Ordinanza collegiale 28 agosto 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 15/12/2025, n. 8128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8128 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08128/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02238/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2238 del 2022, proposto da
Condominio di via Manzoni n. 225 Bis (Na), Condominio di via Petrarca n. 35 (Na), Condominio Quadrifoglio di via Manzoni n. 231, Condominio di via Petrarca n. 45 (Na), Condomìni Topazio e Ciclamino di via Petrarca n. 35 (Na), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo Contieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di NA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in NA, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di NA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA, domiciliataria ex lege in NA, via Diaz 11;
nei confronti
AL AR MA US, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'autorizzazione paesaggistica n. 16 del 18 marzo 2021, conosciuta solo in data 16.2.2022, e rilasciata dal Comune di NA al sig. AL MA AR US avente ad oggetto “ sistemazione area con campi beach volley e padel-Via Manzoni 229 ”;
b) del connesso nonché presupposto parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di NA del 17.3.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di NA, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di NA e di AL AR MA US e;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa MA Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La vicenda oggetto di odierna cognizione riguarda interventi edilizi realizzati dal controinteressato su un fondo agricolo di circa 2000 mq situato sulla collina di Posillipo, nel Comune di NA che confina con le aree di proprietà comune dei condomini ricorrenti.
L’area di interesse è oggetto del vincolo paesaggistico ex art. 136 del d.lgs. 42/2004 (Piano Paesistico di Posillipo; D.M. 14.12.1995, zona RUA); rientra, secondo la disciplina urbanistica del PRG di NA – Variante centro storico, zona orientale e nord-occidentale - nella zona B (Tavola 6 di Zonizzazione: Agglomerati urbani di recente formazione ) sottozona Bb; ricade nel perimetro delle Zone Vincolate dal D.M. 24 gennaio 1953, ex art. 157 del D. Lgs. n. 42/2004 e rientra nell'ambito di operatività del Piano Territoriale Pesistico di Posillipo di cui al D.M. 14.12.1995; è inoltre sottoposta anche a vincoli geomorfologici e idrogeologici con classificazione di rischio R3. I ricorrenti riferiscono che l’area, che fino ad aprile 2020 era utilizzata in parte da un’associazione onlus per attività sociali e in parte da un colono per attività agricole, a partire da quel momento è stata interessata da una intensa attività di disboscamento, di sbancamenti e creazione di nuovi terrazzamenti che ne hanno modificato in modo permanente l’orografia, deviando anche il deflusso delle acque meteoriche e interrato le vasche di raccolta. Riferiscono di aver pertanto segnalato al Comune di NA le attività in corso, sollecitando i relativi controlli, ma solo nell’ottobre 2021 sono stati resi edotti – tramite l’apposizione di un cartello di cantiere - della sussistenza di una SCIA, recante n. 729 del 1.8.2021, avente ad oggetto la “ sistemazione area con campi beach volley e padel ”.
Hanno pertanto formulato istanza di accesso agli atti per ottenere copia della predetta SCIA e solo nel relativo giudizio ex art. 116 c.p.a. (RG 5469/21), il Comune ha depositato gli atti adottati in relazione a tale procedimento edilizio e, in particolare, il provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA n. 729/2021 (provvedimento recante prot. PG/2022/35823 del 18.1.2022, non impugnato).
Nel predetto provvedimento si dava peraltro atto che il controinteressato aveva comunque presentato un’istanza di accertamento della cd. doppia conformità in data 14 gennaio 2022.
2. Oggetto del presente giudizio è l’autorizzazione paesaggistica n. 16 del 17 marzo 2021 che il Ministero della Cultura – Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di NA aveva rilasciato preliminarmente rispetto alla SCIA 729/2021, successivamente oggetto dell’atto ex art. 19 comma 4 della legge 241/90 sopra citato.
3. A fondamento della domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., i condomini ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 7, del d.lgs. 42/2004, dell’art. 6 e dell’art. 3 della l. 241/1990, dell’art. 12 del Piano Paesistico Posillipo, dell’art. 55 delle NTA del PRG di NA, nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, insufficienza di motivazione e ingiustizia manifesta.
Sostengono che il parere favorevole della Soprintendenza e la conseguente autorizzazione paesaggistica siano stati rilasciati in assenza di una puntuale ricostruzione dello stato ante operam , di un’adeguata analisi delle trasformazioni indotte dall’opera, di una valutazione effettiva della compatibilità dell’intervento con i molteplici vincoli insistenti sull’area e con la funzione di corridoio ecologico del fondo, con conseguente illegittimità degli atti impugnati e richiesta di annullamento
4. Si sono costituiti sia il Comune che il controinteressato. Entrambi hanno eccepito, per ragioni in parte coincidenti, l’inammissibilità del ricorso.
5. Nel corso del giudizio è inoltre emerso, sulla base della produzione documentale depositata dal Comune (cfr. nota prot. 10222899 del 7 novembre 2025 SUEP), che sull’istanza ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si è formato il silenzio-diniego, anch’esso non impugnato dal controinteressato.
6. Il ricorso è inammissibile, come eccepito dalle altre parti del giudizio.
7. Concorrono in tal senso sia l’eccepito difetto di legittimazione ad agire dei rappresentanti legali dei Condomini ricorrenti, non essendo stata allegata né successivamente prodotta l’autorizzazione dell’assemblea di condominio; sia il difetto di interesse a ricorrere dei ricorrenti, mancando il requisito dell’attualità.
8. Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che, nonostante l’eccezione processuale formulata in tal senso, non è stata depositata in giudizio apposita autorizzazione dell’assemblea di condominio dei rispettivi Condomini, con conseguente mancanza del potere processuale dell’amministratore del condominio che è organo meramente esecutivo (spettando all’assemblea il potere decisionale). Peraltro, medesima questione era già stata sollevata e risolta in tal senso, ai fini della regolazione delle spese, anche nella sentenza T.A.R. Sez. VI, 22 febbraio 2022, n. 1398, con la quale è stato definito il giudizio ex art. 116 c.p.a. sopra citato, intercorrente tra le stesse odierne parti processuali.
9. Sotto il secondo profilo, va osservato che al momento dell’introduzione del giudizio (il ricorso è stato depositato in data 2 maggio 2022), la SCIA, in funzione della quale era stato chiesto ed ottenuto il parere favorevole della Sovrintendenza oggetto di odierna impugnazione, era già stata oggetto della verifica ex post ai sensi dell’art. 19 comma 4 della legge 241/90 (su cui, cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 giugno 2025, n. 5423), con perdita pertanto della sua efficacia ex tunc (il provvedimento di cd. autotutela è stato adottato dal Comune il 18 gennaio 2022).
Pertanto, poiché al momento dell’introduzione del giudizio, la vicenda procedimentale si era già esaurita sfavorevolmente per la sfera giuridica del controinteressato, non sussisteva l’interesse a ricorrere ex artt. 10 c.p.c. e 39 c.p.a., non potendo la decisione di accoglimento recare alcuna utilità concreta ai ricorrenti, e non potendo il giudizio tutelare una esigenza di mera “legalità in astratto” (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2025, n. 5202 “ La giurisprudenza ha da tempo chiarito che nel giudizio amministrativo non è consentito, ad eccezione di ipotesi specifiche, adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico ed argomentato beneficio in favore di chi propone l'azione giudiziaria; l'interesse a ricorrere è infatti condizione dell'azione e corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente. Sussiste, pertanto, interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento; interesse che deve comunque essere caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell'attualità (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest'ultimo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione) e della concretezza (l'interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente) (Cons. Stato, sez. III, 03/08/2021, n. 5732). Corollario di detto principio è che la vicinitas da sola non basta a fondare anche l'interesse al ricorso, dovendo il ricorrente fornire la prova concreta di un pregiudizio sofferto.) essendo trascorso anche il termine per l’impugnazione dell’atto di “autotutela”).
10. In conclusione il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La complessiva ed articolata vicenda concreta giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO LL Di NA, Presidente
MA Lo IO, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Lo IO | MO LL Di NA |
IL SEGRETARIO