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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.1938 /2024
Il giorno 18/02/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Gregorio Papalia per delega dell'Avv. GARZO GIULIA, il quale stante la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti dell' ; CP_1
Per nessuno è presente alle ore10,09. CP_2
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito decide ex art.429c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOT, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N 1938 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA (cod. Fisc.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giulia Garzo (C.F.: ), C.F._2
ricorrente
E
, (P.I. e con sede in Roma, Controparte_3 PartitaIVA_1
Via Giuseppe Grezar, 14, , in qualita' di Responsabile Controparte_4
Contenzioso CALABRIA, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr181515 raccolta nr 12772 Persona_1
del 25/07/2024, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Milelli, n. 66, presso lo studio dell'Avv. Francesca Mosciaro, (cod. fisc.
[...]
), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce del presente C.F._3
atto.
resistente
E
in Controparte_5
persona del suo Presidente pro-tempore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, All'udienza del 18 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 13,42, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, l'odierna ricorrente, proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 09480202400006142000, riferita alla cartella, n. 3942012000621289000 asseritamente notificata in data
07.05.2012 (di € 1659,78 per contributi IVS anno 2010) .
Alla prima udienza del 17.12.2024 parte ricorrente chiedeva un termine per rinotificare il ricorso all' . CP_1
Concesso il suddetto termine, la causa veniva rinviata all'udienza del 18 febbraio 2025 onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso e del verbale nei termini di legge.
Successivamente, all'udienza del 17.12.2024 costituitosi in giudizio l' il CP_2
giudice rilevava che in atti non si reperiva la prova della notifica all' e CP_1
rinviava la causa all'udienza odierna onerando parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_1
All'odierna udienza, parte ricorrente chiedeva nuovo termine per effettuare la notifica nei confronti dell' CP_1
Rilevato che la perentorietà del termine assegnato dal Giudice per l'integrazione del contraddittorio inutilmente decorso, in ossequio all'art. 291 c.p.c. non consente la proroga dello stesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio e disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
A mente dell'art.310 c.p.c., III comma, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate .
L'estinzione ben può essere pronunziata con sentenza, posto che l'eventuale ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291 comma
III c.p.c., implicando a norma dell' art. 307 comma III c.p.c. la contemporanea ed automatica estinzione del processo, ha valore sostanziale - per l'appunto -
di sentenza avendo contenuto definitivo del giudizio (Cass. Civ., sentenza
22.7.2002, n. 10664).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Palmi, 18 febbraio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.1938 /2024
Il giorno 18/02/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Gregorio Papalia per delega dell'Avv. GARZO GIULIA, il quale stante la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti dell' ; CP_1
Per nessuno è presente alle ore10,09. CP_2
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito decide ex art.429c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOT, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N 1938 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA (cod. Fisc.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giulia Garzo (C.F.: ), C.F._2
ricorrente
E
, (P.I. e con sede in Roma, Controparte_3 PartitaIVA_1
Via Giuseppe Grezar, 14, , in qualita' di Responsabile Controparte_4
Contenzioso CALABRIA, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr181515 raccolta nr 12772 Persona_1
del 25/07/2024, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Milelli, n. 66, presso lo studio dell'Avv. Francesca Mosciaro, (cod. fisc.
[...]
), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce del presente C.F._3
atto.
resistente
E
in Controparte_5
persona del suo Presidente pro-tempore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, All'udienza del 18 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 13,42, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, l'odierna ricorrente, proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 09480202400006142000, riferita alla cartella, n. 3942012000621289000 asseritamente notificata in data
07.05.2012 (di € 1659,78 per contributi IVS anno 2010) .
Alla prima udienza del 17.12.2024 parte ricorrente chiedeva un termine per rinotificare il ricorso all' . CP_1
Concesso il suddetto termine, la causa veniva rinviata all'udienza del 18 febbraio 2025 onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso e del verbale nei termini di legge.
Successivamente, all'udienza del 17.12.2024 costituitosi in giudizio l' il CP_2
giudice rilevava che in atti non si reperiva la prova della notifica all' e CP_1
rinviava la causa all'udienza odierna onerando parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_1
All'odierna udienza, parte ricorrente chiedeva nuovo termine per effettuare la notifica nei confronti dell' CP_1
Rilevato che la perentorietà del termine assegnato dal Giudice per l'integrazione del contraddittorio inutilmente decorso, in ossequio all'art. 291 c.p.c. non consente la proroga dello stesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio e disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
A mente dell'art.310 c.p.c., III comma, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate .
L'estinzione ben può essere pronunziata con sentenza, posto che l'eventuale ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291 comma
III c.p.c., implicando a norma dell' art. 307 comma III c.p.c. la contemporanea ed automatica estinzione del processo, ha valore sostanziale - per l'appunto -
di sentenza avendo contenuto definitivo del giudizio (Cass. Civ., sentenza
22.7.2002, n. 10664).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Palmi, 18 febbraio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo