Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5801/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ZECCA GIANCOSIMO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha chiesto di “Accertare e dichiarare che il presunto indebito emesso in data
30.09.2022 e notificato il 12.10.2022 con raccomandata a.r. n. 68983127526-1 per un importo complessivo pari ad € 1.134,83 è illegittimo, nullo ovvero inefficace”, deducendo che “la ricorrente non ha violato il limite reddituale prescritto dalla Tabella G di cui all'art. 1 comma 42, della legge n.
335/1995, circostanza che determina l'irripetibilità delle prestazioni percepite”; ha inoltre dedotto che “l'asserito indebito non deriva dal superamento delle soglie reddituali personali sancite ex lege, avendo la ricorrente dichiarato un reddito inferiore ai prescritti limiti… non deriva da dolo o omissione da parte dell'odierna ricorrente… viola l'obbligo di motivazione e chiarezza ex art. 3 CP_ commi 1 e 3 L. 241/90”; ha quindi chiesto di “Condannare l' alla revoca e/o all'annullamento del provvedimento impugnato per tutte le causali di cui al presente atto”.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo, si deve rilevare che dagli atti risulta che – come dedotto in ricorso – la ricorrente non ha mai superato il limite reddituale prescritto dalla disposizione normativa di cui all'art. 1, CP_ comma 42, della legge n. 335/1995, tabella G aggiornata annualmente dall . In particolare, la
Tabella G prevede un limite reddituale pari a € 26.385,84 per il 2019 e € 26.783,64 per il 2020, al di sotto del quale non si effettua alcuna trattenuta sull'importo dell'assegno ordinario spettante.
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Ne consegue che legittima è la cumulabilità dell'assegno percepito con i propri redditi personali.
In ogni caso, ove anche sussistente, l'indebito sarebbe comunque irripetibile.
Al riguardo, occorre premettere che la materia è regolata dalla legge 09/03/1989, n. 88 che, all'art. 52 (intitolato appunto “prestazioni indebite”), così dispone: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica ex art. 13 L. 412/91, che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente CP_ competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” (comma 1). “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (comma 2).
Tanto premesso, l'indebito oggetto di causa si riferisce al periodo da gennaio 2019 a novembre
2021; con riferimento agli anni 2020-2021, opera la sanatoria prevista dall'art. 13 co. 1 L. 412/91, in quanto la ricorrente ha percepito le somme in esecuzione di un precedente provvedimento del
01.02.2022 (definitivo e non provvisorio), con il quale l aveva provveduto a ricalcolare da CP_1 gennaio 2020 l'assegno IOCOM oggetto di causa, riconoscendo un credito di € 959,04 in favore della ricorrente, eliminando la trattenuta mensile di € 34,21 ai sensi dell'art. 1 co. 42 L. 335/95.
2 Ove tale provvedimento fosse viziato, l'errore non sarebbe certamente imputabile a dolo della pensionata, la quale ha regolarmente comunicato all'Istituto i propri redditi.
Con riferimento al 2019, non coperto da tale provvedimento del 01.02.2022, opera la sanatoria di cui al successivo comma 2 dell'art. 13 citato, in quanto – come si legge nel provvedimento del
30.09.2022 impugnato - l'indebito trae origine dalla comunicazione dei redditi per l'anno 2019.
Tale comunicazione viene effettuata nel 2020 e, pertanto, l avrebbe dovuto procedere al CP_1 recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro il 31.12.2021.
Il mancato rispetto di tale termine comporta l'irripetibilità delle somme.
Per quanto innanzi esposto, l'indebito deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, data anche la contumacia dell . CP_1
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/05/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 1.134,83 sulla pensione cat. IOCOM n. 37900255, relativo al periodo da gennaio 2019 a novembre 2021, comunicato con nota del 30.09.2022. CP_1
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 07/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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