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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa iscritta al n. 9601/2024 del RGL, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
via Vicolo Di Cristofalo n. 7, C.F. rappresentata e difesa, C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Placido Galletta con domicilio digitale:
Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
C.F. e P.IVA n. Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Filippo Incarbone con domicilio digitale:
giusta mandato in atti Email_2
Resistente
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter del 17.06.2025 ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritto il credito di cui agli avvisi di addebito nn. 59620160002986422000 e 59620190008773589000 e non dovuto quello di cui all'avviso n. 596201900036590010000; dichiara dovuti i restanti contributi previdenziali di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202400000932000; compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.06.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29676202400000932000 notificata il 23.04.2024 nella parte in cui gli veniva richiesto il pagamento dei contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito nn. 59620160002986422000, 59620160007729523000, 5962017000510933000,
59620180003785574000, 59620180008359154000, 596201900036590010000,
59620190004752656000, 59620190004950077000, 59620190008063860000,
59620190008773589000, 596202100029932751000.
Assumeva che i titoli sunnominati non erano mai stati notificati e che pertanto i contributi previdenziali IVS e modello DM 10 per gli anni 2012, 2013, CP_1
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 erano caduti in prescrizione in quanto ai sensi dell'art. 3, co. 9, L. 335 dell' 8 agosto 1995, le “contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”.
Assumeva altresì l'illegittimità degli interessi e degli aggi esattoriali poiché calcolati nel complesso e non singolarmente.
CP_ Regolarmente evocate in giudizio le parti convenute, si costituiva l' assumendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e produceva le raccomandate con le ricevute di ritorno. Chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependo che infondata ed insussistente è la invocata prescrizione stante la regolare notifica dei titoli esecutivi e parimenti infondata è la decadenza in quanto dal 2010 l'Istituto forma e notifica i titoli stragiudiziali. Richiamava la normativa emergenziale al tempo del Covid 19 che invero ha sospeso i termini di prescrizione. Chiedeva il rigetto del ricorso ed in ogni caso la condanna del ricorrente al pagamento dei contributi portati dagli avvisi di addebito. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva anche che preliminarmente eccepiva il difetto di CP_3
legittimazione passiva in ordine agli avvisi di addebito essendo essi predisposti e
CP_ notificati dall' l'inammissibilità del ricorso avverso i suddetti avvisi per decorrenza del termine di cui all'art. 24 Dlgs 46/1999, contestava la prescrizione dei crediti attesa l'interruzione per effetto delle intimazioni notificate che produceva, nonché la sospensione per effetto della legislazione emergenziale per la nota pandemia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, acquisita la documentazione prodotta,
CP_ sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente e da nelle note scritte e dall' CP_3
nella memoria di costituzione, viene decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente occorre qualificare l'azione promossa dal ricorrente.
Appare opportuno richiamare il sistema normativo delle riscossioni delineato dal
D.lgs. n. 46 del 1999.
Tale normativa consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali di proporre diversi tipi di opposizione: a) opposizione alla cartella per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Dunque, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento (e lo stesso vale per la comunicazione preventiva di ipoteca che contiene l'invito al pagamento nel termine di gg. 30 dalla notifica) il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: 1) in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella o faccia valere fatti estintivi preesistenti alla formazione del titolo e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione; 2) per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata e tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza;
3) per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata ed anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza (v. tra le altre Cass. sez. VI n. 18256/2020). ..."
L'azione promossa dal ricorrente rientra in quest'ultima ipotesi poiché, con il ricorso introduttivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito asserendo la loro mancata notifica ed in ogni caso che tra la data della presunta notifica degli stessi e la comunicazione preventiva di ipoteca non è stato compiuto alcun atto interruttivo ed è quindi maturato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L. 335/1995. Ciò posto, venendo al merito della controversia, ovvero la prescrizione della pretesa contributiva si osserva:
L' , costituendosi, ha prodotto copia delle ricevute delle raccomandate con gli CP_1
avvisi di ricevimento dai quali emerge che la notifica degli AVA sottesi all'atto opposto sono stati notificati ed esattamente:
1) AVA n. 59620160002986422000 afferente contributi anno 2015, è stato notificato per compiuta giacenza il 17.06.2016;
2) AVA n. 59620160007729523000 afferente contributi anno 2015, è stato notificato per compiuta giacenza il 28.12.2016;
3) AVA n. 59620170005109330000 afferente contributi anno 2016, è stato notificato per compiuta giacenza il g. 11.11.2017;
4) AVA n. 59620180003785574000 afferente contributi anno 2017, è stato notificato per compiuta giacenza il 19.08.2018;
5) AVA n. 59620180008359154000 afferente contributi anno 2017, è stato notificato per compiuta giacenza il 17.02.2019;
6) AVA n. 596201900036590010000 afferente contributi anno 2018 non può ritenersi validamente notificato poiché manca la dicitura “per compiuta giacenza”
e la data è illeggibile;
7) AVA n. 5962019ooo4752656000 afferente contributi anni 2018-2019 è stato notificato per compiuta giacenza il 09.10.2029;
8) AVA n. 59620190004950077000, afferente contributi anno 2019, è stato notificato per compiuta giacenza il 09.10.2019;
9) AVA n. 59620190008773589000, afferente contributi anni 2012 e 2013, è stato notificato per compiuta giacenza il 15.02.2020;
10) AVA n. 59620210002932751000, afferente contributi anno 2019, è stato notificato il 05.02.2022;
11) AVA n. 59620220001891942000 afferente contributi anno 2020, è stato notificato il 02.08.2022; 12) AVA n. 59620220004191062000 afferente contributi anno 2016, è stato notificato il 17.10.2022;
13) AVA n. 59620220007687963000, afferente contributi anno 2021, è stato notificato per compiuta giacenza l'11.03.2023. ha prodotto n. 2 intimazioni di pagamento e precisamente la n. CP_3
29620229009066386000 notificata il 26.08.2022, consegnata alla ricorrente, contenente gli avvisi indicati sotto il nn. 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e l'intimazione di pagamento n. 29620229018131058000 notificata il 6.2.2023 ai sensi dell'art. 140 cpc (deposito nella casa comunale ed raccomandata informativa per la quale si è compiuta la giacenza il 29.03.2023) contenente gli avvisi di cui ai nn. 1), 2) e 3).
Ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale, deve tenersi conto, da un lato, dei periodi di sospensione degli obblighi contributivi previsti dalla normativa sul Covid-19 e, in particolare, l'art. 37 del d.l. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020; dall'altro lato, dei periodi di sospensione dell'attività di riscossione previsti dall'art. 68 del d.l. 18/2020 (così come successivamente prorogati).
L'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione anche delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
L'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre
2020) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
Per l'attività di riscossione l'art. 68 del DL 18/2020 ha previsto al 1^ comma la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi e richiama l'art. 12 del DLgs 159/2015, comma 1.
Quest'ultima norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento, ovvero di 542 giorni.
Ora applicando all'attività di riscossione il termine di sospensione di 542 gg., ne deriva che i contributi previdenziali di cui agli avvisi qui individuati ai nn. 2), 3),
4), 5), 7), 8), 9), 11), 12), 14) sono esigibili non essendo compiuta alcuna prescrizione.
Diversamente sono prescritti i contributi di cui all'avviso qui indicato sotto il n.
1) atteso che, notificato l'avviso per compiuta giacenza il 17.06.2016 alla data della notifica dell'intimazione n. 29620229018131058000 avvenuta il 6.2.2023 erano trascorsi più di 5 anni e 542 gg.. Analogamente per i contributi di cui all'avviso qui indicato sotto il n. 10) atteso che lo stesso attiene a contributi IVS anni 2012 – 2013 e l'avviso di addebito risulta notificato solo in data 15.10.2020 quando era già trascorso il quinquennio e quindi il credito già prescritto.
Per quanto riguarda invece i contributi richiesti con l'avviso qui indicato sotto il n.
13), e che sono relativi all'anno 2016, va osservato che per effetto della normativa emergenziale prima richiamata, la sospensione della prescrizione per le contribuzioni previdenziali è stata sospesa dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 e successivamente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 di talchè al termine ordinario di cinque anni vanno sommati ulteriori 311 giorni con la conseguenza che i contributi sono dovuti (dies a quo 31.12.2017 cui vanno sommati 5 anni e
311 gg). Discorso a parte merita invece l'avviso di addebito n. 59620190003659001000
CP_ afferenti contributi IVS anno 2018. Invero non può dirsi provato che l' abbia validamente notificato detto avviso, risultando illeggibile la data riportata sulla cartolina di ricevimento e non essendo riportata la dicitura “per compiuta giacenza” atteso che l'atto non è stato consegnato.
Quanto alla contestazione inerente l'illegittimità degli interessi e degli aggi, invero essa è destituita di fondamento avendo indicato analiticamente sia la CP_3
sorte capitale che gli interessi e gli oneri di riscossione.
Ne deriva che vanno dichiarati prescritti i crediti per contributi previdenziali di cui agli avvisi nn. 59620160002986422000 e 59620190008773589000 e non dovute le somme di cui all'avviso n. 596201900036590010000, mentre risultano dovuti i restanti contributi previdenziali di cui agli avvisi individuati ai nn. 2),3),4), 5),7),
8), 9), 11), 12), 13), e 14).
Atteso il parziale accoglimento dell'opposizione le spese di lite vanno compensate tra le parti.
PQM
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 17.06.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente