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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/11/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente rel. dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1927/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ; P.IVA ) con sede legale in Milano (MI), Via Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Bisceglie n. 66, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Mario C.F._1
VI, SS PI e LB AV, presso lo studio dei quali in Milano (MI),
Via Barozzi n. 1 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, via Andrea Verrocchio n. 30, CP_1 P.IVA_3 in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, sig. Controparte_2
1 rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Silvio Martuccelli (C.F. C.F._2
, prof. (C.F. ; Email_1 Persona_1 C.F._3
, (C.F. ; Email_2 CP_3 C.F._4
e (C.F. ; Email_3 Controparte_4 C.F._5
, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Email_4
(Chiomenti Studio Legale) in Milano, via Verdi n. 4.
APPELLATA
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. del giudizio definito con sentenza n.
598/2021 della Corte di Appello di Milano, pubblicata il 23.2.2021 e notificata il
31.5.2021 ad esito del giudizio R.G. n. 3572/2019, cassata con rinvio con ordinanza n.
7589/2024 della Corte di Cassazione pubblicata il 21.3.2024 ad esito del giudizio R.G.
n. 20330/2021.
* * *
Oggetto del giudizio: domanda di risoluzione di un contratto di franchising per inadempimento del franchisee con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno a favore del franchisor.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante in riassunzione Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita ex art. 392 c.p.c. a seguito del rinvio disposto dall'ordinanza n. 7589/2024 della Corte di cassazione pubblicata il 21.3.2024 ad esito del giudizio R.G. n. 20330/2021, disattesa ogni contraria domanda, ragione, pretesa, istanza o eccezione, in riforma della sentenza n. 7763/2019 del Tribunale di Milano pubblicata il 5.8.2019 ad esito del giudizio R.G. n. 15233/2016, per tutti i motivi di cui in atti:
NEL MERITO:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del Contratto di franchising stipulato inter partes in data 1.10.2007, dichiarata da con comunicazione inviata a CP_1 [...] in data 8.1.2015; Pt_1
2. accertare e dichiarare l'inadempimento di non scarsa importanza di alle CP_1 obbligazioni scaturenti dal Contratto di franchising, stipulato inter partes in data 1.10.2007
e pienamente vigente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il predetto contratto si è risolto ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa di CP_1
2
3. condannare a pagare a a titolo di risarcimento del danno da lucro CP_1 Parte_1 cessante subito dall'attrice in conseguenza dei fatti descritti nell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., la somma di Euro 1.097.456, oltre interessi dalla data della domanda fino al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito di espletanda CTU contabile e commerciale e del presente giudizio o, in subordine, che verrà ritenuta equa e di giustizia, all'esito di valutazione ex art. 1226 c.c.;
4. condannare a pagare a a titolo di risarcimento del danno CP_1 Parte_1 emergente subito dall'attrice in conseguenza dei fatti descritti nell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., la somma che verrà ritenuta dovuta all'attrice a tale titolo, all'esito di apposita espletanda CTU commerciale e statistica e del presente giudizio o, in subordine, la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito di valutazione ex art. 1226
c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
5.ammettere la prova per testimoni anche sui capitoli dal n. 7) al n. 10), riportati in premessa della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. depositata da in data 24.11.2016, con i Parte_1 testi ivi indicati, nonché disporre consulenza tecnica d'ufficio, secondo quanto parimenti ivi dedotto e sui quesiti riportati nei paragrafi 15) e 16) della predetta memoria;
IN OGNI CASO:
6. condannare al pagamento dei compensi e delle spese, oltre rimborso delle CP_1 spese forfetarie, nella misura del 15% dei compensi, IVA e C.P.A., del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, del giudizio in Cassazione e del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c..
Senza accettazione del contraddittorio su ogni nuova domanda, deduzione, produzione o istanza istruttoria che fosse eventualmente ex adverso formulata in atti.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello avversario e, comunque, tutte le domande avversarie, in quanto infondati in fatto e in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
IN FATTO E IN DIRITTO
3 1. Con atto di citazione notificato il 7 marzo 2016, d'ora in avanti, per brevità, Parte_1
Part
“ ) ha convenuto davanti al Tribunale di Milano (d'ora in avanti, per
CP_1 brevità, “ ”), per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e
CP_1 dichiarare l'illegittimità della risoluzione del Contratto di franchising stipulato inter partes in data 01/10/2007, dichiarata da con comunicazione inviata a
CP_1 in data 08/01/2015 […]; 2) accertare e dichiarare l'inadempimento di non Parte_1 scarsa importanza di alle obbligazioni scaturenti dal Contratto di
CP_1 franchising, stipulato inter partes in data 01/10/2007 e pienamente vigente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il predetto contratto si è risolto ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa di […]; 3) condannare a pagare a CP_1 CP_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante subito dall'attrice in Pt_1 conseguenza dei fatti descritti in premessa del presente atto, la somma di €
1.097.456,00, oltre interessi dalla data della domanda fino al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito di espletanda CTU contabile e commerciale e del presente giudizio o, in subordine, che verrà ritenuta equa e di giustizia, all'esito di valutazione ex art. 1226 c.c.; 4) condannare CP_1
a pagare a a titolo di risarcimento del danno emergente subito
[...] Parte_1 dall'attrice in conseguenza dei fatti descritti in premessa del presente atto, la somma che verrà ritenuta dovuta all'attrice a tale titolo, all'esito di apposita espletanda CTU commerciale e statistica d'ufficio e del presente giudizio o, in subordine, la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito di valutazione ex art. 1226 c.c. IN OGNI
CASO: 5) condannare al pagamento dei compensi e delle spese, oltre CP_1 rimborso delle spese forfetarie, nella misura del 15% dei compensi, IVA e C.P.A., del presente giudizio”. Part
2. A sostegno delle proprie domande, ha dedotto che: (i) “nel corso degli ultimi mesi del 2014 […] nell'ambito di un'importante operazione commerciale di espansione della propria rete di punti vendita sul territorio” acquistava 53 supermercati ex marchio LA dislocati nel nord Italia, inclusi i “due punti vendita siti nei Comuni di
ON e Bellusco”; (ii) “dopo alcune trattative” intercorse con il legale rappresentante di sig. al fine di “affidare la gestione dei due CP_1 Controparte_2
Part punti vendita suindicati a una o più delle società a lui facenti capo”, essa decideva di gestire direttamene i nuovi punti vendita;
(iii) aveva contestato CP_1
Part tale determinazione di in ragione delle “conseguenze dannose che detta
4 apertura [le] avrebbe causato”; (iv) , subito dopo l'apertura dei due punti CP_1
Part vendita menzionati, “contestava a il compimento di atti di asserita concorrenza sleale […] nonché [la] irreparabile lesione del rapporto fiduciario tra franchisor e franchisee” comunicando che i contratti inter partes dovessero “ritenersi nulli e/o annullabili e comunque risolti per vostro fatto e colpa a far data dal 16/01/2015”; (v) nei giorni successivi, avrebbe pubblicizzato “il prossimo ed improvviso CP_1 passaggio […] al marchio , poi completato nelle settimane successive;
(vi) CP_5 tali circostanze l'avrebbero “costretta ad agire immediatamente in giudizio”, dapprima “con ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c.”, rigettato al pari del relativo reclamo, e poi promuovendo il presente giudizio di merito (atto di appello GS, pp. 2 ss.).
3. Nel giudizio così radicato, si costituiva contestando le domande CP_1 avversarie, di cui chiedeva il rigetto, e domandando, a propria volta, l'accertamento della legittimità della risoluzione da parte di del contratto stipulato da CP_1 Pt_1 allegando la violazione di specifiche clausole contenute nei contratti conclusi dalle parti (punti 3.1.2., 3.2.4. 3.2.5., 3.2.6., 3.3.1, 9) e chiedendo, in ogni caso, che il contratto fosse risolto giudizialmente per grave inadempimento degli obblighi discendenti dalla buona fede e deducendo, in subordine, che il contratto tra le parti dovesse ritenersi nullo in quanto privo di causa, e/o per abuso di dipendenza economica e /o di posizione dominante. Chiedeva altresì l'accertamento della illegittimità della condotta di controparte sia ai sensi dell'art. 2598 n. 2 e 3 c.c., sia ai sensi dell'art 2043 c.c., con condanna, in ogni caso, al risarcimento dei danni.
4. Con sentenza n. 7763/2019, pubblicata il 5 agosto 2019, il Tribunale di Milano, accertato il legittimo esercizio da parte di della clausola risolutiva espressa, CP_1 ha così statuito: “1. rigetta le domande formulate da parte attrice;
2. rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta;
3. dichiara compensate per intero tra le parti le spese di lite”. Part
5. Avverso tale sentenza, con atto notificato l'11 ottobre 2019, ha proposto appello, affidato a quattro motivi.
- Col primo motivo di gravame l'appellante ha denunciato un'errata e/o parziale e/o superficiale analisi da parte del Tribunale sia del “compendio probatorio” sia dei
“patti contrattuali”. Ha lamentato, in particolare, che il giudice di prime cure non Part avesse correttamente rilevato l'esatta portata, entità e finalità della condotta di in relazione all'acquisizione dei supermercati ex LA di ON e Bellusco,
5 nonché le condizioni di particolare favore ottenute da nella negoziazione CP_1 del contratto, le quali le avrebbero consentito di reagire ai limitati disagi conseguenti alle nuove aperture. Part
- Col secondo motivo di appello ha censurato l'impugnata sentenza, in quanto viziata da errori di diritto, sia nella parte in cui – in violazione della Legge sul franchising n. 129/2004 – di fatto riconosceva un'esclusiva territoriale a favore di
, sia nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di accertare se la lesione CP_1 della buona fede avesse provocato un concreto pregiudizio all'appellata. Ha evidenziato, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare se il predetto comportamento potesse essere evitato senza arrecare un apprezzabile Part sacrificio a carico di
- Col terzo motivo di appello l'appellante ha denunciato errori di fatto e di diritto in relazione all'accertamento sia della sussistenza di una clausola risolutiva espressa a favore del franchisee sia del diritto di azionare la clausola risolutiva espressa per la violazione degli obblighi di buona fede, non specificamente determinati dalla clausola di cui all'art. 14 del contratto. Part Invero, ha ribadito come fosse, all'opposto di quanto ritenuto, parte appellata ad essersi resa inadempiente nei suoi confronti, “con riguardo in particolare agli obblighi gravanti sul relativi all'utilizzo del marchio, dei segni distintivi CP_6
Part e della formula commerciale concessi in utilizzo da nonché dell'obbligo di non concorrenza e di lealtà e agli obblighi di astenersi dallo stipulare contratti di
Part affiliazione commerciale con soggetti diversi da e di utilizzare come insegna
Part e/o pubblicizzare segni distintivi diversi da quelli concessi in utilizzo da .
Part
- Col quarto motivo di gravame sul presupposto della riforma della sentenza nel senso dalla stessa auspicato, anche nella parte in cui ha ritenuto insussistente il danno non patrimoniale da lesione dell'immagine, con la conseguente domandata risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per causa imputabile a controparte, ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'inadempimento e della risoluzione del contratto avvenuta anzitempo per fatto esclusivamente imputabile all'appellata.
6. si è costituita nel giudizio di appello resistendo all'impugnazione e chiedendo CP_1 che ne fosse dichiarata l'inammissibilità o comunque l'infondatezza, chiedendo, altresì, la reiezione di tutte le domande avversarie, con vittoria di spese.
6 7. In particolare, l'appellata ha affermato la correttezza della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, sia sotto il profilo di un'effettiva concorrenza fra i Punti Vendita Part delle parti in causa sia delle condotte illegittime poste in essere da Ha, inoltre, Part ribadito che il rapporto contrattuale con era caratterizzato dall'imposizione dei prezzi dei prodotti da parte del franchisor nonché dall'obbligo di acquisto di almeno Part il 60% del proprio fabbisogno da
Quanto alle censure di diritto svolte da controparte, ha ritenuto immune da CP_1 vizi la sentenza impugnata in quanto, pur in assenza di una clausola di esclusiva territoriale, in virtù dell'obbligo di protezione e collaborazione fra franchisor e Part franchisee, si sarebbe dovuta astenere dal compiere qualsiasi comportamento contrario alla correttezza imprenditoriale. Parte appellata ha inoltre affermato che la tesi di controparte secondo cui non vi sarebbe nel contratto alcuna clausola risolutiva espressa a favore di si fonda su un'errata interpretazione del regolamento CP_1 contrattuale stesso, dal momento che alcuni degli articoli richiamati impongono specifici obblighi di informazione, assistenza, somministrazione e parità di trattamento a carico del franchisee. Part Con riferimento al preteso danno lamentato da ha rilevato che nessun CP_1 diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto a favore dell'appellante, la quale si è resa gravemente inadempiente nei suoi confronti. Infine, ha dedotto l'assoluta mancanza di prova del presunto danno.
8. Precisate le conclusioni all'udienza del 30 settembre 2020, con la sentenza n. Part 598/2021, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da condannandola alla rifusione delle spese di lite. Part
9. Con ricorso notificato in data 28 luglio 2021 ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
10. A tale ricorso ha resistito , denunciandone l'inammissibilità e l'infondatezza; CP_1
l'esponente ha anche proposto, in via prudenziale, un unico motivo di ricorso incidentale, di carattere squisitamente processuale, volto a ribadire la propria volontà di mantenere ferma, in via subordinata, la domanda di risoluzione del contratto di franchising ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. (domanda, quest'ultima, rimasta assorbita nel percorso logico della sentenza di primo grado, ma poi riproposta in sede di appello).
11. Con Ordinanza n. 7589/2024, la Corte di Cassazione ha ritenuto la sentenza di appello viziata per omessa pronuncia, là dove “invece di vagliare […] il nucleo del
7 gravame, ovvero il significato dell'articolo 14 del contratto di franchising, si dedica immediatamente alla questione - logicamente posteriore - della giustificabilità della risoluzione, che ha 'comminata' […]. Considerato allora che tutta la CP_1 motivazione è dedicata a questo stadio posteriore della regiudicanda senza avere risolto il presupposto dell'applicazione dell'articolo 14 […], il ricorso principale deve essere accolto, assorbito ogni altro suo motivo, con conseguente cassazione della sentenza con rinvio” (p. 8).
12. Conseguentemente alla ordinanza resa dalla Suprema Corte, G.S. ha riassunto il procedimento di appello ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. Part
13. Con atto di citazione in riassunzione ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di franchising azionata da con CP_1 comunicazione dell'8 gennaio 2025, in quanto, da un lato, la clausola non poteva essere invocata dalla parte convenuta, essendo prevista esclusivamente a favore del franchisor, dall'altro, la clausola risolutiva stessa avrebbe dovuto comunque Part specificamente enucleare le condotte di inadempimento imputabili a e determinanti la risoluzione di diritto, non potendo il giudice individuarle sulla base dei soli principi della buona fede, così come aveva invece fatto il giudice di primo grado.
L'attrice ha anche negato qualsivoglia inadempimento a sé imputabile sotto il profilo della violazione degli obblighi di buona fede, dal momento che il contratto non conteneva una clausola di esclusiva a favore del franchisee, bensì, all'opposto, una clausola di non esclusiva di territoriale. Part ha poi qualificato le proprie condotte conformi a buona fede in quanto 1) i punti vendita non erano nella stessa piazza commerciale;
2) gli sconti applicati nei nuovi punti vendita avevano avuto una durata di sole due settimane;
3) non aveva mai imposto al franchisee i prezzi di vendita delle merci;
4) non sussisteva alcun obbligo in capo al franchisee di approvvigionarsi dal franchisor in misura non inferiore al 60%.
L'attrice in riassunzione ha inoltre evidenziato che la clausola risolutiva espressa (art. 14 del contratto), nel rinviare all'art. 3 rubricato “impegni del franchisor”, richiamava evidentemente i soli obblighi posti a carico del franchisee e non l'intera clausola. Part sottolineava inoltre il fatto che la controparte aveva implicitamente rinunziato alla domanda di risoluzione giudiziale del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., non avendola riproposta in appello come previsto dall'art 346 c.p.c.
Infine, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento di non scarsa importanza di e, conseguentemente, di accertare e dichiarare che il predetto contratto si CP_1
8 è risolto per fatto e colpa della predetta ai sensi dell'art 1453 c.c., nonché di condannare controparte al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
La risoluzione del contratto ex art. 1453 cc veniva motivata dall'attrice in riassunzione in virtù del fatto che avrebbe tenuto una condotta contraria a buona fede, sia CP_1 per non aver dato congruo preavviso di risoluzione del contratto, sia per aver instaurato trattative con ben prima di aver risolto il precedente contratto con CP_5
Part
oltre che per aver cessato di eseguire il contratto in anticipo rispetto al termine di efficacia dello stesso.
14. a dunque rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. Pt_1
15. Nel procedimento di riassunzione si è costituita rassegnando le CP_1 conclusioni trascritte in epigrafe.
16. , instando per la conferma della decisione del giudice di primo grado, ha CP_1 rilevato e sostenuto:
- in forza dell'art. 1367 c.c., il richiamo contenuto nell'art. 14 del contratto all'art. 3 deve essere interpretato in modo che produca effetti, ossia che renda applicabile la clausola risolutiva espressa anche a favore del franchisee;
- in virtù degli artt. 1366 e 1370 c.c., la clausola deve ritenersi operante anche per il franchisee, in quanto solo così il contratto sarebbe interpretato secondo buona fede e in senso sfavorevole a colui che ha predisposto il regolamento contrattuale,
- la clausola risolutiva espressa è stata correttamente azionata da , in CP_1 quanto fondata non solo sull'inadempimento degli obblighi di buona fede, ma anche delle obbligazioni espressamente individuate dall'art. 3 del contratto, richiamato dall'art. 14.
Ha inoltre sottolineato di aver effettivamente riproposto, in grado di appello, la domanda di risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Quanto al difetto di esclusiva territoriale, la stessa ha ribadito che, anche quando le parti del contratto di franchising non concordano una clausola di esclusiva territoriale, sorge comunque a carico del franchisor l'obbligo di contemperare il proprio interesse con quello dell'affiliante, al fine di proteggere l'investimento della controparte. Part Ha, inoltre, evidenziato che in violazione degli obblighi di buona fede contrattuale, ha “1) praticato condizioni di mercato differenziate (e più favorevoli) per
i propri negozi rispetto a quelle imposte al punto vendita gestito da nonché 2) CP_1
9 ha assunto condotte commerciali volte specificamente a sviare la clientela di CP_1 verso i propri punti vendita”.
Delizia ha inoltre ribadito come il Tribunale abbia correttamente ricostruito i fatti, sia sotto il profilo dell'accertamento della sleale concorrenza fra il punto vendita di CP_1
Part e i nuovi punti vendita di sia in relazione all'imposizione dei prezzi da parte dell'attrice in riassunzione e all'obbligo di approvvigionamento nella misura del 60% in capo all'affiliante. Part Infine, , quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta da ha CP_1 sostenuto la mancanza di prova sia del danno emergente sia del lucro cessante, poiché – in relazione a tale ultima voce di danno – controparte avrebbe quantificato il mancato guadagno facendo ricorso a dati contenuti in un documento formato unilateralmente dalla stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
17. La cognizione di questa Corte in sede di rinvio è segnata dal perimetro dell'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione, che ha accolto i primi tre motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata per difetto di motivazione sulla ricorrenza o meno dei presupposti affinché potesse valersi della clausola risolutiva espressa CP_1 prevista dall'art. 14, previa interpretazione del contenuto della medesima.
18. Innanzitutto, occorre evidenziare che la I Sezione della Corte di Appello di Milano, in altri due distinti giudizi relativi a contratti identici al contratto di franchising per cui
è causa, si è già pronunciata sulle questioni che questo Giudice è chiamato a risolvere. Ciò è avvenuto in quanto , convenuta nel presente giudizio, faceva CP_1 parte del medesimo gruppo di società, il cui appartenevano anche CP_7 le convenute dei giudizi già decisi, e Controparte_8 Controparte_9
Part
incorporate oggi nella prima, le quali avevano concluso con - in pari data -
[...] analogo contratto di franchising e avevano lamentato uguali inadempimenti di controparte. La Corte d'Appello di Milano, I sez., con sentenza n. 891/2021
(confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9834/2024) e con sentenza n. 2586/2021 (confermata con ordinanza della Corte di Cassazione n. 7908/2024), riformando, in entrambi i giudizi, la sentenza di primo grado, ha dichiarato la risoluzione del contratto di franchising per inadempimento grave della convenuta e ha condannato quest'ultima al risarcimento del danno patito dall'attrice. Questo
10 Collegio, alla luce delle motivazioni che verranno di seguito esposte, ritiene di aderire a quanto già statuito dalla Corte nei precedenti giudizi.
19. Orbene, prima di affrontare la questione interpretativa, pare opportuno rammentare brevemente gli elementi essenziali della clausola risolutiva espressa. Tale istituto è previsto dall'art. 1456 c.c. e ha la funzione di permettere alle parti di concordare ex ante, al momento della conclusione del contratto, quali inadempimenti sono così gravi, alla luce degli interessi in gioco, da determinare la risoluzione di diritto del contratto. Caratteristica principale della clausola risolutiva espressa è, dunque, quella di attribuire alle parti, nel cui interesse è stabilita, il diritto di risolvere il contratto a fronte di un inadempimento in precedenza individuato dalla clausola stessa. Nel caso in cui venga chiesto in giudizio l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., al giudice è, quindi, precluso qualunque accertamento circa la gravità dell'inadempimento, essendo sufficiente che le parti abbiano pattuito ex ante quali condotte sono idonee a procurare la risoluzione del contratto.
Inoltre, la clausola risolutiva espressa non opera automaticamente, dovendo essere la parte nel cui interesse è prevista a dover decidere di avvalersene tramite una comunicazione di tale scelta a controparte.
20. Innanzitutto, si rileva che la clausola di cui all'art. 14 del contratto di franchising fra risulta testualmente elaborata solo a favore del franchisor, dal momento Parte_3 che prevede che “nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi qui appresso previste, il potrà risolvere automaticamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_4
1456 c.c., l'accordo mediante l'invio al di comunicazione scritta a CP_6 mezzo lettera raccomandata A/R”.
21. E' vero che la clausola risolutiva espressa richiama, ai fini dell'individuazione delle condotte che integrano inadempimento, anche l'art. 3 del contratto (rubricato
“impegni del franchisor”); tuttavia, tale rinvio non può che essere inteso con riferimento ai solo obblighi posti a carico del franchisee, pure contenuti nell'art. 3
(quali, per esempio, l'obbligo dell'uso da parte del franchisee delle insegne, logotipi, emblemi, segni distintivi secondo le modalità stabilite, l'obbligo di pagamento dei corrispettivi per i servizi di cui al punto 3.1.3, l'obbligo di restituzione al franchisor di bancali, rolls, cassette utilizzate per la consegna della merce, l'obbligo di conformarsi al progetto di lay out o di immagine del punto vendita).
11 Una diversa interpretazione di tale richiamo si porrebbe in palese contrasto con il chiaro tenore letterale della clausola risolutiva espressa, la quale viene prevista espressamente solo a favore del franchisor.
22. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che
“nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è (ndr: sia) il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (vd. inter alia Cass. civ. n.
33451/2021).
23. Alla luce del chiaro tenore testuale non solo della clausola di cui all'art. 14, ma anche della stessa in rapporto all'intero contratto, non vi sono in atti elementi che portino a ritenere che la volontà delle parti fosse diversa da quella risultante dal testo.
Risultano, pertanto, prive di pregio le difese di nella misura in cui pretendono CP_1 di fare ricorso ai criteri di cui agli artt. 1367 e 1370 c.c., i quali hanno natura sussidiaria e non possono venire in rilievo per smentire un testo contrattuale chiaro dal punto di vista letterale e logico, né tale parte può invocare la buona fede interpretativa per sovvertire il significato desumibile dal testo.
24. Per ragioni di completezza della motivazione, il Collegio rileva che, se anche si dovesse ritenere diversamente, comunque non opererebbe la risoluzione di diritto per le seguenti ulteriori ragioni.
25. sostiene di aver comunicato a controparte di volersi avvalere della clausola CP_1 risolutiva espressa con lettera datata 8.01.2015 (doc. 7 fasc. I grado di GS), la quale
– tuttavia – non contiene alcun riferimento all'art. 14 del contratto né in generale ad una pretesa risoluzione di diritto del contratto. Per tale ragione, questa comunicazione è in ogni caso inidonea a produrre gli effetti risolutori di cui all'art. 1456 c.c.
26. In aggiunta, nessuna delle condotte contestate dal franchisee al franchisor quali inadempimenti del contratto rientra fra quelle individuate dall'art. 3. , dunque, CP_1 non avrebbe comunque potuto avvalersene, in quanto i presunti inadempimenti di controparte non rientrano nel novero di quelli posti alla base della clausola stessa.
27. Ad avviso del Collegio, infatti, nessuno degli obblighi richiamati dall'art. 14 tramite il Part rinvio all'art. 3 risulta violato da ove si consideri che:
12 - l'art.
3.1.2 lett. c) si limita a prevedere che il franchisor debba fornire al franchisee
“il programma delle campagne per la promozione delle vendite e la valorizzazione dell'immagine della rete”: è evidente che tale obbligo riguardi le campagne promozionali che interessano l'affiliato, mentre le campagne promozionali oggetto della presente controversia, pacificamente (e, legittimamente), non lo riguardavano;
- l'art.
3.2.4. prevede l'obbligo a carico del franchisor di comunicare al franchisee
“le variazioni ai quantitativi delle merci somministrate ai relativi prezzi di cessione indicati nei listini”, variazioni che potevano essere discrezionalmente apportate in qualsiasi momento dal franchisor. Al riguardo, non risulta che l'appellata abbia mai lamentato la mancata comunicazione delle variazioni dei quantitativi di merci somministrate o dei relativi prezzi;
- l'art.
3.2.5. prevede la facoltà per il franchisor “di indicare i quantitativi minimi e massimi ordinabili per la somministrazione di articoli in offerta speciale, a fronte di particolari condizioni di mercato”: anche in questo caso non si comprende quale sia la violazione contestata al franchisor, posto che la convenuta non ha mai allegato l'assenza di indicazioni dei quantitativi minimi e massimi ordinabili;
- l'art.
3.3.1. prevede che il franchisor “fornisce al franchisee il listino dei prezzi di vendita consigliati”: anche in questo caso si osserva che non ha mai CP_1 allegato la mancata comunicazione dei prezzi di vendita;
- l'art. 9 (anch'esso richiamato dall'art. 14.1) concerne gli obblighi di comunicazione a carico del franchisee per il caso di mutamento della propria compagine sociale, degli amministratori, della forma giuridica della società e della sede. E' evidente che si tratti, come precisato anche dall'art. 9, di un obbligo a carico del franchisee
e, pertanto, che attribuisca al solo franchisor il diritto di risolvere il contratto.
28. Parimenti errato appare il rinvio agli obblighi di buona fede esecutiva. Gli obblighi di protezione dell'altrui sfera giuridica sorgono, ai sensi dell'art. 1375 c.c., durante l'esecuzione del contratto e integrano così il regolamento contrattuale. Tuttavia, la violazione di tali obblighi, così come di qualunque altro obbligo non specificamente richiamato dalla clausola risolutiva espressa, non può comportare la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.
29. La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che: “La finalità della clausola risolutiva espressa si traduce, dunque, nell'attribuzione ai contraenti di una forma di autotutela privata che, tramite una convenzione intercorsa tra gli stessi, consenta loro
13 di stabilire contrattualmente in quali specifiche ipotesi e al verificarsi di quali dettagliati inadempimenti la parte che ne ha interesse, ovvero quella non inadempiente, possa decidere di procedere alla risoluzione di diritto del rapporto”. E ancora: “Solo a fronte di una cernita delle obbligazioni le parti dimostrano di avere attribuito uno speciale
"peso" alla violazione di determinati impegni contrattuali, il che spiega perché debba escludersi qualsiasi sindacato del giudice sulla gravità dell'inadempimento stesso”
(vd. ex multis Cass. n. 29675/2024).
30. Carattere fondamentale della clausola risolutiva espressa è, quindi, la sua determinatezza: è la clausola stessa a dover individuare gli inadempimenti in forza dei quali le parti possono avvalersi della risoluzione di diritto. Non è sufficiente, dunque, che il giudice accerti un inadempimento grave di controparte (cosa, tra l'altro, non necessaria in caso di clausola risolutiva espressa), dovendo lo stesso solo verificare che tale condotta sia specificamente prevista dalle parti alla base del meccanismo risolutorio.
31. Alla luce di quanto sopra, il richiamo alla violazione della buona fede negoziale, la quale non si estrinsechi in specifiche obbligazioni individuate dal contratto e richiamate dall'art. 14, deve ritenersi già di per sé strutturalmente incompatibile con la possibilità di realizzare la fattispecie di risoluzione stragiudiziale e di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
32. In sintesi, anche se la clausola risolutiva espressa venisse interpretata in modo da ritenerla pattuita anche a favore di , si dovrebbe comunque sempre CP_1 concludere che quest'ultima non avrebbe potuto avvalersene nel caso di specie.
33. Chiarita la non azionabilità della clausola risolutiva espressa da parte di , si CP_1 deve trattare la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
34. La domanda di risoluzione giudiziale del contratto di franchising è stata riproposta Part davanti a questa Corte sia da sia da Vale la pena, infatti, rilevare che – CP_1 contrariamente a quanto affermato da ha riproposto nel primo giudizio CP_10 di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., seppur succintamente, la suddetta domanda
(vd. pag. 69 comparsa di costituzione e risposta di in appello). CP_1
35. Orbene, se entrambe le parti avessero allegato reali condotte di controparte integranti inadempimento del contratto, questo Giudice sarebbe tenuto a risolvere il contratto avuto riguardo all'inadempimento più grave e che, per primo, ha determinato la situazione di inadempimento reciproco.
14 36. Tuttavia, il Collegio rileva fin da subito che le condotte allegate da a CP_1 fondamento della propria domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. non integrano Part inadempimento da parte di
37. Al contrario, l'ingiustificata interruzione dell'esecuzione del contratto ante tempus da parte di costituisce un grave inadempimento, certamente imputabile alla CP_1 convenuta in riassunzione. Part
38. Quanto a la Corte osserva che i presunti inadempimenti allegati da non CP_1 costituiscono violazione del regolamento contrattuale né tantomeno degli obblighi di protezione dell'altrui sfera giuridica ex art. 1175 e 1375 per le ragioni di seguito esposte. Part
39. Ad avviso di , la principale condotta inadempiente posta in essere da è CP_1 da ravvisarsi nel fatto che quest'ultima abbia aperto due punti vendita ex LA, uno nel comune di ON e uno nel comune di Bellusco, ossia nella sua stessa piazza commerciale.
40. Anzitutto, è pacifico che nel contratto di franchising non sia stata pattuita alcuna Part clausola di esclusiva territoriale ma, anzi, che i contraenti abbiano previsto che avrebbe concesso “in via non esclusiva” “la disponibilità, non cedibile e verso corrispettivo, della insieme” (art. 2.1.) Parte_5
41. Tra l'altro, l'art. 3 n. 4 lett. c) della legge sul franchising (L. 129/2004) prevede espressamente solo come eventuale il patto di esclusiva territoriale nel contratto di franchising. Alla luce di ciò, si deve ritenere che, in assenza di un patto di esclusiva territoriale, al franchisor sia consentito aprire altri punti vendita nel medesimo territorio.
42. Tale condotta non appare neppure violazione degli obblighi di buona fede contrattuale, in quanto la protezione dell'altrui sfera giuridica nell'esecuzione del contratto non può essere valorizzata al punto da sacrificare eccessivamente la propria. Il Collegio ritiene che, a fronte di una clausola di non esclusiva territoriale, Part non sussistessero ragioni sufficienti per imporre a di astenersi dal proseguire la propria attività imprenditoriale aprendo nuovi punti vendita nel medesimo territorio.
Una tale conclusione, infatti, limiterebbe – addirittura in presenza di una contraria pattuizione – eccessivamente l'autonomia negoziale e imprenditoriale del franchisor.
43. D'altronde, non pare dirimente il fatto che il franchisee avesse sostenuto e continuasse a sostenere dei costi per rimanere nella rete commerciale del Part franchisor. Il corrispettivo annuo dovuto a era, infatti, pari a euro 3.000,00 (art. 15 5.2.1. del contratto). Diversamente da quanto affermato nella sentenza cassata, a questo Giudice non sembra che tale cifra costituisca una spesa così ingente da giustificare il diritto “al minimo grado di protezione territoriale”.
44. Diversamente opinando, verrebbe totalmente eliminata, tramite il ricorso a non meglio precisati obblighi di buona fede contrattuale, qualunque differenza fra il contratto di franchising munito di una clausola di esclusiva territoriale e quello sfornito della stessa, rendendo così, di fatto, inapplicabile la norma sopra richiamata. Part
45. Inoltre, si osserva che i punti vendita rilevati da erano già esistenti sul mercato, seppure ad insegna LA, e svolgevano già attività in concorrenza con . CP_1
Quest'ultima doveva, dunque, necessariamente essere già abituata a confrontarsi con altre realtà commerciali nel medesimo territorio. Alla luce di ciò, non si vede Part come l'apertura di due “nuovi” punti vendita da parte di possa aver alterato drasticamente la situazione di mercato in cui la convenuta in riassunzione era operante. Part 46. Le ulteriori condotte addebitate a possono essere così sintetizzate: aver offerto per alcuni prodotti condizioni di vendita più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affiliato, nonché aver cercato di sviare la clientela fidelizzata di a favore CP_1 dei nuovi punti vendita tramite campagne promozionali in una situazione di prezzi imposti all'affiliato e di obbligo, per questo, di approvvigionarsi presso il franchisor per almeno il 60% dei prodotti.
47. Quanto alle condizioni maggiormente vantaggiose praticate nei nuovi punti vendita a marchio è pacifico in causa che, in occasione della nuova apertura degli Parte_6
Part stessi, abbia posto in essere campagne promozionali, ampiamente pubblicizzate, mediante sconti sui prezzi praticati.
48. Questa circostanza risulta confermata dalla documentazione prodotta in causa dalle parti (cfr. volantini promozionali sub. doc. 22,23,24 fasc. I grado di GS e doc. 28, 40
e 41 fasc. I grado ). CP_1
Part
49. Nei volantini prodotti (doc. 23 e doc. 28 ) si legge: “tanto a poco dal 23 CP_1 ottobre al 5 novembre”. Part
50. Il doc. 22 di e il doc. 41 di sono volantini che contengono, invece, il CP_1 seguente testo: “Grande festa ti aspettiamo giovedì 23 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 16.30 per festeggiare insieme l'arrivo del tuo nuovo Carrefour market con brindisi, una fantastica torta e un omaggio per te. Inizia alla grande la tua raccolta punti Payback. Dal 23 ottobre al 5 novembre punti doppi sulla tua spesa”.
16 51. I doc. 39 e 40 della convenuta in riassunzione si riferiscono a “un buono sconto di €
5 con carta Paypack a fronte di una spesa minima di 30 euro” e precisano
“promozione valida fino al 31.12.2014”.
52. Orbene, dai documenti appena citati risulta che il lasso temporale in cui sono stati applicati gli sconti sia di sole due settimane, in concomitanza con l'apertura dei nuovi punti vendita. L'utilizzo del buono sconto di 5 euro con carta Payback, invece, è una Part promozione che ha protratto fino al 31.12.2014. Si osserva, comunque, che da tale volantino non appare chiaro quale sia il momento ultimo per ottenere i buoni sconto, essendo solo indicata la fine del periodo in cui gli sconti stessi potevano essere utilizzati.
53. Alla luce di quanto appena osservato, il Collegio ritiene che l'applicazione di promozioni sui prodotti protratta per sole due settimane e nel periodo di apertura dei nuovi supermercati, insieme a buoni sconto utilizzabili solo fino alla fine dell'anno, non integri violazione degli obblighi di buona fede esecutiva.
54. E' chiaro che se le medesime condotte fossero state poste in essere in un contesto diverso e non di avvio del supermercato sotto un nuovo marchio, bensì, per esempio, dopo anni di concorrenza fra i diversi punti vendita affiliati, avrebbero potuto comportare violazione della buona fede. Tuttavia, nel caso di specie, occorre avere riguardo alla particolare situazione in cui gli sconti, le pubblicità e le promozioni sono Part state avviate dall'attrice in riassunzione. E' di tutta evidenza che avesse interesse a creare una propria clientela a seguito della modifica del marchio (da LA
a . Proprio il fatto che, al più tardi, le promozioni si sarebbero concluse Parte_6
Part comunque al 31 dicembre 2014 dimostra la correttezza del comportamento di
Come già ribadito supra, infatti, la buona fede contrattuale non può essere utilizzata come strumento per limitare eccessivamente l'agire dei contraenti, in quanto l'esecuzione del contratto in buona fede non può mai determinare un irragionevole ed eccessivo sacrificio della propria sfera giuridica. Diversamente, si dovrebbe Part concludere che – al fine di tutelare gli interessi di – avrebbe dovuto CP_1 astenersi dal compiere qualunque iniziativa promozionale volta a dare avvio ai nuovi punti vendita, legittimamente aperti, e alla fidelizzazione di una propria clientela, rischiando così di mettere a rischio la propria scelta imprenditoriale.
55. E' evidente che il nuovo affiliato entrato nella rete commerciale (o comunque il punto vendita a gestione diretta aperto ex novo), proprio per il fatto di doversi inserire in un tessuto commerciale preesistente, in cui sono attivi operatori già conosciuti dalla
17 clientela, si trovi in una condizione di svantaggio rispetto ai concorrenti;
pertanto, non può essere ritenuto contrario a buona fede il fatto che l'affiliante riservi a tale nuovo punto vendita, per un periodo di tempo ragionevole e limitato, attività promozionali non concesse agli altri.
56. Per ciò che riguarda la doglianza relativa all'imposizione dei prezzi da parte del franchisor, si rileva che l'art.
3.3.1. del contratto esclude che l'affiliato sia obbligato ad applicare i prezzi imposti dall'affiliante, dato che prevede solamente che il “il
fornisce al il listino dei prezzi di vendita al Parte_4 CP_6 consumatore consigliati ed i relativi aggiornamenti, frutto di studio ed analisi di mercato”.
57. Dunque, in primo luogo, non sussisteva alcun obbligo in capo a di applicare CP_1
Part i prezzi indicati da
58. In ogni caso, anche dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso che il franchisee fosse libero di applicare alla merce da rivendere i prezzi a propria discrezione, anche Part differenti da quelli consigliati quotidianamente da seppure – di fatto – ciò non avvenisse anche per difficoltà operative nell'apportare modificazioni (cfr. quanto riferito dai testi , , ). Tes_1 Tes_2 Tes_3
Part 59. Quanto, invece, all'obbligo a carico del franchisee di acquistare da almeno il
60% della merce rivenduta, deve escludersi che l'affiliata avesse tale obbligo, fermo restando che era certamente interesse della stessa acquistare la maggior parte della Part propria merce proprio da visti i premi attribuiti in connessione con l'ammontare di tale fatturato.
60. L'art.
4.3.2. del contratto prevede che: “(…) il franchisee si obbliga ad approvvigionarsi presso il franchisor di tutta la gamma dei prodotti previsti nel punto di vendita per almeno il 60% del proprio fabbisogno, riferito a tutta la gamma dei prodotti previsti suddetti e calcolati sulla base del fatturato realizzato dal franchisee nell'anno precedente” e al successivo 4.3.3.: “Peraltro il franchisee, in deroga a quanto sopra detto, proprio nel rispetto della sua autonomia imprenditoriale, avrà la facoltà di approvvigionarsi anche altrove di merci che rientrano nell'assortimento concordato dandone preventiva comunicazione”.
61. Tale clausola riconosce espressamente la libertà del franchisee di approvvigionarsi altrove “dandone preventiva comunicazione”. Questa conclusione appare suffragata Part anche dalla comunicazione inviata da a in data 10.03.2014 (doc. 43 fasc. CP_1
I grado ) relativa al riconoscimento dello sconto di fine anno al raggiungimento CP_1
18 di target commerciali. Da questo documento si evince, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che lo sconto nella misura del 3,75% veniva applicato incondizionatamente (quindi anche nel caso di acquisti inferiori alla soglia suddetta), mentre nell'ipotesi di approvvigionamento almeno pari al 60,1% la percentuale di sconto sarebbe stata maggiorata dell'1%. Se, dunque, fosse stato vero quanto sostenuto da , ossia che sulla stessa gravava un obbligo di acquisto almeno CP_1
Part pari al 60%, la comunicazione di del 10.03.2014 non avrebbe avuto alcun senso, poiché il franchisor avrebbe riconosciuto uno sconto al franchisee pur in presenza di un suo inadempimento contrattuale.
62. In conclusione, poiché, da un lato, gli affiliati potevano applicare alla merce rivenduta prezzi differenti da quelli consigliati e, dall'altro, non erano obbligati ad alcun
Part approvvigionamento minimo presso non risulta accertato che i prezzi praticati
Part dalle affiliate siano stati sempre conformi ai prezzi consigliati da e
Part sistematicamente superiori ai prezzi praticati dai nuovi supermercati In ogni caso, si rileva che – come già ribadito – gli sconti e le promozioni hanno avuto una durata di circa due settimane (massimo due mesi per quanto riguarda l'utilizzo dei buoni sconto), per tale ragione anche se i prezzi praticati da fossero stati più CP_1 elevati in quel breve lasso di tempo per via delle difficoltà operative riscontrate dal franchisee nel modificare i prezzi, non si vede come ciò possa integrare un grave e
Part imputabile inadempimento di ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
63. Infine, con riferimento allo sviamento di clientela, il Collegio ritiene che la convenuta non abbia fornito alcuna prova né del fatto che i clienti del punto vendita di CP_1
Part fossero divenuti, in numero significativo, clienti dei nuovi punti venditi gestiti da né che, a causa delle predette condotte, la stessa avesse subito un pregiudizio economico. avrebbe, per esempio, potuto produrre almeno il registro degli CP_1 incassi giornalieri del periodo controverso così da poterlo confrontare con i ricavi dell'analogo periodo dell'anno precedente ovvero con quello dei mesi precedenti. In tal modo, infatti, il Giudice avrebbe potuto verificare l'effettiva contrazione delle vendite. Lo sviamento di clientela non può, infatti, ritenersi provato dal fatto che alcuni clienti si fossero lamentati della differenza di prezzo o della mancanza di sconti, cosa che non esclude che gli stessi abbiano continuato – per ragioni di vicinanza e di comodità – a frequentare il supermercato di . CP_1
19 64. Alla luce di quanto sopra, nessun inadempimento, né per violazione di specifici obblighi previsti dal contratto né per violazione della buona fede, può essere Part imputato a
65. Al contrario, il Collegio ritiene che si sia resa inadempiente nei confronti di CP_1
Part dal momento in cui ha cessato, ingiustificatamente, di eseguire il contratto ancora in essere tra le parti. Tale inadempimento, essendo tra l'altro totale, assume i caratteri della non scarsa importanza ed è pienamente imputabile alla convenuta.
Per questa ragione, la Corte dichiara la risoluzione del predetto contratto ai sensi Part dell'art. 1453 c.c., a favore di e per fatto imputabile a . CP_1
Part 66. Si deve ora valutare la domanda di risarcimento del danno sollevata da nei confronti di come conseguenza dell'inadempimento di quest'ultima. L'attrice CP_1 in riassunzione chiede il risarcimento del danno sia sotto il profilo del danno emergente sia del lucro cessante: Part 1) lucro cessante corrispondente al guadagno che avrebbe conseguito da se i rapporti contrattuali fossero proseguiti fino alla scadenza del contratto CP_1
(ossia per altri 33 mesi, sino al 30.09.2017, v. art.
8.1. del contratto), pari a €
1.089.206 (calcolato come da doc. 29 sulla base della media mensile dei ricavi degli ultimi tre anni, che è stata moltiplicata per 33 mesi e quindi valorizzata per Part il 9,77%, cioè il margine lordo di guadagno sul ricavo, risultante dai bilanci di Part con sottrazione del reale guadagno di per i giorni di gennaio antecedenti all'inadempimento di ); CP_1
2) lucro cessante corrispondente al mancato introito del prezzo di franchising a carico di , pari a € 3.000,00 annuo (art.
5.2. del contratto), pari a € CP_1
8.250,00;
3) danno emergente, da liquidare in via equitativa, corrispondente al danno all'immagine e al prestigio commerciale, causato dal comportamento illegittimo della controparte, la quale ha dismesso il marchio per sostituirlo con Parte_6 quello e non ha permesso alla clientela di usare i propri punti sulla carta CP_5
Payback;
4) danno emergente, da liquidarsi in via equitativa, corrispondente al danno subito per l'irreversibile sviamento di clientela dal supermercato a marchio “ Parte_6
a quello a marchio “ . CP_5
Part 67. La Corte ritiene che abbia fornito sufficiente prova di aver subito un danno a causa dell'inadempimento di controparte e che lo stesso debba essere liquidato in
20 via equitativa, non essendo possibile quantificare con precisione il suo ammontare.
Quanto alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c., è la stessa Suprema Corte che - nella pronuncia con cui ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di questa Sezione Part relativa alla causa promossa da
contro
- ha rammentato che “la ratio CP_8 della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria” (Cass. n. 7908/2024).
Poiché nel caso sottoposto al vaglio di questo Collegio non vi possono essere dubbi circa la circostanza che l'ingiustificato e repentino inadempimento di , CP_1 concretizzatosi nella totale interruzione dell'esecuzione del contratto, abbia causato Part a un ingente danno patrimoniale, è opportuno che si proceda – sulla base dei parametri di seguito esposti – alla liquidazione equitativa del danno patito dall'attrice.
68. Con riguardo al danno esposto a titolo di mancato guadagno di cui al punto 1), dai Part Part documenti prodotti da i cui dati sono riassunti nel doc. 29 fasc. I grado e non sono stati specificamente contestati da , emerge che, nei tre anni precedenti CP_1 alla risoluzione del rapporto (dal 2012 al 2014), aveva acquistato merce da CP_1
Part per un importo annuale medio pari a € 4.100.578. Pertanto, la media mensile dei ricavi era pari a € 341.715.
69. Considerando che il contratto di franchising aveva scadenza in data 30.09.2017, e moltiplicando la predetta media mensile dei ricavi calcolata sui tre anni precedenti
(€ 341.714,83 al mese) per 33 mesi, ossia per il numero di mesi fino alla scadenza del contratto, applicato poi il margine lordo di guadagno sul ricavo, cioè 9,77%, si ottiene la somma finale pari a € 1.101.722,75. Da quest'ultima, sottraendo i
Part guadagni conseguiti da per i giorni di gennaio, si ottiene, sulla base della
Part documentazione fornita da una cifra finale di € 1.089.581,75, leggermente
Part superiore a quella domandata da invece pari a € 1.089.206.
Part 70. Il Collegio ritiene, a tal proposito, i dati forniti da pienamente attendibili, anche in assenza di una specifica contestazione ad opera di controparte, la quale non ha fornito diversi criteri di calcolo del lucro cessante.
71. Tuttavia, la Corte ritiene che il sopra indicato importo non possa e non debba essere integralmente riconosciuto in quanto si è accertato che a carico di non vi CP_1
Part fosse alcun obbligo di effettuare gli acquisti presso neppure per una soglia
21 minima;
pertanto, in assenza di uno specifico obbligo contrattuale e in assenza di qualunque prova in ordine all'andamento generale del mercato nel settore in cui operava , non può ritenersi certo che avrebbe continuato ad CP_1 CP_1
Part acquistare la stessa quantità di merce da per tutta la residua durata del contratto.
Ciò giustifica quindi una riduzione equitativa della somma liquidabile a titolo risarcitorio.
72. Inoltre, come la convenuta ha correttamente evidenziato, a fronte dei ricavi derivanti dalla vendita della merce, avrebbero dovuto essere detratti non solo i costi di acquisto della stessa ma anche tutti gli altri costi operativi, tra cui i costi per la logistica e per la gestione amministrativa del rapporto, che sarebbero stati sopportati Part da qualora il rapporto di franchising fosse continuato. Anche tale circostanza giustifica una riduzione equitativa del lucro cessante risarcibile.
73. Per quanto riguarda, invece, il lucro cessante derivante dal mancato pagamento del corrispettivo, si deve dividere il corrispettivo annuo pari a € 3.000 per 12 mesi e moltiplicarlo per 33 mesi, ottenendo così un mancato guadagno pari a € 8.250. Part
74. La Corte ritiene, invece, che non sia stato provato da né di aver subito un danno all'immagine né un danno discendente dallo sviamento di clientela.
75. In relazione al primo punto, si evidenzia che il fatto che un punto vendita cambi rete commerciale non può di per sé essere considerato lesivo della reputazione della rete commerciale abbandonata.
76. Allo stesso modo, non vi è prova in atti dello sviamento di clientela da parte di , CP_1
Part considerato anche che aveva appena aperto altri due punti vendita a poca distanza dal supermercato di , cosa che consentiva alla clientela fidelizzata CP_1 di continuare a frequentare i punti vendita a marchio “ . Inoltre, il lucro che Parte_6
Part avrebbe tratto dalla prosecuzione del rapporto di franchising fino allo spirare del Part termine contrattuale viene già risarcito quale lucro cessante, cosicché non può dolersi di una diversa ed ulteriore voce di danno per la perdita dei clienti.
77. In definitiva, alla luce dei fattori evidenziati ai punti 71 e 72 della motivazione, deponenti nel senso di una correzione in minus degli importi stimati a titolo di ricavo lordo, pare equo determinare il danno subito nella misura finale di € 800.000,00, oltre € 8.250 per mancato pagamento del corrispettivo, e così complessivamente €
808.250,00, somma stimata alla data odierna, ed oggi cristallizzata da debito di valore in debito di valuta, da maggiorarsi degli interessi legali, in funzione corrispettiva, con decorrenza dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
22 78. Quanto al regolamento delle spese di lite dell'intero giudizio, si rammenta che il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., letto alla luce del principio dell'infrazionabilità della domanda, comporta che, nella domanda di condanna alle spese di lite formulata dall'attore in riassunzione deve ritenersi implicita la richiesta di regolamento anche di quelle di primo grado e dei successivi gradi di giudizio, talché la soccombenza deve essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti
(grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, all'esito della lite decisa (Cass. 29 settembre 2011, n. 19880), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. Sez. 6-3, 18 maggio 2021, n. 13356). Infatti,
è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio ex art. 91 c.p.c. il giudice che ritesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice, in altro grado (Cass. 26921 del 2023; Cass. 17 gennaio
2007, n. 974; Cass. 7 luglio 2006, n. 15557; Cass. 10 settembre 2004, n. 18255).
79. Tanto premesso è da osservarsi come, nel caso di specie, ricorra, all'esito della disamina del complessivo esito della lite, è totalmente soccombente, ed deve CP_1
Part essere dunque condannata a rifondere le spese di lite sostenute da in tutti i gradi di giudizio, che si liquidano in considerazione del valore per cui la domanda è stata accolta e dell'attività difensiva effettivamente svolta nei diversi gradi di giudizio nella misura di cui in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014 come in parte modificato dal d.m. 147/2022, oltre refusione delle spese vive ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1 giudicando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7763/2019 pubblicata il 5.8.2019 ad esito del giudizio R.G. n. 15233/2016, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, accerta e dichiara risolto il contratto di franchising fra e Parte_1 CP_1 per inadempimento di non scarsa importanza di quest'ultima;
[...]
2) condanna a pagare a a titolo di risarcimento del danno ad CP_1 Parte_1 oggi determinato, l'importo di € 808.250,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo;
23 3) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali CP_1 Parte_1 del primo grado di giudizio che si liquidano complessivamente in € 29.193 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge se dovuti, del secondo grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 18.511 per compensi, oltre
15% per spese generali e accessori di legge se dovuti, del giudizio di Cassazione, che si liquidano complessivamente in € 14.005 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge se dovuti e del presente giudizio di rinvio, che si liquidano complessivamente in € 18.511 per compensi, oltre 15% per spese generali come per legge e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Arceri
Minuta redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Rebecca Inzaghi
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente rel. dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1927/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ; P.IVA ) con sede legale in Milano (MI), Via Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Bisceglie n. 66, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Mario C.F._1
VI, SS PI e LB AV, presso lo studio dei quali in Milano (MI),
Via Barozzi n. 1 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, via Andrea Verrocchio n. 30, CP_1 P.IVA_3 in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, sig. Controparte_2
1 rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Silvio Martuccelli (C.F. C.F._2
, prof. (C.F. ; Email_1 Persona_1 C.F._3
, (C.F. ; Email_2 CP_3 C.F._4
e (C.F. ; Email_3 Controparte_4 C.F._5
, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Email_4
(Chiomenti Studio Legale) in Milano, via Verdi n. 4.
APPELLATA
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. del giudizio definito con sentenza n.
598/2021 della Corte di Appello di Milano, pubblicata il 23.2.2021 e notificata il
31.5.2021 ad esito del giudizio R.G. n. 3572/2019, cassata con rinvio con ordinanza n.
7589/2024 della Corte di Cassazione pubblicata il 21.3.2024 ad esito del giudizio R.G.
n. 20330/2021.
* * *
Oggetto del giudizio: domanda di risoluzione di un contratto di franchising per inadempimento del franchisee con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno a favore del franchisor.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante in riassunzione Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita ex art. 392 c.p.c. a seguito del rinvio disposto dall'ordinanza n. 7589/2024 della Corte di cassazione pubblicata il 21.3.2024 ad esito del giudizio R.G. n. 20330/2021, disattesa ogni contraria domanda, ragione, pretesa, istanza o eccezione, in riforma della sentenza n. 7763/2019 del Tribunale di Milano pubblicata il 5.8.2019 ad esito del giudizio R.G. n. 15233/2016, per tutti i motivi di cui in atti:
NEL MERITO:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del Contratto di franchising stipulato inter partes in data 1.10.2007, dichiarata da con comunicazione inviata a CP_1 [...] in data 8.1.2015; Pt_1
2. accertare e dichiarare l'inadempimento di non scarsa importanza di alle CP_1 obbligazioni scaturenti dal Contratto di franchising, stipulato inter partes in data 1.10.2007
e pienamente vigente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il predetto contratto si è risolto ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa di CP_1
2
3. condannare a pagare a a titolo di risarcimento del danno da lucro CP_1 Parte_1 cessante subito dall'attrice in conseguenza dei fatti descritti nell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., la somma di Euro 1.097.456, oltre interessi dalla data della domanda fino al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito di espletanda CTU contabile e commerciale e del presente giudizio o, in subordine, che verrà ritenuta equa e di giustizia, all'esito di valutazione ex art. 1226 c.c.;
4. condannare a pagare a a titolo di risarcimento del danno CP_1 Parte_1 emergente subito dall'attrice in conseguenza dei fatti descritti nell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., la somma che verrà ritenuta dovuta all'attrice a tale titolo, all'esito di apposita espletanda CTU commerciale e statistica e del presente giudizio o, in subordine, la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito di valutazione ex art. 1226
c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
5.ammettere la prova per testimoni anche sui capitoli dal n. 7) al n. 10), riportati in premessa della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. depositata da in data 24.11.2016, con i Parte_1 testi ivi indicati, nonché disporre consulenza tecnica d'ufficio, secondo quanto parimenti ivi dedotto e sui quesiti riportati nei paragrafi 15) e 16) della predetta memoria;
IN OGNI CASO:
6. condannare al pagamento dei compensi e delle spese, oltre rimborso delle CP_1 spese forfetarie, nella misura del 15% dei compensi, IVA e C.P.A., del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, del giudizio in Cassazione e del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c..
Senza accettazione del contraddittorio su ogni nuova domanda, deduzione, produzione o istanza istruttoria che fosse eventualmente ex adverso formulata in atti.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello avversario e, comunque, tutte le domande avversarie, in quanto infondati in fatto e in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
IN FATTO E IN DIRITTO
3 1. Con atto di citazione notificato il 7 marzo 2016, d'ora in avanti, per brevità, Parte_1
Part
“ ) ha convenuto davanti al Tribunale di Milano (d'ora in avanti, per
CP_1 brevità, “ ”), per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e
CP_1 dichiarare l'illegittimità della risoluzione del Contratto di franchising stipulato inter partes in data 01/10/2007, dichiarata da con comunicazione inviata a
CP_1 in data 08/01/2015 […]; 2) accertare e dichiarare l'inadempimento di non Parte_1 scarsa importanza di alle obbligazioni scaturenti dal Contratto di
CP_1 franchising, stipulato inter partes in data 01/10/2007 e pienamente vigente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il predetto contratto si è risolto ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa di […]; 3) condannare a pagare a CP_1 CP_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante subito dall'attrice in Pt_1 conseguenza dei fatti descritti in premessa del presente atto, la somma di €
1.097.456,00, oltre interessi dalla data della domanda fino al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito di espletanda CTU contabile e commerciale e del presente giudizio o, in subordine, che verrà ritenuta equa e di giustizia, all'esito di valutazione ex art. 1226 c.c.; 4) condannare CP_1
a pagare a a titolo di risarcimento del danno emergente subito
[...] Parte_1 dall'attrice in conseguenza dei fatti descritti in premessa del presente atto, la somma che verrà ritenuta dovuta all'attrice a tale titolo, all'esito di apposita espletanda CTU commerciale e statistica d'ufficio e del presente giudizio o, in subordine, la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito di valutazione ex art. 1226 c.c. IN OGNI
CASO: 5) condannare al pagamento dei compensi e delle spese, oltre CP_1 rimborso delle spese forfetarie, nella misura del 15% dei compensi, IVA e C.P.A., del presente giudizio”. Part
2. A sostegno delle proprie domande, ha dedotto che: (i) “nel corso degli ultimi mesi del 2014 […] nell'ambito di un'importante operazione commerciale di espansione della propria rete di punti vendita sul territorio” acquistava 53 supermercati ex marchio LA dislocati nel nord Italia, inclusi i “due punti vendita siti nei Comuni di
ON e Bellusco”; (ii) “dopo alcune trattative” intercorse con il legale rappresentante di sig. al fine di “affidare la gestione dei due CP_1 Controparte_2
Part punti vendita suindicati a una o più delle società a lui facenti capo”, essa decideva di gestire direttamene i nuovi punti vendita;
(iii) aveva contestato CP_1
Part tale determinazione di in ragione delle “conseguenze dannose che detta
4 apertura [le] avrebbe causato”; (iv) , subito dopo l'apertura dei due punti CP_1
Part vendita menzionati, “contestava a il compimento di atti di asserita concorrenza sleale […] nonché [la] irreparabile lesione del rapporto fiduciario tra franchisor e franchisee” comunicando che i contratti inter partes dovessero “ritenersi nulli e/o annullabili e comunque risolti per vostro fatto e colpa a far data dal 16/01/2015”; (v) nei giorni successivi, avrebbe pubblicizzato “il prossimo ed improvviso CP_1 passaggio […] al marchio , poi completato nelle settimane successive;
(vi) CP_5 tali circostanze l'avrebbero “costretta ad agire immediatamente in giudizio”, dapprima “con ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c.”, rigettato al pari del relativo reclamo, e poi promuovendo il presente giudizio di merito (atto di appello GS, pp. 2 ss.).
3. Nel giudizio così radicato, si costituiva contestando le domande CP_1 avversarie, di cui chiedeva il rigetto, e domandando, a propria volta, l'accertamento della legittimità della risoluzione da parte di del contratto stipulato da CP_1 Pt_1 allegando la violazione di specifiche clausole contenute nei contratti conclusi dalle parti (punti 3.1.2., 3.2.4. 3.2.5., 3.2.6., 3.3.1, 9) e chiedendo, in ogni caso, che il contratto fosse risolto giudizialmente per grave inadempimento degli obblighi discendenti dalla buona fede e deducendo, in subordine, che il contratto tra le parti dovesse ritenersi nullo in quanto privo di causa, e/o per abuso di dipendenza economica e /o di posizione dominante. Chiedeva altresì l'accertamento della illegittimità della condotta di controparte sia ai sensi dell'art. 2598 n. 2 e 3 c.c., sia ai sensi dell'art 2043 c.c., con condanna, in ogni caso, al risarcimento dei danni.
4. Con sentenza n. 7763/2019, pubblicata il 5 agosto 2019, il Tribunale di Milano, accertato il legittimo esercizio da parte di della clausola risolutiva espressa, CP_1 ha così statuito: “1. rigetta le domande formulate da parte attrice;
2. rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta;
3. dichiara compensate per intero tra le parti le spese di lite”. Part
5. Avverso tale sentenza, con atto notificato l'11 ottobre 2019, ha proposto appello, affidato a quattro motivi.
- Col primo motivo di gravame l'appellante ha denunciato un'errata e/o parziale e/o superficiale analisi da parte del Tribunale sia del “compendio probatorio” sia dei
“patti contrattuali”. Ha lamentato, in particolare, che il giudice di prime cure non Part avesse correttamente rilevato l'esatta portata, entità e finalità della condotta di in relazione all'acquisizione dei supermercati ex LA di ON e Bellusco,
5 nonché le condizioni di particolare favore ottenute da nella negoziazione CP_1 del contratto, le quali le avrebbero consentito di reagire ai limitati disagi conseguenti alle nuove aperture. Part
- Col secondo motivo di appello ha censurato l'impugnata sentenza, in quanto viziata da errori di diritto, sia nella parte in cui – in violazione della Legge sul franchising n. 129/2004 – di fatto riconosceva un'esclusiva territoriale a favore di
, sia nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di accertare se la lesione CP_1 della buona fede avesse provocato un concreto pregiudizio all'appellata. Ha evidenziato, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare se il predetto comportamento potesse essere evitato senza arrecare un apprezzabile Part sacrificio a carico di
- Col terzo motivo di appello l'appellante ha denunciato errori di fatto e di diritto in relazione all'accertamento sia della sussistenza di una clausola risolutiva espressa a favore del franchisee sia del diritto di azionare la clausola risolutiva espressa per la violazione degli obblighi di buona fede, non specificamente determinati dalla clausola di cui all'art. 14 del contratto. Part Invero, ha ribadito come fosse, all'opposto di quanto ritenuto, parte appellata ad essersi resa inadempiente nei suoi confronti, “con riguardo in particolare agli obblighi gravanti sul relativi all'utilizzo del marchio, dei segni distintivi CP_6
Part e della formula commerciale concessi in utilizzo da nonché dell'obbligo di non concorrenza e di lealtà e agli obblighi di astenersi dallo stipulare contratti di
Part affiliazione commerciale con soggetti diversi da e di utilizzare come insegna
Part e/o pubblicizzare segni distintivi diversi da quelli concessi in utilizzo da .
Part
- Col quarto motivo di gravame sul presupposto della riforma della sentenza nel senso dalla stessa auspicato, anche nella parte in cui ha ritenuto insussistente il danno non patrimoniale da lesione dell'immagine, con la conseguente domandata risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per causa imputabile a controparte, ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'inadempimento e della risoluzione del contratto avvenuta anzitempo per fatto esclusivamente imputabile all'appellata.
6. si è costituita nel giudizio di appello resistendo all'impugnazione e chiedendo CP_1 che ne fosse dichiarata l'inammissibilità o comunque l'infondatezza, chiedendo, altresì, la reiezione di tutte le domande avversarie, con vittoria di spese.
6 7. In particolare, l'appellata ha affermato la correttezza della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, sia sotto il profilo di un'effettiva concorrenza fra i Punti Vendita Part delle parti in causa sia delle condotte illegittime poste in essere da Ha, inoltre, Part ribadito che il rapporto contrattuale con era caratterizzato dall'imposizione dei prezzi dei prodotti da parte del franchisor nonché dall'obbligo di acquisto di almeno Part il 60% del proprio fabbisogno da
Quanto alle censure di diritto svolte da controparte, ha ritenuto immune da CP_1 vizi la sentenza impugnata in quanto, pur in assenza di una clausola di esclusiva territoriale, in virtù dell'obbligo di protezione e collaborazione fra franchisor e Part franchisee, si sarebbe dovuta astenere dal compiere qualsiasi comportamento contrario alla correttezza imprenditoriale. Parte appellata ha inoltre affermato che la tesi di controparte secondo cui non vi sarebbe nel contratto alcuna clausola risolutiva espressa a favore di si fonda su un'errata interpretazione del regolamento CP_1 contrattuale stesso, dal momento che alcuni degli articoli richiamati impongono specifici obblighi di informazione, assistenza, somministrazione e parità di trattamento a carico del franchisee. Part Con riferimento al preteso danno lamentato da ha rilevato che nessun CP_1 diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto a favore dell'appellante, la quale si è resa gravemente inadempiente nei suoi confronti. Infine, ha dedotto l'assoluta mancanza di prova del presunto danno.
8. Precisate le conclusioni all'udienza del 30 settembre 2020, con la sentenza n. Part 598/2021, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da condannandola alla rifusione delle spese di lite. Part
9. Con ricorso notificato in data 28 luglio 2021 ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
10. A tale ricorso ha resistito , denunciandone l'inammissibilità e l'infondatezza; CP_1
l'esponente ha anche proposto, in via prudenziale, un unico motivo di ricorso incidentale, di carattere squisitamente processuale, volto a ribadire la propria volontà di mantenere ferma, in via subordinata, la domanda di risoluzione del contratto di franchising ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. (domanda, quest'ultima, rimasta assorbita nel percorso logico della sentenza di primo grado, ma poi riproposta in sede di appello).
