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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4795/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via L. De Franco n. 26, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Vincenzina Calomino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… - in via pregiudiziale o preliminare di merito,
accertare l'avvenuta decadenza del diritto dell' a richiedere il pagamento dei CP_1
contributi di cui all'avviso di addebito. In via preliminare nel merito, accertare e
dichiarare prescritta la pretesa contributiva portata dall'avviso bonario e dall'avviso di
addebito di cui trattasi con conseguente annullamento del predetto avviso. Nel merito in
subordine dichiarare la illegittimità della pretesa contributiva per le motivazioni sopra
esposte con conseguente annullamento dell'Avviso di Addebito. Il tutto con vittoria di
1 spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, da
distrarre in favore del procuratore antistatario …”.
Conclusione di parte resistente: “… respingere integralmente l'opposizione promossa, in
quanto inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esplicitate, con contestuale
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio per
l'importo corrispondente all'avviso di addebito opposto, maggiorato degli accessori di
legge, con vittoria di spese e compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420220002044050000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 27.436,60 a titolo di contributi per la Gestione Commercianti, periodo 2015/2020, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza dell'11.2.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La parte ricorrente muove le seguenti contestazioni.
2.1. Eccepisce la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999 con argomentazione infondata,
atteso che la parte richiama la data di notifica dell'avviso di addebito in riferimento al termine. In ogni caso, va richiamato il principio per cui non si produrrebbe comunque la
2 decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito e la condanna al pagamento (come avvenuto nel caso in esame), configurandosi soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo (cfr. Cass. Sez. Lav. 3486/2016).
Si aggiunge, in merito, che sono infondate le argomentazioni di parte ricorrente sulla
CP_ necessità di domanda riconvenzionale dell' per far valere il proprio credito contributivo, atteso che l'oggetto del giudizio non viene in alcun modo ampliato.
2.2. La parte ricorrente eccepisce poi l'illegittimità dell'avviso di addebito per omessa comunicazione dell'accertamento dell'omesso pagamento contributivo e per intervenuta prescrizione.
La prima contestazione è del tutto generica, non chiarendosi i termini della nullità che si afferma, occorrendo comunque considerare, con riferimento anche all'eccezione di
CP_ prescrizione, che l' ha dato dimostrazione della comunicazione dell'iscrizione alla
Gestione Commercianti in data 3.8.2020, alla quale deve attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione, atteso che viene chiesto anche il versamento della contribuzione dovuta
(con l'indicazione delle modalità di tale versamento), occorrendo poi considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020,
convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
Le contestazioni di parte ricorrente sulla ricezione di tale comunicazione sono generiche ed infondate, atteso che risulta la comunicazione presso l'indirizzo del ricorrente che, nel caso, avrebbe dovuto allegare e dimostrare di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità
di avere notizia della comunicazione ex art. 1335 c.c..
2.3. La parte ricorrente contesta l'illegittimità delle sanzioni, superiori al limite fissato dall'art. 116, comma 8 lett. b) della legge 388/2000.
3 CP_ In merito, a fronte di una contestazione compiuta e specifica della parte ricorrente, l' -
anche a seguito di richiesta di chiarimenti - si è limitato ad argomentazioni generiche, in contrasto con il disposto dell'art. 115 c.p.c., affermando semplicemente che il calcolo era avvenuto a norma di legge, senza alcuna indicazione specifica.
In tal modo, non ha dato dimostrazione della spettanza delle somme chieste per sanzioni,
CP_ che debbono essere dichiarate non dovute per intero, atteso che l' per quanto rilevato,
non ha indicato compiutamente i criteri di calcolo delle stesse.
3. La domanda, dunque, deve essere accolta nei limiti indicati, dichiarandosi non dovute le somme portate dall'avviso di addebito oggetto di giudizio in relazione alle sanzioni applicate.
