Articolo 2 della Legge 27 marzo 1954, n. 134
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 maggio 1954
Art. 2.
Per provvedere alle spese previste dal precedente articolo 1 il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di complessive lire 3.650.000.000.
All'onere sopraindicato si fara' fronte con una parte del ricavato del prestito "Buoni del tesoro novennali 5 per cento 1961" di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325 .
Entrata in vigore il 20 maggio 1954