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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 448/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANISCALCO Parte_1 C.F._1
ANTONINO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONTI MARCO CP_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZOLLA Controparte_2 P.IVA_1
RUGGERO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA ANTONIO CP_3 P.IVA_2
on il patrocinio dell'avv. TONTI MARCO Controparte_4
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA ANTONIO CP_5 P.IVA_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello
Per le altre parti: come da note ex art. 352 n1) cpc
Come da rispettivi fogli telematicamente depositati pagina 1 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 55/23 il Tribunale di Rimini, in accoglimento della domanda proposta da , condannava in solido e Parte_1 CP_1
la a pagare all'attore euro 25.598,76 quale risarcimento del danno CP_3
patrimoniale per la morte del suo cavallo avvenuta il 4.8.2010 CP_6
per shock anafilattico successivo alla somministrazione da parte del TO, veterinario, di un farmaco prodotto dalla . CP_3
Il Tribunale rigettava la domanda proposta dall'attore anche nei confronti del e, in via diretta, contro la Controparte_4 CP_5
assicuratrice del Centro, e contro la , che comunque
[...] CP_7
condannava a garantire il suo assicurato TO;
condannava il TO e la a rifondere le spese di lite all'attore, e condannava quest'ultimo a CP_3
rifondere le spese di lite al Centro, alla ed alla . CP_5 CP_2
Avverso tale sentenza proponeva appello il domandando la Pt_1
liquidazione del danno patrimoniale nella maggior somma di euro
140.598,76, ed il riconoscimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 80.000,00; impugnava altresì la sua condanna alla rifusione delle spese legali in favore della . CP_2
Si costituivano tutte le altre parti del giudizio;
la ed il CP_5 [...]
prendevano atto che nessuna pretesa era stata Controparte_4
avanzata nei loro confronti, mentre si opponevano al gravame il TO, la e la , la quale eccepiva preliminarmente la tardività CP_2 CP_3
dell'iscrizione a ruolo dell'appello.
La citazione non veniva notificata alla mero Parte_2
broker assicurativo, nei cui confronti il nella conclusionale di Pt_1
primo grado aveva dato atto di aver rinunciato alla domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui alle note depositate ex art. 352 cpc e, per il di cui alla citazione in appello Pt_1
pagina 2 di 10 (non avendo egli effettuato alcun deposito ex art. 352 cpc), in esito all'udienza del 4.3.2025 tenutasi con modalità cartolari.
2)Il procedimento è stato pacificamente iscritto a ruolo in ritardo il giorno
14.3.2023 (martedì); notificata la sentenza l'1.10.2023, il relativo termine di 10 giorni era scaduto il 13.3.2023.
Costituendosi in giudizio, il ha contestualmente depositato istanza Pt_1
di rimessione in termini documentando il proprio tentativo di effettuare l'iscrizione a ruolo in data 10.3.2023: alle prime tre pec seguiva la quarta che segnalava “errore imprevisto.sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio”; pec di analogo contenuto era inviata dalla cancelleria il
13.3.2023, e successiva pec dello stesso giorno delle ore 12,37 comunicava
“errore fatale.busta non lavorabile.si prega ripetere l'invio”.
In data 25.9.2023, prima della prima udienza, l'appellante ha del tutto ammissibilmente prodotto anche il nuovo invio in data 13.3.2023 ore 20,41, seguito, alle ore 20,43 da pec della cancelleria di “errore imprevisto”, ed il terzo invio effettuato il 14.3.2023 alle ore 18,48 di cui, dopo la pec delle ore 18,49 relativa a “necessità di nuove verifiche”, veniva infine comunicata il 16.3.2023 l'avvenuta accettazione.
Sussistono allora in tutta evidenza i presupposti per rimettere in termini l'appellante, risultando a lui non imputabile la tardiva costituzione, ed avendo egli dimostrato di essersi immediatamente e ripetutamente attivato per procedere all'incombente.
3)Il ha espressamente dichiarato di prestare acquiescenza al rigetto Pt_1
delle domande proposte contro il e la Controparte_4
, citati dunque ai soli effetti dell'art. 332 cpc e che non sono dunque CP_5
parte del processo. Nulla deve dunque provvedersi quanto alle loro spese processuali (v. fra le tante Cass. 2208/12).
pagina 3 di 10 4)Va respinto il motivo di appello con il quale il si duole della Pt_1
quantificazione del valore del cavallo, effettuata dal Tribunale, sulla scorta del CTU prof. in euro 25.000,00 Per_1
Va premesso che non è oggetto di impugnazione che il Tribunale abbia liquidato il danno consistente non nel dritto di credito relativo al prezzo che sarebbe stato pagato nel caso in cui fosse stato possibile dare esecuzione al preliminare di vendita dell'animale del 2.2.2010 a tale , ma nel Persona_2
valore di mercato del cavallo, come d'altronde domandato nella citazione in primo grado.
Anche le considerazioni contenute nell'atto di appello a proposito del fatto che in tale preliminare il valore del cavallo era stato stimato in circa euro
96.800,00 (comprendendo il prezzo di euro 140.000,00 euro 43.200,00 per rimborso, alla parte venditrice, di spese di mantenimento e di istruzione), sono chiaramente svolte al fine di riconsiderare il valore intrinseco dell'animale. Tuttavia, dovendo rilevarsi che difesa del TO ha sempre contestato ogni efficacia probatoria del preliminare, la cui conclusione non
è stata confermata da altri mezzi di prova, l'atto non può essere utilizzato ai fini della dimostrazione del valore di mercato dell'animale.
Il ha poi censurato l'adesione del Tribunale alla CTU che, suo Pt_1
avviso, avrebbe fondato la propria stima sull'ipotesi, erronea e priva di ogni riscontro, che i periodi di assenza dalle competizioni di CP_6
evidenziati della relazione fossero dipesi da malattie del cavallo;
tali assenze erano invece giustificate dagli infarti patiti nel 2005 e nel 2008 dal che era solito cavalcarlo nelle gare, come da documentazione Pt_1
medica prodotta dall'appellante. Inoltre il CTU aveva <omesso di acquisire preventivi per cavalli simili>>.
pagina 4 di 10 La Corte ritiene che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la stima effettuata dal CTU, con puntuale risposta alle osservazioni dei CTP, in particolare dell'attore, appare espressa sulla base di un accurato e convincente esame critico di tutte le emergenze istruttorie, talché correttamente il Tribunale si è attenuto alle conclusioni del perito.
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, il CTU non ha operato alcuna riduzione della stima in ragione di supposte, e non documentate, patologie pregresse, che nella bozza della relazione aveva meramente ipotizzato solo perché non gli erano state fornite spiegazioni della assenza dell'animale dalle competizioni in alcuni periodi, pur essendo stato il dato evidenziato nel corso delle operazioni in contraddittorio con i CTP. Solo dopo l'invio della bozza, egli ha ricevuto documentazione dal CTP del attestante i problemi di salute di quest'ultimo; il CTU ha ritenuto Pt_1
che tale documentazione fosse inammissibile poiché tardiva, ma, ciò che più conta, la ha ritenuta in ogni caso inconferente, avendo già espressamente riconosciuto, nella relazione, di non avere trovato traccia di pregresse patologie.
Il insiste per l'ammissibilità della documentazione relativa alle sue Pt_1
condizioni di salute, che giustificherebbero l'assenza del cavallo dalle competizioni.
La Corte condivide il giudizio di irrilevanza della documentazione medica, la quale attesta che il nella primavera del 2005, subì un infarto del Pt_1
miocardio, e che lo stesso fu ricoverato sempre per problemi cardiaci dal 2 al 12 dicembre 2008. Non solo il primo evento ragionevolmente spiega la sospensione delle gare nel periodo marzo/settembre 2005, ma ciò è è irrilevante atteso che, come si vedrà, successivamente fu CP_6
all'apice della carriera-, ed il secondo può spiegare solo l'assenza dalle competizioni da dicembre 2008 a febbraio 2009, ma, in ogni caso, anche pagina 5 di 10 qualora l'assenza del cavallo dalle competizioni fosse stato sempre e solo da riferirsi alla impossibilità del di gareggiare, deve considerarsi Pt_1
che, come si è detto, il CTU non ha abbattuto la stima in ragione di pregresse malattie del cavallo, che ha dato atto di non aver riscontrato, ma di altri criteri, indicati, nel verbale di inizio delle operazioni peritali, in
<genealogia, l'età al momento dell'evento e prospettive future, valore di acquisto ed eventuale pregressa presenza di patologie note, come anche le informazioni sull'addestramento ricevuto, l'attività sportiva condotta considerando numero e tipologia di gare disputate (concorsi locali nazionali internazionali, altezza degli ostacoli), piazzamenti, continuità della carriera, somma dei premi vinti, cavaliere, sulla base di un valore medio per cavalli dello stesso livello>>.
Il CTU ha rappresentato che i risultati dell'autopsia non davano conto di patologie pregresse tali da diminuire il valore dell'animale, ma confermavano la presenza di quella “usura fisica” collegata all'età, in grado di giustificare il fisiologico calo delle performance osservato negli ultimi anni di agonismo.
Ha osservato, quanto alla genealogia di che la madre è CP_6
sconosciuta e che non è certa la discendenza dal campione CK OY, ma in ogni caso, trattandosi di un castrone e quindi di un cavallo non atto alla riproduzione, la genealogia ha una valenza meramente indicativa, cioè può servire a supporto per la conferma o meno del valore stimato sulla base delle altre considerazioni;
anche se i risultati del cavallo fanno ritenere non inverosimile la discendenza da CK OY, la genealogia non può essere comunque addotta come espressione di un valore del cavallo, e pertanto quale motivo di aumento della sua stima.
pagina 6 di 10 al momento della morte aveva l'età di 14 anni, alla quale un CP_6
cavallo normalmente si ritira dalle competizioni (così in letteratura Ricard e
Boulain, che anticipano il ritiro addirittura a 11 o 12 anni).
Dopo aver esaminato, a partire dal 2003, anno per anno, i risultati ottenuti nelle competizioni, il CTU ha quantificato il valore dell'animale in circa
85.000,00 con riferimento al momento in cui era all'apice della carriera e dunque negli anni 2006 e 2007; quanto al periodo successivo, ha rilevato nel 2008 la partecipazione a soli 4 concorsi e un calo delle prestazioni, poiché le categorie di gara risultano inferiori a quelle dell'anno precedente e non vengono replicate le prove su altezze oltre i 145 cm.; per il 2009, il cavallo partecipa ad un solo concorso, montato da (febbraio Parte_1
Catania B* categoria C130 19 penalità e C135 0/0 penalità) dopo di che, montato da (non professionista) partecipa a 3 concorsi nei Persona_2
mesi di luglio ed agosto in categorie inferiori, quali C115/125, con buoni risultati;
nel 2010 il cavallo partecipa ad un solo concorso nel mese di luglio (Sciacca B* cat.120 cm 0/8 e 0). non prosegue dunque in CP_6
una sua crescita né sembra mantenere i livelli precedenti.
Come si è detto, il calo di livello prestazionale è stato ritenuto fisiologico per l'età, con un limitato tempo di vita sportiva residuale;
le prestazioni descritte nei dati FISE negli ultimissimi anni vita del cavallo, osservava il
CTU, sono quelle di un qualsiasi cavallo di discrete qualità per altezze di ostacoli medio-basse. D'altronde la stessa CTP dell'attore (doc. 18) affermava che avendo un'età di 14 anni e consultando i risultati, si trattava di un <cavallo di grande esperienza, adatto come 'professore', cioè quel genere di cavallo preferito da cavalieri junior ..con un compagno di grande affidabilità”>>.
La cifra indicata nel preliminare di vendita -come si è detto, contestato dal
TO- non è apparsa al CTU congrua rispetto al dato obiettivo dell'età di 14
pagina 7 di 10 anni, che per un cavallo da salto ostacoli rappresenta l'inizio della fase discendente della carriera.
La stima del CTU, effettuata in euro 25.000,00 in ragione della sua esperienza e di quanto notorio nel settore di sua competenza, non è stata contestata in modo specifico dal il quale, onerato a dare la prova Pt_1
del danno, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare che il prezzo di cui al preliminare fosse corrispondente al reale valore di mercato del cavallo.
Considerato che la contestazione dell'esattezza delle conclusioni dell'espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dalla parte o dal suo CTP non serve, di per sé, ad evidenziare alcun errore delle prime, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass. 7078/06), rimanendo le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità (Cass. 23362/12), la Corte non ha, in conclusione, motivo di discostarsi dalle conclusioni del prof. Per_1
5)Va respinto il motivo di appello con cui il lamenta il mancato Pt_1
risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di animale di affezione. Infatti, non solo, come affermato dal Tribunale, non vi è prova della sofferenza interiore patita, che non è in re ipsa né può essere oggetto di alcuna presunzione, ma ancor prima, il danno morale non è nella fattispecie risarcibile non correlandosi alla lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato (SS.UU. 26972/98, 14846/07).
7)E' fondato il motivo di appello con il si duole alla sua condanna Pt_1
al pagamento delle spese processuali in favore della . E' vero, e CP_2
non è in contestazione, che egli non era legittimato all'azione diretta verso l'assicuratore del danneggiante, tuttavia, come dedotto dall'appellante, considerato che la ha partecipato (e avrebbe comunque CP_2
pagina 8 di 10 partecipato) al giudizio in virtù della domanda di garanzia proposta dal
TO, e che essa si è costituita deducendo l'insussistenza della responsabilità del proprio assistito, alle cui difese si è associata, sussiste senz'altro il presupposto della soccombenza reciproca per compensare le spese di lite.
8) Le spese di lite del grado vanno regolate secondo la soccombenza e pertanto l'appellante va condannato a rifonderle al TO e alla , CP_3
mentre, le spese vanno compensate fra il e la . Pt_1 CP_2
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Rimini n.55/23 nei confronti di , e CP_1 CP_3 [...]
, così provvede: Controparte_8
in parziale riforma della decisione impugnata, compensa le spese di lite di primo grado tra il e la;
Pt_1 CP_2
rigetta nel resto l'appello.
Condanna il a rifondere al TO e alla le spese di lite del Pt_1 CP_3
presente grado che liquida, per ciascuno di loro, in euro 8.000,00 per compensi oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio fra il e la Pt_1
. CP_2
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 448/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANISCALCO Parte_1 C.F._1
ANTONINO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONTI MARCO CP_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZOLLA Controparte_2 P.IVA_1
RUGGERO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA ANTONIO CP_3 P.IVA_2
on il patrocinio dell'avv. TONTI MARCO Controparte_4
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA ANTONIO CP_5 P.IVA_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello
Per le altre parti: come da note ex art. 352 n1) cpc
Come da rispettivi fogli telematicamente depositati pagina 1 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 55/23 il Tribunale di Rimini, in accoglimento della domanda proposta da , condannava in solido e Parte_1 CP_1
la a pagare all'attore euro 25.598,76 quale risarcimento del danno CP_3
patrimoniale per la morte del suo cavallo avvenuta il 4.8.2010 CP_6
per shock anafilattico successivo alla somministrazione da parte del TO, veterinario, di un farmaco prodotto dalla . CP_3
Il Tribunale rigettava la domanda proposta dall'attore anche nei confronti del e, in via diretta, contro la Controparte_4 CP_5
assicuratrice del Centro, e contro la , che comunque
[...] CP_7
condannava a garantire il suo assicurato TO;
condannava il TO e la a rifondere le spese di lite all'attore, e condannava quest'ultimo a CP_3
rifondere le spese di lite al Centro, alla ed alla . CP_5 CP_2
Avverso tale sentenza proponeva appello il domandando la Pt_1
liquidazione del danno patrimoniale nella maggior somma di euro
140.598,76, ed il riconoscimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 80.000,00; impugnava altresì la sua condanna alla rifusione delle spese legali in favore della . CP_2
Si costituivano tutte le altre parti del giudizio;
la ed il CP_5 [...]
prendevano atto che nessuna pretesa era stata Controparte_4
avanzata nei loro confronti, mentre si opponevano al gravame il TO, la e la , la quale eccepiva preliminarmente la tardività CP_2 CP_3
dell'iscrizione a ruolo dell'appello.
La citazione non veniva notificata alla mero Parte_2
broker assicurativo, nei cui confronti il nella conclusionale di Pt_1
primo grado aveva dato atto di aver rinunciato alla domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui alle note depositate ex art. 352 cpc e, per il di cui alla citazione in appello Pt_1
pagina 2 di 10 (non avendo egli effettuato alcun deposito ex art. 352 cpc), in esito all'udienza del 4.3.2025 tenutasi con modalità cartolari.
2)Il procedimento è stato pacificamente iscritto a ruolo in ritardo il giorno
14.3.2023 (martedì); notificata la sentenza l'1.10.2023, il relativo termine di 10 giorni era scaduto il 13.3.2023.
Costituendosi in giudizio, il ha contestualmente depositato istanza Pt_1
di rimessione in termini documentando il proprio tentativo di effettuare l'iscrizione a ruolo in data 10.3.2023: alle prime tre pec seguiva la quarta che segnalava “errore imprevisto.sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio”; pec di analogo contenuto era inviata dalla cancelleria il
13.3.2023, e successiva pec dello stesso giorno delle ore 12,37 comunicava
“errore fatale.busta non lavorabile.si prega ripetere l'invio”.
In data 25.9.2023, prima della prima udienza, l'appellante ha del tutto ammissibilmente prodotto anche il nuovo invio in data 13.3.2023 ore 20,41, seguito, alle ore 20,43 da pec della cancelleria di “errore imprevisto”, ed il terzo invio effettuato il 14.3.2023 alle ore 18,48 di cui, dopo la pec delle ore 18,49 relativa a “necessità di nuove verifiche”, veniva infine comunicata il 16.3.2023 l'avvenuta accettazione.
Sussistono allora in tutta evidenza i presupposti per rimettere in termini l'appellante, risultando a lui non imputabile la tardiva costituzione, ed avendo egli dimostrato di essersi immediatamente e ripetutamente attivato per procedere all'incombente.
3)Il ha espressamente dichiarato di prestare acquiescenza al rigetto Pt_1
delle domande proposte contro il e la Controparte_4
, citati dunque ai soli effetti dell'art. 332 cpc e che non sono dunque CP_5
parte del processo. Nulla deve dunque provvedersi quanto alle loro spese processuali (v. fra le tante Cass. 2208/12).
pagina 3 di 10 4)Va respinto il motivo di appello con il quale il si duole della Pt_1
quantificazione del valore del cavallo, effettuata dal Tribunale, sulla scorta del CTU prof. in euro 25.000,00 Per_1
Va premesso che non è oggetto di impugnazione che il Tribunale abbia liquidato il danno consistente non nel dritto di credito relativo al prezzo che sarebbe stato pagato nel caso in cui fosse stato possibile dare esecuzione al preliminare di vendita dell'animale del 2.2.2010 a tale , ma nel Persona_2
valore di mercato del cavallo, come d'altronde domandato nella citazione in primo grado.
Anche le considerazioni contenute nell'atto di appello a proposito del fatto che in tale preliminare il valore del cavallo era stato stimato in circa euro
96.800,00 (comprendendo il prezzo di euro 140.000,00 euro 43.200,00 per rimborso, alla parte venditrice, di spese di mantenimento e di istruzione), sono chiaramente svolte al fine di riconsiderare il valore intrinseco dell'animale. Tuttavia, dovendo rilevarsi che difesa del TO ha sempre contestato ogni efficacia probatoria del preliminare, la cui conclusione non
è stata confermata da altri mezzi di prova, l'atto non può essere utilizzato ai fini della dimostrazione del valore di mercato dell'animale.
Il ha poi censurato l'adesione del Tribunale alla CTU che, suo Pt_1
avviso, avrebbe fondato la propria stima sull'ipotesi, erronea e priva di ogni riscontro, che i periodi di assenza dalle competizioni di CP_6
evidenziati della relazione fossero dipesi da malattie del cavallo;
tali assenze erano invece giustificate dagli infarti patiti nel 2005 e nel 2008 dal che era solito cavalcarlo nelle gare, come da documentazione Pt_1
medica prodotta dall'appellante. Inoltre il CTU aveva <omesso di acquisire preventivi per cavalli simili>>.
pagina 4 di 10 La Corte ritiene che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la stima effettuata dal CTU, con puntuale risposta alle osservazioni dei CTP, in particolare dell'attore, appare espressa sulla base di un accurato e convincente esame critico di tutte le emergenze istruttorie, talché correttamente il Tribunale si è attenuto alle conclusioni del perito.
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, il CTU non ha operato alcuna riduzione della stima in ragione di supposte, e non documentate, patologie pregresse, che nella bozza della relazione aveva meramente ipotizzato solo perché non gli erano state fornite spiegazioni della assenza dell'animale dalle competizioni in alcuni periodi, pur essendo stato il dato evidenziato nel corso delle operazioni in contraddittorio con i CTP. Solo dopo l'invio della bozza, egli ha ricevuto documentazione dal CTP del attestante i problemi di salute di quest'ultimo; il CTU ha ritenuto Pt_1
che tale documentazione fosse inammissibile poiché tardiva, ma, ciò che più conta, la ha ritenuta in ogni caso inconferente, avendo già espressamente riconosciuto, nella relazione, di non avere trovato traccia di pregresse patologie.
Il insiste per l'ammissibilità della documentazione relativa alle sue Pt_1
condizioni di salute, che giustificherebbero l'assenza del cavallo dalle competizioni.
La Corte condivide il giudizio di irrilevanza della documentazione medica, la quale attesta che il nella primavera del 2005, subì un infarto del Pt_1
miocardio, e che lo stesso fu ricoverato sempre per problemi cardiaci dal 2 al 12 dicembre 2008. Non solo il primo evento ragionevolmente spiega la sospensione delle gare nel periodo marzo/settembre 2005, ma ciò è è irrilevante atteso che, come si vedrà, successivamente fu CP_6
all'apice della carriera-, ed il secondo può spiegare solo l'assenza dalle competizioni da dicembre 2008 a febbraio 2009, ma, in ogni caso, anche pagina 5 di 10 qualora l'assenza del cavallo dalle competizioni fosse stato sempre e solo da riferirsi alla impossibilità del di gareggiare, deve considerarsi Pt_1
che, come si è detto, il CTU non ha abbattuto la stima in ragione di pregresse malattie del cavallo, che ha dato atto di non aver riscontrato, ma di altri criteri, indicati, nel verbale di inizio delle operazioni peritali, in
<genealogia, l'età al momento dell'evento e prospettive future, valore di acquisto ed eventuale pregressa presenza di patologie note, come anche le informazioni sull'addestramento ricevuto, l'attività sportiva condotta considerando numero e tipologia di gare disputate (concorsi locali nazionali internazionali, altezza degli ostacoli), piazzamenti, continuità della carriera, somma dei premi vinti, cavaliere, sulla base di un valore medio per cavalli dello stesso livello>>.
Il CTU ha rappresentato che i risultati dell'autopsia non davano conto di patologie pregresse tali da diminuire il valore dell'animale, ma confermavano la presenza di quella “usura fisica” collegata all'età, in grado di giustificare il fisiologico calo delle performance osservato negli ultimi anni di agonismo.
Ha osservato, quanto alla genealogia di che la madre è CP_6
sconosciuta e che non è certa la discendenza dal campione CK OY, ma in ogni caso, trattandosi di un castrone e quindi di un cavallo non atto alla riproduzione, la genealogia ha una valenza meramente indicativa, cioè può servire a supporto per la conferma o meno del valore stimato sulla base delle altre considerazioni;
anche se i risultati del cavallo fanno ritenere non inverosimile la discendenza da CK OY, la genealogia non può essere comunque addotta come espressione di un valore del cavallo, e pertanto quale motivo di aumento della sua stima.
pagina 6 di 10 al momento della morte aveva l'età di 14 anni, alla quale un CP_6
cavallo normalmente si ritira dalle competizioni (così in letteratura Ricard e
Boulain, che anticipano il ritiro addirittura a 11 o 12 anni).
Dopo aver esaminato, a partire dal 2003, anno per anno, i risultati ottenuti nelle competizioni, il CTU ha quantificato il valore dell'animale in circa
85.000,00 con riferimento al momento in cui era all'apice della carriera e dunque negli anni 2006 e 2007; quanto al periodo successivo, ha rilevato nel 2008 la partecipazione a soli 4 concorsi e un calo delle prestazioni, poiché le categorie di gara risultano inferiori a quelle dell'anno precedente e non vengono replicate le prove su altezze oltre i 145 cm.; per il 2009, il cavallo partecipa ad un solo concorso, montato da (febbraio Parte_1
Catania B* categoria C130 19 penalità e C135 0/0 penalità) dopo di che, montato da (non professionista) partecipa a 3 concorsi nei Persona_2
mesi di luglio ed agosto in categorie inferiori, quali C115/125, con buoni risultati;
nel 2010 il cavallo partecipa ad un solo concorso nel mese di luglio (Sciacca B* cat.120 cm 0/8 e 0). non prosegue dunque in CP_6
una sua crescita né sembra mantenere i livelli precedenti.
Come si è detto, il calo di livello prestazionale è stato ritenuto fisiologico per l'età, con un limitato tempo di vita sportiva residuale;
le prestazioni descritte nei dati FISE negli ultimissimi anni vita del cavallo, osservava il
CTU, sono quelle di un qualsiasi cavallo di discrete qualità per altezze di ostacoli medio-basse. D'altronde la stessa CTP dell'attore (doc. 18) affermava che avendo un'età di 14 anni e consultando i risultati, si trattava di un <cavallo di grande esperienza, adatto come 'professore', cioè quel genere di cavallo preferito da cavalieri junior ..con un compagno di grande affidabilità”>>.
La cifra indicata nel preliminare di vendita -come si è detto, contestato dal
TO- non è apparsa al CTU congrua rispetto al dato obiettivo dell'età di 14
pagina 7 di 10 anni, che per un cavallo da salto ostacoli rappresenta l'inizio della fase discendente della carriera.
La stima del CTU, effettuata in euro 25.000,00 in ragione della sua esperienza e di quanto notorio nel settore di sua competenza, non è stata contestata in modo specifico dal il quale, onerato a dare la prova Pt_1
del danno, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare che il prezzo di cui al preliminare fosse corrispondente al reale valore di mercato del cavallo.
Considerato che la contestazione dell'esattezza delle conclusioni dell'espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dalla parte o dal suo CTP non serve, di per sé, ad evidenziare alcun errore delle prime, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass. 7078/06), rimanendo le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità (Cass. 23362/12), la Corte non ha, in conclusione, motivo di discostarsi dalle conclusioni del prof. Per_1
5)Va respinto il motivo di appello con cui il lamenta il mancato Pt_1
risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di animale di affezione. Infatti, non solo, come affermato dal Tribunale, non vi è prova della sofferenza interiore patita, che non è in re ipsa né può essere oggetto di alcuna presunzione, ma ancor prima, il danno morale non è nella fattispecie risarcibile non correlandosi alla lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato (SS.UU. 26972/98, 14846/07).
7)E' fondato il motivo di appello con il si duole alla sua condanna Pt_1
al pagamento delle spese processuali in favore della . E' vero, e CP_2
non è in contestazione, che egli non era legittimato all'azione diretta verso l'assicuratore del danneggiante, tuttavia, come dedotto dall'appellante, considerato che la ha partecipato (e avrebbe comunque CP_2
pagina 8 di 10 partecipato) al giudizio in virtù della domanda di garanzia proposta dal
TO, e che essa si è costituita deducendo l'insussistenza della responsabilità del proprio assistito, alle cui difese si è associata, sussiste senz'altro il presupposto della soccombenza reciproca per compensare le spese di lite.
8) Le spese di lite del grado vanno regolate secondo la soccombenza e pertanto l'appellante va condannato a rifonderle al TO e alla , CP_3
mentre, le spese vanno compensate fra il e la . Pt_1 CP_2
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Rimini n.55/23 nei confronti di , e CP_1 CP_3 [...]
, così provvede: Controparte_8
in parziale riforma della decisione impugnata, compensa le spese di lite di primo grado tra il e la;
Pt_1 CP_2
rigetta nel resto l'appello.
Condanna il a rifondere al TO e alla le spese di lite del Pt_1 CP_3
presente grado che liquida, per ciascuno di loro, in euro 8.000,00 per compensi oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio fra il e la Pt_1
. CP_2
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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