Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 16/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
14.2.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. CINZIA CROCCO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliata in Potenza alla via F. Baracca n. 16 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. CARMELINDA CUCINOTTA (C.F.: ), giusta C.F._4
procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza al viale G. Marconi n. 301 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RICORRENTE-
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 14.2.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 8.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in Potenza in data 1.9.2012, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli IC (28.2.2013) e (10.10.2016), e che, dopo la celebrazione Per_1 dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con decreto n. 11692/2019 del
10.10.2019.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 14.2.2024, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata;
sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile, contratto tra loro in Potenza in data 1.9.2012, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 14, Parte I, anno 2012, alle seguenti condizioni:
«2. la casa familiare sita in Potenza, alla Via Monte Cocuzzo, 84/A, di proprietà della famiglia del sig. resta a lui assegnata, con ogni pertinenza e con tutti gli arredi CP_1
ed i complementi di arredo già esistenti;
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3. la responsabilità genitoriale sui figli minori, e , verrà esercitata Per_2 Per_3
congiuntamente da entrambi i genitori ai sensi della Legge 54/2006, con collocazione privilegiata presso il domicilio della madre in Potenza, alla Via del Cardillo, 67;
4. i genitori eserciteranno in maniera separata la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con i figli, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative ad esempio all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla cura dei figli stessi, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
5. il padre avrà il diritto - dovere di tenere con sé i minori il lunedì dalle ore 17,30 alle ore 21,00, ora in cui dovrà riaccompagnarli presso la casa della madre, il mercoledì dalle ore 17,30 sino alle ore 8,00 del giorno successivo, ora in cui li accompagnerà a scuola o al centro estivo;
altresì il padre potrà tenere con sé i piccoli due volte al mese, dalle ore 17,30 del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica, ora in cui dovrà riaccompagnarli presso la casa della madre.Si precisa che nei weekend di spettanza della madre, il padre nella giornata del venerdì, potrà tenere con sé i figli dalle ore
17,00 alle ore 20,00;
- il padre avrà il diritto - dovere di tenere con sé i minori durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal giorno 25 dicembre dalle ore 10,30 sino al giorno 1° gennaio alle ore 10,30, ora in cui dovrà riaccompagnarli presso l'abitazione della madre;
dal giorno 1° gennaio alle ore 10,30 sino al giorno 6 gennaio alle ore 21,00, ora in cui dovrà ricondurli all'abitazione materna;
- il padre avrà il diritto - dovere di tenere con sé i minori durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì dell'Angelo;
- il padre avrà il diritto - dovere di tenere con sé i minori durante le vacanze estive per
15 giorni, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e comunque condensate in una settimana consecutiva nel mese di luglio ed un nel mese di agosto. Si precisa che, qualora la scelta della/e settimana/e effettuata da un genitore dovesse coincidere con quella effettuata dall'altro, avrà priorità nella scelta il genitore che avrà effettuato comunicazione per primo;
in ogni caso ciascun genitore deve comunicare all'altro il luogo di dimora vacanziera, qualora non coincidente con la propria abitazione. Si precisa che i genitori possono, concordemente, cambiare le modalità di visita sopra citate, nell'interesse esclusivo dei minori;
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6. Ove possibile:
- in occasione dei rispettivi compleanni ed onomastici i figli staranno ad anni alterni con uno dei due genitori a pranzo sino alle ore 17.00 e con l'altro a cena sino alle ore
23.00, indipendentemente dai tempi di permanenza abituale dei minori stessi con ciascun genitore;
- ciascun genitore parteciperà con i figli a eventi, cerimonie e festeggiamenti afferenti i rispettivi rami familiari, anche qualora ricadano nei tempi di permanenza dei minori con l'altro genitore;
- ciascun genitore festeggerà con i figli i propri compleanni, onomastici, festa del papà ovvero della mamma, anche qualora ricadano nei tempi di permanenza dei minori con l'altro genitore;
- i genitori si confronteranno entro il 15 settembre di ogni anno in merito al collocamento dei figli nelle ulteriori giornate di festa e ponte suddividendole tra loro in modo paritario;
7. Indipendentemente dai tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore:
- ogni genitore prenderà parte attiva nei percorsi scolastici e formativi dei figli, informandosi delle esigenze, richieste e aspirazioni dagli stessi manifestate e partecipando compiutamente alle attività didattiche che richiedono la presenza dei genitori;
- ogni genitore consentirà e promuoverà rapporti continuativi dei figli con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8. Tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, del tenore di vita goduto sinora dagli stessi e delle risorse economiche di entrambi i genitori, il Signor contribuirà al mantenimento dei figli Controparte_1 nella misura mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio e, quindi, verserà alla RA la complessiva somma di € 500,00 (euro Parte_1
cinquecento/00) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario;
tale contributo sarà sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano
(tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le
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uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo: antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco);
9. Le spese straordinarie sostenute per i figli saranno a carico di entrambi i genitori in egual misura e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello in cui sono state sostenute - purché previamente concordate, con salvezza dei casi di necessità e di urgenza.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusivi del mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN- a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, esse dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le cosiddette spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo: le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate, ecc.);
10. l'assegno unico e universale per i figli, di cui al decreto legislativo n. 230/2021, verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
11. i ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di personale mantenimento;
12. i ricorrenti sin da ora si autorizzano reciprocamente in ordine al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, anche per quanto concerne i minori;
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13. i ricorrenti dichiarano di essere integralmente soddisfatti delle condizioni sopra riportate e, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, dichiarano e riconoscono di non aver null'altro a pretendere reciprocamente;
14. le spese legali e quelle della procedura sono compensate tra le parti».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di
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omologa del 10.10.2019, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data
8.1.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti private, il Collegio osserva che, con riguardo alla convenuta assegnazione della casa coniugale a , non può Controparte_1
discorrersi di assegnazione della casa familiare in senso tecnico, atteso che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal Legislatore nell'interesse della prole, per consentire ai figli di continuare a vivere nell'ambiente ove sono cresciuti, e che detta funzione difetta nel caso di specie essendo i figli collocati presso la madre. Tuttavia, si ritiene che quanto convenuto tra le parti in merito alla casa coniugale rientri nell'autonomia delle stesse di regolamentare i propri rapporti patrimoniali discendenti dalla dissoluzione del vincolo matrimoniale e che quanto convenuto non presenta alcun profilo di contrarietà alla Legge.
In ordine alle ulteriori condizioni pattuite, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse dei figli minorenni e sia in riferimento all'aspetto Per_2 Per_1
relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che – a ragione di ciò – ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto e poiché non vi è alcuna questione in merito tra le parti, atteso quanto previsto al punto 14) delle condizioni divorzili sopra riportate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 16 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, tra
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e , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Potenza in data 1.9.2012 da (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.6.1985, e (C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._3
il 12.2.1981, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza al N.
14, Parte I, Anno 2012;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 24.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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