Sentenza 25 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 308/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Ottavio Riccardo Parte_1 C.F._1
BERETTA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Luca GAMBA, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: congiuntamente, come da verbale di udienza dell'8 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la modifica delle condizioni Pt_2
di divorzio assunte dal Tribunale di Fes con sentenza n. 4629 del 13 luglio 2021, divenuta definitiva
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor si è parzialmente opposto alle domande della CP_1
ricorrente.
All'udienza dell'8 maggio 2025, le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse e il Giudice relatore, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti in conformità alle condizioni pattuite, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si ritiene che le istanze avanzate possano trovare integrale accoglimento, risultando adeguate alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
In particolare, il regime di affido previsto appare il più conforme all'interesse della prole, tenuto conto del tempo decorso dall'interruzione delle visite col papà e della necessità di recupero della relazione padre-figli mediante l'ausilio dei servizi sociali.
I servizi vengono onerati inoltre di segnalare alla Procura minorile eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per i minori.
Visto l'accordo raggiunto, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica delle condizioni di divorzio assunte dal Tribunale di Fes con sentenza n. 4629 del 13 luglio
2021, così statuisce: provvede in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto: affido esclusivo dei minori alla madre, alla quale viene conferito il potere di adottare autonomamente le decisioni relative ai figli minori in ordine all'istruzione e alle attività extrascolastiche
(sottoscrizione di moduli, quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, catechismo, sport, musica, e attività connesse), potendo intrattenere in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dalla prole e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con il medico pediatra di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico, restando invece fermo che ogni ulteriore decisione di maggiore interesse per i figli – in particolare vaccinazioni non obbligatorie, terapie, interventi medici di rilevante entità, trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio – siano adottate da entrambi i genitori, eventualmente con il supporto dei Servizi Sociali delegati, con diritto del padre di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dalla madre e correlato dovere della madre di comunicare – eventualmente per il tramite dei Servizi Sociali – al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione dei figli e ogni determinazione assunta in tali ambiti;
le parti si impegnano a rivolgersi ai servizi sociali territorialmente competenti per l'avvio di un percorso di riavvicinamento del padre ai figli, previa preparazione degli stessi, secondo le modalità che verranno individuate dagli operatori tenuto conto della volontà dei figli e del tempo decorso dall'interruzione delle visite;
il padre verserà alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto dei figli minori, entro il 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2025, l'importo di 225 euro mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla ricorrente;
la signora rinuncia alla domanda di assegno divorzile. onera i servizi sociali di segnalare alla Procura minorile eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per i minori;
conferma per il resto;
spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali competenti per il comune di
Filago (luogo di residenza della madre e dei minori) e di (luogo di residenza del Per_1
padre).
Così deciso a Bergamo, alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo