Articolo 6 della Legge 9 agosto 1954, n. 645
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 settembre 1954
Art. 6. (Approvazione dei progetti).

L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi assegnati in applicazione della presente legge hanno luogo, in conformita' dei programmi di cui al precedente art. 4, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi dell' art. 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 .
Entrata in vigore il 1 settembre 1954