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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/11/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3052 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. GIANNICCO GIOVANNI Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. LINI RICCARDO, EN GI;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2018 parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 33420180002757701000 notificato il 7.7.18 a mezzo del quale le
è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 27.029,55 per l'omesso versamento di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e sanzioni aggiuntive dovuti a titolo di Gestione Artigiani con riferimento agli anni 2012 e 2013.
Ha dedotto, sul punto, di aver ricevuto in data 18.12.14 comunicazione di irregolarità n. 0313859113001 nell'ambito della quale venivano richiesti i contributi previdenziali per l'anno 2012 (allegato n. 5 al ricorso) ed in data
10.3.2016 di aver ricevuto comunicazione di irregolarità n. 0291255014001 per il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2013 (allegato n. 7); poi di essersi avvalsa della facoltà di rateizzare il pagamento degli importi scaturenti dagli avvisi di irregolarità e di aver rispettato i due piani di rateizzazione fino al tempo del ricorso versando la somma complessiva di €
29.369,30 – corrispondendo, dunque, quasi i due terzi delle somme dovute –
(cfr. allegati n. 6 e 8, ove versano le ricevute F24 di rate pagate fino al 30.4.18).
Esponeva, in seguito, di aver ricevuto in data 27.7.2017 comunicazione di debito n. 250114878286K4201707 (allegato n. 2) avverso la quale ha presentato, in data 14.8.2017, istanza di annullamento (allegato n. 3) e di aver ricevuto dall' risposta in data 20.9.2017 nella quale veniva chiarito che il pagamento CP_1 degli importi avrebbe dovuto essere gestito dall'ente e non da come CP_2 accaduto (allegato n. 4).
Si difendeva sostenendo la propria buona fede, dal momento che aveva provveduto a rateizzare il pagamento degli importi dovuti a seguito delle comunicazioni di;
inoltre rilevava che avrebbe dovuto essere a CP_2 CP_2 rilevare che i pagamenti andavano fatti direttamente all' e si opponeva, CP_1 quindi, all'avviso di addebito notificato ritenendo che per mezzo di esso sarebbe stata avanzata una richiesta di duplicazione di pagamento.
Si costituiva l' eccependo che le somme sino ad allora incassate dall' CP_1 CP_3 erano in realtà ben minori rispetto a quelle dovute, che il ricorrente non avrebbe dato luogo in maniera tempestiva ai pagamenti del dovuto e che ciò avrebbe determinato la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Riteneva poi che avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio da parte CP_2 ricorrente in quanto destinataria dei pagamenti effettuati sino a quel momento e quindi soggetto che avrebbe potuto rendere conferma degli stessi e fornire informazioni sulla regolarità della rateizzazione ed eventuale decadenza dalla stessa.
Prospettava infine una futura compensazione rispetto alle somme già versate con rivendicazione, però, della immediata esigibilità del resto dei crediti da parte dell'Istituto, sempre atteso che la parte istante fosse decaduta dal beneficio.
Nelle more del presente giudizio (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del
6.4.2023) il ricorrente ha rilevato, infine, che i pagamenti tardivi realizzatisi nel caso di specie sarebbero riconducibili al “lieve inadempimento” descritto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 159/2015, in presenza del quale la parte non decade dalla rateizzazione.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
***
Premesso che nel caso in esame non è in contestazione l'obbligo della parte ricorrente di corrispondere gli importi relativi ai contributi eccedenti il minimale relativi alle annualità 2012 e 2013, deve prendersi atto che con l'accoglimento delle domande di rateizzazione della somma richiesta prima per il tramite delle due comunicazioni di irregolarità n. 0313859113001 e n. 0291255014001 e solo dopo a mezzo dell'avviso di addebito n. 33420180002757701000 oggi gravato, il ricorrente è stato autorizzato al pagamento frazionato del relativo importo (cfr.
i relativi allegati).
