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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5569 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4451/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Loredana Leo, nei confronti del Controparte_1
– a Islamabad - rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale
[...] Controparte_2 dello Stato;
*****
L'istante, cittadino afgano titolare della protezione sussidiaria sul territorio italiano – premesso di aver ottenuto il 3.10.2023 dagli Uffici della Prefettura di Treviso il nullaosta al ricongiungimento familiare in favore del padre sig. - ha riferito di essersi fin da subito attivato per Parte_1 ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad, competente per il rilascio del Controparte_2 visto.
Ha aggiunto che l'Ambasciata di Islamabad il 17.09.2024 ha notificato al sig. una Parte_2 comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/90 (Doc. 5) in cui si dava atto che l'istanza di visto per
“motivi familiari” non poteva essere accolta in quanto: “Al fine della dimostrazione dei requisiti previsti dall'art. 29 del Decreto Lgs. 286/1998, ove Ella non abbia la possibilità di presentare gli atti di stato civile debitamente tradotti e legalizzati dal paese di origine, è necessaria la presentazione di copia del verbale della Commissione che ha riconosciuto al suo famigliare in lo status di CP_2
Protezione sussidiaria dal quale si evinca che i famigliari inseriti nel nulla osta rientrino nelle categorie previste dal succitato Decreto Legislativo.”
Parte ricorrente ha quindi riferito di aver risposto al preavviso di rigetto producendo una serie di documenti provanti il rapporto di parentela contestato, ed in particolare: “il proprio certificato di nascita, rilasciato dall'Ambasciata e Missione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan a Roma-
Italia, legalizzato dalla Prefettura di Roma, da cui si evince come il ricorrente stesso sia il figlio dei sig.ri e (ad oggi defunta) (Doc. 7); - la certificazione di grado di Parte_2 Persona_1 parentela, rilasciata dall'Ambasciata e Missione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan a Roma-
Italia, legalizzato dalla Prefettura di Treviso, da cui si evince come il ricorrente abbia solo il padre
e quest'ultimo sia a suo carico (Doc. 8); - le ricevute del denaro trasferito al padre, il sig. Parte_2
nel corso degli anni”.
[...]
Non ricevendo tuttavia alcuna risposta dall'amministrazione resistente, ha intimato e successivamente sollecitato il rilascio del visto domandato. A fronte della continua inerzia da parte dell' resistente, parte ricorrente ha adito il Tribunale domandando l'accoglimento delle CP_2 seguenti conclusioni: “In via preliminare e con urgenza: Ordinare al e Controparte_1 all' a Islamabad di concludere il procedimento di rilascio visti per motivi CP_2 CP_2 familiari in favore del padre del ricorrente, il sig. , fissando altresì un termine certo Parte_2 entro cui provvedere. In via ulteriormente preliminare: nella denegata ipotesi in cui questo giudice decidesse di non accogliere l'istanza cautelare presentata, alla luce del grave pericolo alla vita e incolumità cui è sottoposto il nucleo del ricorrente composto dal padre, il sig. , si Parte_2 chiede di fissare l'udienza di merito in tempi ravvicinati. In via principale e nel merito: Accertare il diritto all'ingresso del sig. , nato in [...] il [...], padre del sig. Parte_2 [...]
, e per l'effetto ordinare al e all' a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Islamabad il rilascio, in suo favore, del visto di ingresso per motivi familiari In via subordinata e nel merito: Ordinare al degli Affari Esteri e all' a Islamabad di concludere CP_1 Controparte_2 il procedimento di rilascio visti per motivi familiari in favore del padre del ricorrente, il sig. Parte_2
, fissando altresì un termine certo entro cui provvedere.”
[...]
Si è costituito il domandando dichiararsi cessata la materia del contendere per aver CP_1 provveduto al rilascio del visto in favore del sig. . Parte_2
Il giudice con decreto del 6.02.2025, preso atto che con il medesimo ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato una richiesta di provvedimento urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nonché la tutela in via ordinaria, ritenuto, “che la domanda cautelare possa essere esaminata congiuntamente al merito” ha fissato l'udienza dell'8.04.2025.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_3 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto al rilascio del visto di ingresso in favore del padre del ricorrente.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, ne appare ragionevole la compensazione, dovendosi tener conto dell'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024), e considerato, inoltre, che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 8.04.2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Loredana Leo, nei confronti del Controparte_1
– a Islamabad - rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale
[...] Controparte_2 dello Stato;
*****
L'istante, cittadino afgano titolare della protezione sussidiaria sul territorio italiano – premesso di aver ottenuto il 3.10.2023 dagli Uffici della Prefettura di Treviso il nullaosta al ricongiungimento familiare in favore del padre sig. - ha riferito di essersi fin da subito attivato per Parte_1 ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad, competente per il rilascio del Controparte_2 visto.
Ha aggiunto che l'Ambasciata di Islamabad il 17.09.2024 ha notificato al sig. una Parte_2 comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/90 (Doc. 5) in cui si dava atto che l'istanza di visto per
“motivi familiari” non poteva essere accolta in quanto: “Al fine della dimostrazione dei requisiti previsti dall'art. 29 del Decreto Lgs. 286/1998, ove Ella non abbia la possibilità di presentare gli atti di stato civile debitamente tradotti e legalizzati dal paese di origine, è necessaria la presentazione di copia del verbale della Commissione che ha riconosciuto al suo famigliare in lo status di CP_2
Protezione sussidiaria dal quale si evinca che i famigliari inseriti nel nulla osta rientrino nelle categorie previste dal succitato Decreto Legislativo.”
Parte ricorrente ha quindi riferito di aver risposto al preavviso di rigetto producendo una serie di documenti provanti il rapporto di parentela contestato, ed in particolare: “il proprio certificato di nascita, rilasciato dall'Ambasciata e Missione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan a Roma-
Italia, legalizzato dalla Prefettura di Roma, da cui si evince come il ricorrente stesso sia il figlio dei sig.ri e (ad oggi defunta) (Doc. 7); - la certificazione di grado di Parte_2 Persona_1 parentela, rilasciata dall'Ambasciata e Missione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan a Roma-
Italia, legalizzato dalla Prefettura di Treviso, da cui si evince come il ricorrente abbia solo il padre
e quest'ultimo sia a suo carico (Doc. 8); - le ricevute del denaro trasferito al padre, il sig. Parte_2
nel corso degli anni”.
[...]
Non ricevendo tuttavia alcuna risposta dall'amministrazione resistente, ha intimato e successivamente sollecitato il rilascio del visto domandato. A fronte della continua inerzia da parte dell' resistente, parte ricorrente ha adito il Tribunale domandando l'accoglimento delle CP_2 seguenti conclusioni: “In via preliminare e con urgenza: Ordinare al e Controparte_1 all' a Islamabad di concludere il procedimento di rilascio visti per motivi CP_2 CP_2 familiari in favore del padre del ricorrente, il sig. , fissando altresì un termine certo Parte_2 entro cui provvedere. In via ulteriormente preliminare: nella denegata ipotesi in cui questo giudice decidesse di non accogliere l'istanza cautelare presentata, alla luce del grave pericolo alla vita e incolumità cui è sottoposto il nucleo del ricorrente composto dal padre, il sig. , si Parte_2 chiede di fissare l'udienza di merito in tempi ravvicinati. In via principale e nel merito: Accertare il diritto all'ingresso del sig. , nato in [...] il [...], padre del sig. Parte_2 [...]
, e per l'effetto ordinare al e all' a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Islamabad il rilascio, in suo favore, del visto di ingresso per motivi familiari In via subordinata e nel merito: Ordinare al degli Affari Esteri e all' a Islamabad di concludere CP_1 Controparte_2 il procedimento di rilascio visti per motivi familiari in favore del padre del ricorrente, il sig. Parte_2
, fissando altresì un termine certo entro cui provvedere.”
[...]
Si è costituito il domandando dichiararsi cessata la materia del contendere per aver CP_1 provveduto al rilascio del visto in favore del sig. . Parte_2
Il giudice con decreto del 6.02.2025, preso atto che con il medesimo ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato una richiesta di provvedimento urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nonché la tutela in via ordinaria, ritenuto, “che la domanda cautelare possa essere esaminata congiuntamente al merito” ha fissato l'udienza dell'8.04.2025.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_3 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto al rilascio del visto di ingresso in favore del padre del ricorrente.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, ne appare ragionevole la compensazione, dovendosi tener conto dell'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024), e considerato, inoltre, che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 8.04.2025
Il giudice
Corrado Bile