accertare la causa dei danni arrecati all'immobile dalle infiltrazioni, in quanto i lavori erano già stati eseguiti, seppur con notevole ritardo rispetto alla data di verificazione.
Esponeva, inoltre, che ai sensi dell'art.
1.2. delle condizioni di assicurazione, i suddetti danni
“derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali” non erano comunque oggetto di copertura assicurativa.
Contestava, altresì, la pretesa risarcitoria sotto il profilo del quantum debeatur, in quanto eccessivamente onerosa e comunque non supportata da alcun valido riscontro probatorio, posto che a fondamento della stessa era stato allegato soltanto un preventivo di spesa.
Tanto premesso, la rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni altra opportuna declaratoria: 1) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e, in via subordinata, contenere la condanna del nei limiti del giusto risarcimento;
2) Controparte_1 rigettare la domanda di garanzia proposta dal Parte_2
nei confronti della in quanto infondata in
[...] Controparte_2 fatto e diritto e, in via subordinata, contenere la garanzia nei giusti limiti che saranno accertati, tenuto conto di quanto stabilito nelle Condizioni di Polizza e della franchigie previste dal contratto assicurativo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1.5. Concessi i termini ex art. 183, comma 6. c.p.c., all'udienza del 16 febbraio 2017 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso del difensore del CP_1 convenuto.
Riassunto da parte attrice, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1 marzo 2018, veniva disposta la rimessione nei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. del ed il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale ed CP_1 espletamento di C.T.U.
1.6. Dopo alcuni rinvii, la causa era assegnata allo scrivente Magistrato con decreto del
Presidente di Sezione n 8/2024 col quale era disposta la perequazione dei carichi gravanti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista del PNNR di smaltimento dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024, con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31 dicembre 2016.
Precisate, quindi, nuovamente le conclusioni, all'esito dell'udienza cartolare del 21 novembre
2024, la cui celebrazione era sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 6 di 11 scritta, con provvedimento del 20 dicembre 2024 la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Con l'incardinazione del presente giudizio l'odierna attrice chiede accertarsi la provenienza delle infiltrazioni che hanno interessato l'immobile di sua proprietà dalle aree di pertinenza e la condanna del al risarcimento dei lavori, già eseguiti, di CP_5 Controparte_1 risanamento del bene.
2.1. Tanto premesso, sotto il profilo della qualificazione giuridica, la fattispecie in esame s'inquadra nell'alveo dell'art. 2051 c.c., il quale stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La norma configura, dunque, un'ipotesi di responsabilità oggettiva fondata sull'esistenza del mero rapporto di custodia che intercorre tra il responsabile e la res che ha cagionato l'evento lesivo;
per tale dovendosi intendere l'esercizio di un potere di effettiva vigilanza sulla cosa, indipendentemente dal titolo che si vanti sulla medesima, non essendo questo correlato esclusivamente alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Più precisamente, per custode deve intendersi – nel significato attribuito dalla norma in esame
- colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per il solo fatto di avere la materiale disponibilità della stessa.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità «La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato» (cfr. sentenze gemelle della Corte di
Cassazione del 6 luglio 2006 nn. 15383 e 15384).
Ed ancora, “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 7 di 11 o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2017, n.30775).
Ancor più di recente la Suprema Corte precisa che “la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art.
1227 cod. civ. e, indefettibilmente, almeno la seconda (per la prima bastando la colpa del leso:
Cass. n. 21675 del 20/07/2023 Rv. 668745-01), dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass. ordinanza, n. 6756/2024).
In altri termini, mentre sull'attore grava l'onere di provare il danno subito ed il nesso eziologico tra questo e il bene in custodia, sul custode incombe quello, decisamente più oneroso, di dare la prova del caso fortuito, ovvero del verificarsi di un accadimento imprevedibile ed inevitabile, avulso dalla sua sfera di azione e capace di produrre l'evento. Con la precisazione che tale evento può anche rinvenirsi nella condotta del danneggiato, a condizione però che questa si riveli da sola sufficiente a cagionarlo.
2.2. Dovendo far applicazione dei richiamati principi al caso di specie, la domanda attorea deve essere respinta, giacché l'attrice non fornisce alcun elemento volto a corroborare la prospettazione di cui all'atto introduttivo, limitandosi a dare sostanzialmente per presupposta l'esistenza del collegamento eziologico tra le infiltrazioni e i danni subiti.
Ed invero, la elle proprie deduzioni assertive non indica con precisione né quali parti Pt_1 dell'immobile sua proprietà risultano essere state danneggiate – essendosi limitata ad affermare in maniera del tutto generica di aver subito “danni lungo tutti i muri”, senza meglio specificare quali di questi sono stati interessati dai fenomeni infiltrativi – né le cause dei medesimi (es. cattive condizioni dell'edificio, scarsa manutenzione, scorretta esecuzione dei lavori), né tanto meno il danno subito, richiesto sulla base di un mero preventivo di spesa.
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 8 di 11 A sostegno delle proprie deduzioni l'attrice, infatti, produce documentazione priva di idoneo valore probatorio, giacché non dimostrativa del nesso causale tra la res ed il danno, dell'esecuzione dei lavori e del loro costo effettivo: trattasi, in particolare, del verbale dell'assemblea condominiale dell'8/9 luglio 2015 dal quale si evince solamente che tra i punti all'ordine del giorno vi è la richiesta di risarcimento per i danni lamentati, del verbale della procedura di mediazione, di documentazione fotografica e del preventivo di spesa per i lavori da effettuare che sono inidonei a dimostrare tanto le cause delle infiltrazioni quanto il nesso eziologico tra la cosa e il danno.
Parimenti privo di valenza probatoria è l'atto di accertamento del danno della CP_2 giacché – diversamente a quanto sostenuto dall'attrice nell'atto introduttivo e nella memoria assertiva – nulla prova in ordine al danno ed alla responsabilità del . Con esso, CP_1 infatti, la compagnia assicurativa del si limita ad affermare che a causa della CP_1 tardività della denuncia (maggio 2015) l'accertamento peritale è stato pregiudicato.
In altri e più chiari termini, il suddetto documento non assume alcuna rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. giacché non prova né le cause dei fenomeni infiltrativi verificatisi nell'immobile, né dà conto della rispondenza delle parti strutturali interessate dall'infiltrazione d'acqua, anche con riferimento alla data dell'evento, né infine consente di accertare il nesso eziologico tra le infiltrazioni ed i danni subiti.
Deve osservarsi, altresì, che nel caso di specie il processo di produzione causale dell'evento, così come prospettato nel libello introduttivo e negli atti di causa, non trova riscontro probatorio alcuno nella prova testimoniale, giacché dalle deposizioni dei testimoni emerge solamente che all'interno dell'immobile di proprietà dell'attrice sono stati eseguiti nell'anno 2015 dei lavori di risanamento.
Ed invero, il teste – a conoscenza della circostanza in quanto direttore dei Testimone_1 menzionati lavori – dichiara solamente che detti lavori, per il pagamento dei quali la Pt_1 chiese espressamente di non emettere fattura “non avendo disponibilità economica” - di ristrutturazione sono consistiti “nel togliere l'intonaco e ripristinare in alcuni punti la parete interna, rifare l'intonaco e pitturare e rimontare i battiscopa” (cfr. verbale di udienza del
5.02.2019)
I testi e parimenti confermano che i lavori di Persona_2 Testimone_2 ristrutturazione sono stati eseguiti per eliminare l'umidità presenti lungo le pareti dell'immobile e, sebbene dichiarino che, successivamente, sono stati anche eseguiti lavori esterni, giacché le
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 9 di 11 infiltrazioni provenivano dalla colonna montante della rete fognaria del , non CP_1 forniscono alcun altro elemento per consentire di accertare in maniera rigorosa la sussistenza del nesso causale. Trattasi, infatti, di affermazioni generiche che, non trovando conferma probatoria, non assumono alcun rilievo dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda.
Alla luce di tali considerazioni la consulenza tecnica d'ufficio, seppure dispiegata nel corso del giudizio, non può che essere disattesa in relazione al quesito volto all'accertamento della congruità dei costi sostenuti dall'attrice e di cui questa chiede il risarcimento.
E' di tutta evidenza, infatti, che alla luce dei principi di diritto sopra richiamati in punto di responsabilità ex art. 2051 c.c., in assenza della prova del nesso di causalità tra la “res” e il danno, ogni indagine volta ad individuare la causa delle infiltrazioni (quesito n. 2), ad accertare il nesso eziologico (quesito n. 3), si palesa del tutto superflua.
In ogni caso, deve evidenziarsi che nella consulenza tecnica espletata, il CTU – all'esito dei sopralluoghi effettuati – nulla dice circa i quesiti posti, in ragione del fatto che con l'esecuzione dei lavori sono “stati risolti causa ed effetti delle criticità lamentate da parte attrice”
In assenza, dunque, di prova, gravante sulla danneggiata, l'accertamento avente ad oggetto i danni e la congruità dei costi sostenuti dall'attrice - così come prospettati in citazione - si palesa del tutto ultroneo. Costi di cui, peraltro, l'attrice non fornisce alcuna prova, avendo solamente prodotto un generico preventivo di spesa, probatoriamente irrilevante.
In conclusione, non avendo l'attrice assolto al proprio onere probatorio, la domanda di cui all'atto di citazione deve essere respinta.
3. In ragione del rigetto della domanda attorea, ogni ulteriore questione relativa alla garanzia della Compagnia assicurativa in favore del convenuto deve ritenersi assorbita. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 aggiornati al D. M. 147/2022, applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 5.201 ad € 26.000 ed i valori minimi per tutte le fasi di giudizio.
Le spese di c. t. u. vengono poste definitivamente a carico della sola parte attrice;
pertanto, ove in tutto o in parte anticipate da taluna delle altre parti, parte attrice è condannata al corrispondente rimborso.
P.Q.M.
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 10 di 11 Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nella persona del giudice, dott.ssa Elais
Mellace, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6394 del R.G.A.C. dell'anno
2015, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda;
3. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto Parte_1
in persona dell'amministratore p.t. e della terza chiamata in causa, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi € Controparte_2
2.540,00 per ciascuno, per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
4. pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto di pagamento del 9 febbraio 2023, pertanto, ove in tutto o in parte anticipate da taluna delle altre parti, parte attrice è condannata al corrispondente rimborso.
Così deciso, in Catanzaro il 20 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6394 del RGAC dell'anno 2015 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni vertente
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Parte_1 C.F._1
Vico I Progresso, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Massimo Gualtieri che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f.: ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Eraclea, n. 20, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Vitale che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHÉ
c.f.: ), in persona del suo procuratore Controparte_2 P.IVA_1 ad negotia, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Piazza Le Pera, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Rotundo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE - “Voglia il Tribunale Civile di Catanzaro adito contrariis reiectis così provvedere: 1) accertare e dichiarare che le infiltrazioni nell'immobile di proprietà di
, provenivano dall'area di pertinenza del citato, in particolare della Parte_1 CP_1 colonna fecale in relazione alla rottura della medesima;
2) condannare il convenuto
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice CP_1 dell'importo di euro 9.450,00, oltre IVA o a quella somma che risulterà di giustizia, per i lavori già eseguiti sull'immobile, giusto preventivo della Costruzioni Generali s.r.l. del 8/1/2015,
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 1 di 11 rivalutando la stessa e gravandola di interessi dalla data del sinistro e/o dalla data di diffida e messa in mora (14/1/2015) fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare il convenuto condominio, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze del giudizio oltre alle spese per l'espletamento della procedura di mediazione ammontanti in quanto alle spese vive, per come documentato in atti, ad euro 244,00, con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
4) condannare il convenuto condominio in persona del legale rappresentante p.t. in solido con al pagamento in favore di delle spese di CTU, Controparte_2 Parte_1 ammontanti ad Euro 936,00, interamente corrisposti dalla stessa, come da documentazione fiscale rilasciata dall'Ing. ”; Persona_1 per il convenuto - : “1) in via principale, rigettare le domande Controparte_1 dell'attrice, con vittoria di spese ed onorari, anche della fase di mediazione;
2) in subordine, dichiarare la tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale Controparte_3 accoglimento, minimo e parziale, della domanda attorea e per l'effetto condannarla al pagamento della somma ritenuta congrua ed effettivamente accertata e liquidata;
3) con vittoria di spese e competenze”.
Per il terzo chiamato in causa - “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni altra opportuna declaratoria: 1) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e, in via subordinata, contenere la condanna del nei limiti del giusto risarcimento;
2) rigettare la Controparte_1 domanda di garanzia proposta dal Parte_2 nei confronti della in quanto infondata in fatto e diritto e, in via Controparte_2 subordinata, contenere la garanzia nei giusti limiti che saranno accertati, tenuto conto di quanto stabilito nelle Condizioni di Polizza e della franchigie previste dal contratto assicurativo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di essere proprietaria Parte_1 di un immobile, oggetto di locazione commerciale, ubicato al piano terra del CP_1
sito in Catanzaro, alla via Torrazzo, n. 92, interessato dall'anno 2013 da fenomeni
[...] infiltrativi “provenienti dall'esterno” dell'edificio e, in particolare, “dall'area di pertinenza del citato, marciapiede (….), pluviali, colonna di scarico delle acque bianche” CP_1 che avevano causato gravi danni.
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 2 di 11 Esponeva, in particolare, di aver più volte sollecitato verbalmente l'amministratore ad effettuare gli interventi necessari alla eliminazione delle infiltrazioni presenti “lungo tutti i muri” dell'immobile (ancor prima, dunque, dei lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti dal negli anni 2013/2014) e di aver, altresì, richiesto con raccomandata del 14 gennaio CP_1
2015, a titolo di risarcimento, il pagamento della somma di € 9.450,00 sopportata dall'attrice per i lavori dalla stessa eseguiti nel mese di gennaio dello stesso anno, al sol fine di evitare il verificarsi di ulteriori danni.
Evidenziava, inoltre, che “tra la fine anticipata della prima locazione e la stipula del secondo contratto di locazione” con tale sino al termine dei lavori, l'immobile era Persona_2 stato chiuso.
In ultimo, rappresentava che il Condominio aveva denunciato tale situazione alla CP_2 quale compagnia assicurativa del fabbricato, con notevole ritardo, ovvero in data 22 maggio
2015, per come era dato evincere dalla comunicazione trasmessa a mezzo fax dalla citata compagnia all'Organismo di Mediazione, con la quale dava atto che a causa della tardività della denuncia, l'accertamento peritale era stato inevitabilmente pregiudicato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
in persona dell'amministratore p.t. al fine di sentir: “1) accertare e Controparte_1 dichiarare che le infiltrazioni nell'immobile di proprietà di , provenivano Parte_1 dall'area di pertinenza del citato, marciapiede, pluviali, marmi, colonna degli CP_1 scarichi acque bianche, ecc., in relazione alla cattiva impermeabilizzazione e/o manutenzione degli stessi;
2) condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 9.450,00, oltre IVA o a quella somma che risulterà di giustizia, per i lavori già eseguiti sull'immobile, giusto preventivo della Costruzioni
Generali s.r.l. del 8/1/2015, rivalutando la stessa e gravandola di interessi dalla data del sinistro e/o dalla data di diffida e messa in mora (14/1/2015) fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre alle spese per l'espletamento della procedura di mediazione ammontanti in quanto alle spese vive, per come documentato in atti, ad euro 244,00, con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, allegava documentazione – anche fotografica - e chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale dell'amministratore p.t. del , prova per testi e CTU volta a CP_1
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 3 di 11 verificare “lo stato pregresso ed attuale dei luoghi, nonché a verificare le cause e le modalità delle infiltrazioni di acqua piovana nell'immobile di proprietà dell'attrice ed a indicare il costo dei lavori necessari atti al ripristino (…) ovvero la congruità in termini di importo, dei lavori già eseguiti”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 dicembre 2016 si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea in quanto generica e non supportata da riscontri probatori volti a dimostrare l'inadempienza – e quindi la responsabilità del – e la sussistenza del nesso di CP_1 causalità.
Deduceva, in particolare:
- che la denuncia alla compagnia assicurativa non era stata effettuata nell'anno 2013, in quanto nessuna doglianza e/o richiesta per i danni lamentati era pervenuta dall'attrice prima del gennaio 2015, di talché l'impossibilità di accertamento era imputabile alla sola che, Pt_1 prima di eseguire i lavori, avrebbe dovuto diligentemente cristallizzare lo stato dei luoghi mediante accertamento tecnico preventivo;
- che nei mesi precedenti era stata rappresentata solamente la presenza di una piccola macchia di umidità “nel locale retrostante l'attività commerciale, non compatibile per posizione, durata ed estensione, con le cause richiamate nell'atto di citazione (pluviali, marmi, marciapiedi ) e con i danni documentati dal servizio fotografico” e che tale situazione era stata costantemente monitorata;
- che nel mese di maggio 2015, in seguito al manifestarsi di una macchia di umidità sulla parete esterna del fabbricato, il era immediatamente intervenuto, individuando l'origine CP_1 nella colonna di scarico delle acque bianche e “riscontrando, altresì, che la perdita corrispondeva alla zona in cui era stata rilevata la macchia all'interno dei locali nel Pt_1 retro”. Contestava, tuttavia, le avverse deduzioni evidenziando che la situazione riprodotta nelle fotografie allegate da parte attrice non era mai stata portata all'attenzione dell'amministratore durante i sopralluoghi, in quanto le pareti interessate erano coperte stabilmente dagli arredi dell'attività commerciale. In ogni caso, con i lavori di ristrutturazione si era proceduto alla impermeabilizzazione dell'edificio;
- che il locale interessato, oltre ad avere solamente due pareti esterne (sicché era materialmente impossibile che tutte le pareti fossero state interessate da infiltrazioni di acqua provenienti dal marciapiede, dai pluviali e dai marmi, in quanto due di esse erano interne e confinanti con altre
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 4 di 11 proprietà private), non era rimasto chiuso a causa delle infiltrazioni, ma per il tempo fisiologicamente necessario a consentire il passaggio di attività tra i due conduttori che si erano succeduti;
- che, infine, il preventivo allegato da parte attrice nulla provava circa l'origine delle infiltrazioni, né l'effettiva esecuzione dei lavori.
Tanto premesso, parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,: preliminarmente,
1) dato atto che il intende chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. la Controparte_1
Compagnia di assicurazioni Unipol, per essere da questa garantito e tenuto indenne dall'eventuale condanna, differire l'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 269, II c.
c.p.c.
2) nel merito, in via principale, respingere la domanda formulata nei suoi confronti dall'attrice, per le ragioni esposte in narrativa.
3) in via subordinata, dichiarare la Unipol tenuta a tenerlo indenne di quanto CP_4 dovesse essere tenuto a pagare e per l'effetto condannare la Compagnia stessa al pagamento di tali somme a favore dell'attrice.
4) onerare la parte, o le parti soccombenti, della rifusione delle spese di lite e onorari anche della fase della mediaconciliazione”.
1.3. All'udienza di prima comparizione del 15 marzo 2016 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e l'udienza era differita al 13 settembre 2016.
1.4. Costituitasi in giudizio, la impugnava e contestava la Controparte_2 fondatezza delle domande avversarie.
Per quanto di suo interesse, eccepiva, in via preliminare, “l'inoperatività della garanzia assicurativa” giacché, contravvenendo all'art.
2.1 del contratto assicurativo n.
1404/48/18451295 (il quale prevedeva l'obbligo per l'assicurato di dare avviso alla compagnia del sinistro occorso entro tre giorni dalla conoscenza), il Condominio aveva notiziato la compagnia assicurativa dei danni lamentati dall'attrice solamente nel 2015, vale a dire due anni dopo averne avuto contezza (2013). La colpevole inerzia del dunque, aveva, non CP_1 solo contribuito ad aggravare il danno, quanto aveva irrimediabilmente compromesso la possibilità di accertamento delle cause, nonché la perdita del diritto all'indennizzo: ed infatti, il perito incaricato all'uopo dalla compagnia assicurativa aveva dato atto dell'impossibilità di
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 5 di 11 accertare la causa dei danni arrecati all'immobile dalle infiltrazioni, in quanto i lavori erano già stati eseguiti, seppur con notevole ritardo rispetto alla data di verificazione.
Esponeva, inoltre, che ai sensi dell'art.
1.2. delle condizioni di assicurazione, i suddetti danni
“derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali” non erano comunque oggetto di copertura assicurativa.
Contestava, altresì, la pretesa risarcitoria sotto il profilo del quantum debeatur, in quanto eccessivamente onerosa e comunque non supportata da alcun valido riscontro probatorio, posto che a fondamento della stessa era stato allegato soltanto un preventivo di spesa.
Tanto premesso, la rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni altra opportuna declaratoria: 1) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e, in via subordinata, contenere la condanna del nei limiti del giusto risarcimento;
2) Controparte_1 rigettare la domanda di garanzia proposta dal Parte_2
nei confronti della in quanto infondata in
[...] Controparte_2 fatto e diritto e, in via subordinata, contenere la garanzia nei giusti limiti che saranno accertati, tenuto conto di quanto stabilito nelle Condizioni di Polizza e della franchigie previste dal contratto assicurativo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1.5. Concessi i termini ex art. 183, comma 6. c.p.c., all'udienza del 16 febbraio 2017 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso del difensore del CP_1 convenuto.
Riassunto da parte attrice, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1 marzo 2018, veniva disposta la rimessione nei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. del ed il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale ed CP_1 espletamento di C.T.U.
1.6. Dopo alcuni rinvii, la causa era assegnata allo scrivente Magistrato con decreto del
Presidente di Sezione n 8/2024 col quale era disposta la perequazione dei carichi gravanti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista del PNNR di smaltimento dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024, con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31 dicembre 2016.
Precisate, quindi, nuovamente le conclusioni, all'esito dell'udienza cartolare del 21 novembre
2024, la cui celebrazione era sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 6 di 11 scritta, con provvedimento del 20 dicembre 2024 la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Con l'incardinazione del presente giudizio l'odierna attrice chiede accertarsi la provenienza delle infiltrazioni che hanno interessato l'immobile di sua proprietà dalle aree di pertinenza e la condanna del al risarcimento dei lavori, già eseguiti, di CP_5 Controparte_1 risanamento del bene.
2.1. Tanto premesso, sotto il profilo della qualificazione giuridica, la fattispecie in esame s'inquadra nell'alveo dell'art. 2051 c.c., il quale stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La norma configura, dunque, un'ipotesi di responsabilità oggettiva fondata sull'esistenza del mero rapporto di custodia che intercorre tra il responsabile e la res che ha cagionato l'evento lesivo;
per tale dovendosi intendere l'esercizio di un potere di effettiva vigilanza sulla cosa, indipendentemente dal titolo che si vanti sulla medesima, non essendo questo correlato esclusivamente alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Più precisamente, per custode deve intendersi – nel significato attribuito dalla norma in esame
- colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per il solo fatto di avere la materiale disponibilità della stessa.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità «La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato» (cfr. sentenze gemelle della Corte di
Cassazione del 6 luglio 2006 nn. 15383 e 15384).
Ed ancora, “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 7 di 11 o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2017, n.30775).
Ancor più di recente la Suprema Corte precisa che “la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art.
1227 cod. civ. e, indefettibilmente, almeno la seconda (per la prima bastando la colpa del leso:
Cass. n. 21675 del 20/07/2023 Rv. 668745-01), dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass. ordinanza, n. 6756/2024).
In altri termini, mentre sull'attore grava l'onere di provare il danno subito ed il nesso eziologico tra questo e il bene in custodia, sul custode incombe quello, decisamente più oneroso, di dare la prova del caso fortuito, ovvero del verificarsi di un accadimento imprevedibile ed inevitabile, avulso dalla sua sfera di azione e capace di produrre l'evento. Con la precisazione che tale evento può anche rinvenirsi nella condotta del danneggiato, a condizione però che questa si riveli da sola sufficiente a cagionarlo.
2.2. Dovendo far applicazione dei richiamati principi al caso di specie, la domanda attorea deve essere respinta, giacché l'attrice non fornisce alcun elemento volto a corroborare la prospettazione di cui all'atto introduttivo, limitandosi a dare sostanzialmente per presupposta l'esistenza del collegamento eziologico tra le infiltrazioni e i danni subiti.
Ed invero, la elle proprie deduzioni assertive non indica con precisione né quali parti Pt_1 dell'immobile sua proprietà risultano essere state danneggiate – essendosi limitata ad affermare in maniera del tutto generica di aver subito “danni lungo tutti i muri”, senza meglio specificare quali di questi sono stati interessati dai fenomeni infiltrativi – né le cause dei medesimi (es. cattive condizioni dell'edificio, scarsa manutenzione, scorretta esecuzione dei lavori), né tanto meno il danno subito, richiesto sulla base di un mero preventivo di spesa.
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 8 di 11 A sostegno delle proprie deduzioni l'attrice, infatti, produce documentazione priva di idoneo valore probatorio, giacché non dimostrativa del nesso causale tra la res ed il danno, dell'esecuzione dei lavori e del loro costo effettivo: trattasi, in particolare, del verbale dell'assemblea condominiale dell'8/9 luglio 2015 dal quale si evince solamente che tra i punti all'ordine del giorno vi è la richiesta di risarcimento per i danni lamentati, del verbale della procedura di mediazione, di documentazione fotografica e del preventivo di spesa per i lavori da effettuare che sono inidonei a dimostrare tanto le cause delle infiltrazioni quanto il nesso eziologico tra la cosa e il danno.
Parimenti privo di valenza probatoria è l'atto di accertamento del danno della CP_2 giacché – diversamente a quanto sostenuto dall'attrice nell'atto introduttivo e nella memoria assertiva – nulla prova in ordine al danno ed alla responsabilità del . Con esso, CP_1 infatti, la compagnia assicurativa del si limita ad affermare che a causa della CP_1 tardività della denuncia (maggio 2015) l'accertamento peritale è stato pregiudicato.
In altri e più chiari termini, il suddetto documento non assume alcuna rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. giacché non prova né le cause dei fenomeni infiltrativi verificatisi nell'immobile, né dà conto della rispondenza delle parti strutturali interessate dall'infiltrazione d'acqua, anche con riferimento alla data dell'evento, né infine consente di accertare il nesso eziologico tra le infiltrazioni ed i danni subiti.
Deve osservarsi, altresì, che nel caso di specie il processo di produzione causale dell'evento, così come prospettato nel libello introduttivo e negli atti di causa, non trova riscontro probatorio alcuno nella prova testimoniale, giacché dalle deposizioni dei testimoni emerge solamente che all'interno dell'immobile di proprietà dell'attrice sono stati eseguiti nell'anno 2015 dei lavori di risanamento.
Ed invero, il teste – a conoscenza della circostanza in quanto direttore dei Testimone_1 menzionati lavori – dichiara solamente che detti lavori, per il pagamento dei quali la Pt_1 chiese espressamente di non emettere fattura “non avendo disponibilità economica” - di ristrutturazione sono consistiti “nel togliere l'intonaco e ripristinare in alcuni punti la parete interna, rifare l'intonaco e pitturare e rimontare i battiscopa” (cfr. verbale di udienza del
5.02.2019)
I testi e parimenti confermano che i lavori di Persona_2 Testimone_2 ristrutturazione sono stati eseguiti per eliminare l'umidità presenti lungo le pareti dell'immobile e, sebbene dichiarino che, successivamente, sono stati anche eseguiti lavori esterni, giacché le
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 9 di 11 infiltrazioni provenivano dalla colonna montante della rete fognaria del , non CP_1 forniscono alcun altro elemento per consentire di accertare in maniera rigorosa la sussistenza del nesso causale. Trattasi, infatti, di affermazioni generiche che, non trovando conferma probatoria, non assumono alcun rilievo dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda.
Alla luce di tali considerazioni la consulenza tecnica d'ufficio, seppure dispiegata nel corso del giudizio, non può che essere disattesa in relazione al quesito volto all'accertamento della congruità dei costi sostenuti dall'attrice e di cui questa chiede il risarcimento.
E' di tutta evidenza, infatti, che alla luce dei principi di diritto sopra richiamati in punto di responsabilità ex art. 2051 c.c., in assenza della prova del nesso di causalità tra la “res” e il danno, ogni indagine volta ad individuare la causa delle infiltrazioni (quesito n. 2), ad accertare il nesso eziologico (quesito n. 3), si palesa del tutto superflua.
In ogni caso, deve evidenziarsi che nella consulenza tecnica espletata, il CTU – all'esito dei sopralluoghi effettuati – nulla dice circa i quesiti posti, in ragione del fatto che con l'esecuzione dei lavori sono “stati risolti causa ed effetti delle criticità lamentate da parte attrice”
In assenza, dunque, di prova, gravante sulla danneggiata, l'accertamento avente ad oggetto i danni e la congruità dei costi sostenuti dall'attrice - così come prospettati in citazione - si palesa del tutto ultroneo. Costi di cui, peraltro, l'attrice non fornisce alcuna prova, avendo solamente prodotto un generico preventivo di spesa, probatoriamente irrilevante.
In conclusione, non avendo l'attrice assolto al proprio onere probatorio, la domanda di cui all'atto di citazione deve essere respinta.
3. In ragione del rigetto della domanda attorea, ogni ulteriore questione relativa alla garanzia della Compagnia assicurativa in favore del convenuto deve ritenersi assorbita. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 aggiornati al D. M. 147/2022, applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 5.201 ad € 26.000 ed i valori minimi per tutte le fasi di giudizio.
Le spese di c. t. u. vengono poste definitivamente a carico della sola parte attrice;
pertanto, ove in tutto o in parte anticipate da taluna delle altre parti, parte attrice è condannata al corrispondente rimborso.
P.Q.M.
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 10 di 11 Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nella persona del giudice, dott.ssa Elais
Mellace, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6394 del R.G.A.C. dell'anno
2015, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda;
3. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto Parte_1
in persona dell'amministratore p.t. e della terza chiamata in causa, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi € Controparte_2
2.540,00 per ciascuno, per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
4. pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto di pagamento del 9 febbraio 2023, pertanto, ove in tutto o in parte anticipate da taluna delle altre parti, parte attrice è condannata al corrispondente rimborso.
Così deciso, in Catanzaro il 20 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 6394/2015 - Pagina 11 di 11