Ordinanza cautelare 25 giugno 2021
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/06/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01392/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00909/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2021, proposto da
VI IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cittadino e Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n.182;
nei confronti
SE LU ON, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del D.D.S. 893 del 12 marzo 2021, pubblicato in pari data sul sito del Psr Sicilia 2014-2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive, ai sensi del bando 2017 PSR Sicilia 2014/2020 Misura 12 “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque” operazione 12.1.1 ed in particolare nella parte in cui inserisce la domanda del ricorrente all’interno dell'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili;
- della nota prot. n. 18966 del 30 marzo 2021, con la quale è stato rigettato il ricorso promosso dal ricorrente avverso gli esiti delle graduatorie provvisorie promosso in data 22 ottobre 2019 prot. n.53400;
- ove occorra degli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e delle domande non ricevibili e/o non ammissibili, approvati dai dirigenti degli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio e pubblicati sul sito in data 14 giugno 2018 ed in data 10 agosto 2018 ed in particolare dell’elenco approvato dall’Ispettorato Provinciale di Catania nella parte in cui prevede la non ammissibilità della domanda del ricorrente;
- ove occorra di tutti i verbali istruttori ivi richiamati;
- del bando pubblico anno 2017 approvato con DD.G. prot. n. 20674 del 20/04/2017 nonché dell'avviso di modifica del citato bando pubblico, prot. n. 25069 del 17/05/2017 e di tutti gli ulteriori avvisi di modifica ancorché non conosciuti e non pubblicati;
- delle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto della Misura 12 “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque” operazione 12.1.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 approvate con il D.D.G. n. 3056 del 06/05/2016 e de tutte le ulteriori modifiche ancorché non conosciute e non pubblicate;
- ove occorra del Psr sicilia 2014/2020 ed in particolare della scheda di misura;
- di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udito il procuratore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti, ha partecipato al bando relativo alla misura 12 del Psr Sicilia, volta a indennizzare e/o compensare i vincoli di gestione imposti all’attività agricola ove localizzata in alcuni siti ricompresi all’interno dell’area Natura 2000, finalizzati al raggiungimento dello scopo di “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (focus per le Aree 4°). In particolare, i vincoli imposti sono quelli del limite massimo di carico pascolativo e il divieto di spietramento nei seminativi e nei pascoli.
La sua istanza è stata, però, ritenuta inammissibile, in quanto “la ditta pur avendo anche altre superfici al di fuori dei due siti ha presentato la relazione tecnica agronomica di gestione del pascolo senza il rispetto dei termini e dei modi previsti dal punto 5.1. presentazione domanda di sostegno delle disposizioni attuative specifiche della misura”.
Il ricorrente ha, quindi, dedotto:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del Reg.Ue 1305/2013, violazione e falsa applicazione del bando pubblico approvato con D.D.G. prot. n. 20674 del 20 aprile 2017 e ss.mm.ii. violazione e falsa applicazione dei punti 4.3. e 5.1. delle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto della Misura 12, approvate con il D.D.G. n. 3056 del 6 maggio 2016; violazione del principio di proporzionalità; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, eccesso di potere sviamento. Il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui non ha ammesso la domanda del ricorrente riferita all’impegno assunto per il non spietramento nei pascoli e nei seminativi in ragione del contestato carico di UBA, nonostante i requisiti di ammissibilità previsti non comprendessero, in relazione a tale aiuto, la valutazione di tale parametro, ma fossero collegati esclusivamente alla disponibilità dei terreni, alla superficie minima pari a un ettaro e alla presenza di rocciosità del suolo minima del 20%;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del Reg.Ue 1305/2013, violazione e falsa applicazione del bando pubblico approvato con DD.G. prot. n. 20674 del 20/04/2017 e ss.mm.ii. violazione e falsa applicazione dei punti 4.3. e 5.1. delle e disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto della Misura 12 approvate con il D.D.G. n. 3056 del 6 maggio 2016; Violazione e falsa applicazione della circolare dell’A.D.G prot. n. 29627 del 17 giugno 2019; Violazione e falsa applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio; Violazione del principio di imparzialità e buon andamento; difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti; violazione del principio di proporzionalità; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, eccesso di potere per sviamento. Il provvedimento sarebbe illegittimo per aver disposto l’esclusione del ricorrente pur in presenza delle condizioni di ammissibilità richieste. L’Amministrazione avrebbe fondato la propria decisione sulla carenza di un adempimento non richiesto dal bando a pena di inammissibilità, in asserita violazione del principio di tassatività dei requisiti di ammissione, di affidamento e dell’autovincolo nonché, più in generale, del principio del favor partecipationis . Il ricorrente censura, altresì, la mancata applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, che avrebbe reso possibile la sanatoria degli elementi o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, e l’ambiguità delle clausole del bando di cui al combinato disposto dei punti 4.4. e 5.1. delle disposizioni attuative.
L’istanza cautelare è stata rigetta con ordinanza n. 404 del 2021, nella quale sono state ampiamente rappresentate le ragioni per cui si è ritenuto che il ricorso non fosse supportato da sufficienti elementi di fumus boni iuris .
Avverso tale pronuncia è stato presentato appello, che è stato respinto con ord. caut. del C.G.A.R.S. del 15 novembre 2021, n. 673.
Ciononostante, il ricorso può trovare un parziale positivo apprezzamento, nei limiti di cui si dirà, considerato che, nonostante il Collegio non ravvisi ragione di discostarsi da quanto evidenziato in sede cautelare con riferimento al mancato rispetto del requisito del carico massimo di UBA richiesto per l’ammissione agli aiuti per il rispetto di tale specifico vincolo, cionondimeno non può trascurarsi di considerare che in tale occasione nulla è stato specificato in relazione al diniego dell’aiuto anche con riferimento all’impegno allo non spietramento, rispetto al quale il ricorso presenta elementi di fondatezza che saranno approfonditi nel prosieguo.
Il gravame si incentra, infatti, in via principale, sulla risoluzione della preliminare questione afferente alla distinzione tra condizioni di ammissibilità al beneficio di legge e impegni/obblighi del beneficiario della misura successivamente all’ammissione al beneficio, alla luce di una corretta interpretazione, teleologica e sistematica dei punti 4.3 e 4.4 delle disposizioni attuative.
Interpretazione che dovrebbe tenere conto, secondo parte ricorrente, del fatto che l’azienda ricorrente deteneva, come emerge dalla domanda e dal fascicolo aziendale, superfici esterne ai siti Natura 2000. In ragione di ciò, quindi, nonostante il carico complessivo detenuto fosse, al momento della presentazione della domanda, superiore al limite massimo previsto dal sito, la sussistenza di altre superfici fuori sito avrebbe dovuto consentire la partecipazione al bando, fatto salvo l’obbligo della dimostrazione successiva dell’effettivo rispetto dei limiti di carico sui siti oggetto di tutela (come poi è avvenuto).
Come già evidenziato in sede cautelare, però, le misure attuative relative alla Misura 12 – Indennità Natura 2000 imponevano che, al momento della presentazione della domanda, il carico di UBA aziendale rispettasse il massimo previsto dal punto 4.3 (che così prevedeva: “ Per accedere all’indennità relativa al rispetto del limite massimo pascolativo dovrà essere rispettato un carico minimo superiore a 0,2 UBA per ettaro di superficie; ai fini del calcolo del carico saranno prese in considerazione tutte le UBA aziendali in ambito regionale e tutte le SAU di foraggere e pascolo aziendali al netto delle tare condotte al momento della presentazione della domanda in ambito regionale. Si precisa, inoltre, che ai fini dell’ammissibilità all’indennità si farà riferimento al carico massimo previsto per ogni singolo sito indicato nell’Allegato del DDG 36/2015 e riportato nel PSR Sicilia 2014/2020 .”) e che fosse in atti la relazione attestante la reale consistenza, in quel momento, del bestiame allevato. Il punto 4.3. si concludeva precisando che “ Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto informatica e in ogni caso entro il 15 maggio e devono essere mantenute per tutto l’anno in cui viene presentata la domanda .”.
È dunque chiaro che, essendo richiamato il D.D.G. n. 36/2015 (“Misure di conservazione sito specifiche relative alle attività agricole e zootecniche e per la gestione del suolo da applicarsi ai siti Natura 2000 della Sicilia” riportante i carichi massimi ammessi per ogni zona), doveva essere rispettato il limite massimo di carico pascolativo pari, per quanto qui di interesse, a 1,4 UBA/ha e tale condizione doveva sussistere al momento della presentazione della domanda, ovvero, al massimo, entro il 15 maggio.
In sede di verifica delle condizioni di ammissibilità, invece, è stato accertato un valore “superiore al limite previsto dai due siti” (cfr. la nota prot. n. 18966 del 30 marzo 2021 del resistente Assessorato, di rigetto del ricorso presentato in via amministrativa), con la conseguenza che la condizione di ammissibilità in questione non poteva ritenersi rispettata solo perchè in un momento successivo il bestiame avrebbe potuto essere trasferito su altre aree in disponibilità, esterne ai siti Natura 2000.
Peraltro, oltre che a causa della ravvisata mancanza di tale requisito oggettivo, la domanda è stata ritenuta inammissibile anche in considerazione del vizio formale determinato dal fatto che la presentazione della relazione tecnico agronomica (utile per la dimostrazione del rispetto del limite massimo del carico) è avvenuta oltre i termini e senza il rispetto delle modalità di cui al punto 5.1 delle disposizioni attuative – in quanto non prodotta unitamente alla domanda di sostegno – in base all’art. 4 del bando (come modificato). Come già detto, infatti, le condizioni di ammissibilità avrebbero dovuto essere possedute al momento del rilascio della domanda di sostegno informatica e, comunque, entro il 15 maggio 2017, il che comporta che la relazione che avrebbe dovuto attestare tali condizioni avrebbe dovuto essere prodotta necessariamente in allegato alla domanda o comunque entro la scadenza suddetta, laddove, invece, risulta che il ricorrente l’abbia inoltrata all’Ente Parco Nebrodi, per la vidimazione, solo il 16 luglio 2017. Legittimamente, dunque, la domanda è stata ritenuta inammissibile, in quanto incompleta.
Né poteva essere riconosciuto spazio all’invocato soccorso istruttorio.
Sul punto il Collegio ritiene di poter condividere l’orientamento giurisprudenziale di cui alla recente sentenza del T.A.R. Campania, n. 3308 del 2024 che, pronunciandosi proprio in materia di accesso a finanziamenti pubblici, ha ritenuto che, in presenza di una previsione della lex specialis chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di procedura concorsuale o selezione), l'invito all’integrazione, e dunque l'utilizzo del c.d. soccorso istruttorio, costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio , determinando la rimessione in termini, per mezzo della sanatoria, su iniziativa dell'Amministrazione, del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis , una dichiarazione o documentazione conforme al bando.
Così chiarite le ragioni che determinano la conferma delle conclusioni già anticipate in sede cautelare, si può, quindi, passare all’esame di quella parte della prima censura con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento degli aiuti previsti in relazione al divieto della pratica dello spietramento nei pascoli, destinati a compensare la minore reddittività del pascolo che, in presenza di pietrame e rocce sparse, può essere quantificata in circa il 20 %. Il riconoscimento di tale aiuto sarebbe, secondo parte ricorrente, indipendente dal numero di capi al pascolo e, quindi, non avrebbe potuto essere negato in ragione del mancato rispetto del limite massimo di UBA di cui già si è detto.
La tesi non è stata smentita dall’Amministrazione, che si è limitata a una costituzione formale e appare supportata da quanto previsto al punto 4.6. delle “ Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto ” di cui alla D.D.G. n. 3056 del 21 aprile 2016 che, in relazione alla misura 12, individua un diverso ammontare del contributo a ettaro a seconda che gli obblighi assunti riguardino il rispetto del carico massimo sul pascolo o il divieto di spietramento (distinguendo tra pascoli e seminativi), così sottolineando l’autonomia della due misure di sostegno, volte a remunerare, in un caso, la minore produttività a causa del contenimento dei capi condotti al pascolo e nell’altro la minore reddittività dello sfalcio.
Ciononostante, i provvedimenti impugnati omettono ogni motivazione in ordine all’inammissibilità della (autonoma, per quanto sopra chiarito, rispetto a quella connessa al numero di capi pascolati) domanda di aiuto avente a oggetto quelle superfici in relazione alle quali l’intervento (e, conseguentemente, l’impegno assunto) è stato descritto come “divieto di spietramento nei pascoli”.
Appare, dunque, fondata la prima censura, la quale lamenta che “la decisione di escludere anche l’intervento divieto di spietramento nei pascoli e nei seminativi si appalesa illegittima, illogica ed ingiusta oltre che viziata per carenza assoluta di motivazione e/o carenza ed erronea valutazione dei presupposti.”.
Ne consegue l’annullamento in parte qua dell’inammissibilità disposta in relazione alla richiesta di aiuto per il rispetto del divieto di spietramento, che l’Amministrazione dovrà, quindi, procedere a riesaminare per verificare la sussistenza dei requisiti per poter ammettere i benefici di legge.
Considerato il solo parziale accoglimento del ricorso, in ragione della ravvisata carenza di motivazione, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione adotterà.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO