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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2425/2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PE DI Presidente
- OS Nocera Componente
- EL PI Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2425/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso pendente tra
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Antonio Donno,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da Avv. Michela Gabriella Nocco,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Le ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data 30.08.2003. Ha precisato che dalla
Il Giudice estensore Emanuele PI
Pagina 1 di 4 R.G. 2425/2025.
loro unione sono nate le figlie (19.05.2005) e Per_1 Per_2
(01.04.2009).
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 24.02.2025).
I.2.- Previa designazione del giudice delegato per la trattazione e comunicazione al Pubblico Ministero, la parte convenuta si è costituita in giudizio Controparte_1 non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (comparsa di risposta depositata il
18.07.2025).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
19.09.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione sottoscritta e di cui al verbale di udienza. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto domandando l'accoglimento del ricorso.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari in atti pubblicato il 09.12.2021, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Il Giudice estensore Emanuele PI
Pagina 2 di 4 R.G. 2425/2025.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e di cui al verbale di udienza del 19.09.2025.
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e compensi di giudizio possono essere compensati tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2425/2025 introdotto con ricorso del 24.02.2025 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gioia del Colle (BA) in data 30.08.2003 tra
[...]
(Gioia Del Colle (BA), 29.04.1975) e Parte_1
(Gioia Del Colle (BA), 18.09.1974) Controparte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Gioia del Colle (BA) al n. 85, parte II, serie A, anno 2003;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e di cui al verbale di udienza del 19.09.2025;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
Il Giudice estensore Emanuele PI
Pagina 3 di 4 R.G. 2425/2025.
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele PI PE DI
Il Giudice estensore Emanuele PI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PE DI Presidente
- OS Nocera Componente
- EL PI Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2425/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso pendente tra
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Antonio Donno,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da Avv. Michela Gabriella Nocco,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Le ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data 30.08.2003. Ha precisato che dalla
Il Giudice estensore Emanuele PI
Pagina 1 di 4 R.G. 2425/2025.
loro unione sono nate le figlie (19.05.2005) e Per_1 Per_2
(01.04.2009).
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 24.02.2025).
I.2.- Previa designazione del giudice delegato per la trattazione e comunicazione al Pubblico Ministero, la parte convenuta si è costituita in giudizio Controparte_1 non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (comparsa di risposta depositata il
18.07.2025).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
19.09.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione sottoscritta e di cui al verbale di udienza. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto domandando l'accoglimento del ricorso.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari in atti pubblicato il 09.12.2021, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Il Giudice estensore Emanuele PI
Pagina 2 di 4 R.G. 2425/2025.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e di cui al verbale di udienza del 19.09.2025.
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e compensi di giudizio possono essere compensati tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2425/2025 introdotto con ricorso del 24.02.2025 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gioia del Colle (BA) in data 30.08.2003 tra
[...]
(Gioia Del Colle (BA), 29.04.1975) e Parte_1
(Gioia Del Colle (BA), 18.09.1974) Controparte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Gioia del Colle (BA) al n. 85, parte II, serie A, anno 2003;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e di cui al verbale di udienza del 19.09.2025;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
Il Giudice estensore Emanuele PI
Pagina 3 di 4 R.G. 2425/2025.
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele PI PE DI
Il Giudice estensore Emanuele PI
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