Sentenza 27 febbraio 1984
Massime • 1
Poiché il divieto ex art. 1 della legge 29 novembre 1961 n. 1325 (recante modificazioni alla legge 26 aprile 1934 n. 653, sulla tutela del lavoro delle Donne e dei fanciulli) di adibizione al lavoro dei minori degli anni quindici (salve determinate eccezioni) mira ad impedire l'esposizione di tali minori al pericolo di danno insito nello svolgimento di qualunque lavoro industriale, la relativa violazione comporta l'assunzione in via esclusiva, da parte dell'imprenditore, del rischio di qualsiasi evento pregiudizievole per il minore nell'ambiente di lavoro. Ne consegue che nel caso di infortunio sul lavoro a minore infraquindicenne, il datore di lavoro è responsabile di tutte le conseguenze dannose derivatene al minore stesso, anche se scaturite da Atti imprevedibili o inconsulti di quest'ultimo. (nella specie, il S.C., alla stregua del surriportato principio, ha annullato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso ad un dipendente infraquindicenne presso una macchina stampatrice, rilevando che questa era munita di gabbia protettrice e che il minore aveva introdotto una mano nelle parti in movimento della macchina con un atto volontario ed imprevedibile).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/1984, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1984 |
Testo completo
Poiché il divieto ex art. 1 della legge 29 novembre 1961 n. 1325 (recante modificazioni alla legge 26 aprile 1934 n. 653, sulla tutela del lavoro delle Donne e dei fanciulli) di adibizione al lavoro dei minori degli anni quindici (salve determinate eccezioni) mira ad impedire l'esposizione di tali minori al pericolo di danno insito nello svolgimento di qualunque lavoro industriale, la relativa violazione comporta l'assunzione in via esclusiva, da parte dell'imprenditore, del rischio di qualsiasi evento pregiudizievole per il minore nell'ambiente di lavoro. Ne consegue che nel caso di infortunio sul lavoro a minore infraquindicenne, il datore di lavoro è responsabile di tutte le conseguenze dannose derivatene al minore stesso, anche se scaturite da Atti imprevedibili o inconsulti di quest'ultimo. (nella specie, il S.C., alla stregua del surriportato principio, ha annullato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso ad un dipendente infraquindicenne presso una macchina stampatrice, rilevando che questa era munita di gabbia protettrice e che il minore aveva introdotto una mano nelle parti in movimento della macchina con un atto volontario ed imprevedibile).*