Per il resto deve essere rigettata.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 33420220002044050000 oggetto di giudizio unicamente in relazione alle sanzioni applicate;
rigetta nel resto la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 7.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4795/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via L. De Franco n. 26, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Vincenzina Calomino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… - in via pregiudiziale o preliminare di merito,
accertare l'avvenuta decadenza del diritto dell' a richiedere il pagamento dei CP_1
contributi di cui all'avviso di addebito. In via preliminare nel merito, accertare e
dichiarare prescritta la pretesa contributiva portata dall'avviso bonario e dall'avviso di
addebito di cui trattasi con conseguente annullamento del predetto avviso. Nel merito in
subordine dichiarare la illegittimità della pretesa contributiva per le motivazioni sopra
esposte con conseguente annullamento dell'Avviso di Addebito. Il tutto con vittoria di
1 spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, da
distrarre in favore del procuratore antistatario …”.
Conclusione di parte resistente: “… respingere integralmente l'opposizione promossa, in
quanto inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esplicitate, con contestuale
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio per
l'importo corrispondente all'avviso di addebito opposto, maggiorato degli accessori di
legge, con vittoria di spese e compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420220002044050000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 27.436,60 a titolo di contributi per la Gestione Commercianti, periodo 2015/2020, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza dell'11.2.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La parte ricorrente muove le seguenti contestazioni.
2.1. Eccepisce la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999 con argomentazione infondata,
atteso che la parte richiama la data di notifica dell'avviso di addebito in riferimento al termine. In ogni caso, va richiamato il principio per cui non si produrrebbe comunque la
2 decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito e la condanna al pagamento (come avvenuto nel caso in esame), configurandosi soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo (cfr. Cass. Sez. Lav. 3486/2016).
Si aggiunge, in merito, che sono infondate le argomentazioni di parte ricorrente sulla
CP_ necessità di domanda riconvenzionale dell' per far valere il proprio credito contributivo, atteso che l'oggetto del giudizio non viene in alcun modo ampliato.
2.2. La parte ricorrente eccepisce poi l'illegittimità dell'avviso di addebito per omessa comunicazione dell'accertamento dell'omesso pagamento contributivo e per intervenuta prescrizione.
La prima contestazione è del tutto generica, non chiarendosi i termini della nullità che si afferma, occorrendo comunque considerare, con riferimento anche all'eccezione di
CP_ prescrizione, che l' ha dato dimostrazione della comunicazione dell'iscrizione alla
Gestione Commercianti in data 3.8.2020, alla quale deve attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione, atteso che viene chiesto anche il versamento della contribuzione dovuta
(con l'indicazione delle modalità di tale versamento), occorrendo poi considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020,
convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
Le contestazioni di parte ricorrente sulla ricezione di tale comunicazione sono generiche ed infondate, atteso che risulta la comunicazione presso l'indirizzo del ricorrente che, nel caso, avrebbe dovuto allegare e dimostrare di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità
di avere notizia della comunicazione ex art. 1335 c.c..
2.3. La parte ricorrente contesta l'illegittimità delle sanzioni, superiori al limite fissato dall'art. 116, comma 8 lett. b) della legge 388/2000.
3 CP_ In merito, a fronte di una contestazione compiuta e specifica della parte ricorrente, l' -
anche a seguito di richiesta di chiarimenti - si è limitato ad argomentazioni generiche, in contrasto con il disposto dell'art. 115 c.p.c., affermando semplicemente che il calcolo era avvenuto a norma di legge, senza alcuna indicazione specifica.
In tal modo, non ha dato dimostrazione della spettanza delle somme chieste per sanzioni,
CP_ che debbono essere dichiarate non dovute per intero, atteso che l' per quanto rilevato,
non ha indicato compiutamente i criteri di calcolo delle stesse.
3. La domanda, dunque, deve essere accolta nei limiti indicati, dichiarandosi non dovute le somme portate dall'avviso di addebito oggetto di giudizio in relazione alle sanzioni applicate.
Per il resto deve essere rigettata.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 33420220002044050000 oggetto di giudizio unicamente in relazione alle sanzioni applicate;
rigetta nel resto la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 7.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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