Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2645/2021 di R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 07.10.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.10.1955, elettivamente domiciliato in Casal di Principe (CE) alla Via Calabria n. 5 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Verde, C.F. che lo C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione del grado di appello;
APPELLANTE
E
, C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._3
17/04/1942, e , C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._4
09/09/1969, in qualità di procuratore di , C.F. Controparte_3
R.G. n° 2645/2021 - sentenza
- 1 -
, nata ad [...] il [...], giusta procura generale del C.F._5
P.IVA_ 22/01/2020 per Notaio Dott. Rep. n. Racc. n. 18414, Persona_1
elettivamente domiciliati in Caserta alla Via G.M. Bosco n. 80, presso lo studio degli
Avv.ti Francesco Petrella, C.F. , e Carla Petrella, C.F. C.F._6
, che li rappresentano e difendono, in virtù di procure alle liti in C.F._7
atti;
APPELLATI
NONCHE'
, C.F. nato a [...] il Controparte_4 C.F._8
15.08.1968.
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, residente in [...]d'Aversa (CE) al I° Vico, T. Controparte_5
Alfonso Grassi n. 8, , residente in [...]
Baldascini n. 33, , domiciliata in Caserta alla Via Maggiore Controparte_7
Salvatore Arena n. 12, nella qualità di eredi di;
Persona_2
APPELLATI CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 862/2021, pubblicata il 31.03.2021 e notificata in data 06.05.2021, a definizione della causa R.G. n. 6452/2015, il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda proposta, ai sensi dell'art. 948 c.c., da in proprio ed in Controparte_1
qualità di procuratrice speciale di ed , nei confronti di Controparte_3 CP_4
e dichiarando che l'immobile sito in Casal di Principe, riportato Persona_2 Pt_1
in Catasto Terreni di tale Comune al foglio 20, p.lla 1879, dell'estensione di are 06 e ca 57,
è di esclusiva proprietà degli attori;
ha dichiarato nullo, per l'effetto, l'atto di donazione per Notar di Caserta del 14.02.2007, Rep. n. 112.579, registrato a Persona_3
Caserta in data 01.03.2007 al n. 220, serie IV, trascritto a Santa Maria Capua Vetere il
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02.03.2007 ai nn. 15139/7321, ordinandone la cancellazione della trascrizione, con esonero di ogni responsabilità del Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente
Agenzia delle Entrate;
ha ordinato, ex art. 948 c.c., a ed agli eredi del Parte_1
defunto di rilasciare immediatamente il suddetto cespite in favore degli Persona_2
attori; ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione ed ogni altra domanda;
ha condannato e gli eredi di al pagamento delle spese di lite, Parte_1 Persona_2
liquidate in euro 4.536,00 per competenze, ed euro 145,51 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., come per legge.
Segnatamente, gli attori avevano citato in giudizio e Persona_2 Pt_1
rivendicando la proprietà del predetto fondo e deducendo di aver appreso che, con atto per
Notar del 14/02/2007, Rep.112.579, Racc. 22.010, aveva donato tale Per_3 Persona_2
cespite al figlio , che lo deteneva abusivamente unitamente al padre;
chiedevano Pt_1
pertanto che venisse dichiarata la proprietà di tale immobile in loro favore, nonché la nullità
e/o inefficacia dell'atto di donazione del 14/02/2007, con l'ordine ai convenuti, ex art. 948
c.c., di rilasciare immediatamente il suddetto immobile e con condanna degli stessi al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche equitativamente, per l'abusiva detenzione del cespite, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si erano costituiti in giudizio i convenuti, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, deducendo che il suddetto immobile era nella disponibilità della loro famiglia fin dagli anni quaranta del secolo scorso, e che dagli inizi degli anni sessanta il possesso di tale bene era stato pacifico, continuo, ininterrotto, pubblico ed esercitato animo domini.
Avevano, dunque, chiesto il rigetto delle domande attoree, proponendo domanda riconvenzionale, tesa alla declaratoria di avvenuto acquisto per usucapione della piena proprietà del predetto immobile, da parte di , in virtù del pacifico, Persona_2
ininterrotto, continuato e pubblico possesso ultraventennale, ex artt. 1158 e ss. c.c., nonché la declaratoria della piena proprietà di tale immobile in favore di , con Parte_1
vittoria delle spese di lite.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della pronuncia impugnata, il
Giudice di prime cure, dopo aver qualificato la domanda proposta, in conformità della prospettazione di cui all'atto introduttivo della lite, in termini di azione di rivendicazione e non di azione di restituzione, la reputava fondata, osservando che - se chi agisce in rivendicazione è normalmente onerato della cosiddetta probatio diabolica, dovendo provare il suo diritto di proprietà risalendo fino ad un acquisto a titolo originario attraverso i propri
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danti causa o dimostrando il compimento dell'usucapione in proprio favore, potendo il convenuto limitarsi ad invocare il principio “possideo quia possideo”- tale onere probatorio poteva reputarsi attenuato nel caso, come quello in esame, in cui il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo di acquisto, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato all'attore e/o ai suoi danti causa.
Il Tribunale osservava poi che le affermazioni dei rivendicanti avevano trovato riscontro nella documentazione in atti e nella prova per testi risultando, pertanto, provato che i convenuti occupavano abusivamente il fondo oggetto di causa;
che gli attori avevano provato documentalmente di essere i legittimi proprietari di tale cespite, avendo prodotto i titoli di provenienza, a far data dal 1938, ossia l'atto pubblico di fogli nuziali per Notar
del 10/02/1938, oltre che il contratto di affitto agrario del 01.09.1957 a Persona_4
, le ricevute di pagamento dei relativi canoni di affitto del fondo agricolo e la Persona_2
scrittura privata del 24.07.1984, con la quale aveva rilasciato tale fondo, Persona_2
dovendosi precisare che la part. 1879, oggetto del giudizio, era originata dalla part. 33, giusta frazionamento n. 54 del 19/09/984.
A fronte di tali risultanze, secondo quanto affermato dal primo Giudice, non poteva essere messa in discussione la proprietà del bene in capo agli attori, né la loro legittimazione attiva, non avendo potuto i convenuti opporre alla pretesa attorea alcun titolo, reale o contrattuale, che giustificasse l'incontestata occupazione del fondo, che, pertanto, doveva essere qualificata come abusiva.
Infatti, andava rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dagli stessi, in difetto di prova di un possesso ad usucapionem, uti domini, utile al perfezionarsi di un acquisto a titolo originario.
Osservava al riguardo che si era limitato a dichiarare di esercitare il Persona_2
possesso pubblico, pacifico, ed ininterrotto a partire dagli anni sessanta, asserzione che, tuttavia, risultava smentita dal contratto di affitto agrario del 01.09.1957 e dal verbale di rilascio del 1984, in atti, che provavano che tale occupante non aveva avuto alcun possesso uti dominus, ma la mera detenzione del bene in virtù di tale contratto, la cui esistenza era stata confermata dai convenuti in sede di interrogatorio formale.
Precisava che l'esistenza del contratto consentiva di qualificare come detenzione e non possesso la coltivazione e l'utilizzo del fondo e che, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, non era desumibile la prova di una interversio possessionis, posta in essere dal preteso usucapiente: segnatamente, l'utilizzo, da parte dei convenuti, del terreno de quo per la
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coltivazione, come pure la realizzazione di opere murarie e/o recinzioni, in assenza di un atto apprensivo della disponibilità della res, era inidoneo a fondare un possesso ad usucapionem, non esprimendo, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo per converso che tale attività materiale fosse accompagnata da univoci indizi che consentissero di presumere che la stessa fosse svolta uti dominus.
Con riferimento all'atto di donazione per Notar il Tribunale osservava che, pur Per_3
essendo lo stesso configurabile come titolo astrattamente idoneo per la decorrenza del termine breve decennale per l'usucapione, tale atto era stato stipulato il 14/02/2007 ed, essendo stato l'atto introduttivo del giudizio notificato nel mese di luglio 2015, non risultava decorso il termine decennale utile per la maturazione dell'acquisto per usucapione.
Rigettava, dunque, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, dovendo colui che invoca l'usucapione provare il possesso del bene ininterrotto per il tempo prescritto dalla legge e l'avvenuto esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente al diritto di proprietà.
Rigettava, infine, la domanda di indennità per l'occupazione abusiva del fondo proposta dagli attori, trattandosi di richiesta di condanna formulata in modo generico, senza l'allegazione di parametri sicuri e riferimenti provati per la determinazione del quantum dovuto.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello deducendo a Parte_1
sostegno due motivi.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In riforma della sentenza impugnata, voglia l'adita Corte d'Appello: In via principale, dichiarare la nullità della sentenza;
annullare e/o riformare, poiché ingiusta, la sentenza n. 862/2021, emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 20.03.2021, pubblicata il 31.03.2021 e notificata il
06.05.2021; rigettare la richiesta di rivendicazione della proprietà e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace l'atto di donazione per Notar di Caserta Persona_3
del 14.02.2007. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
3. L'atto di appello veniva notificato in data 05.06.2021 a , in proprio Controparte_1
e nella qualità di procuratore speciale di nonché a Controparte_3 Controparte_4
, all'indirizzo di posta elettronica certificata del loro difensore, avv. Francesco
[...]
Petrella.
Sebbene ritualmente evocati in giudizio, quali eredi di , restavano contumaci Persona_2
, e . Controparte_5 CP_6 CP_1
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Gli appellati erano convenuti per il giorno 14.12.2021 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo in data 11.06.2021.
4. Con comparsa di costituzione, depositata in data 22.11.2021, si costituivamo in giudizio e in qualità di procuratore di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
che resistevano al gravame, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di competenze.
5. Con comparsa di costituzione, depositata il 09.12.2021, si costituiva, per l'appellante, in sostituzione dell'avv. Giosuè Cecere, l'avv. Pasquale Verde, che faceva proprie le domande, difese, deduzioni ed eccezioni, anche istruttorie, formulate per l'appellante nei precedenti scritti difensivi, nonché le conclusioni dell'atto di appello, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
6. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 05.06.2021 a CP_1
in proprio e nella qualità di procuratore speciale di e a
[...] Controparte_3 [...]
, e consegnato il 05.06.2021 per la notifica in proprio, a mezzo del Controparte_4
servizio postale, a e risultando rispettato il Controparte_5 CP_6 CP_1
termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta, nei confronti del procuratore della parte appellante, il
06.05.2021.
7. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è evidentemente infondata e merita, pertanto, di essere rigettata.
E' in primo luogo infondato il primo motivo di gravame, con cui l'impugnante ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., nonché la violazione del principio del contraddittorio.
Con tale motivo, ha in particolare invocato la declaratoria di nullità del Parte_1
giudizio di primo grado, ex art. 102 c.p.c, prospettando un difetto di integrità del contraddittorio, per non essere stata convenuta in giudizio la moglie, ( Controparte_8
C.F. ), nata a [...] in data [...] ed ivi C.F._9
residente a[...], in quanto coniuge in regime di comunione legale.
A dire dell'impugnante, infatti, essendo il bene donato stato acquisito dalla comunione legale, al giudizio di primo grado, teso tra l'altro alla declaratoria di nullità dell'atto di donazione, avrebbe dovuto partecipare, quale litisconsorte necessario, la predetta . CP_8
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L'assunto non può essere condiviso.
Infatti, come pure dedotto dalle appellate costituite, alla stregua della testuale previsione di cui all'art. 179 c.c., comma 1, lett. b) “non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge :…. b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione”.
Nel caso di specie, è indubitabile che l'atto dichiarato nullo è una donazione;
né nello stesso
è specificato che l'immobile oggetto di liberalità è attribuito alla comunione.
Da ciò l'evidente infondatezza del primo motivo di gravame.
8. Né merita miglior sorte il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per “omessa, carente ed erronea motivazione, violazione e falsa applicazione di norme di legge, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, omessa pronuncia”.
Con tale motivo ha dedotto che il Tribunale, ritenendo sussistente un Parte_1
rapporto locatizio, non aveva riconosciuto l'usucapione in difetto di prova dell'interversione del possesso;
a dire dell'impugnante, una tale motivazione poteva riguardare il periodo di efficacia del contratto di affitto fino alla sua risoluzione, ma non il periodo successivo, dall'intervenuta risoluzione del contratto e fino alla proposizione della domanda.
Infatti, a dire dell'impugnante, prima il donante e poi lui avrebbero continuato, sine titulo, a possedere il bene uti domini, secondo quanto pure riferito dai testi;
per il periodo successivo alla risoluzione del 1984, il Tribunale non si sarebbe pronunciato sul rapporto intercorso con il bene, non avendo fornito alcuna motivazione in ordine all'idoneità di tale relazione a determinare l'acquisto della proprietà a titolo originario dello stesso, non potendosi, in tal caso, parlare di interversione del possesso, in quanto, con l'avvenuta risoluzione del contratto, non avevano più avuto la detenzione del cespite, ma il possesso.
Ha, dunque, chiesto di accertare e dichiarare, in base alla prova espletata, l'acquisto della proprietà per usucapione del bene per averne avuto il possesso pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto.
Gli argomenti che precedono non colgono nel segno e non appaiono, comunque, in alcun modo idonei a sovvertire il segno della decisione impugnata.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel delibare la fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale
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pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal Tribunale, nell'accogliere la domanda principale di rivendicazione, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione.
Volgendo in particolare all'esame delle censure articolate con riferimento a tale ultima statuizione – in ossequio al principio del “tantum devolutum, quantum appellatum”- si rivela infatti corretto l'iter logico – giuridico seguito nella sentenza impugnata nell'escludere in capo al dante causa dell'odierno appellante la ricorrenza di un possesso utile all'usucapione, avendo rivestito , pacificamente, la veste di affittuario Persona_2
del fondo in contesa e non risultando l'adozione, evidentemente in epoca ultraventennale, di atti idonei a concretare un'interversio possessionis.
Invero, integra un principio assolutamente consolidato l'assunto secondo cui la materiale disponibilità della res nella quale il conduttore o il colono, come pure il comodatario, viene immesso, in esecuzione dei relativi contratti, ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso, possesso che il detentore può, dunque, opporre al proprietario concedente solo nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., in particolare assumendo e dimostrando un'intervenuta interversio possessionis.
Ed è naturale, oltre che assolutamente pacifico in giurisprudenza, che siffatta interversione non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi: manifestazione, peraltro, che, dovendo essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, deve tradursi in atti di concreta opposizione all'esercizio del possesso, da parte dello stesso (confr. Cass. civ. 8 marzo 2011, n. 5419; Cass. civ. 15 marzo
2010, n. 6237; Cass. civ. 29 gennaio 2009, n. 2392) ; tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi ne' quelli che si traducano in una inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tal caso un'ordinaria ipotesi d'inadempimento contrattuale, ne' quelli che si traducano in ordinari atti d'esercizio del possesso, verificandosi in tal caso una mera ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
Volgendo all'applicazione di tali consolidati principi alla fattispecie in esame, non solo deve escludersi che sia stata raggiunta la prova di una tale interversio possessionis, ma anche la
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prova di una effettiva relazione di fatto, qualificabile in termini di possesso ad usucapionem, di durata ultraventennale, per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto obbligatorio.
Corre mente al riguardo richiamare il più recente orientamento della seconda sezione civile della Corte di legittimità che - superando i difformi precedenti rappresentati dalle sentenze nn. 7500/06 e 15446/07 – ha chiarito che «ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus» (così Cass. sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022; Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del
05/03/2020; Cass. n. 17376/18; conformi Cass. n. 18215/13). Tale più recente orientamento si fonda inoltre sulla precisazione che l'accertamento del corpus possessionis è accertamento di fatto, che il giudice di merito deve operare, caso per caso, esaminando l'intero reticolo dei poteri concretamente esercitati su un bene;
cosicché nel relativo apprezzamento non ci si può limitare a considerare l'attività di chi si pretende possessore (nella specie, la coltivazione del fondo) (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301).
Secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, pertanto, il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), è doveroso accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averla utilizzata, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.
Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Sul punto, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente osservato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c., costituendo, quindi, la recinzione materiale del fondo agricolo, la più importante espressione dello ius
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excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde; tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo.
Sulla scorta di tali univoche coordinate ermeneutiche, pare a questa Corte evidente, all'esito di una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado,
l'omesso assolvimento dell'onere probatorio gravante sul preteso usucapiente, anche per il periodo successivo al 24 luglio 1984, allorquando fu stipulata, con l'assistenza del rappresentante sindacale della federazione dei coltivatori diretti, una scrittura transattiva con cui, rinunciando al diritto di prelazione per il caso di vendita ed alla rinnovazione dell'affitto, oltre che agli altri diritti ivi menzionati, rilasciava il fondo, Persona_2
ricevendo dalla proprietaria l'importo di lire trenta milioni. Parte_2
In particolare, se i convenuti, in sede di interrogatorio formale, hanno dichiarato che il padre coltivava il fondo in virtù di contratto di affitto, senza distinguere tra il periodo antecedente e quello successivo alla predetta risoluzione, anche il testimoniale in atti non giova alla prospettazione della parte impugnante. Infatti, il teste , pur avendo mostrato Testimone_1
una maggiore conoscenza dei fatti di causa, non è stato in alcun modo in grado di datare l'intervenuta recinzione del fondo, che era liberamente accessibile, limitandosi appunto a riferire della coltivazione dello stesso, collocando tra l'altro l'impianto degli alberi in un'epoca piuttosto recente, e cioè ad una distanza di sette, otto o dieci anni dalla sua deposizione, avvenuta all'udienza del 20 febbraio 2019.
Dal testimoniale in atti, pertanto, non solo non è desumibile una autonoma apprensione del fondo oggetto di causa – costituente parte della più ampia consistenza che Persona_2
conduceva in fitto - successiva al materiale rilascio che sarebbe avvenuto nel 1984, ma neppure risulta provata una signoria di fatto, risalente ad epoca ultraventennale, al di là della mera coltivazione, di cui ha riferito genericamente il teste . Testimone_1
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Parimenti generiche, poi, sono le dichiarazioni del teste , che ha Testimone_2
anch'egli riferito di un'attività di coltivazione del fondo, ad opera di e Persona_2
dichiarando tuttavia di non ricordare né il periodo, né da dove i predetti Per_4
accedessero il fondo né, tanto meno, se un tale accesso fosse dagli stessi impedito ad altri.
Da ciò l'evidente infondatezza dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
9. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal
DM n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo che segue, in maniera unitaria in favore delle appellate costituite e difese dal Controparte_1 Controparte_3
medesimo procuratore.
10. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 862/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore delle appellate costituite, e Controparte_1 Controparte_3 che liquida in complessivi € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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