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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5878 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa RA ND Presidente
dott.ssa AR RO Giudice rel.
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1434/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANTONELLA SCHEPIS, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. OLGA IACA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Posta in decisione all'udienza del 29.10.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 24.03.2025 e Parte_1 Parte_2 chiedevano a questo Tribunale la modifica delle condizioni di affidamento della prole statuite con decreto n.
6620 emesso da questo Tribunale il 13.05.2022 (R.G. N. 12997/2021), come da accordo riportato nell'atto introduttivo di cui si riportano le richieste conclusive:
“disciplini le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di visita e di mantenimento riportandosi alle condizioni già stabilite con decreto del Tribunale di Catania (RG 12997/2021 Trib. di Catania), che si devono intendere integralmente riportati;
disponga l'affidamento esclusivo dei figli minori e a favore della madre Persona_1 Persona_2
collocataria .” Parte_2
All'udienza del 29.10.2025, udite le parti personalmente comparse e precisate le conclusioni, il giudice poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva. Ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di modifica delle condizioni di affidamento della prole secondo quanto congiuntamente indicato dalle parti in seno al ricorso, di cui vanno accolte le relative conclusioni, atteso il significativo mutamento delle circostanze di fatto intervenute dall'emissione del decreto del 13.05.2022 e la richiesta congiuntamente formulata dai ricorrenti, Per_ prevedendosi l'affidamento esclusivo dei minori ed in favore della madre collocataria;
per il Per_1 resto, vanno confermate le condizioni già stabilite con il predetto decreto.
Ed infatti la distanza tra le residenze dei genitori, sopravvenuta rispetto alla situazione esistente al momento dell'emissione del decreto 13.05.2022, le questioni mediche e amministrative prospettate dalle parti, rende opportuno un diverso assetto organizzativo, che le parti concordemente individuano nell'affidamento esclusivo alla madre, soluzione valutata conforme al preminente interesse dei figli al fine di consentire loro di fruire di un tempestivo centro decisionale.
Va quindi disposta la modifica del decreto n. 6620 del 13.05.2022 reso nel procedimento n. 12997/21 secondo gli accordi raggiunti tra le parti, non essendo gli stessi contrari a norme imperative e all'ordine pubblico.
Spese irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, così statuisce:
Per_ dispone l'affidamento esclusivo dei minori ed alla madre collocataria Per_1 Parte_2
;
[...]
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 28/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
AR RO RA ND
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa RA ND Presidente
dott.ssa AR RO Giudice rel.
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1434/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANTONELLA SCHEPIS, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. OLGA IACA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Posta in decisione all'udienza del 29.10.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 24.03.2025 e Parte_1 Parte_2 chiedevano a questo Tribunale la modifica delle condizioni di affidamento della prole statuite con decreto n.
6620 emesso da questo Tribunale il 13.05.2022 (R.G. N. 12997/2021), come da accordo riportato nell'atto introduttivo di cui si riportano le richieste conclusive:
“disciplini le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di visita e di mantenimento riportandosi alle condizioni già stabilite con decreto del Tribunale di Catania (RG 12997/2021 Trib. di Catania), che si devono intendere integralmente riportati;
disponga l'affidamento esclusivo dei figli minori e a favore della madre Persona_1 Persona_2
collocataria .” Parte_2
All'udienza del 29.10.2025, udite le parti personalmente comparse e precisate le conclusioni, il giudice poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva. Ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di modifica delle condizioni di affidamento della prole secondo quanto congiuntamente indicato dalle parti in seno al ricorso, di cui vanno accolte le relative conclusioni, atteso il significativo mutamento delle circostanze di fatto intervenute dall'emissione del decreto del 13.05.2022 e la richiesta congiuntamente formulata dai ricorrenti, Per_ prevedendosi l'affidamento esclusivo dei minori ed in favore della madre collocataria;
per il Per_1 resto, vanno confermate le condizioni già stabilite con il predetto decreto.
Ed infatti la distanza tra le residenze dei genitori, sopravvenuta rispetto alla situazione esistente al momento dell'emissione del decreto 13.05.2022, le questioni mediche e amministrative prospettate dalle parti, rende opportuno un diverso assetto organizzativo, che le parti concordemente individuano nell'affidamento esclusivo alla madre, soluzione valutata conforme al preminente interesse dei figli al fine di consentire loro di fruire di un tempestivo centro decisionale.
Va quindi disposta la modifica del decreto n. 6620 del 13.05.2022 reso nel procedimento n. 12997/21 secondo gli accordi raggiunti tra le parti, non essendo gli stessi contrari a norme imperative e all'ordine pubblico.
Spese irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, così statuisce:
Per_ dispone l'affidamento esclusivo dei minori ed alla madre collocataria Per_1 Parte_2
;
[...]
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 28/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
AR RO RA ND