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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/06/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 6638/2023, promosso con ricorso depositato in data 6.12.2023 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tino Maccarrone giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Conegliano, via Madonna n. 71;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Lenisa giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Conegliano, via Battisti n.
29;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 30.5.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
- riconoscimento in favore della ricorrente e a carico del resistente di un assegno divorzile una tantum dell'importo di €
1.500,00 (di cui € 1.000,00 sono già stati versati in via anticipata dal resistente e ulteriori € 500,00 saranno versati entro e non oltre il 15.7.2025);
- rinuncia all'impugnazione della sentenza di divorzio;
- spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2023, la signora proponeva ricorso per separazione dal marito Pt_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Senegal in data 1.5.2016 con il signor e che dalla loro CP_1
unione non erano nati figli.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno a causa della condotta tenuta dal marito, gravemente violativa dei doveri nascenti dal matrimonio;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito al marito e formulando le conclusioni meglio specificate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 19.12.2023, il Presidente fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva prima dell'udienza per il resistente.
2 A seguito di un primo rinvio volto alla rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, non andata a buon fine, il presente giudizio veniva riassegnato a questo Giudice relatore delegato.
Dopo un ulteriore rinvio per mancato perfezionamento della notifica nel termine assegnato, si costituiva in giudizio in data 6.10.2024 il signor aderendo alla domanda di separazione proposta CP_1
dalla moglie, formulando domanda riconvenzionale cumulata di divorzio ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. e chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla moglie, con accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 6.11.2024, dopo lunga discussione, esse raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione, impegnandosi contestualmente a divorziale alle condizioni al pari pattuite.
Il Giudice, preso atto dell'accordo e ritenuta non necessaria la pronuncia di provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ., autorizzava le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla domanda di separazione.
I procuratori delle parti precisavano dunque le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, veniva quindi pronunciata con la sentenza n. 1916/2024, pubblicata in data 14.11.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per la domanda di divorzio.
Decorsi i termini di legge, le parti comparivano nuovamente davanti al Giudice relatore all'udienza del
27.5.2025.
In tale sede, i coniugi confermavano la loro volontà di addivenire al divorzio alle condizioni concordate.
Il Giudice, preso atto dell'accordo e ritenuta non necessaria la pronuncia di provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ., autorizzava le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla domanda divorzile.
3 I procuratori delle parti precisavano dunque le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Va preliminarmente rilevato che le parti – a quanto consta – sono entrambe di cittadinanza senegalese, pertanto si ritiene che la controversia presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono stabilmente in Italia;
la giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett. a), primo punto, della norma sopra citata.
4 Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE
n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera a), poiché entrambi i coniugi sono residenti in Italia.
Sulla domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento CE 4/2009 – sulle obbligazioni alimentari –, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al
Protocollo dell'Aja 2007 – sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
Ciò premesso, dall'atto di matrimonio senegalese (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio a S- (Senegal) il 1.5.2016, matrimonio non trascritto in Italia.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza di prima comparizione nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
5 In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti.
Anche l'assegno divorzile una tantum riconosciuto dal resistente in favore della ricorrente appare congruo in considerazione della capacità reddituale effettiva e potenziale delle parti.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi nata in [...] il Parte_1
27.9.1975, e nato in [...] il [...], coniugatisi a S- (Senegal) il CP_1
1.5.2016, matrimonio non trascritto in Italia;
2) dà atto del riconoscimento in favore della ricorrente e a carico del resistente di un assegno divorzile una tantum dell'importo di € 1.500,00 (di cui € 1.000,00 sono già stati versati in via anticipata dal resistente e ulteriori € 500,00 saranno versati entro e non oltre il 15.7.2025);
3) dà atto della rinuncia delle parti all'impugnazione della sentenza di divorzio;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 6638/2023, promosso con ricorso depositato in data 6.12.2023 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tino Maccarrone giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Conegliano, via Madonna n. 71;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Lenisa giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Conegliano, via Battisti n.
29;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 30.5.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
- riconoscimento in favore della ricorrente e a carico del resistente di un assegno divorzile una tantum dell'importo di €
1.500,00 (di cui € 1.000,00 sono già stati versati in via anticipata dal resistente e ulteriori € 500,00 saranno versati entro e non oltre il 15.7.2025);
- rinuncia all'impugnazione della sentenza di divorzio;
- spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2023, la signora proponeva ricorso per separazione dal marito Pt_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Senegal in data 1.5.2016 con il signor e che dalla loro CP_1
unione non erano nati figli.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno a causa della condotta tenuta dal marito, gravemente violativa dei doveri nascenti dal matrimonio;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito al marito e formulando le conclusioni meglio specificate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 19.12.2023, il Presidente fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva prima dell'udienza per il resistente.
2 A seguito di un primo rinvio volto alla rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, non andata a buon fine, il presente giudizio veniva riassegnato a questo Giudice relatore delegato.
Dopo un ulteriore rinvio per mancato perfezionamento della notifica nel termine assegnato, si costituiva in giudizio in data 6.10.2024 il signor aderendo alla domanda di separazione proposta CP_1
dalla moglie, formulando domanda riconvenzionale cumulata di divorzio ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. e chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla moglie, con accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 6.11.2024, dopo lunga discussione, esse raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione, impegnandosi contestualmente a divorziale alle condizioni al pari pattuite.
Il Giudice, preso atto dell'accordo e ritenuta non necessaria la pronuncia di provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ., autorizzava le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla domanda di separazione.
I procuratori delle parti precisavano dunque le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, veniva quindi pronunciata con la sentenza n. 1916/2024, pubblicata in data 14.11.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per la domanda di divorzio.
Decorsi i termini di legge, le parti comparivano nuovamente davanti al Giudice relatore all'udienza del
27.5.2025.
In tale sede, i coniugi confermavano la loro volontà di addivenire al divorzio alle condizioni concordate.
Il Giudice, preso atto dell'accordo e ritenuta non necessaria la pronuncia di provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ., autorizzava le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla domanda divorzile.
3 I procuratori delle parti precisavano dunque le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Va preliminarmente rilevato che le parti – a quanto consta – sono entrambe di cittadinanza senegalese, pertanto si ritiene che la controversia presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono stabilmente in Italia;
la giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett. a), primo punto, della norma sopra citata.
4 Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE
n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera a), poiché entrambi i coniugi sono residenti in Italia.
Sulla domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento CE 4/2009 – sulle obbligazioni alimentari –, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al
Protocollo dell'Aja 2007 – sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
Ciò premesso, dall'atto di matrimonio senegalese (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio a S- (Senegal) il 1.5.2016, matrimonio non trascritto in Italia.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza di prima comparizione nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
5 In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti.
Anche l'assegno divorzile una tantum riconosciuto dal resistente in favore della ricorrente appare congruo in considerazione della capacità reddituale effettiva e potenziale delle parti.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi nata in [...] il Parte_1
27.9.1975, e nato in [...] il [...], coniugatisi a S- (Senegal) il CP_1
1.5.2016, matrimonio non trascritto in Italia;
2) dà atto del riconoscimento in favore della ricorrente e a carico del resistente di un assegno divorzile una tantum dell'importo di € 1.500,00 (di cui € 1.000,00 sono già stati versati in via anticipata dal resistente e ulteriori € 500,00 saranno versati entro e non oltre il 15.7.2025);
3) dà atto della rinuncia delle parti all'impugnazione della sentenza di divorzio;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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