Dagli atti di causa, invero, risultano documentalmente pagate, anche in corso di giudizio (cfr. allegati alle note difensive di parte ricorrente del 6 aprile 2023), tutte le rate del piano di rateazione stabilito per quanto dovuto rispetto al 2012, nonché le prime nove rate del piano di rateazione stabilito con riferimento agli importi spettanti per il 2013.
Orbene, va osservato che nel caso di specie non appare utile vagliare l'eventuale eccepita decadenza dal piano di rateazione in cui sarebbe incorsa la parte ricorrente, poiché la stessa legittimerebbe comunque il creditore ad agire solo per il residuo;
in subordine, si rileva pure che non giova all' dolersi, in CP_1 questa sede, della mancata chiamata in causa dell'Agente della Riscossione, essendo questo l'ente impositore e dunque il titolare del credito per cui è causa.
Mediante l'iscrizione a ruolo delle somme richieste l' ha replicato, senza CP_1 dubbio, una pretesa creditoria già avanzata con le istanze di irregolarità del 2014
e 2016 sopracitate, alle quali parte ricorrente aveva comunque dato esito con un adempimento rateale in ordine al quale, invece, parte resistente non ha documentato quanto ancora di sua spettanza.
Pertanto, l'avviso di addebito emesso a posteriori dall'Istituto previdenziale deve essere annullato in ragione del fatto che l' aveva già titolo per agire CP_1 esecutivamente nei confronti del contribuente sulla base di due diversi piani di rateizzazione e, sulla scorta dei pagamenti già effettuati dal ricorrente, avrebbe dovuto azionare tale pretesa domandando unicamente il residuo.
Tanto non pare che sia accaduto nella fattispecie de qua, nell'ambito della quale emerge ictu oculi che l'importo complessivamente pagato supera quello riportato dall'avviso di addebito impugnato in questa sede.
Ne consegue che la presente opposizione deve essere accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
Assorbite tutte le altre doglianze promosse dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di Giudice del Lavoro – definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara illegittimo l'avviso d'addebito n. 33420180002757701000; - condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 2.144,75 CP_1 oltre IVA e CPA da liquidarsi in favore di parte ricorrente.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 22/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. GIANNICCO GIOVANNI Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. LINI RICCARDO, EN GI;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2018 parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 33420180002757701000 notificato il 7.7.18 a mezzo del quale le
è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 27.029,55 per l'omesso versamento di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e sanzioni aggiuntive dovuti a titolo di Gestione Artigiani con riferimento agli anni 2012 e 2013.
Ha dedotto, sul punto, di aver ricevuto in data 18.12.14 comunicazione di irregolarità n. 0313859113001 nell'ambito della quale venivano richiesti i contributi previdenziali per l'anno 2012 (allegato n. 5 al ricorso) ed in data
10.3.2016 di aver ricevuto comunicazione di irregolarità n. 0291255014001 per il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2013 (allegato n. 7); poi di essersi avvalsa della facoltà di rateizzare il pagamento degli importi scaturenti dagli avvisi di irregolarità e di aver rispettato i due piani di rateizzazione fino al tempo del ricorso versando la somma complessiva di €
29.369,30 – corrispondendo, dunque, quasi i due terzi delle somme dovute –
(cfr. allegati n. 6 e 8, ove versano le ricevute F24 di rate pagate fino al 30.4.18).
Esponeva, in seguito, di aver ricevuto in data 27.7.2017 comunicazione di debito n. 250114878286K4201707 (allegato n. 2) avverso la quale ha presentato, in data 14.8.2017, istanza di annullamento (allegato n. 3) e di aver ricevuto dall' risposta in data 20.9.2017 nella quale veniva chiarito che il pagamento CP_1 degli importi avrebbe dovuto essere gestito dall'ente e non da come CP_2 accaduto (allegato n. 4).
Si difendeva sostenendo la propria buona fede, dal momento che aveva provveduto a rateizzare il pagamento degli importi dovuti a seguito delle comunicazioni di;
inoltre rilevava che avrebbe dovuto essere a CP_2 CP_2 rilevare che i pagamenti andavano fatti direttamente all' e si opponeva, CP_1 quindi, all'avviso di addebito notificato ritenendo che per mezzo di esso sarebbe stata avanzata una richiesta di duplicazione di pagamento.
Si costituiva l' eccependo che le somme sino ad allora incassate dall' CP_1 CP_3 erano in realtà ben minori rispetto a quelle dovute, che il ricorrente non avrebbe dato luogo in maniera tempestiva ai pagamenti del dovuto e che ciò avrebbe determinato la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Riteneva poi che avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio da parte CP_2 ricorrente in quanto destinataria dei pagamenti effettuati sino a quel momento e quindi soggetto che avrebbe potuto rendere conferma degli stessi e fornire informazioni sulla regolarità della rateizzazione ed eventuale decadenza dalla stessa.
Prospettava infine una futura compensazione rispetto alle somme già versate con rivendicazione, però, della immediata esigibilità del resto dei crediti da parte dell'Istituto, sempre atteso che la parte istante fosse decaduta dal beneficio.
Nelle more del presente giudizio (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del
6.4.2023) il ricorrente ha rilevato, infine, che i pagamenti tardivi realizzatisi nel caso di specie sarebbero riconducibili al “lieve inadempimento” descritto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 159/2015, in presenza del quale la parte non decade dalla rateizzazione.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
***
Premesso che nel caso in esame non è in contestazione l'obbligo della parte ricorrente di corrispondere gli importi relativi ai contributi eccedenti il minimale relativi alle annualità 2012 e 2013, deve prendersi atto che con l'accoglimento delle domande di rateizzazione della somma richiesta prima per il tramite delle due comunicazioni di irregolarità n. 0313859113001 e n. 0291255014001 e solo dopo a mezzo dell'avviso di addebito n. 33420180002757701000 oggi gravato, il ricorrente è stato autorizzato al pagamento frazionato del relativo importo (cfr.
i relativi allegati).
Dagli atti di causa, invero, risultano documentalmente pagate, anche in corso di giudizio (cfr. allegati alle note difensive di parte ricorrente del 6 aprile 2023), tutte le rate del piano di rateazione stabilito per quanto dovuto rispetto al 2012, nonché le prime nove rate del piano di rateazione stabilito con riferimento agli importi spettanti per il 2013.
Orbene, va osservato che nel caso di specie non appare utile vagliare l'eventuale eccepita decadenza dal piano di rateazione in cui sarebbe incorsa la parte ricorrente, poiché la stessa legittimerebbe comunque il creditore ad agire solo per il residuo;
in subordine, si rileva pure che non giova all' dolersi, in CP_1 questa sede, della mancata chiamata in causa dell'Agente della Riscossione, essendo questo l'ente impositore e dunque il titolare del credito per cui è causa.
Mediante l'iscrizione a ruolo delle somme richieste l' ha replicato, senza CP_1 dubbio, una pretesa creditoria già avanzata con le istanze di irregolarità del 2014
e 2016 sopracitate, alle quali parte ricorrente aveva comunque dato esito con un adempimento rateale in ordine al quale, invece, parte resistente non ha documentato quanto ancora di sua spettanza.
Pertanto, l'avviso di addebito emesso a posteriori dall'Istituto previdenziale deve essere annullato in ragione del fatto che l' aveva già titolo per agire CP_1 esecutivamente nei confronti del contribuente sulla base di due diversi piani di rateizzazione e, sulla scorta dei pagamenti già effettuati dal ricorrente, avrebbe dovuto azionare tale pretesa domandando unicamente il residuo.
Tanto non pare che sia accaduto nella fattispecie de qua, nell'ambito della quale emerge ictu oculi che l'importo complessivamente pagato supera quello riportato dall'avviso di addebito impugnato in questa sede.
Ne consegue che la presente opposizione deve essere accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
Assorbite tutte le altre doglianze promosse dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di Giudice del Lavoro – definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara illegittimo l'avviso d'addebito n. 33420180002757701000; - condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 2.144,75 CP_1 oltre IVA e CPA da liquidarsi in favore di parte ricorrente.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 22/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO