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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1439/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22 luglio 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. , in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Olga Meroni e Laura Parte_2
Maria Giammarrusto, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Milano,
Corso Italia, n. 13; appellante contro
1 Controparte_1
(C.F. ), in persona dei curatori e P.IVA_2 Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dapprima dall'avv. Dario Gionfrida, CP_3
successivamente, a seguito di rinuncia al mandato da parte del predetto, dall'avv.
Tommaso Giovanni Lambert, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Curtarolo (PD), Piazzetta Curte Rodulo, n. 5; appellata
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare” - Appello avverso la sentenza n.
476/2022 pubblicata in data 24 maggio 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 456/2020 R.G. avanti al Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“rigettare l'avversaria domanda di declaratoria di inefficacia avanzata ex art. 67, co. 2, legge fallimentare perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui agli atti;
accertare il diritto, in capo all'esponente ad ottenere dal Parte_3
la restituzione dell'importo di € 89.345,16 versato in esecuzione della sentenza di primo grado [ALL. C], oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. ex art. 1284, ultimo comma, c.c. dalla notifica del presente atto al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
2 - per parte appellata:
“1) in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile in toto l'appello avversario e confermare integralmente la sentenza impugnata;
2) in subordine, nel merito:
A) in via principale: rigettare in toto l'appello avversario, siccome infondato in fatto e in diritto, e confermare integralmente la sentenza impugnata;
B) in via subordinata: nella denegatissima ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, si ribadiscono le domande formulate in prime cure, di cui si chiede l'accoglimento e che si riportano di seguito:
1.- revocare e dichiarare inefficaci ex art. 67, co. 2, l.fall. (in combinato disposto con l'art. 69 bis, co. 2, l.fall) tutti i plurimi pagamenti indicati in prime cure, per complessivi € 68.963,18, eseguiti dalla Controparte_1
a favore della e, per l'effetto, condannare
[...] Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Parte_1
restituire al Controparte_1
la somma di € 68.963,18, o la diversa somma oggetto dei pagamenti in
[...]
concreto revocati, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
2.- in via istruttoria: ove occorra, disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, precisamente, ordinare alla BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE
SOCIETÀ PER AZIONI di esibire l'estratto conto relativo ai mesi da luglio 2016
a settembre 2016 (estremi inclusi), con riferimento al conto corrente intestato alla società (IBAN: [...])”. Parte_1
3 3) In ogni caso: dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi la domanda restitutoria formulata dall'appellante.
Con vittoria di spese (anche generali), diritti e onorari di causa, oltre all'IVA e al
CPA come per legge.”
Motivi della decisione
In fatto
In data 2 gennaio 2017, depositava Controparte_1
presso il Tribunale di Rovigo ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., iscritto nel Registro delle Imprese in data 3 gennaio 2017; successivamente, con sentenza del medesimo Tribunale n. 70/2017 del 3 ottobre 2017, veniva dichiarato il fallimento della società (su istanza di auto- fallimento) con conseguente improcedibilità della domanda di concordato.
Con atto di citazione del 20 febbraio 2020, la curatela del fallimento
[...]
agiva in giudizio nei confronti della Controparte_1 Parte_1
per ottenere la revoca dei pagamenti effettuati in suo favore ai sensi degli artt. 67, comma 2 e 69-bis, comma 2, L.F., allegando di aver versato complessivamente euro 68.963,18 nel semestre antecedente la pubblicazione nel Registro Imprese della domanda di concordato, precisamente tra il 15 luglio e il settembre del 2016,
e che la beneficiaria dei pagamenti era pienamente consapevole della situazione di insolvenza in cui versava la propria debitrice. Pertanto, chiedeva di dichiarare l'inefficacia di detti pagamenti e, per l'effetto, di condannare a Parte_1
restituire le somme.
4 In data 20 maggio 2020 si costituiva in giudizio contestando la Parte_1
prospettazione avversaria e chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo di cui all'art. 67, comma 2, L.F..
All'esito di istruttoria documentale, con sentenza n. 476/2022 pubblicata in data 24 maggio 2022, il Tribunale di Rovigo riteneva la domanda fondata, così decidendo:
“REVOCA e DICHIARA INEFFICACI ex art. 67, co. 2, l.fall. (in combinato disposto con l'art. 69 bis, co. 2, l.fall) tutti i plurimi pagamenti indicati in parte motiva , per complessivi € 68.963,18, eseguiti dalla
[...]
a favore della e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a restituire al CP_1 Controparte_1
la somma di € 68.963,18.
[...]
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore a rifondere le spese di lite a favore di
[...]
che si liquidano in euro 13.430,00 Controparte_1
oltre 15% spese generali, 4% CPA e IVA se effettivamente dovuta.”
In particolare, in merito al presupposto oggettivo, il Tribunale accertava che, alla luce della retrodatazione ex art. 69-bis, comma 2 L.F., il periodo “sospetto” semestrale di cui all'art. 67, comma 2 L.F. comprendeva l'arco temporale intercorrente tra il 3 luglio 2016 e il 3 gennaio 2017 e, quindi, i pagamenti oggetto di causa rientravano in detto periodo poiché eseguiti tra il 15 luglio e il settembre
2016. Il fatto che fra la domanda di concordato e la dichiarazione di fallimento la
5 società fosse stata messa in liquidazione volontaria “non significa che la procedura di concordato sia stata interrotta, tanto che il Tribunale, sull'istanza di auto- fallimento ha da un lato dichiarato la improcedibilità della procedura concordataria e dall'altro il fallimento di ”. Inoltre, la tesi della Parte_3
convenuta secondo cui il termine retroagirebbe fino alla data di ammissione al concordato preventivo e non fino alla domanda di ammissione iscritta nel Registro
Imprese non sarebbe fondata, considerato il tenore letterale dell'art. 69-bis L.F., come novellato nel 2012.
Il Tribunale, infine, accertava il presupposto soggettivo alla luce del quadro indiziario documentale, anche considerato l'impatto mediatico della decozione di
, e condannava la convenuta alla restituzione Controparte_1
della complessiva somma di euro 68.963,13.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 4 luglio 2022, ha Parte_1
proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto applicabile l'art. 69-bis L.F. sulla consecutio delle procedure in difetto dei relativi presupposti.
Col secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che fosse consapevole dello stato di insolvenza in cui versava Pt_1
l'odierna appellata.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta del 10 novembre 2022, ha
6 eccepito l'inammissibilità dell'appello a seguito dell'insinuazione al passivo del fallimento da parte dell'appellante senza condizionarla all'esito di un giudizio d'appello: “una istanza di insinuazione siffatta, pura e semplice, [è] radicalmente incompatibile con la impugnativa della sentenza di prime cure, determinando la inammissibilità dell'appello avversario”.
L'appellata ha altresì eccepito l'infondatezza dell'appello, ribadendo la sussistenza sia del presupposto oggettivo, e quindi la corretta individuazione del periodo
“sospetto” dal 3 luglio 2016 al 3 gennaio 2017, sia del presupposto soggettivo, insistendo sull'idoneità del quadro indiziario, sull'onere della prova gravante su
[...]
in relazione ai propri assunti difensivi e sulla disponibilità in capo Pt_1
all'appellante di tutti gli strumenti per poter conoscere lo stato di decozione dell'appellata.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20 febbraio 2025, assegnati i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Il Giudice Delegato del all'udienza di verifica del 5 aprile Parte_3
2023 ha ammesso con riserva (condizionatamente all'esito del giudizio di appello) il credito di oggetto di domanda di insinuazione al passivo per importo Pt_1
corrispondente ai pagamenti revocati;
ciò consente di ritenere superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata.
7 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 69-bis , comma 2,
L.F. sulla consecutio delle procedure in difetto dei relativi presupposti.
Assume l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il non aveva individuato alcun elemento funzionale alla dimostrazione di Parte_3
una effettiva consecuzione delle due procedure concorsuali, né tale consecuzione avrebbe potuto presumersi, considerata la messa in liquidazione volontaria della società in data successiva alla presentazione della domanda di concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento avvenuta in forza di un ricorso autonomamente presentato dalla stessa società fuori dal contesto processuale del concordato in bianco.
Il motivo è infondato. ha infatti depositato dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Rovigo, in data 2 gennaio 2017, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 L.F., iscritto nel Registro delle Imprese il 3 gennaio 2017 (v. doc. 2, pag. 29 fascicolo di parte attrice), con successiva nomina dei Commissari giudiziali il 10 gennaio 2017 (ibidem, pag. 28).
Senza soluzione di continuità, in accoglimento della domanda di fallimento in proprio, il Tribunale, con la sentenza n. 70/2017 R. Sent. (n. 66/2017 Fall.), del 2-
3.10.2017, ha dichiarato il fallimento di (doc. 3). Parte_3
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo,
8 il principio di consecuzione tra le procedure è destinato a operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata (v. Cass. sez. I, 05/01/2022, n.215).
La Suprema Corte ha precisato che “La dichiarazione di fallimento seguita al concordato preventivo, infatti, attua non un fenomeno di mera successione cronologica, ma di “consecuzione di procedimenti”, che, pur formalmente distinti, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati, nel fine del rispetto della regola della par condicio, avendo le due procedure a presupposto un analogo fenomeno economico;
si opera, in tal modo, una considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui sia succeduta quella di fallimento, pur nella formale distinzione dei procedimenti. Tale principio presenta un valore sistematico, in quanto caratterizzato dall'esigenza di salvaguardia dell'interesse superiore di concreta attuazione della par condicio creditorum, anche contro eventuali espedienti tesi a vanificarla (cfr., da ultimo, Cass. 29 marzo 2019, n.
8970).
Come da tempo rilevato (e multis, Cass. 29 marzo 2016, n. 6045, la quale ricorda
i precedenti di Cass. n. 5527/2006, n. 21326/2005, n. 17844/2002 e l'orientamento costante fin dalla remota Cass. n. 3981/1956), la c.d. consecuzione fra le procedure concorsuali implica che esse siano originate da un medesimo unico presupposto, costituito dallo "stato d'insolvenza".
La consecuzione si sostanzia nella considerazione unitaria della procedura di
9 concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, con retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare.
Se ciò si affermava nel vigore del vecchio testo della legge fallimentare in cui identico era il presupposto del concordato preventivo e del fallimento sul piano normativo, la questione non muta nel successivo regime, in cui il D.L. n. 275 del
2005, art. 36 conv. in L. n. 51 del 2006, ha fornito l'interpretazione autentica del novellato L.Fall., art. 160, disponendo che "per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza"; mentre il D.L. n. 83 del 2012, art. 33, comma 1, lett. a-bis, n.
2), conv. in L. n. 134 del 2012, aggiungendo il comma 2 della L.Fall., art. 69-bis, per il caso che alla domanda di concordato segua il fallimento, ha precisato che i termini per le revocatorie "decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese", dove la portata innovativa della disposizione attiene solo al momento temporale detto.” (così, in motivazione, Cass. sez. I, 06/09/2021, n.24056).
L'aspetto principale, come è stato osservato, è quello di capire in concreto se la dichiarazione di fallimento sia casualmente e direttamente ricollegabile a quella medesima crisi economica che aveva determinato l'apertura del concordato preventivo (o anche solo il deposito della relativa domanda).
Nel caso di specie non appare seriamente contestabile che la declaratoria di fallimento di sia stata pronunciata in consecuzione con la procedura Parte_3
di concordato preventivo, e dunque senza soluzione di continuità ex art.69-bis, comma 2, L.F., trattandosi di due procedure che si sono susseguite senza neppure uno iato temporale minimo. La circostanza che anteriormente alla dichiarazione di
10 fallimento e successivamente alla domanda di concordato preventivo Parte_3
sia stata messa in liquidazione volontaria è circostanza del tutto irrilevante, che non incide sulla consecuzione.
La sentenza dichiarativa di fallimento, in accoglimento della domanda di fallimento in proprio, costituisce infatti espressione e manifestazione della medesima insolvenza e crisi di impresa, come evidenziato anche dalla motivazione della sentenza stessa: “Considerato che nel decreto di concessione del termine di cui all'art 161, VI comma l.f. - richiamato integralmente per relazionem - si è già positivamente vagliata la competenza territoriale del Tribunale adito nonché la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento;
constatato non essere dubitabile lo stato di insolvenza emergente non solo dalla ammissione di parte, ma anche dalla lettura dei documenti contabili agli atti;
…”.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che nel caso in esame il periodo sospetto rilevante ai sensi dell'art.67, comma 2, L.F. va pertanto temporalmente collocato tra il 3 luglio 2016 ed il 3 gennaio 2017 (data di iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato ex art.161, comma 6, L.F. di Pt_3
[...]
Ricorre quindi il presupposto temporale della revocatoria, essendo documentalmente provato che gli indicati pagamenti in favore dell'odierna appellante sono stati effettuati nel semestre sospetto.
Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che fosse consapevole dello stato di insolvenza in Pt_1
11 cui versava l'odierna appellata. Il primo Giudice, ritenendo che dovesse Pt_1
provare la prassi dei pagamenti tardivi, avrebbe provocato un'inversione dell'onere probatorio, oltre al fatto che ciò comunque non potrebbe essere elevato a elemento presuntivo dello stato di insolvenza;
inoltre, l'appellante ha escluso che l'impatto mediatico della vicenda, la capacità organizzativa e l'articolazione territoriale della potessero essere assunti come elementi di presunzione della conoscenza Pt_1
dello stato di decozione, non avendo alcuna valida ragione di eludere la par condicio creditorum.
Il motivo è infondato.
In generale, “in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2,
l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato
d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della
"scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni
(economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare” (tra le altre, Cass., sez. I, 14/09/2022 n.
27070).
Pertanto, gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli
12 altri, devono rivelarsi idonei nel loro complesso a condurre il Giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.
Al riguardo, questa Corte ritiene, all'esito del rinnovato esame di tutto il materiale probatorio, che la valutazione effettuata dal Tribunale sia corretta.
Nel caso di specie, la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza è stata desunta dal primo Giudice da molteplici elementi ed innanzitutto dalle modalità particolarmente assillanti con cui dalla primavera del 2016 ha Pt_1
reiteratamente richiesto a il pagamento dei propri crediti con mail di Parte_3
sollecito anche a distanza di pochi giorni, pretendendo lettere di riconoscimento di debito come condizione per la concessione di piani di rientro e minacciando il mancato rinnovo dei contratti in essere (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza):
Tali modalità incalzanti non si giustificano, come preteso dalla convenuta, odierna appellante, sulla base del generico rilievo che “il rapporto si è protratto per un tempo piuttosto lungo e che per tutto il corso della sua durata la società ha sempre pagato le fatture in ritardo, e quasi sempre a fronte di almeno un sollecito.”, risultando invece chiaramente sintomatiche della consapevolezza in capo a
[...]
della situazione di insolvenza in cui oramai versava e del Pt_1 Parte_3
timore di non riuscire ad ottenere i pagamenti prima dell'avvio di una procedura concorsuale.
Il primo Giudice ha infatti correttamente valorizzato la circostanza che proprio nel
13 corso del 2016 “la gravissima situazione e la decozione di veniva Parte_3
esposta dalla stampa con notevole frequenza” (pag.5). Il riferimento è alla produzione fa parte del Fallimento di alcuni articoli pubblicati dal quotidiano “Il
Mattino” nel periodo da febbraio a luglio 2016, con i seguenti significativi titoli:
“ un buco da 30 milioni” (doc. 18); “Altro che due diligence. Portare i Parte_3
libri in tribunale” (doc. 19) e “Una serata per spiegare come si è arrivati al tracollo”
(doc. 19 cit.); “La parentopoli della Padova Tre srl” (doc. 20); “ non ci Parte_3
paga da un anno” (doc. 21); “ bilancio bocciato. Revocati i vertici della Parte_3
società” (doc. 22).
La notorietà di (società pubblica che si occupava della raccolta e della Parte_3
gestione dei rifiuti nella bassa padovana) ed il risalto offerto alla vicenda imprenditoriale sono fattori che emergono dalla lettura degli articoli prodotti e che, in questo giudizio, rappresentano la base per la valorizzazione degli elementi da cui trarre la ragionevole certezza della conoscenza in capo a , azienda Pt_1
operante con varie filiali, e Rovigo comprese, nello stesso territorio veneto, Pt_3
della situazione di crisi di , crisi ormai irreversibile al momento della Parte_3
ricezione dei pagamenti.
Ne consegue che, nel “periodo sospetto”, , per le sue qualità professionali Pt_1
derivanti dall'essere una impresa attiva sul mercato, ben poteva cogliere i segnali della decozione di , segnali che costituiscono indizi gravi, precisi e Parte_3
concordanti sui quali il Tribunale ha correttamente fondato la conoscenza da parte della creditrice dello stato d'insolvenza della società poi fallita
14 Ne consegue il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) in relazione al valore della causa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 476/2022 emessa dal Tribunale di Rovigo;
2. condanna l'appellante alla rifusione a favore del Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre a rimborso
15 forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di parte appellante.
Venezia, 1° luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22 luglio 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. , in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Olga Meroni e Laura Parte_2
Maria Giammarrusto, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Milano,
Corso Italia, n. 13; appellante contro
1 Controparte_1
(C.F. ), in persona dei curatori e P.IVA_2 Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dapprima dall'avv. Dario Gionfrida, CP_3
successivamente, a seguito di rinuncia al mandato da parte del predetto, dall'avv.
Tommaso Giovanni Lambert, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Curtarolo (PD), Piazzetta Curte Rodulo, n. 5; appellata
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare” - Appello avverso la sentenza n.
476/2022 pubblicata in data 24 maggio 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 456/2020 R.G. avanti al Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“rigettare l'avversaria domanda di declaratoria di inefficacia avanzata ex art. 67, co. 2, legge fallimentare perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui agli atti;
accertare il diritto, in capo all'esponente ad ottenere dal Parte_3
la restituzione dell'importo di € 89.345,16 versato in esecuzione della sentenza di primo grado [ALL. C], oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. ex art. 1284, ultimo comma, c.c. dalla notifica del presente atto al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
2 - per parte appellata:
“1) in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile in toto l'appello avversario e confermare integralmente la sentenza impugnata;
2) in subordine, nel merito:
A) in via principale: rigettare in toto l'appello avversario, siccome infondato in fatto e in diritto, e confermare integralmente la sentenza impugnata;
B) in via subordinata: nella denegatissima ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, si ribadiscono le domande formulate in prime cure, di cui si chiede l'accoglimento e che si riportano di seguito:
1.- revocare e dichiarare inefficaci ex art. 67, co. 2, l.fall. (in combinato disposto con l'art. 69 bis, co. 2, l.fall) tutti i plurimi pagamenti indicati in prime cure, per complessivi € 68.963,18, eseguiti dalla Controparte_1
a favore della e, per l'effetto, condannare
[...] Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Parte_1
restituire al Controparte_1
la somma di € 68.963,18, o la diversa somma oggetto dei pagamenti in
[...]
concreto revocati, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
2.- in via istruttoria: ove occorra, disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, precisamente, ordinare alla BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE
SOCIETÀ PER AZIONI di esibire l'estratto conto relativo ai mesi da luglio 2016
a settembre 2016 (estremi inclusi), con riferimento al conto corrente intestato alla società (IBAN: [...])”. Parte_1
3 3) In ogni caso: dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi la domanda restitutoria formulata dall'appellante.
Con vittoria di spese (anche generali), diritti e onorari di causa, oltre all'IVA e al
CPA come per legge.”
Motivi della decisione
In fatto
In data 2 gennaio 2017, depositava Controparte_1
presso il Tribunale di Rovigo ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., iscritto nel Registro delle Imprese in data 3 gennaio 2017; successivamente, con sentenza del medesimo Tribunale n. 70/2017 del 3 ottobre 2017, veniva dichiarato il fallimento della società (su istanza di auto- fallimento) con conseguente improcedibilità della domanda di concordato.
Con atto di citazione del 20 febbraio 2020, la curatela del fallimento
[...]
agiva in giudizio nei confronti della Controparte_1 Parte_1
per ottenere la revoca dei pagamenti effettuati in suo favore ai sensi degli artt. 67, comma 2 e 69-bis, comma 2, L.F., allegando di aver versato complessivamente euro 68.963,18 nel semestre antecedente la pubblicazione nel Registro Imprese della domanda di concordato, precisamente tra il 15 luglio e il settembre del 2016,
e che la beneficiaria dei pagamenti era pienamente consapevole della situazione di insolvenza in cui versava la propria debitrice. Pertanto, chiedeva di dichiarare l'inefficacia di detti pagamenti e, per l'effetto, di condannare a Parte_1
restituire le somme.
4 In data 20 maggio 2020 si costituiva in giudizio contestando la Parte_1
prospettazione avversaria e chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo di cui all'art. 67, comma 2, L.F..
All'esito di istruttoria documentale, con sentenza n. 476/2022 pubblicata in data 24 maggio 2022, il Tribunale di Rovigo riteneva la domanda fondata, così decidendo:
“REVOCA e DICHIARA INEFFICACI ex art. 67, co. 2, l.fall. (in combinato disposto con l'art. 69 bis, co. 2, l.fall) tutti i plurimi pagamenti indicati in parte motiva , per complessivi € 68.963,18, eseguiti dalla
[...]
a favore della e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a restituire al CP_1 Controparte_1
la somma di € 68.963,18.
[...]
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore a rifondere le spese di lite a favore di
[...]
che si liquidano in euro 13.430,00 Controparte_1
oltre 15% spese generali, 4% CPA e IVA se effettivamente dovuta.”
In particolare, in merito al presupposto oggettivo, il Tribunale accertava che, alla luce della retrodatazione ex art. 69-bis, comma 2 L.F., il periodo “sospetto” semestrale di cui all'art. 67, comma 2 L.F. comprendeva l'arco temporale intercorrente tra il 3 luglio 2016 e il 3 gennaio 2017 e, quindi, i pagamenti oggetto di causa rientravano in detto periodo poiché eseguiti tra il 15 luglio e il settembre
2016. Il fatto che fra la domanda di concordato e la dichiarazione di fallimento la
5 società fosse stata messa in liquidazione volontaria “non significa che la procedura di concordato sia stata interrotta, tanto che il Tribunale, sull'istanza di auto- fallimento ha da un lato dichiarato la improcedibilità della procedura concordataria e dall'altro il fallimento di ”. Inoltre, la tesi della Parte_3
convenuta secondo cui il termine retroagirebbe fino alla data di ammissione al concordato preventivo e non fino alla domanda di ammissione iscritta nel Registro
Imprese non sarebbe fondata, considerato il tenore letterale dell'art. 69-bis L.F., come novellato nel 2012.
Il Tribunale, infine, accertava il presupposto soggettivo alla luce del quadro indiziario documentale, anche considerato l'impatto mediatico della decozione di
, e condannava la convenuta alla restituzione Controparte_1
della complessiva somma di euro 68.963,13.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 4 luglio 2022, ha Parte_1
proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto applicabile l'art. 69-bis L.F. sulla consecutio delle procedure in difetto dei relativi presupposti.
Col secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che fosse consapevole dello stato di insolvenza in cui versava Pt_1
l'odierna appellata.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta del 10 novembre 2022, ha
6 eccepito l'inammissibilità dell'appello a seguito dell'insinuazione al passivo del fallimento da parte dell'appellante senza condizionarla all'esito di un giudizio d'appello: “una istanza di insinuazione siffatta, pura e semplice, [è] radicalmente incompatibile con la impugnativa della sentenza di prime cure, determinando la inammissibilità dell'appello avversario”.
L'appellata ha altresì eccepito l'infondatezza dell'appello, ribadendo la sussistenza sia del presupposto oggettivo, e quindi la corretta individuazione del periodo
“sospetto” dal 3 luglio 2016 al 3 gennaio 2017, sia del presupposto soggettivo, insistendo sull'idoneità del quadro indiziario, sull'onere della prova gravante su
[...]
in relazione ai propri assunti difensivi e sulla disponibilità in capo Pt_1
all'appellante di tutti gli strumenti per poter conoscere lo stato di decozione dell'appellata.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20 febbraio 2025, assegnati i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Il Giudice Delegato del all'udienza di verifica del 5 aprile Parte_3
2023 ha ammesso con riserva (condizionatamente all'esito del giudizio di appello) il credito di oggetto di domanda di insinuazione al passivo per importo Pt_1
corrispondente ai pagamenti revocati;
ciò consente di ritenere superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata.
7 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 69-bis , comma 2,
L.F. sulla consecutio delle procedure in difetto dei relativi presupposti.
Assume l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il non aveva individuato alcun elemento funzionale alla dimostrazione di Parte_3
una effettiva consecuzione delle due procedure concorsuali, né tale consecuzione avrebbe potuto presumersi, considerata la messa in liquidazione volontaria della società in data successiva alla presentazione della domanda di concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento avvenuta in forza di un ricorso autonomamente presentato dalla stessa società fuori dal contesto processuale del concordato in bianco.
Il motivo è infondato. ha infatti depositato dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Rovigo, in data 2 gennaio 2017, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 L.F., iscritto nel Registro delle Imprese il 3 gennaio 2017 (v. doc. 2, pag. 29 fascicolo di parte attrice), con successiva nomina dei Commissari giudiziali il 10 gennaio 2017 (ibidem, pag. 28).
Senza soluzione di continuità, in accoglimento della domanda di fallimento in proprio, il Tribunale, con la sentenza n. 70/2017 R. Sent. (n. 66/2017 Fall.), del 2-
3.10.2017, ha dichiarato il fallimento di (doc. 3). Parte_3
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo,
8 il principio di consecuzione tra le procedure è destinato a operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata (v. Cass. sez. I, 05/01/2022, n.215).
La Suprema Corte ha precisato che “La dichiarazione di fallimento seguita al concordato preventivo, infatti, attua non un fenomeno di mera successione cronologica, ma di “consecuzione di procedimenti”, che, pur formalmente distinti, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati, nel fine del rispetto della regola della par condicio, avendo le due procedure a presupposto un analogo fenomeno economico;
si opera, in tal modo, una considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui sia succeduta quella di fallimento, pur nella formale distinzione dei procedimenti. Tale principio presenta un valore sistematico, in quanto caratterizzato dall'esigenza di salvaguardia dell'interesse superiore di concreta attuazione della par condicio creditorum, anche contro eventuali espedienti tesi a vanificarla (cfr., da ultimo, Cass. 29 marzo 2019, n.
8970).
Come da tempo rilevato (e multis, Cass. 29 marzo 2016, n. 6045, la quale ricorda
i precedenti di Cass. n. 5527/2006, n. 21326/2005, n. 17844/2002 e l'orientamento costante fin dalla remota Cass. n. 3981/1956), la c.d. consecuzione fra le procedure concorsuali implica che esse siano originate da un medesimo unico presupposto, costituito dallo "stato d'insolvenza".
La consecuzione si sostanzia nella considerazione unitaria della procedura di
9 concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, con retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare.
Se ciò si affermava nel vigore del vecchio testo della legge fallimentare in cui identico era il presupposto del concordato preventivo e del fallimento sul piano normativo, la questione non muta nel successivo regime, in cui il D.L. n. 275 del
2005, art. 36 conv. in L. n. 51 del 2006, ha fornito l'interpretazione autentica del novellato L.Fall., art. 160, disponendo che "per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza"; mentre il D.L. n. 83 del 2012, art. 33, comma 1, lett. a-bis, n.
2), conv. in L. n. 134 del 2012, aggiungendo il comma 2 della L.Fall., art. 69-bis, per il caso che alla domanda di concordato segua il fallimento, ha precisato che i termini per le revocatorie "decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese", dove la portata innovativa della disposizione attiene solo al momento temporale detto.” (così, in motivazione, Cass. sez. I, 06/09/2021, n.24056).
L'aspetto principale, come è stato osservato, è quello di capire in concreto se la dichiarazione di fallimento sia casualmente e direttamente ricollegabile a quella medesima crisi economica che aveva determinato l'apertura del concordato preventivo (o anche solo il deposito della relativa domanda).
Nel caso di specie non appare seriamente contestabile che la declaratoria di fallimento di sia stata pronunciata in consecuzione con la procedura Parte_3
di concordato preventivo, e dunque senza soluzione di continuità ex art.69-bis, comma 2, L.F., trattandosi di due procedure che si sono susseguite senza neppure uno iato temporale minimo. La circostanza che anteriormente alla dichiarazione di
10 fallimento e successivamente alla domanda di concordato preventivo Parte_3
sia stata messa in liquidazione volontaria è circostanza del tutto irrilevante, che non incide sulla consecuzione.
La sentenza dichiarativa di fallimento, in accoglimento della domanda di fallimento in proprio, costituisce infatti espressione e manifestazione della medesima insolvenza e crisi di impresa, come evidenziato anche dalla motivazione della sentenza stessa: “Considerato che nel decreto di concessione del termine di cui all'art 161, VI comma l.f. - richiamato integralmente per relazionem - si è già positivamente vagliata la competenza territoriale del Tribunale adito nonché la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento;
constatato non essere dubitabile lo stato di insolvenza emergente non solo dalla ammissione di parte, ma anche dalla lettura dei documenti contabili agli atti;
…”.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che nel caso in esame il periodo sospetto rilevante ai sensi dell'art.67, comma 2, L.F. va pertanto temporalmente collocato tra il 3 luglio 2016 ed il 3 gennaio 2017 (data di iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato ex art.161, comma 6, L.F. di Pt_3
[...]
Ricorre quindi il presupposto temporale della revocatoria, essendo documentalmente provato che gli indicati pagamenti in favore dell'odierna appellante sono stati effettuati nel semestre sospetto.
Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che fosse consapevole dello stato di insolvenza in Pt_1
11 cui versava l'odierna appellata. Il primo Giudice, ritenendo che dovesse Pt_1
provare la prassi dei pagamenti tardivi, avrebbe provocato un'inversione dell'onere probatorio, oltre al fatto che ciò comunque non potrebbe essere elevato a elemento presuntivo dello stato di insolvenza;
inoltre, l'appellante ha escluso che l'impatto mediatico della vicenda, la capacità organizzativa e l'articolazione territoriale della potessero essere assunti come elementi di presunzione della conoscenza Pt_1
dello stato di decozione, non avendo alcuna valida ragione di eludere la par condicio creditorum.
Il motivo è infondato.
In generale, “in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2,
l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato
d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della
"scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni
(economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare” (tra le altre, Cass., sez. I, 14/09/2022 n.
27070).
Pertanto, gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli
12 altri, devono rivelarsi idonei nel loro complesso a condurre il Giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.
Al riguardo, questa Corte ritiene, all'esito del rinnovato esame di tutto il materiale probatorio, che la valutazione effettuata dal Tribunale sia corretta.
Nel caso di specie, la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza è stata desunta dal primo Giudice da molteplici elementi ed innanzitutto dalle modalità particolarmente assillanti con cui dalla primavera del 2016 ha Pt_1
reiteratamente richiesto a il pagamento dei propri crediti con mail di Parte_3
sollecito anche a distanza di pochi giorni, pretendendo lettere di riconoscimento di debito come condizione per la concessione di piani di rientro e minacciando il mancato rinnovo dei contratti in essere (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza):
Tali modalità incalzanti non si giustificano, come preteso dalla convenuta, odierna appellante, sulla base del generico rilievo che “il rapporto si è protratto per un tempo piuttosto lungo e che per tutto il corso della sua durata la società ha sempre pagato le fatture in ritardo, e quasi sempre a fronte di almeno un sollecito.”, risultando invece chiaramente sintomatiche della consapevolezza in capo a
[...]
della situazione di insolvenza in cui oramai versava e del Pt_1 Parte_3
timore di non riuscire ad ottenere i pagamenti prima dell'avvio di una procedura concorsuale.
Il primo Giudice ha infatti correttamente valorizzato la circostanza che proprio nel
13 corso del 2016 “la gravissima situazione e la decozione di veniva Parte_3
esposta dalla stampa con notevole frequenza” (pag.5). Il riferimento è alla produzione fa parte del Fallimento di alcuni articoli pubblicati dal quotidiano “Il
Mattino” nel periodo da febbraio a luglio 2016, con i seguenti significativi titoli:
“ un buco da 30 milioni” (doc. 18); “Altro che due diligence. Portare i Parte_3
libri in tribunale” (doc. 19) e “Una serata per spiegare come si è arrivati al tracollo”
(doc. 19 cit.); “La parentopoli della Padova Tre srl” (doc. 20); “ non ci Parte_3
paga da un anno” (doc. 21); “ bilancio bocciato. Revocati i vertici della Parte_3
società” (doc. 22).
La notorietà di (società pubblica che si occupava della raccolta e della Parte_3
gestione dei rifiuti nella bassa padovana) ed il risalto offerto alla vicenda imprenditoriale sono fattori che emergono dalla lettura degli articoli prodotti e che, in questo giudizio, rappresentano la base per la valorizzazione degli elementi da cui trarre la ragionevole certezza della conoscenza in capo a , azienda Pt_1
operante con varie filiali, e Rovigo comprese, nello stesso territorio veneto, Pt_3
della situazione di crisi di , crisi ormai irreversibile al momento della Parte_3
ricezione dei pagamenti.
Ne consegue che, nel “periodo sospetto”, , per le sue qualità professionali Pt_1
derivanti dall'essere una impresa attiva sul mercato, ben poteva cogliere i segnali della decozione di , segnali che costituiscono indizi gravi, precisi e Parte_3
concordanti sui quali il Tribunale ha correttamente fondato la conoscenza da parte della creditrice dello stato d'insolvenza della società poi fallita
14 Ne consegue il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) in relazione al valore della causa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 476/2022 emessa dal Tribunale di Rovigo;
2. condanna l'appellante alla rifusione a favore del Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre a rimborso
15 forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di parte appellante.
Venezia, 1° luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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