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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati
Roberto Rezzonico Presidente
Emanuele De Gregorio Consigliere
Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.157/2020 RGCA
Promossa da
, , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
29.07.38, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Rizzo per procura prodotta agli atti del giudizio
Appellante
Contro
nata a [...] il [...],c.f. ; Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] l'[...], c.f. ; Controparte_2 C.F._3
1 nata a [...] il [...], ; tutti CP_3 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Selene Cassero per procura allegata alla comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del presente appello, accogliere le domande avanzate con atto di citazione di primo grado dall'attore. Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per gli Appellati
Rigettare l'appello avanzato da controparte, in quanto del tutto pretestuoso, errato, eccessivo, infondato ed immotivato. Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di Gela, , ed Controparte_1 Controparte_2 [...]
per ottenere la declaratoria dell'acquisto per usucapione su una CP_3
porzione di fondo esteso Ha 01.35.60 distinto in catasto al foglio n.82 partt. 202,266,267,289 intestate ai convenuti, esponendo di avere esercitato in modo pacifico e indisturbato il possesso del fondo per vent'anni “coltivandolo quale proprietario”.
Chiedeva pertanto, al tribunale di dichiarare l'avvenuta usucapione ventennale del fondo con ogni consequenziale statuizione.
2 Costituitisi, i convenuti contestavano la domanda spiegata eccependo la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza e genericità dei fatti addotti.
Nel merito, evidenziavano di essere eredi di , deceduto il Persona_1
26/02/2003 e contestavano la sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario, in particolare rilevando che il periodo ventennale di possesso continuato non era visibile né riscontrabile e di non avere mai perduto il dominio sulla porzione di terreno di cui l'attore chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione.
Chiedevano pertanto il rigetto della domanda con il favore delle spese.
L'iter istruttorio veniva compiuto con prova testimoniale, produzione di documenti e interrogatorio formale dei convenuti.
Con sentenza pubblicata il 25.11.2019 il Tribunale di Gela rigettava la domanda, per ritenuta insussistenza di prova dei presupposti dell'acquisto per usucapione, e condannava l'attore al pagamento delle spese.
All'esito della prova testimoniale espletata e dei documenti prodotti, riteneva, infatti, non provati i presupposti dell'avvenuto acquisto per usucapione della porzione di terreno oggetto della lite.
****
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
la riforma per asserita violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., stante l'erronea valutazione della prova testimoniale. Lamenta inoltre la violazione dell'art.92 c.p.c. non avendo il primo giudice nonostante “l'esito controverso dell'azione”, compensato le spese del giudizio.
Gli appellati, costituendosi hanno riproposto l'eccezione di nullità della domanda per assoluta indeterminatezza e genericità del fatto costitutivo dedotto e nel merito la sua infondatezza.
3 In corso di giudizio, con ordinanza riservata depositata il 6.10.21 la Corte, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art.348 c.p.c., fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione il 22 aprile 2024.
****
Le censure spiegate con l'atto di appello ai limiti dell'inammissibilità, sono infondate.
La sentenza appellata ha dato conto della insussistenza degli elementi di fatto rassegnati in giudizio dall'attore, ricostruendo con esattezza la fattispecie che ci occupa all'esito della compiuta istruttoria, alla cui stregua ha correttamente ritenuto insussistente in favore del Parte_1
una valida possessio ad usucapionem; di contro, l'unico elemento dal quale l'appellante vorrebbe far derivare la prova del perfezionamento degli elementi costitutivi dell'usucapione è la coltivazione del fondo “a vigneto” mentre prima vi era un “agrumeto” e tale trasformazione, a dire dell'appellante da lui stesso posta in essere, troverebbe conferma nella certificazione catastale e nelle dichiarazioni dei testi. Tale circostanza
(specificatamente contestata da parte appellata) anche se fosse vera non
è tuttavia dimostrativa di un potere di fatto idoneo al compiersi dell'usucapione.
Come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado con motivazione che questa Corte condivide, ed evidenziata in primis
l'estrema genericità dell'individuazione del fondo se non attraverso gli estremi catastali, si rileva che di nessuna utilità, in quanto anch'essa generica ed irrilevante, si palesa la prova testimoniale acquisita in quanto non permette di accertare se l'attore abbia occupato l'immobile per un periodo continuativo nonché se abbia tenuto un comportamento equiparabile a quello del proprietario così come richiede la norma di
4 riferimento. Il teste di parte attrice ha dichiarato “Conosco Testimone_1
i luoghi in quanto mi sono recato sul fondo 22- 23 or sono la prima volta, ma ci sono andato altre volte in occasione della vendemmia…” CP_4
“preciso che l'ultima volta che ci sono andato sarà sei anni or sono;
mi ha pagato ”. Parte_1
Il teste indotto da parte appellata, ha dichiarato: “preciso Testimone_2
che avevo in affitto un garage di proprietà dei signori e durante CP_2
l'anno mi veniva chiesto di portare sementi e concimi, io glieli portavo con la moto ape di fronte quasi davanti la grande quercia”; “veniva con me
(dante causa degli odierni appellati-ndr-), io lo lasciavo e lo Persona_1
aiutavo a spandere il concime.” “preciso che questo lavoro lo ho fatto per un decennio fino al 97-98…. “ preciso che il mi riferiva che le CP_2
sementi e i concimi servivano per il detto fondo”. “non ricordo l'esistenza di vigneto, io scaricavo il concime e qualche volta lo buttavo”.
“ preciso che mi recavo sul fondo almeno due volte l' anno”.
A ciò va aggiunto che l'attore non ha prodotto alcuna documentazione attestante spese da lui sostenute per lavori effettuati o pagamenti di tasse relativi al fondo in contestazione tali da ricondurre ad una gestione del fondo come proprietario.
Pertanto non ha pregio quanto dedotto dall'appellante al fine di criticare la sentenza impugnata per cui il primo giudice avrebbe male interpretato la prova testimoniale dedotta.
L' usucapione ordinaria, tenuto conto dei principi che regolano la materia
(segnatamente dei due presupposti essenziali che connotano la categoria del possesso, corpus ed animus) necessita di una prova rigorosa e puntuale del possesso ultraventennale tale da non lasciare alcun dubbio così come delineato dall' art.1158 c.c..
In tal senso l'esito dell'istruttoria deve ritenersi del tutto carente.
5 Il motivo di appello afferente alle spese non è fondato, perché il Tribunale ha regolato le spese secondo soccombenza, in applicazione dell'art. 91
c.p.c., caso in cui il giudice non è neppure tenuto a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione (Cass. 6 settembre
2021 n. 24056, Cass. 13 febbraio 2020 n. 3641, Cass. 27 giugno 2018 n.
16893).
Per le ragioni esposte l'appello non merita accoglimento e l'appellante deve essere condannato anche a rifondere le spese del grado, che seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.520,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dello appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.160/16 del Tribunale di Gela del 24.11.2019 pubblicata il 25.11.2019, appellata da . Parte_1
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , Controparte_1 CP_2
e delle spese del presente grado liquidate come in
[...] CP_3
parte motiva.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta, 15 novembre 2024
IL Giudice Ausiliario Est. Il PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati
Roberto Rezzonico Presidente
Emanuele De Gregorio Consigliere
Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.157/2020 RGCA
Promossa da
, , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
29.07.38, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Rizzo per procura prodotta agli atti del giudizio
Appellante
Contro
nata a [...] il [...],c.f. ; Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] l'[...], c.f. ; Controparte_2 C.F._3
1 nata a [...] il [...], ; tutti CP_3 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Selene Cassero per procura allegata alla comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del presente appello, accogliere le domande avanzate con atto di citazione di primo grado dall'attore. Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per gli Appellati
Rigettare l'appello avanzato da controparte, in quanto del tutto pretestuoso, errato, eccessivo, infondato ed immotivato. Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di Gela, , ed Controparte_1 Controparte_2 [...]
per ottenere la declaratoria dell'acquisto per usucapione su una CP_3
porzione di fondo esteso Ha 01.35.60 distinto in catasto al foglio n.82 partt. 202,266,267,289 intestate ai convenuti, esponendo di avere esercitato in modo pacifico e indisturbato il possesso del fondo per vent'anni “coltivandolo quale proprietario”.
Chiedeva pertanto, al tribunale di dichiarare l'avvenuta usucapione ventennale del fondo con ogni consequenziale statuizione.
2 Costituitisi, i convenuti contestavano la domanda spiegata eccependo la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza e genericità dei fatti addotti.
Nel merito, evidenziavano di essere eredi di , deceduto il Persona_1
26/02/2003 e contestavano la sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario, in particolare rilevando che il periodo ventennale di possesso continuato non era visibile né riscontrabile e di non avere mai perduto il dominio sulla porzione di terreno di cui l'attore chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione.
Chiedevano pertanto il rigetto della domanda con il favore delle spese.
L'iter istruttorio veniva compiuto con prova testimoniale, produzione di documenti e interrogatorio formale dei convenuti.
Con sentenza pubblicata il 25.11.2019 il Tribunale di Gela rigettava la domanda, per ritenuta insussistenza di prova dei presupposti dell'acquisto per usucapione, e condannava l'attore al pagamento delle spese.
All'esito della prova testimoniale espletata e dei documenti prodotti, riteneva, infatti, non provati i presupposti dell'avvenuto acquisto per usucapione della porzione di terreno oggetto della lite.
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Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
la riforma per asserita violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., stante l'erronea valutazione della prova testimoniale. Lamenta inoltre la violazione dell'art.92 c.p.c. non avendo il primo giudice nonostante “l'esito controverso dell'azione”, compensato le spese del giudizio.
Gli appellati, costituendosi hanno riproposto l'eccezione di nullità della domanda per assoluta indeterminatezza e genericità del fatto costitutivo dedotto e nel merito la sua infondatezza.
3 In corso di giudizio, con ordinanza riservata depositata il 6.10.21 la Corte, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art.348 c.p.c., fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione il 22 aprile 2024.
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Le censure spiegate con l'atto di appello ai limiti dell'inammissibilità, sono infondate.
La sentenza appellata ha dato conto della insussistenza degli elementi di fatto rassegnati in giudizio dall'attore, ricostruendo con esattezza la fattispecie che ci occupa all'esito della compiuta istruttoria, alla cui stregua ha correttamente ritenuto insussistente in favore del Parte_1
una valida possessio ad usucapionem; di contro, l'unico elemento dal quale l'appellante vorrebbe far derivare la prova del perfezionamento degli elementi costitutivi dell'usucapione è la coltivazione del fondo “a vigneto” mentre prima vi era un “agrumeto” e tale trasformazione, a dire dell'appellante da lui stesso posta in essere, troverebbe conferma nella certificazione catastale e nelle dichiarazioni dei testi. Tale circostanza
(specificatamente contestata da parte appellata) anche se fosse vera non
è tuttavia dimostrativa di un potere di fatto idoneo al compiersi dell'usucapione.
Come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado con motivazione che questa Corte condivide, ed evidenziata in primis
l'estrema genericità dell'individuazione del fondo se non attraverso gli estremi catastali, si rileva che di nessuna utilità, in quanto anch'essa generica ed irrilevante, si palesa la prova testimoniale acquisita in quanto non permette di accertare se l'attore abbia occupato l'immobile per un periodo continuativo nonché se abbia tenuto un comportamento equiparabile a quello del proprietario così come richiede la norma di
4 riferimento. Il teste di parte attrice ha dichiarato “Conosco Testimone_1
i luoghi in quanto mi sono recato sul fondo 22- 23 or sono la prima volta, ma ci sono andato altre volte in occasione della vendemmia…” CP_4
“preciso che l'ultima volta che ci sono andato sarà sei anni or sono;
mi ha pagato ”. Parte_1
Il teste indotto da parte appellata, ha dichiarato: “preciso Testimone_2
che avevo in affitto un garage di proprietà dei signori e durante CP_2
l'anno mi veniva chiesto di portare sementi e concimi, io glieli portavo con la moto ape di fronte quasi davanti la grande quercia”; “veniva con me
(dante causa degli odierni appellati-ndr-), io lo lasciavo e lo Persona_1
aiutavo a spandere il concime.” “preciso che questo lavoro lo ho fatto per un decennio fino al 97-98…. “ preciso che il mi riferiva che le CP_2
sementi e i concimi servivano per il detto fondo”. “non ricordo l'esistenza di vigneto, io scaricavo il concime e qualche volta lo buttavo”.
“ preciso che mi recavo sul fondo almeno due volte l' anno”.
A ciò va aggiunto che l'attore non ha prodotto alcuna documentazione attestante spese da lui sostenute per lavori effettuati o pagamenti di tasse relativi al fondo in contestazione tali da ricondurre ad una gestione del fondo come proprietario.
Pertanto non ha pregio quanto dedotto dall'appellante al fine di criticare la sentenza impugnata per cui il primo giudice avrebbe male interpretato la prova testimoniale dedotta.
L' usucapione ordinaria, tenuto conto dei principi che regolano la materia
(segnatamente dei due presupposti essenziali che connotano la categoria del possesso, corpus ed animus) necessita di una prova rigorosa e puntuale del possesso ultraventennale tale da non lasciare alcun dubbio così come delineato dall' art.1158 c.c..
In tal senso l'esito dell'istruttoria deve ritenersi del tutto carente.
5 Il motivo di appello afferente alle spese non è fondato, perché il Tribunale ha regolato le spese secondo soccombenza, in applicazione dell'art. 91
c.p.c., caso in cui il giudice non è neppure tenuto a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione (Cass. 6 settembre
2021 n. 24056, Cass. 13 febbraio 2020 n. 3641, Cass. 27 giugno 2018 n.
16893).
Per le ragioni esposte l'appello non merita accoglimento e l'appellante deve essere condannato anche a rifondere le spese del grado, che seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.520,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dello appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.160/16 del Tribunale di Gela del 24.11.2019 pubblicata il 25.11.2019, appellata da . Parte_1
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , Controparte_1 CP_2
e delle spese del presente grado liquidate come in
[...] CP_3
parte motiva.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta, 15 novembre 2024
IL Giudice Ausiliario Est. Il PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
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