11. Con Ordinanza n. 7589/2024, la Corte di Cassazione ha ritenuto la sentenza di appello viziata per omessa pronuncia, là dove “invece di vagliare […] il nucleo del
7 gravame, ovvero il significato dell'articolo 14 del contratto di franchising, si dedica immediatamente alla questione - logicamente posteriore - della giustificabilità della risoluzione, che ha 'comminata' […]. Considerato allora che tutta la CP_1 motivazione è dedicata a questo stadio posteriore della regiudicanda senza avere risolto il presupposto dell'applicazione dell'articolo 14 […], il ricorso principale deve essere accolto, assorbito ogni altro suo motivo, con conseguente cassazione della sentenza con rinvio” (p. 8).
12. Conseguentemente alla ordinanza resa dalla Suprema Corte, G.S. ha riassunto il procedimento di appello ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. Part
13. Con atto di citazione in riassunzione ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di franchising azionata da con CP_1 comunicazione dell'8 gennaio 2025, in quanto, da un lato, la clausola non poteva essere invocata dalla parte convenuta, essendo prevista esclusivamente a favore del franchisor, dall'altro, la clausola risolutiva stessa avrebbe dovuto comunque Part specificamente enucleare le condotte di inadempimento imputabili a e determinanti la risoluzione di diritto, non potendo il giudice individuarle sulla base dei soli principi della buona fede, così come aveva invece fatto il giudice di primo grado.
L'attrice ha anche negato qualsivoglia inadempimento a sé imputabile sotto il profilo della violazione degli obblighi di buona fede, dal momento che il contratto non conteneva una clausola di esclusiva a favore del franchisee, bensì, all'opposto, una clausola di non esclusiva di territoriale. Part ha poi qualificato le proprie condotte conformi a buona fede in quanto 1) i punti vendita non erano nella stessa piazza commerciale;
2) gli sconti applicati nei nuovi punti vendita avevano avuto una durata di sole due settimane;
3) non aveva mai imposto al franchisee i prezzi di vendita delle merci;
4) non sussisteva alcun obbligo in capo al franchisee di approvvigionarsi dal franchisor in misura non inferiore al 60%.
L'attrice in riassunzione ha inoltre evidenziato che la clausola risolutiva espressa (art. 14 del contratto), nel rinviare all'art. 3 rubricato “impegni del franchisor”, richiamava evidentemente i soli obblighi posti a carico del franchisee e non l'intera clausola. Part sottolineava inoltre il fatto che la controparte aveva implicitamente rinunziato alla domanda di risoluzione giudiziale del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., non avendola riproposta in appello come previsto dall'art 346 c.p.c.
Infine, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento di non scarsa importanza di e, conseguentemente, di accertare e dichiarare che il predetto contratto si CP_1
8 è risolto per fatto e colpa della predetta ai sensi dell'art 1453 c.c., nonché di condannare controparte al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
La risoluzione del contratto ex art. 1453 cc veniva motivata dall'attrice in riassunzione in virtù del fatto che avrebbe tenuto una condotta contraria a buona fede, sia CP_1 per non aver dato congruo preavviso di risoluzione del contratto, sia per aver instaurato trattative con ben prima di aver risolto il precedente contratto con CP_5
Part
oltre che per aver cessato di eseguire il contratto in anticipo rispetto al termine di efficacia dello stesso.
14. a dunque rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. Pt_1
15. Nel procedimento di riassunzione si è costituita rassegnando le CP_1 conclusioni trascritte in epigrafe.
16. , instando per la conferma della decisione del giudice di primo grado, ha CP_1 rilevato e sostenuto:
- in forza dell'art. 1367 c.c., il richiamo contenuto nell'art. 14 del contratto all'art. 3 deve essere interpretato in modo che produca effetti, ossia che renda applicabile la clausola risolutiva espressa anche a favore del franchisee;
- in virtù degli artt. 1366 e 1370 c.c., la clausola deve ritenersi operante anche per il franchisee, in quanto solo così il contratto sarebbe interpretato secondo buona fede e in senso sfavorevole a colui che ha predisposto il regolamento contrattuale,
- la clausola risolutiva espressa è stata correttamente azionata da , in CP_1 quanto fondata non solo sull'inadempimento degli obblighi di buona fede, ma anche delle obbligazioni espressamente individuate dall'art. 3 del contratto, richiamato dall'art. 14.
Ha inoltre sottolineato di aver effettivamente riproposto, in grado di appello, la domanda di risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Quanto al difetto di esclusiva territoriale, la stessa ha ribadito che, anche quando le parti del contratto di franchising non concordano una clausola di esclusiva territoriale, sorge comunque a carico del franchisor l'obbligo di contemperare il proprio interesse con quello dell'affiliante, al fine di proteggere l'investimento della controparte. Part Ha, inoltre, evidenziato che in violazione degli obblighi di buona fede contrattuale, ha “1) praticato condizioni di mercato differenziate (e più favorevoli) per
i propri negozi rispetto a quelle imposte al punto vendita gestito da nonché 2) CP_1
9 ha assunto condotte commerciali volte specificamente a sviare la clientela di CP_1 verso i propri punti vendita”.
Delizia ha inoltre ribadito come il Tribunale abbia correttamente ricostruito i fatti, sia sotto il profilo dell'accertamento della sleale concorrenza fra il punto vendita di CP_1
Part e i nuovi punti vendita di sia in relazione all'imposizione dei prezzi da parte dell'attrice in riassunzione e all'obbligo di approvvigionamento nella misura del 60% in capo all'affiliante. Part Infine, , quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta da ha CP_1 sostenuto la mancanza di prova sia del danno emergente sia del lucro cessante, poiché – in relazione a tale ultima voce di danno – controparte avrebbe quantificato il mancato guadagno facendo ricorso a dati contenuti in un documento formato unilateralmente dalla stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
17. La cognizione di questa Corte in sede di rinvio è segnata dal perimetro dell'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione, che ha accolto i primi tre motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata per difetto di motivazione sulla ricorrenza o meno dei presupposti affinché potesse valersi della clausola risolutiva espressa CP_1 prevista dall'art. 14, previa interpretazione del contenuto della medesima.
18. Innanzitutto, occorre evidenziare che la I Sezione della Corte di Appello di Milano, in altri due distinti giudizi relativi a contratti identici al contratto di franchising per cui
è causa, si è già pronunciata sulle questioni che questo Giudice è chiamato a risolvere. Ciò è avvenuto in quanto , convenuta nel presente giudizio, faceva CP_1 parte del medesimo gruppo di società, il cui appartenevano anche CP_7 le convenute dei giudizi già decisi, e Controparte_8 Controparte_9
Part
incorporate oggi nella prima, le quali avevano concluso con - in pari data -
[...] analogo contratto di franchising e avevano lamentato uguali inadempimenti di controparte. La Corte d'Appello di Milano, I sez., con sentenza n. 891/2021
(confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9834/2024) e con sentenza n. 2586/2021 (confermata con ordinanza della Corte di Cassazione n. 7908/2024), riformando, in entrambi i giudizi, la sentenza di primo grado, ha dichiarato la risoluzione del contratto di franchising per inadempimento grave della convenuta e ha condannato quest'ultima al risarcimento del danno patito dall'attrice. Questo
10 Collegio, alla luce delle motivazioni che verranno di seguito esposte, ritiene di aderire a quanto già statuito dalla Corte nei precedenti giudizi.
19. Orbene, prima di affrontare la questione interpretativa, pare opportuno rammentare brevemente gli elementi essenziali della clausola risolutiva espressa. Tale istituto è previsto dall'art. 1456 c.c. e ha la funzione di permettere alle parti di concordare ex ante, al momento della conclusione del contratto, quali inadempimenti sono così gravi, alla luce degli interessi in gioco, da determinare la risoluzione di diritto del contratto. Caratteristica principale della clausola risolutiva espressa è, dunque, quella di attribuire alle parti, nel cui interesse è stabilita, il diritto di risolvere il contratto a fronte di un inadempimento in precedenza individuato dalla clausola stessa. Nel caso in cui venga chiesto in giudizio l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., al giudice è, quindi, precluso qualunque accertamento circa la gravità dell'inadempimento, essendo sufficiente che le parti abbiano pattuito ex ante quali condotte sono idonee a procurare la risoluzione del contratto.
Inoltre, la clausola risolutiva espressa non opera automaticamente, dovendo essere la parte nel cui interesse è prevista a dover decidere di avvalersene tramite una comunicazione di tale scelta a controparte.
20. Innanzitutto, si rileva che la clausola di cui all'art. 14 del contratto di franchising fra risulta testualmente elaborata solo a favore del franchisor, dal momento Parte_3 che prevede che “nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi qui appresso previste, il potrà risolvere automaticamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_4
1456 c.c., l'accordo mediante l'invio al di comunicazione scritta a CP_6 mezzo lettera raccomandata A/R”.
21. E' vero che la clausola risolutiva espressa richiama, ai fini dell'individuazione delle condotte che integrano inadempimento, anche l'art. 3 del contratto (rubricato
“impegni del franchisor”); tuttavia, tale rinvio non può che essere inteso con riferimento ai solo obblighi posti a carico del franchisee, pure contenuti nell'art. 3
(quali, per esempio, l'obbligo dell'uso da parte del franchisee delle insegne, logotipi, emblemi, segni distintivi secondo le modalità stabilite, l'obbligo di pagamento dei corrispettivi per i servizi di cui al punto 3.1.3, l'obbligo di restituzione al franchisor di bancali, rolls, cassette utilizzate per la consegna della merce, l'obbligo di conformarsi al progetto di lay out o di immagine del punto vendita).
11 Una diversa interpretazione di tale richiamo si porrebbe in palese contrasto con il chiaro tenore letterale della clausola risolutiva espressa, la quale viene prevista espressamente solo a favore del franchisor.
22. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che
“nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è (ndr: sia) il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (vd. inter alia Cass. civ. n.
33451/2021).
23. Alla luce del chiaro tenore testuale non solo della clausola di cui all'art. 14, ma anche della stessa in rapporto all'intero contratto, non vi sono in atti elementi che portino a ritenere che la volontà delle parti fosse diversa da quella risultante dal testo.
Risultano, pertanto, prive di pregio le difese di nella misura in cui pretendono CP_1 di fare ricorso ai criteri di cui agli artt. 1367 e 1370 c.c., i quali hanno natura sussidiaria e non possono venire in rilievo per smentire un testo contrattuale chiaro dal punto di vista letterale e logico, né tale parte può invocare la buona fede interpretativa per sovvertire il significato desumibile dal testo.
24. Per ragioni di completezza della motivazione, il Collegio rileva che, se anche si dovesse ritenere diversamente, comunque non opererebbe la risoluzione di diritto per le seguenti ulteriori ragioni.
25. sostiene di aver comunicato a controparte di volersi avvalere della clausola CP_1 risolutiva espressa con lettera datata 8.01.2015 (doc. 7 fasc. I grado di GS), la quale
– tuttavia – non contiene alcun riferimento all'art. 14 del contratto né in generale ad una pretesa risoluzione di diritto del contratto. Per tale ragione, questa comunicazione è in ogni caso inidonea a produrre gli effetti risolutori di cui all'art. 1456 c.c.
26. In aggiunta, nessuna delle condotte contestate dal franchisee al franchisor quali inadempimenti del contratto rientra fra quelle individuate dall'art. 3. , dunque, CP_1 non avrebbe comunque potuto avvalersene, in quanto i presunti inadempimenti di controparte non rientrano nel novero di quelli posti alla base della clausola stessa.
27. Ad avviso del Collegio, infatti, nessuno degli obblighi richiamati dall'art. 14 tramite il Part rinvio all'art. 3 risulta violato da ove si consideri che:
12 - l'art.
3.1.2 lett. c) si limita a prevedere che il franchisor debba fornire al franchisee
“il programma delle campagne per la promozione delle vendite e la valorizzazione dell'immagine della rete”: è evidente che tale obbligo riguardi le campagne promozionali che interessano l'affiliato, mentre le campagne promozionali oggetto della presente controversia, pacificamente (e, legittimamente), non lo riguardavano;
- l'art.
3.2.4. prevede l'obbligo a carico del franchisor di comunicare al franchisee
“le variazioni ai quantitativi delle merci somministrate ai relativi prezzi di cessione indicati nei listini”, variazioni che potevano essere discrezionalmente apportate in qualsiasi momento dal franchisor. Al riguardo, non risulta che l'appellata abbia mai lamentato la mancata comunicazione delle variazioni dei quantitativi di merci somministrate o dei relativi prezzi;
- l'art.
3.2.5. prevede la facoltà per il franchisor “di indicare i quantitativi minimi e massimi ordinabili per la somministrazione di articoli in offerta speciale, a fronte di particolari condizioni di mercato”: anche in questo caso non si comprende quale sia la violazione contestata al franchisor, posto che la convenuta non ha mai allegato l'assenza di indicazioni dei quantitativi minimi e massimi ordinabili;
- l'art.
