Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 18/06/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01332/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2023, proposto da:
DO AR, GE TI, FR CA, AL TI, ON AN, SA Di GI, GE IT, ET AL GA, IN FO EN, OR RO LI, EP ZZ, EL Lo ID, CE AR, AN IN, SI EO, CA EP PA, IO ET, VA ER, IL EL, FR RP, EP SA, FA LO, AR NA,
rappresentati e difesi dall’avvocato GE IO ON Giunta, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182.
Per l’annullamento
del parere negativo reso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, avente ad oggetto il calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, notificato al ricorrente a mezzo PEC in data 13 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato in data 3 maggio 2023, i ricorrenti — appartenenti o già appartenuti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco — hanno chiesto al TAR l’annullamento del parere negativo espresso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in ordine al riconoscimento, ai fini del trattamento di fine servizio (TFS), dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto i ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato:
a) I ricorrenti erano tutti appartenenti, in qualità di dipendenti in servizio o già collocati in quiescenza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rivestendo qualifiche comprese tra Capo Squadra, Capo Reparto e Capo Reparto Esperto, con un’anzianità di servizio che, in ogni caso, superava i trentacinque anni.
b) Con l’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l’anno 2022), il legislatore introduceva un meccanismo graduale di riconoscimento di sei scatti stipendiali (ciascuno pari al 2,5% dello stipendio tabellare), rilevanti sia ai fini della determinazione della base pensionabile, sia ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Tuttavia, la norma prevedeva un incremento progressivo di tali scatti, riconoscendone uno per il 2022, due per il 2023, tre per il 2024, cinque per il 2027 e solo sei a decorrere dal 2028.
c) Tale meccanismo determinava in modo ingiusto che coloro i quali, come i ricorrenti, cessavano dal servizio nel periodo compreso tra il 2022 e il 2027, pur avendo maturato i requisiti pensionistici ed avendo regolarmente prestato attività lavorativa, risultavano esclusi — in tutto o in parte — dal pieno beneficio economico previsto dalla norma, per la sola ragione della data di collocamento in quiescenza.
d) A seguito della presentazione di istanze individuali tese all’inclusione integrale dei sei scatti stipendiali nel computo dell’indennità di buonuscita, il Ministero dell’Interno — Dipartimento dei Vigili del Fuoco — rigettava formalmente le richieste, mediante parere reso dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, notificato in data 13 marzo 2023, sostenendo che la norma in questione non consentiva l’erogazione anticipata del beneficio e che il trattamento richiesto non era assimilabile a quello previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, riservato al personale della Polizia di Stato.
1.2 – Svolta tale premessa, in punto di diritto i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 3 Cost., denunciando una disparità di trattamento tra il personale della Polizia di Stato e quello dei Vigili del Fuoco, entrambi dipendenti del Ministero dell’Interno, con funzioni, obblighi e rischi analoghi. Hanno rilevato che, mentre ai primi i sei scatti sono stati riconosciuti integralmente sin dal 2018, ai secondi il beneficio è stato introdotto in forma graduale, con esclusione — totale o parziale — di chi è cessato dal servizio prima del 2028, in evidente contrasto con il principio di eguaglianza e la finalità dichiarata di armonizzazione normativa.
In secondo luogo, hanno lamentato la violazione dell’art. 36 Cost., in quanto il differimento pluriennale degli scatti — da uno nel 2022 a sei solo dal 2028 — renderebbe il trattamento retributivo (e quello previdenziale ad esso collegato) inadeguato per i lavoratori attualmente cessati o prossimi alla cessazione, pregiudicando il diritto alla giusta retribuzione differita e la funzione sociale e previdenziale del TFS.
Hanno inoltre dedotto la violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., evidenziando che il criterio temporale fissato dalla norma comporta effetti irrazionali e discriminatori, in assenza di una giustificazione oggettiva e proporzionata rispetto alle finalità dichiarate dal legislatore, che formalmente miravano a una armonizzazione del trattamento economico del personale.
Hanno quindi chiesto che venga sollevata, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 98, della legge n. 234/2021, nella parte in cui subordina il riconoscimento integrale dei sei scatti stipendiali a una progressione temporale fino al 2028, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, attesa l’irragionevolezza, l’inadeguatezza retributiva e la lesione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
All’esito, hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, con inclusione integrale dei sei scatti stipendiali, in ragione della comprovata equiparabilità funzionale e ordinamentale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rispetto a quello della Polizia di Stato.
2 – Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio il 10 maggio 2023, senza svolgere difese.
3 – Con memoria depositata il 3 aprile 2025 i ricorrenti hanno insistito nelle proprie difese e conclusioni.
4 – Con memoria depositata in data 2 maggio 2025, il Ministero dell’Interno ha svolto deduzioni difensive in merito al suo operato e sollevato, in via preliminare, eccezione di difetto di legittimazione passiva.
A giudizio dell’Amministrazione resistente, l’unico soggetto competente in materia di liquidazione, calcolo ed erogazione del trattamento di fine servizio sarebbe l’INPS, in qualità di ente previdenziale. Il Ministero, pur potendo eventualmente intervenire nella fase istruttoria e nella trasmissione dei dati necessari alla liquidazione, non sarebbe parte del rapporto obbligatorio sotteso al TFS, né titolare del potere dispositivo sulle relative somme. Di conseguenza, secondo la difesa erariale, il Ministero non potrebbe essere legittimamente convenuto in giudizio per controversie attinenti a pretese economiche riferite a prestazioni previdenziali, la cui spettanza e quantificazione rientrerebbero nella competenza esclusiva dell’INPS.
5 – La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 11 giugno 2025, previa sua discussione.
6 – Ciò posto, il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla parte resistente con la memoria difensiva del 2 maggio 2025.
6.1 – Dagli atti risulta che il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero dell’Interno in relazione alla pretesa rideterminazione del trattamento di fine servizio (TFS) con inclusione degli scatti stipendiali previsti dall’art. 1, comma 98, della legge n. 234/2021. Tuttavia, come reiteratamente e condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 329/2006; n. 3365/2007; n. 6465/2010; Sez. III, n. 1231/2019), l’unico soggetto legittimato passivamente nei giudizi concernenti il TFS è l’ente previdenziale competente a corrispondere la prestazione richiesta, oggi identificabile nell’INPS – Gestione ex INPDAP. Dal canto suo, l’Amministrazione di appartenenza, pur essendo tenuta a trasmettere i dati necessari alla definizione del trattamento, non è titolare dell’obbligazione patrimoniale dedotta in giudizio, né svolge alcuna funzione decisoria o provvedimentale nella fase di liquidazione della buonuscita.
In tale contesto, non rileva la circostanza che il Ministero abbia formulato valutazioni o fornito indicazioni interne sull’interpretazione della disciplina applicabile, trattandosi di atti privi di efficacia esterna e, in quanto tali, inidonei a radicare in capo all’Amministrazione una legittimazione passiva rispetto al rapporto dedotto in giudizio.
6.2 – Tanto premesso, l’erronea evocazione in giudizio del Ministero dell’Interno comporta – inevitabilmente – l’inammissibilità del ricorso, non potendo il Collegio disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, come richiesto dalla difesa dei ricorrenti nel corso dell’udienza del 11 giugno 2025.
Va esclusa, nel caso di specie, l’applicabilità dell’art. 49 c.p.a., il quale, in combinato disposto con l’art. 102 c.p.c. — applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. — consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei casi in cui il rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio sia plurilaterale e inscindibile, e non tutti i soggetti passivamente legittimati siano stati ritualmente evocati.
In particolare, tale ipotesi ricorre, secondo la giurisprudenza consolidata (cfr. tra le tante: T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, Sentenza, 26/03/2014, n. 320), “ allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se emanata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, la emananda sentenza sia priva di alcuna pratica utilità (art. 102 c.p.c.)”. In tali casi, “ scopo dell’istituto dell’integrazione del contraddittorio è quello di permettere ai soggetti interessati di poter partecipare con piena cognizione all’eventuale attività processuale” (così T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, Sentenza, 02/09/2016, n. 579; in termini sostanzialmente analoghi T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, Ordinanza, 25/05/2024, n. 373).
Nel caso in esame, tuttavia, non ricorre un rapporto giuridico plurimo, né inscindibile, ma un rapporto bilaterale relativo alla liquidazione del trattamento di fine servizio, che – come già detto – intercorre esclusivamente tra il ricorrente e l’INPS – Gestione ex INPDAP, unico soggetto obbligato alla corresponsione della prestazione. Poiché il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero dell’Interno, estraneo a tale rapporto, non si tratta di integrare il contraddittorio, ma di una erronea individuazione del convenuto, che determina l’inammissibilità originaria della domanda.
7 – In assenza di esame nel merito, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | FA Tenca |
IL SEGRETARIO