Art. 2.
Per provvedere alle spese previste dal precedente articolo 1 il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di complessive lire 3.650.000.000.
All'onere sopraindicato si fara' fronte con una parte del ricavato del prestito "Buoni del tesoro novennali 5 per cento 1961" di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325 .
Per provvedere alle spese previste dal precedente articolo 1 il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di complessive lire 3.650.000.000.
All'onere sopraindicato si fara' fronte con una parte del ricavato del prestito "Buoni del tesoro novennali 5 per cento 1961" di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325 .