3.3.1. prevede che il franchisor “fornisce al franchisee il listino dei prezzi di vendita consigliati”: anche in questo caso si osserva che non ha mai CP_1 allegato la mancata comunicazione dei prezzi di vendita;
- l'art. 9 (anch'esso richiamato dall'art. 14.1) concerne gli obblighi di comunicazione a carico del franchisee per il caso di mutamento della propria compagine sociale, degli amministratori, della forma giuridica della società e della sede. E' evidente che si tratti, come precisato anche dall'art. 9, di un obbligo a carico del franchisee
e, pertanto, che attribuisca al solo franchisor il diritto di risolvere il contratto.
28. Parimenti errato appare il rinvio agli obblighi di buona fede esecutiva. Gli obblighi di protezione dell'altrui sfera giuridica sorgono, ai sensi dell'art. 1375 c.c., durante l'esecuzione del contratto e integrano così il regolamento contrattuale. Tuttavia, la violazione di tali obblighi, così come di qualunque altro obbligo non specificamente richiamato dalla clausola risolutiva espressa, non può comportare la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.
29. La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che: “La finalità della clausola risolutiva espressa si traduce, dunque, nell'attribuzione ai contraenti di una forma di autotutela privata che, tramite una convenzione intercorsa tra gli stessi, consenta loro
13 di stabilire contrattualmente in quali specifiche ipotesi e al verificarsi di quali dettagliati inadempimenti la parte che ne ha interesse, ovvero quella non inadempiente, possa decidere di procedere alla risoluzione di diritto del rapporto”. E ancora: “Solo a fronte di una cernita delle obbligazioni le parti dimostrano di avere attribuito uno speciale
"peso" alla violazione di determinati impegni contrattuali, il che spiega perché debba escludersi qualsiasi sindacato del giudice sulla gravità dell'inadempimento stesso”
(vd. ex multis Cass. n. 29675/2024).
30. Carattere fondamentale della clausola risolutiva espressa è, quindi, la sua determinatezza: è la clausola stessa a dover individuare gli inadempimenti in forza dei quali le parti possono avvalersi della risoluzione di diritto. Non è sufficiente, dunque, che il giudice accerti un inadempimento grave di controparte (cosa, tra l'altro, non necessaria in caso di clausola risolutiva espressa), dovendo lo stesso solo verificare che tale condotta sia specificamente prevista dalle parti alla base del meccanismo risolutorio.
31. Alla luce di quanto sopra, il richiamo alla violazione della buona fede negoziale, la quale non si estrinsechi in specifiche obbligazioni individuate dal contratto e richiamate dall'art. 14, deve ritenersi già di per sé strutturalmente incompatibile con la possibilità di realizzare la fattispecie di risoluzione stragiudiziale e di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
32. In sintesi, anche se la clausola risolutiva espressa venisse interpretata in modo da ritenerla pattuita anche a favore di , si dovrebbe comunque sempre CP_1 concludere che quest'ultima non avrebbe potuto avvalersene nel caso di specie.
33. Chiarita la non azionabilità della clausola risolutiva espressa da parte di , si CP_1 deve trattare la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
34. La domanda di risoluzione giudiziale del contratto di franchising è stata riproposta Part davanti a questa Corte sia da sia da Vale la pena, infatti, rilevare che – CP_1 contrariamente a quanto affermato da ha riproposto nel primo giudizio CP_10 di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., seppur succintamente, la suddetta domanda
(vd. pag. 69 comparsa di costituzione e risposta di in appello). CP_1
35. Orbene, se entrambe le parti avessero allegato reali condotte di controparte integranti inadempimento del contratto, questo Giudice sarebbe tenuto a risolvere il contratto avuto riguardo all'inadempimento più grave e che, per primo, ha determinato la situazione di inadempimento reciproco.
14 36. Tuttavia, il Collegio rileva fin da subito che le condotte allegate da a CP_1 fondamento della propria domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. non integrano Part inadempimento da parte di
37. Al contrario, l'ingiustificata interruzione dell'esecuzione del contratto ante tempus da parte di costituisce un grave inadempimento, certamente imputabile alla CP_1 convenuta in riassunzione. Part
38. Quanto a la Corte osserva che i presunti inadempimenti allegati da non CP_1 costituiscono violazione del regolamento contrattuale né tantomeno degli obblighi di protezione dell'altrui sfera giuridica ex art. 1175 e 1375 per le ragioni di seguito esposte. Part
39. Ad avviso di , la principale condotta inadempiente posta in essere da è CP_1 da ravvisarsi nel fatto che quest'ultima abbia aperto due punti vendita ex LA, uno nel comune di ON e uno nel comune di Bellusco, ossia nella sua stessa piazza commerciale.
40. Anzitutto, è pacifico che nel contratto di franchising non sia stata pattuita alcuna Part clausola di esclusiva territoriale ma, anzi, che i contraenti abbiano previsto che avrebbe concesso “in via non esclusiva” “la disponibilità, non cedibile e verso corrispettivo, della insieme” (art. 2.1.) Parte_5
41. Tra l'altro, l'art. 3 n. 4 lett. c) della legge sul franchising (L. 129/2004) prevede espressamente solo come eventuale il patto di esclusiva territoriale nel contratto di franchising. Alla luce di ciò, si deve ritenere che, in assenza di un patto di esclusiva territoriale, al franchisor sia consentito aprire altri punti vendita nel medesimo territorio.
42. Tale condotta non appare neppure violazione degli obblighi di buona fede contrattuale, in quanto la protezione dell'altrui sfera giuridica nell'esecuzione del contratto non può essere valorizzata al punto da sacrificare eccessivamente la propria. Il Collegio ritiene che, a fronte di una clausola di non esclusiva territoriale, Part non sussistessero ragioni sufficienti per imporre a di astenersi dal proseguire la propria attività imprenditoriale aprendo nuovi punti vendita nel medesimo territorio.
Una tale conclusione, infatti, limiterebbe – addirittura in presenza di una contraria pattuizione – eccessivamente l'autonomia negoziale e imprenditoriale del franchisor.
43. D'altronde, non pare dirimente il fatto che il franchisee avesse sostenuto e continuasse a sostenere dei costi per rimanere nella rete commerciale del Part franchisor. Il corrispettivo annuo dovuto a era, infatti, pari a euro 3.000,00 (art. 15 5.2.1. del contratto). Diversamente da quanto affermato nella sentenza cassata, a questo Giudice non sembra che tale cifra costituisca una spesa così ingente da giustificare il diritto “al minimo grado di protezione territoriale”.
44. Diversamente opinando, verrebbe totalmente eliminata, tramite il ricorso a non meglio precisati obblighi di buona fede contrattuale, qualunque differenza fra il contratto di franchising munito di una clausola di esclusiva territoriale e quello sfornito della stessa, rendendo così, di fatto, inapplicabile la norma sopra richiamata. Part
45. Inoltre, si osserva che i punti vendita rilevati da erano già esistenti sul mercato, seppure ad insegna LA, e svolgevano già attività in concorrenza con . CP_1
Quest'ultima doveva, dunque, necessariamente essere già abituata a confrontarsi con altre realtà commerciali nel medesimo territorio. Alla luce di ciò, non si vede Part come l'apertura di due “nuovi” punti vendita da parte di possa aver alterato drasticamente la situazione di mercato in cui la convenuta in riassunzione era operante. Part 46. Le ulteriori condotte addebitate a possono essere così sintetizzate: aver offerto per alcuni prodotti condizioni di vendita più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affiliato, nonché aver cercato di sviare la clientela fidelizzata di a favore CP_1 dei nuovi punti vendita tramite campagne promozionali in una situazione di prezzi imposti all'affiliato e di obbligo, per questo, di approvvigionarsi presso il franchisor per almeno il 60% dei prodotti.
47. Quanto alle condizioni maggiormente vantaggiose praticate nei nuovi punti vendita a marchio è pacifico in causa che, in occasione della nuova apertura degli Parte_6
Part stessi, abbia posto in essere campagne promozionali, ampiamente pubblicizzate, mediante sconti sui prezzi praticati.
48. Questa circostanza risulta confermata dalla documentazione prodotta in causa dalle parti (cfr. volantini promozionali sub. doc. 22,23,24 fasc. I grado di GS e doc. 28, 40
e 41 fasc. I grado ). CP_1
Part
49. Nei volantini prodotti (doc. 23 e doc. 28 ) si legge: “tanto a poco dal 23 CP_1 ottobre al 5 novembre”. Part
50. Il doc. 22 di e il doc. 41 di sono volantini che contengono, invece, il CP_1 seguente testo: “Grande festa ti aspettiamo giovedì 23 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 16.30 per festeggiare insieme l'arrivo del tuo nuovo Carrefour market con brindisi, una fantastica torta e un omaggio per te. Inizia alla grande la tua raccolta punti Payback. Dal 23 ottobre al 5 novembre punti doppi sulla tua spesa”.
16 51. I doc. 39 e 40 della convenuta in riassunzione si riferiscono a “un buono sconto di €
5 con carta Paypack a fronte di una spesa minima di 30 euro” e precisano
“promozione valida fino al 31.12.2014”.
52. Orbene, dai documenti appena citati risulta che il lasso temporale in cui sono stati applicati gli sconti sia di sole due settimane, in concomitanza con l'apertura dei nuovi punti vendita. L'utilizzo del buono sconto di 5 euro con carta Payback, invece, è una Part promozione che ha protratto fino al 31.12.2014. Si osserva, comunque, che da tale volantino non appare chiaro quale sia il momento ultimo per ottenere i buoni sconto, essendo solo indicata la fine del periodo in cui gli sconti stessi potevano essere utilizzati.
53. Alla luce di quanto appena osservato, il Collegio ritiene che l'applicazione di promozioni sui prodotti protratta per sole due settimane e nel periodo di apertura dei nuovi supermercati, insieme a buoni sconto utilizzabili solo fino alla fine dell'anno, non integri violazione degli obblighi di buona fede esecutiva.
54. E' chiaro che se le medesime condotte fossero state poste in essere in un contesto diverso e non di avvio del supermercato sotto un nuovo marchio, bensì, per esempio, dopo anni di concorrenza fra i diversi punti vendita affiliati, avrebbero potuto comportare violazione della buona fede. Tuttavia, nel caso di specie, occorre avere riguardo alla particolare situazione in cui gli sconti, le pubblicità e le promozioni sono Part state avviate dall'attrice in riassunzione. E' di tutta evidenza che avesse interesse a creare una propria clientela a seguito della modifica del marchio (da LA
a . Proprio il fatto che, al più tardi, le promozioni si sarebbero concluse Parte_6
Part comunque al 31 dicembre 2014 dimostra la correttezza del comportamento di
Come già ribadito supra, infatti, la buona fede contrattuale non può essere utilizzata come strumento per limitare eccessivamente l'agire dei contraenti, in quanto l'esecuzione del contratto in buona fede non può mai determinare un irragionevole ed eccessivo sacrificio della propria sfera giuridica. Diversamente, si dovrebbe Part concludere che – al fine di tutelare gli interessi di – avrebbe dovuto CP_1 astenersi dal compiere qualunque iniziativa promozionale volta a dare avvio ai nuovi punti vendita, legittimamente aperti, e alla fidelizzazione di una propria clientela, rischiando così di mettere a rischio la propria scelta imprenditoriale.
55. E' evidente che il nuovo affiliato entrato nella rete commerciale (o comunque il punto vendita a gestione diretta aperto ex novo), proprio per il fatto di doversi inserire in un tessuto commerciale preesistente, in cui sono attivi operatori già conosciuti dalla
17 clientela, si trovi in una condizione di svantaggio rispetto ai concorrenti;
pertanto, non può essere ritenuto contrario a buona fede il fatto che l'affiliante riservi a tale nuovo punto vendita, per un periodo di tempo ragionevole e limitato, attività promozionali non concesse agli altri.
56. Per ciò che riguarda la doglianza relativa all'imposizione dei prezzi da parte del franchisor, si rileva che l'art.
3.3.1. del contratto esclude che l'affiliato sia obbligato ad applicare i prezzi imposti dall'affiliante, dato che prevede solamente che il “il
fornisce al il listino dei prezzi di vendita al Parte_4 CP_6 consumatore consigliati ed i relativi aggiornamenti, frutto di studio ed analisi di mercato”.
57. Dunque, in primo luogo, non sussisteva alcun obbligo in capo a di applicare CP_1
Part i prezzi indicati da
58. In ogni caso, anche dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso che il franchisee fosse libero di applicare alla merce da rivendere i prezzi a propria discrezione, anche Part differenti da quelli consigliati quotidianamente da seppure – di fatto – ciò non avvenisse anche per difficoltà operative nell'apportare modificazioni (cfr. quanto riferito dai testi , , ). Tes_1 Tes_2 Tes_3
Part 59. Quanto, invece, all'obbligo a carico del franchisee di acquistare da almeno il
60% della merce rivenduta, deve escludersi che l'affiliata avesse tale obbligo, fermo restando che era certamente interesse della stessa acquistare la maggior parte della Part propria merce proprio da visti i premi attribuiti in connessione con l'ammontare di tale fatturato.
60. L'art.
4.3.2. del contratto prevede che: “(…) il franchisee si obbliga ad approvvigionarsi presso il franchisor di tutta la gamma dei prodotti previsti nel punto di vendita per almeno il 60% del proprio fabbisogno, riferito a tutta la gamma dei prodotti previsti suddetti e calcolati sulla base del fatturato realizzato dal franchisee nell'anno precedente” e al successivo 4.3.3.: “Peraltro il franchisee, in deroga a quanto sopra detto, proprio nel rispetto della sua autonomia imprenditoriale, avrà la facoltà di approvvigionarsi anche altrove di merci che rientrano nell'assortimento concordato dandone preventiva comunicazione”.
61. Tale clausola riconosce espressamente la libertà del franchisee di approvvigionarsi altrove “dandone preventiva comunicazione”. Questa conclusione appare suffragata Part anche dalla comunicazione inviata da a in data 10.03.2014 (doc. 43 fasc. CP_1
I grado ) relativa al riconoscimento dello sconto di fine anno al raggiungimento CP_1
18 di target commerciali. Da questo documento si evince, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che lo sconto nella misura del 3,75% veniva applicato incondizionatamente (quindi anche nel caso di acquisti inferiori alla soglia suddetta), mentre nell'ipotesi di approvvigionamento almeno pari al 60,1% la percentuale di sconto sarebbe stata maggiorata dell'1%. Se, dunque, fosse stato vero quanto sostenuto da , ossia che sulla stessa gravava un obbligo di acquisto almeno CP_1
Part pari al 60%, la comunicazione di del 10.03.2014 non avrebbe avuto alcun senso, poiché il franchisor avrebbe riconosciuto uno sconto al franchisee pur in presenza di un suo inadempimento contrattuale.
62. In conclusione, poiché, da un lato, gli affiliati potevano applicare alla merce rivenduta prezzi differenti da quelli consigliati e, dall'altro, non erano obbligati ad alcun
Part approvvigionamento minimo presso non risulta accertato che i prezzi praticati
Part dalle affiliate siano stati sempre conformi ai prezzi consigliati da e
Part sistematicamente superiori ai prezzi praticati dai nuovi supermercati In ogni caso, si rileva che – come già ribadito – gli sconti e le promozioni hanno avuto una durata di circa due settimane (massimo due mesi per quanto riguarda l'utilizzo dei buoni sconto), per tale ragione anche se i prezzi praticati da fossero stati più CP_1 elevati in quel breve lasso di tempo per via delle difficoltà operative riscontrate dal franchisee nel modificare i prezzi, non si vede come ciò possa integrare un grave e
Part imputabile inadempimento di ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
63. Infine, con riferimento allo sviamento di clientela, il Collegio ritiene che la convenuta non abbia fornito alcuna prova né del fatto che i clienti del punto vendita di CP_1
Part fossero divenuti, in numero significativo, clienti dei nuovi punti venditi gestiti da né che, a causa delle predette condotte, la stessa avesse subito un pregiudizio economico. avrebbe, per esempio, potuto produrre almeno il registro degli CP_1 incassi giornalieri del periodo controverso così da poterlo confrontare con i ricavi dell'analogo periodo dell'anno precedente ovvero con quello dei mesi precedenti. In tal modo, infatti, il Giudice avrebbe potuto verificare l'effettiva contrazione delle vendite. Lo sviamento di clientela non può, infatti, ritenersi provato dal fatto che alcuni clienti si fossero lamentati della differenza di prezzo o della mancanza di sconti, cosa che non esclude che gli stessi abbiano continuato – per ragioni di vicinanza e di comodità – a frequentare il supermercato di . CP_1
19 64. Alla luce di quanto sopra, nessun inadempimento, né per violazione di specifici obblighi previsti dal contratto né per violazione della buona fede, può essere Part imputato a
65. Al contrario, il Collegio ritiene che si sia resa inadempiente nei confronti di CP_1
Part dal momento in cui ha cessato, ingiustificatamente, di eseguire il contratto ancora in essere tra le parti. Tale inadempimento, essendo tra l'altro totale, assume i caratteri della non scarsa importanza ed è pienamente imputabile alla convenuta.
Per questa ragione, la Corte dichiara la risoluzione del predetto contratto ai sensi Part dell'art. 1453 c.c., a favore di e per fatto imputabile a . CP_1
Part 66. Si deve ora valutare la domanda di risarcimento del danno sollevata da nei confronti di come conseguenza dell'inadempimento di quest'ultima. L'attrice CP_1 in riassunzione chiede il risarcimento del danno sia sotto il profilo del danno emergente sia del lucro cessante: Part 1) lucro cessante corrispondente al guadagno che avrebbe conseguito da se i rapporti contrattuali fossero proseguiti fino alla scadenza del contratto CP_1
(ossia per altri 33 mesi, sino al 30.09.2017, v. art.
8.1. del contratto), pari a €
1.089.206 (calcolato come da doc. 29 sulla base della media mensile dei ricavi degli ultimi tre anni, che è stata moltiplicata per 33 mesi e quindi valorizzata per Part il 9,77%, cioè il margine lordo di guadagno sul ricavo, risultante dai bilanci di Part con sottrazione del reale guadagno di per i giorni di gennaio antecedenti all'inadempimento di ); CP_1
2) lucro cessante corrispondente al mancato introito del prezzo di franchising a carico di , pari a € 3.000,00 annuo (art.
5.2. del contratto), pari a € CP_1
8.250,00;
3) danno emergente, da liquidare in via equitativa, corrispondente al danno all'immagine e al prestigio commerciale, causato dal comportamento illegittimo della controparte, la quale ha dismesso il marchio per sostituirlo con Parte_6 quello e non ha permesso alla clientela di usare i propri punti sulla carta CP_5
Payback;
4) danno emergente, da liquidarsi in via equitativa, corrispondente al danno subito per l'irreversibile sviamento di clientela dal supermercato a marchio “ Parte_6
a quello a marchio “ . CP_5
Part 67. La Corte ritiene che abbia fornito sufficiente prova di aver subito un danno a causa dell'inadempimento di controparte e che lo stesso debba essere liquidato in
20 via equitativa, non essendo possibile quantificare con precisione il suo ammontare.
Quanto alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c., è la stessa Suprema Corte che - nella pronuncia con cui ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di questa Sezione Part relativa alla causa promossa da
contro
- ha rammentato che “la ratio CP_8 della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria” (Cass. n. 7908/2024).
Poiché nel caso sottoposto al vaglio di questo Collegio non vi possono essere dubbi circa la circostanza che l'ingiustificato e repentino inadempimento di , CP_1 concretizzatosi nella totale interruzione dell'esecuzione del contratto, abbia causato Part a un ingente danno patrimoniale, è opportuno che si proceda – sulla base dei parametri di seguito esposti – alla liquidazione equitativa del danno patito dall'attrice.
68. Con riguardo al danno esposto a titolo di mancato guadagno di cui al punto 1), dai Part Part documenti prodotti da i cui dati sono riassunti nel doc. 29 fasc. I grado e non sono stati specificamente contestati da , emerge che, nei tre anni precedenti CP_1 alla risoluzione del rapporto (dal 2012 al 2014), aveva acquistato merce da CP_1
Part per un importo annuale medio pari a € 4.100.578. Pertanto, la media mensile dei ricavi era pari a € 341.715.
69. Considerando che il contratto di franchising aveva scadenza in data 30.09.2017, e moltiplicando la predetta media mensile dei ricavi calcolata sui tre anni precedenti
(€ 341.714,83 al mese) per 33 mesi, ossia per il numero di mesi fino alla scadenza del contratto, applicato poi il margine lordo di guadagno sul ricavo, cioè 9,77%, si ottiene la somma finale pari a € 1.101.722,75. Da quest'ultima, sottraendo i
Part guadagni conseguiti da per i giorni di gennaio, si ottiene, sulla base della
Part documentazione fornita da una cifra finale di € 1.089.581,75, leggermente
Part superiore a quella domandata da invece pari a € 1.089.206.
Part 70. Il Collegio ritiene, a tal proposito, i dati forniti da pienamente attendibili, anche in assenza di una specifica contestazione ad opera di controparte, la quale non ha fornito diversi criteri di calcolo del lucro cessante.
71. Tuttavia, la Corte ritiene che il sopra indicato importo non possa e non debba essere integralmente riconosciuto in quanto si è accertato che a carico di non vi CP_1
Part fosse alcun obbligo di effettuare gli acquisti presso neppure per una soglia
21 minima;
pertanto, in assenza di uno specifico obbligo contrattuale e in assenza di qualunque prova in ordine all'andamento generale del mercato nel settore in cui operava , non può ritenersi certo che avrebbe continuato ad CP_1 CP_1
Part acquistare la stessa quantità di merce da per tutta la residua durata del contratto.
Ciò giustifica quindi una riduzione equitativa della somma liquidabile a titolo risarcitorio.
72. Inoltre, come la convenuta ha correttamente evidenziato, a fronte dei ricavi derivanti dalla vendita della merce, avrebbero dovuto essere detratti non solo i costi di acquisto della stessa ma anche tutti gli altri costi operativi, tra cui i costi per la logistica e per la gestione amministrativa del rapporto, che sarebbero stati sopportati Part da qualora il rapporto di franchising fosse continuato. Anche tale circostanza giustifica una riduzione equitativa del lucro cessante risarcibile.
73. Per quanto riguarda, invece, il lucro cessante derivante dal mancato pagamento del corrispettivo, si deve dividere il corrispettivo annuo pari a € 3.000 per 12 mesi e moltiplicarlo per 33 mesi, ottenendo così un mancato guadagno pari a € 8.250. Part
74. La Corte ritiene, invece, che non sia stato provato da né di aver subito un danno all'immagine né un danno discendente dallo sviamento di clientela.
75. In relazione al primo punto, si evidenzia che il fatto che un punto vendita cambi rete commerciale non può di per sé essere considerato lesivo della reputazione della rete commerciale abbandonata.
76. Allo stesso modo, non vi è prova in atti dello sviamento di clientela da parte di , CP_1
Part considerato anche che aveva appena aperto altri due punti vendita a poca distanza dal supermercato di , cosa che consentiva alla clientela fidelizzata CP_1 di continuare a frequentare i punti vendita a marchio “ . Inoltre, il lucro che Parte_6
Part avrebbe tratto dalla prosecuzione del rapporto di franchising fino allo spirare del Part termine contrattuale viene già risarcito quale lucro cessante, cosicché non può dolersi di una diversa ed ulteriore voce di danno per la perdita dei clienti.
77. In definitiva, alla luce dei fattori evidenziati ai punti 71 e 72 della motivazione, deponenti nel senso di una correzione in minus degli importi stimati a titolo di ricavo lordo, pare equo determinare il danno subito nella misura finale di € 800.000,00, oltre € 8.250 per mancato pagamento del corrispettivo, e così complessivamente €
808.250,00, somma stimata alla data odierna, ed oggi cristallizzata da debito di valore in debito di valuta, da maggiorarsi degli interessi legali, in funzione corrispettiva, con decorrenza dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
22 78. Quanto al regolamento delle spese di lite dell'intero giudizio, si rammenta che il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., letto alla luce del principio dell'infrazionabilità della domanda, comporta che, nella domanda di condanna alle spese di lite formulata dall'attore in riassunzione deve ritenersi implicita la richiesta di regolamento anche di quelle di primo grado e dei successivi gradi di giudizio, talché la soccombenza deve essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti
(grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, all'esito della lite decisa (Cass. 29 settembre 2011, n. 19880), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. Sez. 6-3, 18 maggio 2021, n. 13356). Infatti,
è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio ex art. 91 c.p.c. il giudice che ritesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice, in altro grado (Cass. 26921 del 2023; Cass. 17 gennaio
2007, n. 974; Cass. 7 luglio 2006, n. 15557; Cass. 10 settembre 2004, n. 18255).
79. Tanto premesso è da osservarsi come, nel caso di specie, ricorra, all'esito della disamina del complessivo esito della lite, è totalmente soccombente, ed deve CP_1
Part essere dunque condannata a rifondere le spese di lite sostenute da in tutti i gradi di giudizio, che si liquidano in considerazione del valore per cui la domanda è stata accolta e dell'attività difensiva effettivamente svolta nei diversi gradi di giudizio nella misura di cui in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014 come in parte modificato dal d.m. 147/2022, oltre refusione delle spese vive ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1 giudicando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7763/2019 pubblicata il 5.8.2019 ad esito del giudizio R.G. n. 15233/2016, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, accerta e dichiara risolto il contratto di franchising fra e Parte_1 CP_1 per inadempimento di non scarsa importanza di quest'ultima;
[...]
2) condanna a pagare a a titolo di risarcimento del danno ad CP_1 Parte_1 oggi determinato, l'importo di € 808.250,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo;
23 3) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali CP_1 Parte_1 del primo grado di giudizio che si liquidano complessivamente in € 29.193 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge se dovuti, del secondo grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 18.511 per compensi, oltre
15% per spese generali e accessori di legge se dovuti, del giudizio di Cassazione, che si liquidano complessivamente in € 14.005 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge se dovuti e del presente giudizio di rinvio, che si liquidano complessivamente in € 18.511 per compensi, oltre 15% per spese generali come per legge e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Arceri
Minuta redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Rebecca Inzaghi
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