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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 5972/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Russo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da ricorso e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.11.2022 dato atto che: di aver contratto matrimonio con Parte_1
la resistente il 21.09.1991 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di
Pagani, atto n. 184, parte II, anno 1991); che dal matrimonio nascevano due figli, (nata a Per_1 Pagani il 05.08.1992) ed (nato a [...] il [...]), maggiorenni ed economicamente Per_2
autonomi; che con decreto n. 22 del 26.02.2003 il Tribunale di Nocera Inferiore omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, sussistevano i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciò posto, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale
Ill.mo, “ contrariis reiectus “ A) modificare le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto n. 22 del 26.02.203 dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione
Civile - NEI TERMINI CHE SEGUONO: B) NESSUN MANTENIMENTO IL Parte_2
NE'AI FIGLI NE' ALLA;
C) L'ASSEGNAZIONE DELLA
[...] Parte_3
CASA CONIUGALE CON MOBILI ED ARREDI IN ESSA CONTENUTI RESTERANNO ALLA
SIGNORA FERRAIOLI COME STABLITO IN SEDE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE;
Tes_1
D) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pagani il 21.09.1991 tra i
Sigg.ri , e trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_4
Comune di Pagani ANNO 1991, PARTE II SERIE N. 184; E) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pagani di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed a tutte le incombenze di legge.”.
Celebrata l'udienza presidenziale del 19.06.2023 il Presidente f.f., esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, confermava le statuizioni di cui alla separazione e rinviava il giudizio, per il prosieguo, davanti al g.i. per l'udienza del
28.03.2024. Il precedente giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato sul ruolo, all'udienza del 24.10.2024 veniva disposto un rinvio della causa affinché parte ricorrente provvedesse alla rinotifica dell'ordinanza presidenziale e dei successivi atti e verbali di causa alla resistente contumace ai fini della valida instaurazione del contraddittorio. Con nota di trattazione scritta depositata il 13.5.2025 il procuratore di parte ricorrente dava atto del sopravvenuto decesso di , giusto certificato di morte allegato, ed il Parte_1
giudizio veniva, quindi, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato nella fattispecie de qua si è sperimentata la sopravvenuta carenza di interesse alla naturale conclusione del giudizio, in ragione dell'intervenuto decesso del ricorrente, la quale va dichiarata allorquando vi sia il mutamento della situazione di fatto, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, quand'anche riguardante una sola parte. Il decesso della parte comporta, all'evidenza, la cessazione del contendere.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede:
dichiara la cessata materia del contendere;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 5972/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Russo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da ricorso e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.11.2022 dato atto che: di aver contratto matrimonio con Parte_1
la resistente il 21.09.1991 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di
Pagani, atto n. 184, parte II, anno 1991); che dal matrimonio nascevano due figli, (nata a Per_1 Pagani il 05.08.1992) ed (nato a [...] il [...]), maggiorenni ed economicamente Per_2
autonomi; che con decreto n. 22 del 26.02.2003 il Tribunale di Nocera Inferiore omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, sussistevano i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciò posto, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale
Ill.mo, “ contrariis reiectus “ A) modificare le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto n. 22 del 26.02.203 dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione
Civile - NEI TERMINI CHE SEGUONO: B) NESSUN MANTENIMENTO IL Parte_2
NE'AI FIGLI NE' ALLA;
C) L'ASSEGNAZIONE DELLA
[...] Parte_3
CASA CONIUGALE CON MOBILI ED ARREDI IN ESSA CONTENUTI RESTERANNO ALLA
SIGNORA FERRAIOLI COME STABLITO IN SEDE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE;
Tes_1
D) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pagani il 21.09.1991 tra i
Sigg.ri , e trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_4
Comune di Pagani ANNO 1991, PARTE II SERIE N. 184; E) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pagani di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed a tutte le incombenze di legge.”.
Celebrata l'udienza presidenziale del 19.06.2023 il Presidente f.f., esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, confermava le statuizioni di cui alla separazione e rinviava il giudizio, per il prosieguo, davanti al g.i. per l'udienza del
28.03.2024. Il precedente giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato sul ruolo, all'udienza del 24.10.2024 veniva disposto un rinvio della causa affinché parte ricorrente provvedesse alla rinotifica dell'ordinanza presidenziale e dei successivi atti e verbali di causa alla resistente contumace ai fini della valida instaurazione del contraddittorio. Con nota di trattazione scritta depositata il 13.5.2025 il procuratore di parte ricorrente dava atto del sopravvenuto decesso di , giusto certificato di morte allegato, ed il Parte_1
giudizio veniva, quindi, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato nella fattispecie de qua si è sperimentata la sopravvenuta carenza di interesse alla naturale conclusione del giudizio, in ragione dell'intervenuto decesso del ricorrente, la quale va dichiarata allorquando vi sia il mutamento della situazione di fatto, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, quand'anche riguardante una sola parte. Il decesso della parte comporta, all'evidenza, la cessazione del contendere.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede:
dichiara la cessata materia del contendere;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire