Articolo 11 della Legge 27 maggio 1959, n. 324
Articolo 10Articolo 12
Versione
6 giugno 1959
Art. 11.
Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all' art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , ed all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 , ed ai quali per effetto dell' art. 1 delle decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1959, uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti salariati, e' attribuito, nella categoria o carriera di appartenenza, a decorrere dal 1 luglio 1959, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbero conseguito, alla data del 1 luglio 1959, se non fossero stati nominati impiegati.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore del personale di cui all' art. 1 della legge 23 maggio 1956, n. 498 , nei confronti del quale non si fa luogo a recupero della, differenza fra lo stipendio dovuto in applicazione della cennata legge e quello effettivamente corrisposto sulla base della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .
Entrata in vigore il 6 giugno 1959