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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/10/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1775/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Cagliari, Via Dante n. 23;
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello CP_1 C.F._1
Bazzoni, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Via Principessa Pt_1
Jolanda n. 44;
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
8.12.2022, l' ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 459/2022 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 1.552,52, oltre spese legali, interessi e rivalutazione.
2. Tale credito era stato vantato dal sig. a titolo di indennità di responsabilità CP_1 correlata al ricoperto incarico di Direttore della Biblioteca di Scienze Sociali Per_1
” per il periodo compreso tra marzo e il 10 agosto 2022. L'indennità in parola era
[...] stata invece versata nel periodo antecedente, in forza di vari titoli giudiziali.
3. L'odierna ricorrente ha lamentato la parziale inesigibilità del credito portato nel decreto ingiuntivo n. 459/2022 del 26 ottobre 2022, atteso che un terzo dell'indennità di responsabilità dovrebbe essere corrisposta solo a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente nell'anno di riferimento, conformemente all'art. 91, comma quarto, del CCNL Comparto Università 2006-2009.
4. Pertanto, la ricorrente ha eccepito che parte dell'indennità richiesta in sede monitoria era subordinata a tale positiva verifica, da svolgersi successivamente al 31 dicembre 2022, ovverosia al completamento dell'esercizio in corso. A fronte della pretesa determinata in €
3.500,00 annui, con riferimento all'anno 2022 la somma di € 1.166,67 (corrispondente a un terzo) avrebbe potuto essere liquidata solamente all'esito della positiva valutazione della performance del dipendente;
sicché, l'indennità maturata da quest'ultimo nel periodo compreso tra marzo e il 10 agosto 2022 ammonterebbe all'importo di € 1.037,04, inferiore alla somma portata nel decreto ingiuntivo per le stesse mensilità.
5. Sicché, l' ha eccepito la parziale illegittimità Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere la presente opposizione per i motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo
e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nella parte oggetto di contestazione.
Con vittoria delle spese di lite”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio il sig. , chiedendo l'integrale rigetto CP_1 dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo.
7. Parte convenuta ha eccepito il giudicato esterno derivante dai ricorsi monitori R.G. n.
2322/2019 – D.I. n. 44/2020 (opposto), R.G. n. 717/2021 – D.I. 275/2021, R.G. n. 1171 –
D.I. 409/2021 e R.G. n. 355/2022 – D.I. 140/2022 non opposti, con riconoscimento del diritto del dipendente a percepire l'indennità di responsabilità nel periodo compreso tra il
2018 e il febbraio 2022.
8. In via subordinata, parte convenuta ha comunque domandato (formulando riconvenzionale) il pagamento della frazione di indennità di responsabilità contestata, essendo sopravvenuta la positiva valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente.
9. Istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
10. Preliminarmente, si deve dare atto della sopravvenienza costituita dall'avvenuta corresponsione alla parte convenuta dell'importo di € 47,96 a titolo di indennità di
2 responsabilità per l'anno 2022, circostanza pacifica tra le parti e che emerge dalla D.D.G. del 16.2.2024 depositata dalla parte opponente.
11. Per il resto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
12. Assorbente ogni valutazione è la circostanza che oggetto del giudizio è unicamente la deduzione in ordine alla parziale inesigibilità del credito portato nel decreto ingiuntivo, con riferimento a un terzo dell'importo richiesto per l'indennità di responsabilità nel periodo marzo 2022 – 10 agosto 2022, essendo invece incontestata l'ulteriore parte di credito.
13. Sul punto, l'art. 91, comma 4, del CCNL, stabilisce che “L'importo dell'indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di € 1.033 ed un massimo di € 5.165, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 75, comma 5”.
14. Nel caso di specie, è circostanza pacifica tra le parti che medio tempore è intervenuta la valutazione dei risultati conseguiti dal sig. nell'anno 2022, con esito positivo. CP_1
15. Pertanto, risulta integrata la condizione posta dall'art. 91, comma 4, del CCNL per la liquidazione della quota restante dell'indennità di responsabilità.
16. Per il resto, il credito rivendicato dal dipendente è incontestato. Sul punto, resta irrilevante nel presente giudizio quanto allegato e prodotto dalla difesa erariale con riferimento alla documentazione attestante l'approvazione di un piano di rientro ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001. Difatti, sebbene tale documentazione sia sopravvenuta al deposito del ricorso introduttivo, la questione della mancata certificazione del fondo salario accessorio non risulta però in alcun modo dedotta nell'atto di opposizione, ancorché nota a tale epoca;
sicché, la deduzione deve comunque ritenersi nuova, in quanto non articolata nei termini e nelle modalità stabilite dagli artt. 645 e 414
c.p.c.
17. In ogni eventualità, la circostanza appare vieppiù infondata.
18. A sostegno della mancanza di liquidità del credito opposto, adduce parte opponente l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall'Ateneo all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, comma 3- quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del
3 Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' ivi inclusa Parte_1
l'indennità oggetto del presente giudizio. Contr 19. In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati, per gli anni 2020 e seguenti.
20. Nondimeno il richiamato art. 40, comma 3-quinques, d.lgs. n. 165/2001 non pare avere rilievo nella vicenda in esame.
21. Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato”.
22. Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, comma 3-quinquies,
d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione
4 nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell' opponente, travolgerebbe Parte_1 tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata in via monitoria da controparte.
23. Non risulta tuttavia allegato, né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
24. Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte opponente), è soltanto che per il periodo
2010-2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B, C, D e dei fondi per la retribuzione di posizione e Co di risultato del personale appartenente alla categoria e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189, L. 266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell'art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite
2016).
25. Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
26. L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo Co complessivo pari ad € 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti
(contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
27. In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci anni (2010/2019), così come del resto si evince anche Contr dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte opponente).
28. L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore opposto, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che
5 parte opponente, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
29. Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica
Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
30. Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile alla PA, costituisce violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
31. Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte opponente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte opposta e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3- quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
32. Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
33. Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dall'opponente), deve ritenersi che l'attività di recupero -quale deve essere intesa anche la
6 sopravvenuta riduzione al minimo dell'indennità rispetto a quanto pacificamente attribuito a parte opposta per l'anno oggetto di controversia- avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, tuttavia, come attestato nelle premesse della delibera dell'Università del 12/2/24 avente ad oggetto l'“Autorizzazione alla liquidazione, per l'anno 2022, a favore dei titolari di posizione organizzativa dell'indennità, nella misura minima, ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 91, comma 4, del
CCNL vigente”, non risulta conclusa.
34. L'opposizione risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia, nei confronti dei lavoratori, del piano di rientro, predisposto unilateralmente dall' . Parte_1
35. Pertanto, atteso l'avvenuto pagamento dell'importo di € 47,96 a titolo di indennità di responsabilità per l'anno 2022, tenuto conto di quanto già adempiuto in forza dei precedenti decreti ingiuntivi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e l'Università ricorrente condannata al pagamento della differenza tra l'importo di € 1.552,52, richiesti a titolo di indennità di responsabilità tra marzo 2022 e il 10 agosto 2022 (portato nel decreto ingiuntivo e contestato nel solo limite della parziale inesigibilità di cui sopra), e quanto nel frattempo ricevuto. La ricorrente va dunque condannata a corrispondere al lavoratore la somma lorda di € 1.504,56, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
36. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in complessivi € 1.398,00, comprensivi della fase monitoria, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 459/2022 del 26 ottobre 2022;
- condanna l a corrispondere a Parte_1 [...]
l'importo lordo di € 1.504,56 per il titolo di cui in motivazione, oltre alla maggior CP_1 somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
7 - condanna l alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi € 1.398,00, oltre agli CP_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 20/10/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Cagliari, Via Dante n. 23;
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello CP_1 C.F._1
Bazzoni, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Via Principessa Pt_1
Jolanda n. 44;
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
8.12.2022, l' ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 459/2022 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 1.552,52, oltre spese legali, interessi e rivalutazione.
2. Tale credito era stato vantato dal sig. a titolo di indennità di responsabilità CP_1 correlata al ricoperto incarico di Direttore della Biblioteca di Scienze Sociali Per_1
” per il periodo compreso tra marzo e il 10 agosto 2022. L'indennità in parola era
[...] stata invece versata nel periodo antecedente, in forza di vari titoli giudiziali.
3. L'odierna ricorrente ha lamentato la parziale inesigibilità del credito portato nel decreto ingiuntivo n. 459/2022 del 26 ottobre 2022, atteso che un terzo dell'indennità di responsabilità dovrebbe essere corrisposta solo a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente nell'anno di riferimento, conformemente all'art. 91, comma quarto, del CCNL Comparto Università 2006-2009.
4. Pertanto, la ricorrente ha eccepito che parte dell'indennità richiesta in sede monitoria era subordinata a tale positiva verifica, da svolgersi successivamente al 31 dicembre 2022, ovverosia al completamento dell'esercizio in corso. A fronte della pretesa determinata in €
3.500,00 annui, con riferimento all'anno 2022 la somma di € 1.166,67 (corrispondente a un terzo) avrebbe potuto essere liquidata solamente all'esito della positiva valutazione della performance del dipendente;
sicché, l'indennità maturata da quest'ultimo nel periodo compreso tra marzo e il 10 agosto 2022 ammonterebbe all'importo di € 1.037,04, inferiore alla somma portata nel decreto ingiuntivo per le stesse mensilità.
5. Sicché, l' ha eccepito la parziale illegittimità Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere la presente opposizione per i motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo
e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nella parte oggetto di contestazione.
Con vittoria delle spese di lite”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio il sig. , chiedendo l'integrale rigetto CP_1 dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo.
7. Parte convenuta ha eccepito il giudicato esterno derivante dai ricorsi monitori R.G. n.
2322/2019 – D.I. n. 44/2020 (opposto), R.G. n. 717/2021 – D.I. 275/2021, R.G. n. 1171 –
D.I. 409/2021 e R.G. n. 355/2022 – D.I. 140/2022 non opposti, con riconoscimento del diritto del dipendente a percepire l'indennità di responsabilità nel periodo compreso tra il
2018 e il febbraio 2022.
8. In via subordinata, parte convenuta ha comunque domandato (formulando riconvenzionale) il pagamento della frazione di indennità di responsabilità contestata, essendo sopravvenuta la positiva valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente.
9. Istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
10. Preliminarmente, si deve dare atto della sopravvenienza costituita dall'avvenuta corresponsione alla parte convenuta dell'importo di € 47,96 a titolo di indennità di
2 responsabilità per l'anno 2022, circostanza pacifica tra le parti e che emerge dalla D.D.G. del 16.2.2024 depositata dalla parte opponente.
11. Per il resto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
12. Assorbente ogni valutazione è la circostanza che oggetto del giudizio è unicamente la deduzione in ordine alla parziale inesigibilità del credito portato nel decreto ingiuntivo, con riferimento a un terzo dell'importo richiesto per l'indennità di responsabilità nel periodo marzo 2022 – 10 agosto 2022, essendo invece incontestata l'ulteriore parte di credito.
13. Sul punto, l'art. 91, comma 4, del CCNL, stabilisce che “L'importo dell'indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di € 1.033 ed un massimo di € 5.165, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 75, comma 5”.
14. Nel caso di specie, è circostanza pacifica tra le parti che medio tempore è intervenuta la valutazione dei risultati conseguiti dal sig. nell'anno 2022, con esito positivo. CP_1
15. Pertanto, risulta integrata la condizione posta dall'art. 91, comma 4, del CCNL per la liquidazione della quota restante dell'indennità di responsabilità.
16. Per il resto, il credito rivendicato dal dipendente è incontestato. Sul punto, resta irrilevante nel presente giudizio quanto allegato e prodotto dalla difesa erariale con riferimento alla documentazione attestante l'approvazione di un piano di rientro ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001. Difatti, sebbene tale documentazione sia sopravvenuta al deposito del ricorso introduttivo, la questione della mancata certificazione del fondo salario accessorio non risulta però in alcun modo dedotta nell'atto di opposizione, ancorché nota a tale epoca;
sicché, la deduzione deve comunque ritenersi nuova, in quanto non articolata nei termini e nelle modalità stabilite dagli artt. 645 e 414
c.p.c.
17. In ogni eventualità, la circostanza appare vieppiù infondata.
18. A sostegno della mancanza di liquidità del credito opposto, adduce parte opponente l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall'Ateneo all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, comma 3- quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del
3 Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' ivi inclusa Parte_1
l'indennità oggetto del presente giudizio. Contr 19. In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati, per gli anni 2020 e seguenti.
20. Nondimeno il richiamato art. 40, comma 3-quinques, d.lgs. n. 165/2001 non pare avere rilievo nella vicenda in esame.
21. Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato”.
22. Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, comma 3-quinquies,
d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione
4 nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell' opponente, travolgerebbe Parte_1 tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata in via monitoria da controparte.
23. Non risulta tuttavia allegato, né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
24. Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte opponente), è soltanto che per il periodo
2010-2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B, C, D e dei fondi per la retribuzione di posizione e Co di risultato del personale appartenente alla categoria e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189, L. 266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell'art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite
2016).
25. Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
26. L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo Co complessivo pari ad € 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti
(contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
27. In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci anni (2010/2019), così come del resto si evince anche Contr dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte opponente).
28. L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore opposto, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che
5 parte opponente, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
29. Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica
Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
30. Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile alla PA, costituisce violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
31. Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte opponente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte opposta e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3- quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
32. Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
33. Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dall'opponente), deve ritenersi che l'attività di recupero -quale deve essere intesa anche la
6 sopravvenuta riduzione al minimo dell'indennità rispetto a quanto pacificamente attribuito a parte opposta per l'anno oggetto di controversia- avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, tuttavia, come attestato nelle premesse della delibera dell'Università del 12/2/24 avente ad oggetto l'“Autorizzazione alla liquidazione, per l'anno 2022, a favore dei titolari di posizione organizzativa dell'indennità, nella misura minima, ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 91, comma 4, del
CCNL vigente”, non risulta conclusa.
34. L'opposizione risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia, nei confronti dei lavoratori, del piano di rientro, predisposto unilateralmente dall' . Parte_1
35. Pertanto, atteso l'avvenuto pagamento dell'importo di € 47,96 a titolo di indennità di responsabilità per l'anno 2022, tenuto conto di quanto già adempiuto in forza dei precedenti decreti ingiuntivi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e l'Università ricorrente condannata al pagamento della differenza tra l'importo di € 1.552,52, richiesti a titolo di indennità di responsabilità tra marzo 2022 e il 10 agosto 2022 (portato nel decreto ingiuntivo e contestato nel solo limite della parziale inesigibilità di cui sopra), e quanto nel frattempo ricevuto. La ricorrente va dunque condannata a corrispondere al lavoratore la somma lorda di € 1.504,56, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
36. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in complessivi € 1.398,00, comprensivi della fase monitoria, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 459/2022 del 26 ottobre 2022;
- condanna l a corrispondere a Parte_1 [...]
l'importo lordo di € 1.504,56 per il titolo di cui in motivazione, oltre alla maggior CP_1 somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
7 - condanna l alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi € 1.398,00, oltre agli CP_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 20/10/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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