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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/08/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 985/2022 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
TABELLINI CARLO, C.F._1
Appellante contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
; , nato a [...] il [...], C.F.
[...] Controparte_2 [...]
; , nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi, dall'avv. CALI' CARMELO, CodiceFiscale_4
; C.F._5
Appellati
°°°
- 1 - CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto e proponevano Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo loro notificato da Parte_1 per il pagamento della somma di euro 200.000,00.
Il Tribunale di Catania, accertato che tra l'opponente e Controparte_1 [...]
era intervenuta transazione e che il primo aveva rinunziato agli atti del Parte_1 giudizio con accettazione di , ha dichiarato la cessazione della Parte_1 materia del contendere tra le dette parti e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Analoga statuizione è stata resa nei confronti degli altri opponenti a decreto ingiuntivo, e che, pur non avendo Controparte_2 Parte_2 stipulato la transazione, avevano dichiarato di volersi avvalere della stessa ai sensi dell'art. 1304 c.c.
Avverso la sentenza di primo grado propone gravame Parte_1 fondandolo sui motivi di seguito esaminati.
Resistono al gravame e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
chiedendone il rigetto.
[...]
All'udienza del 07.02.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Rinunzia agli atti del giudizio e cessazione della materia del contendere
Il tribunale ha valorizzato, riportandone per esteso il contenuto, la transazione intervenuta tra le parti traendone la conclusione dell'intervenuta definizione della controversia.
rileva che la transazione intervenuta non ha effetto novativo, Parte_1 né in alcun modo ha determinato l'estinzione dell'obbligazione di CP_1
e che, per contro, permaneva, anche all'esito della transazione, l'interesse
[...]
- 2 - a mantenere il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) fino alla totale estinzione dell'obbligazione.
La rinunzia agli atti del giudizio dichiarata da ex art. 306 c.p.c. Controparte_1
(ed accettata espressamente da ) ha quale unica possibile Parte_1 conseguenza processuale l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La cessazione della materia del contendere – cioè il venir meno dell'interesse delle parti rispetto ad una decisione sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio – è stata ritenuta sussistente e dichiarata dal primo giudice in ragione del contenuto del negozio transattivo stipulato tra e . Controparte_1 Parte_1
La conclusione tratta dal tribunale e criticata da con il motivo in esame Pt_1 non si giustifica alla luce del contenuto della transazione.
L'accordo transattivo raggiunto dalle parti contiene un riconoscimento del debito con dilazione e rateizzazione del pagamento ed è testuale (cfr. art. 7) nell'affermare che non si tratta di negozio novativo (cioè di negozio che estingue la precedente obbligazione sostituendola con una nuova) e che solo con l'integrale pagamento della somma di euro 200.000,00 “…. Voi Parte_1
rinuncerete ad avvalervi … del decreto ingiuntivo n. 4510/018” (così l'art.
[...]
7). L'articolo 2 della transazione prevede che in caso di ritardo superiore a 5 giorni nel pagamento di una delle rate del piano rateale convenuto si verificherà la automatica decadenza dal beneficio del termine con facoltà del credito di agire per il recupero dell'intera somma ancora dovuta e l'articolo 3 che è solo con il pagamento dell'ultima rata che avverrà la liberazione del debitore “… per il residuo maggior credito quale scritto nell'atto di precetto….”.
Il contenuto della transazione, appena riferito, denota che la volontà delle parti è stata quella di ridurre la pretesa di (rispetto al credito dichiarato nel Pt_1 precetto) con la concessione di una dilazione di pagamento a fronte della prestazione di garanzia ipotecaria da parte di (che figura quale CP_3 soggetto intervenuto nella transazione quale terzo datore di ipoteca).
- 3 - Nessuna volontà di rinunzia al titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) è, invece, dato rinvenire.
Appaiono, pertanto, errati la conclusione del primo giudice secondo cui per effetto della transazione sarebbe venuto meno l'interesse delle parti alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio ed il conseguente capo di statuizione che dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione.
Posizione processuale di ed Parte_2 Controparte_2 estinzione del giudizio;
effetti della dichiarazione ex art. 1304 c.c.
Il tribunale ha esteso a e la Controparte_2 Parte_2 dichiarazione di cessazione della materia del contendere in forza della dichiarazione da loro resa di volersi avvalere della transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c.
ha criticato la decisione affermando che la transazione non Parte_1 riguardava l'intera pretesa ma la sola quota interna di responsabilità solidale di
In rito ha negato che l'estinzione del giudizio potesse riguardare Controparte_1 anche i detti coobbligati perché, pur avendo essi rinunziato, il creditore non aveva accettato la rinunzia agli atti del giudizio.
In linea di principio gli effetti della rinunzia agli atti del giudizio sono legali, cioè collegati alla dichiarazione che la parte rende nel processo di non avere più interesse ad una pronunzia che lo definisca.
Il giudice non può che prenderne atto.
L'accettazione della parte non rinunziante è necessaria solo se e quando questa ne abbia un interesse determinato dalle domande proposte in giudizio.
In proposito, nel diritto vivente vale il principio secondo il quale “ …. la rinuncia agli atti di giudizio da parte dell'attore in opposizione a d. i. determina
l'estinzione dello stesso giudizio, in assenza di un interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio (Cass. 17.7.78 n. 3581). ….”
(Cass. 20839/18; Cass. 5676/03).
- 4 - Nella fattispecie, a fronte della rinunzia agli atti del giudizio formulata dagli opponenti a decreto ingiuntivo, e Parte_2 Controparte_2 [...]
non ha alcun interesse sostanziale alla “non estinzione del giudizio”, Parte_1 perché con l'estinzione del giudizio vede definitivamente cristallizzato il proprio decreto ingiuntivo contestato con la proposta opposizione.
Muovendo da tale premessa, non era necessaria l'accettazione del creditore perché si producesse l'effetto estintivo del processo provocato dalla rinunzia agli atti ed il tribunale, trattandosi di effetto legale, avrebbe dovuto prenderne atto.
°°°
La conclusione appena esposta determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione.
°°°°
e nella transazione intercorsa (art. 8) hanno Controparte_1 Parte_1 convenuto la compensazione delle spese processuali e non può che prendersene atto.
Nei confronti di e vale, invece, la Parte_2 Controparte_2 regola dettata dall'art. 306 c.p.c. secondo cui le spese del processo stanno a carico del rinunziante.
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo senza tenere conto della fase istruttoria-trattazione non essendo stata svolta attività difensiva ad essa pertinente, seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellati, in solido.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n.
985/22 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza n. 73/2022 emessa dal Tribunale di Catania, dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese del primo grado di giudizio tra e Controparte_1
; condanna e in Parte_1 Parte_2 Controparte_2 solido, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in
- 5 - euro 6.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.; condanna ed in solido, al Controparte_1 CP_3 CP_2 pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a..
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 20.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 985/2022 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
TABELLINI CARLO, C.F._1
Appellante contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
; , nato a [...] il [...], C.F.
[...] Controparte_2 [...]
; , nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi, dall'avv. CALI' CARMELO, CodiceFiscale_4
; C.F._5
Appellati
°°°
- 1 - CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto e proponevano Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo loro notificato da Parte_1 per il pagamento della somma di euro 200.000,00.
Il Tribunale di Catania, accertato che tra l'opponente e Controparte_1 [...]
era intervenuta transazione e che il primo aveva rinunziato agli atti del Parte_1 giudizio con accettazione di , ha dichiarato la cessazione della Parte_1 materia del contendere tra le dette parti e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Analoga statuizione è stata resa nei confronti degli altri opponenti a decreto ingiuntivo, e che, pur non avendo Controparte_2 Parte_2 stipulato la transazione, avevano dichiarato di volersi avvalere della stessa ai sensi dell'art. 1304 c.c.
Avverso la sentenza di primo grado propone gravame Parte_1 fondandolo sui motivi di seguito esaminati.
Resistono al gravame e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
chiedendone il rigetto.
[...]
All'udienza del 07.02.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Rinunzia agli atti del giudizio e cessazione della materia del contendere
Il tribunale ha valorizzato, riportandone per esteso il contenuto, la transazione intervenuta tra le parti traendone la conclusione dell'intervenuta definizione della controversia.
rileva che la transazione intervenuta non ha effetto novativo, Parte_1 né in alcun modo ha determinato l'estinzione dell'obbligazione di CP_1
e che, per contro, permaneva, anche all'esito della transazione, l'interesse
[...]
- 2 - a mantenere il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) fino alla totale estinzione dell'obbligazione.
La rinunzia agli atti del giudizio dichiarata da ex art. 306 c.p.c. Controparte_1
(ed accettata espressamente da ) ha quale unica possibile Parte_1 conseguenza processuale l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La cessazione della materia del contendere – cioè il venir meno dell'interesse delle parti rispetto ad una decisione sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio – è stata ritenuta sussistente e dichiarata dal primo giudice in ragione del contenuto del negozio transattivo stipulato tra e . Controparte_1 Parte_1
La conclusione tratta dal tribunale e criticata da con il motivo in esame Pt_1 non si giustifica alla luce del contenuto della transazione.
L'accordo transattivo raggiunto dalle parti contiene un riconoscimento del debito con dilazione e rateizzazione del pagamento ed è testuale (cfr. art. 7) nell'affermare che non si tratta di negozio novativo (cioè di negozio che estingue la precedente obbligazione sostituendola con una nuova) e che solo con l'integrale pagamento della somma di euro 200.000,00 “…. Voi Parte_1
rinuncerete ad avvalervi … del decreto ingiuntivo n. 4510/018” (così l'art.
[...]
7). L'articolo 2 della transazione prevede che in caso di ritardo superiore a 5 giorni nel pagamento di una delle rate del piano rateale convenuto si verificherà la automatica decadenza dal beneficio del termine con facoltà del credito di agire per il recupero dell'intera somma ancora dovuta e l'articolo 3 che è solo con il pagamento dell'ultima rata che avverrà la liberazione del debitore “… per il residuo maggior credito quale scritto nell'atto di precetto….”.
Il contenuto della transazione, appena riferito, denota che la volontà delle parti è stata quella di ridurre la pretesa di (rispetto al credito dichiarato nel Pt_1 precetto) con la concessione di una dilazione di pagamento a fronte della prestazione di garanzia ipotecaria da parte di (che figura quale CP_3 soggetto intervenuto nella transazione quale terzo datore di ipoteca).
- 3 - Nessuna volontà di rinunzia al titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) è, invece, dato rinvenire.
Appaiono, pertanto, errati la conclusione del primo giudice secondo cui per effetto della transazione sarebbe venuto meno l'interesse delle parti alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio ed il conseguente capo di statuizione che dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione.
Posizione processuale di ed Parte_2 Controparte_2 estinzione del giudizio;
effetti della dichiarazione ex art. 1304 c.c.
Il tribunale ha esteso a e la Controparte_2 Parte_2 dichiarazione di cessazione della materia del contendere in forza della dichiarazione da loro resa di volersi avvalere della transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c.
ha criticato la decisione affermando che la transazione non Parte_1 riguardava l'intera pretesa ma la sola quota interna di responsabilità solidale di
In rito ha negato che l'estinzione del giudizio potesse riguardare Controparte_1 anche i detti coobbligati perché, pur avendo essi rinunziato, il creditore non aveva accettato la rinunzia agli atti del giudizio.
In linea di principio gli effetti della rinunzia agli atti del giudizio sono legali, cioè collegati alla dichiarazione che la parte rende nel processo di non avere più interesse ad una pronunzia che lo definisca.
Il giudice non può che prenderne atto.
L'accettazione della parte non rinunziante è necessaria solo se e quando questa ne abbia un interesse determinato dalle domande proposte in giudizio.
In proposito, nel diritto vivente vale il principio secondo il quale “ …. la rinuncia agli atti di giudizio da parte dell'attore in opposizione a d. i. determina
l'estinzione dello stesso giudizio, in assenza di un interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio (Cass. 17.7.78 n. 3581). ….”
(Cass. 20839/18; Cass. 5676/03).
- 4 - Nella fattispecie, a fronte della rinunzia agli atti del giudizio formulata dagli opponenti a decreto ingiuntivo, e Parte_2 Controparte_2 [...]
non ha alcun interesse sostanziale alla “non estinzione del giudizio”, Parte_1 perché con l'estinzione del giudizio vede definitivamente cristallizzato il proprio decreto ingiuntivo contestato con la proposta opposizione.
Muovendo da tale premessa, non era necessaria l'accettazione del creditore perché si producesse l'effetto estintivo del processo provocato dalla rinunzia agli atti ed il tribunale, trattandosi di effetto legale, avrebbe dovuto prenderne atto.
°°°
La conclusione appena esposta determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione.
°°°°
e nella transazione intercorsa (art. 8) hanno Controparte_1 Parte_1 convenuto la compensazione delle spese processuali e non può che prendersene atto.
Nei confronti di e vale, invece, la Parte_2 Controparte_2 regola dettata dall'art. 306 c.p.c. secondo cui le spese del processo stanno a carico del rinunziante.
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo senza tenere conto della fase istruttoria-trattazione non essendo stata svolta attività difensiva ad essa pertinente, seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellati, in solido.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n.
985/22 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza n. 73/2022 emessa dal Tribunale di Catania, dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese del primo grado di giudizio tra e Controparte_1
; condanna e in Parte_1 Parte_2 Controparte_2 solido, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in
- 5 - euro 6.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.; condanna ed in solido, al Controparte_1 CP_3 CP_2 pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a..
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 20.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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