Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 533 del 29.3.2022
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Collegio composto dai Magistrati:
dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente (relatore) dott.ssa Luisa Santo Consigliere dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n°496/2022 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Maggiore. Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
Parte_2
APPELLATO CONTUMACE All'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 agosto 2022 l' ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza pronunciata il 29 marzo 2022 dal G.U. del Tribunale del Lavoro di Brindisi con la quale, in accoglimento parziale dell'opposizione, proposta da con atto depositato Parte_2 il 29 giugno 2019, avverso l'intimazione di pagamento n°02420199002090463/000, relativa alle cartelle di pagamento n°02420130007185363000 e n°02420180000637060000, il Tribunale aveva accertato la insussistenza dei crediti contributivi derivanti dalla prima cartella di pagamento ( con riferimento alla seconda cartella di pagamento l'opposizione era stata rigettata). A sostegno dell'appello, l' deduceva che erroneamente il giudice Parte_1 di prime cure aveva ritenuto che non fosse stato interrotto il termine di prescrizione quinquennale con riferimento ai crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento n° n°02420130007185363000, dichiarando la estinzione dei medesimi crediti per decorso del termine prescrizionale. Ha rilevato che invece detto termine era stato interrotto dalla appellante con la notifica, in data 7 maggio 2018, ad di una precedente intimazione di pagamento ( rispetto a quella oggetto di Parte_2 impugnazione) ovvero quella recante il n°02420189002074312000, intimazione quest'ultima tempestivamente depositata dall'appellante in forma cartacea al momento della costituzione nel giudizio di primo grado ma andata smarrita nel corso del giudizio e, solo per mera svista, non depositata nuovamente con invio telematico. Ha concluso quindi per l'accoglimento dell'appello con conseguente rigetto della opposizione proposta da anche con riferimento alla cartella di pagamento Parte_2
n°02420130007185363000. L'appellato non si è costituito in giudizio, nonostante regolare notifica dell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento n°02420130007185363000 in quanto, in corso di causa, la stessa è stata annullata d'ufficio in sede amministrativa poiché in applicazione della normativa di cui all'art. 1, commi da 222 a 230, della legge n°197/2022, che ha previsto l'annullamento automatico ("stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad dal 1° Controparte_1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali ( v. documentazione prodotta il 10 gennaio 2025). Per la parte non oggetto di appello, la sentenza di primo grado va confermata. In considerazione dell'annullamento della cartella di pagamento in sede amministrativa, le spese di questo grado vanno compensate come richiesto anche da parte appellante.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 10.8.2022 da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del 29.3.2022 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Brindisi, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso in Lecce il 10 gennaio 2025
Il Presidente dott.ssa Caterina Mainolfi