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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1846/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to GAVA PIERANTONIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SBRIZZI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Porcia (PN) il 16/12/2011,
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/02/2025 e cioè “
1. i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2. nessun assegno di mantenimento tra le parti poiché economicamente indipendenti;
3. i conti correnti e, altresì, le disponibilità in essi contenute resteranno di proprietà dell'intestatario;
4. non ci sono investimenti da ripartire;
5. la macchina NC SA targata DR 191 DZ immatricolata nel 2008 resterà
di proprietà e a disposizione del signor CP_1
6. la casa familiare, di proprietà dei signori e giusta metà CP_1 Pt_1
indivisa, sita a Cordenons via Portolana 14/E giusta Catasto Fabbricati del
Comune di Cordenons:
Foglio Particella Sub Categoria
22 366 4 A/2
22 366 2 C/6
Viene venduta dalla signora al signor Parte_1 Controparte_1
che l'acquista per l'importo di € 115.000,00 (centoquindici mila euro) tale somma è stata determinata in considerazione degli apporti che ciascun coniuge ha dato per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile.
Poiché tale accordo è stato determinante per la definizione della procedura di separazione si chiede che al trasferimento dell'immobile siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 (così come interpretato con la circolare dd. 29 maggio 2013 n. 18);
7. Il notaio rogante sarà scelto dal signor e le spese di trasferimento CP_1
saranno divise giusta metà;
8. Gli arredi e tutto ciò che si trova in casa, tranne degli oggetti personali della
2 signora resteranno a disposizione e in proprietà al signor Pt_1
CP_1
9. Il signor verserà la somma di € 115.000,00 (centoquindicimila CP_1
euro) a mezzo assegno circolare intestato alla signora entro il giorno Pt_1
del rogito notarile.
10. Il trasferimento della proprietà immobiliare avrà luogo entro i sessanta giorni successivi all'emanazione della sentenza;
B) procedere con lo scioglimento del matrimonio decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione giudiziale.
Spese compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 15/10/2024 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio civile il 16/12/2011 in Porcia (PN),
precisando che dalla detta unione non erano nati figli e chiedendo altresì che,
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione, sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disposto il trasferimento della quota di proprietà della casa familiare in favore del coniuge che ne farà richiesta al prezzo concordato, con vittoria di compensi e spese come per legge.
, nel costituirsi nel procedimento il 23/01/2025, non si Controparte_1
è opposto alla domanda di separazione e, successivamente, di scioglimento del matrimonio;
ha dichiarato che provvisoriamente nella casa coniugale continuerà ad abitarvi lo stesso fino allo scioglimento della comunione;
ha chiesto che la divisione dei beni della comunione ex art. 194 c.c. si effettui ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo, con vittoria di spese.
3 All'esito dell'udienza del 30/01/2025, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore, su domanda dei difensori, ha rinviato la causa al 07/03/2025, per permettere loro di addivenire a conclusioni congiunte sugli aspetti economici della separazione e del successivo divorzio.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 21/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
La domanda di separazione personale proposta da Parte_1
deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con gli atti introduttivi e con le successive note scritte depositate,
hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi –
essendo la separazione sorta contenziosa e successivamente consensualizzata
4 in corso di causa - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Porcia (PN), Controparte_1
in data 16/12/2011;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PORCIA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2011, atto n. 18, parte 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo;
6) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Pordenone, in data 13/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1846/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to GAVA PIERANTONIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SBRIZZI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Porcia (PN) il 16/12/2011,
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/02/2025 e cioè “
1. i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2. nessun assegno di mantenimento tra le parti poiché economicamente indipendenti;
3. i conti correnti e, altresì, le disponibilità in essi contenute resteranno di proprietà dell'intestatario;
4. non ci sono investimenti da ripartire;
5. la macchina NC SA targata DR 191 DZ immatricolata nel 2008 resterà
di proprietà e a disposizione del signor CP_1
6. la casa familiare, di proprietà dei signori e giusta metà CP_1 Pt_1
indivisa, sita a Cordenons via Portolana 14/E giusta Catasto Fabbricati del
Comune di Cordenons:
Foglio Particella Sub Categoria
22 366 4 A/2
22 366 2 C/6
Viene venduta dalla signora al signor Parte_1 Controparte_1
che l'acquista per l'importo di € 115.000,00 (centoquindici mila euro) tale somma è stata determinata in considerazione degli apporti che ciascun coniuge ha dato per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile.
Poiché tale accordo è stato determinante per la definizione della procedura di separazione si chiede che al trasferimento dell'immobile siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 (così come interpretato con la circolare dd. 29 maggio 2013 n. 18);
7. Il notaio rogante sarà scelto dal signor e le spese di trasferimento CP_1
saranno divise giusta metà;
8. Gli arredi e tutto ciò che si trova in casa, tranne degli oggetti personali della
2 signora resteranno a disposizione e in proprietà al signor Pt_1
CP_1
9. Il signor verserà la somma di € 115.000,00 (centoquindicimila CP_1
euro) a mezzo assegno circolare intestato alla signora entro il giorno Pt_1
del rogito notarile.
10. Il trasferimento della proprietà immobiliare avrà luogo entro i sessanta giorni successivi all'emanazione della sentenza;
B) procedere con lo scioglimento del matrimonio decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione giudiziale.
Spese compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 15/10/2024 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio civile il 16/12/2011 in Porcia (PN),
precisando che dalla detta unione non erano nati figli e chiedendo altresì che,
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione, sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disposto il trasferimento della quota di proprietà della casa familiare in favore del coniuge che ne farà richiesta al prezzo concordato, con vittoria di compensi e spese come per legge.
, nel costituirsi nel procedimento il 23/01/2025, non si Controparte_1
è opposto alla domanda di separazione e, successivamente, di scioglimento del matrimonio;
ha dichiarato che provvisoriamente nella casa coniugale continuerà ad abitarvi lo stesso fino allo scioglimento della comunione;
ha chiesto che la divisione dei beni della comunione ex art. 194 c.c. si effettui ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo, con vittoria di spese.
3 All'esito dell'udienza del 30/01/2025, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore, su domanda dei difensori, ha rinviato la causa al 07/03/2025, per permettere loro di addivenire a conclusioni congiunte sugli aspetti economici della separazione e del successivo divorzio.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 21/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
La domanda di separazione personale proposta da Parte_1
deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con gli atti introduttivi e con le successive note scritte depositate,
hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi –
essendo la separazione sorta contenziosa e successivamente consensualizzata
4 in corso di causa - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Porcia (PN), Controparte_1
in data 16/12/2011;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PORCIA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2011, atto n. 18, parte 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo;
6) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Pordenone, in data 13/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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