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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. e scambio di note, all'udienza del 15\4\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4735\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza,vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. V. Florio, presso il cui studio elett.nte domicilia . Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_1
Nomchè
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20\9\22 lo ha impugnato l'intimazione di pagamento n. Pt_1
07120229016171624000, notificata il 24\8\22 , limitatamente dagli avvisi di addebito nn.
37120120008532055000 e 37120190008141227000, afferenti il mancato pagamento dei contributi IVS rispettivamente per l'anno 2009 e per gli anni 2015 e 2018.
Il ricorrente ha avanzato eccezioni relative a difetti quali la mancata motivazione, la mancanza di firma del responsabile del procedimento e la mancata indicazione della normativa violata, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione.
Gli enti resistenti si sono costituiti, contrastando la domanda del ricorrente ed argomentando in merito all'insussistenza delle eccezioni proposte.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 83 c. 7 lett. h) del d.l. 18\20 ed art. 221 c. 4 l. 77\20 ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa. In primo luogo deve rilevarsi la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente con riferimento all'accertamento negativo del credito previdenziale, il cui pagamento è stato CP_ richiesto dall'
Successivamente occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda, al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta.
Per quanto attiene ai denunciati vizi “formali” ( mancanza di firma del responsabile del procedimento, mancata motivazione, mancata indicazione della normativa violata)
va rilevato che il sesto comma dell'art. 24 d.lgs. 46/99 prevede che il giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento per motivi inerenti il merito sia regolato dagli artt.442 e seguenti, mentre per l'art.29, comma 2° dello stesso testo “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (si tratta di disposizioni applicabili anche all'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art.30,co.14 d.l. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122/2010).
In considerazione di ciò, la Suprema Corte è costante nell'affermare che “in tema di opposizione a cartella esattoriale ( nel caso di specie intimazione di pagamento) relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art.49 d.P.R. m.602 del
1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art.29, secondo comma, del d.lgs. n.46 del 1999 che rinvia per la relativa regolamentazione alle forme ordinarie” (si vedano, tra le altre, cfr. Cass. sez. lav. 24.10.2008
n.25757; 8.7.2008 n.18691; 18.11.2004 n.21863, in fattispecie analoga v. Corte d'Appello di
Torino sentenza n. 624/2017).
In applicazione di tale principio, si deve ritenere che le appena illustrate doglianze della parte ricorrente rientrano in senso ampio nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, che vanno proposte nel termine perentorio di venti gg. dalla notifica.
Nel caso di specie detto termine, si ripete perentorio, non risulta rispettato, atteso che la notifica dell'atto impugnato v'è stata in data 24\8\22, mentre l'opposizione risulta depositata addì 20\9\22.( sulla non applicazione della normativa in materia di sospensione nferiale cfr.
Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 02/05/2022 n. 13797)
Diverso discorso è a farsi per la parte dell'opposizione con la quale si eccepisce la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione.
Questa, attenendo non al “quomodo executionis”, ma al diritto stesso di procedere “in executivis” , può essere proposta in qualsiasi tempo sino all'inizio dell'esecuzione e per essa non s'è verificata decadenza alcuna e va pertanto esaminata nel merito.
Da tale esame e dalla verifica degli atti allegati alle rispettive produzioni delle parti in causa discende che dette eccezioni risultano solo parzialmente fondate;
più in particolare l'eccezione di decadenza dal potere impositivo è infondata, mentre quella relativa alla prescrizione è fondata solo in parte.
Per la prima va richiamata l'ordinanza della S.C. ( n. 27726\19 ) nonché la recente sentenza n.
11348\21, che hanno così statuito : “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella
o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge
CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
Su tutto, poi, s'innesta l'art. 38, comma 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge 30 luglio 2010
n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'ente creditore.
Per quanto attiene alla prescrizione va parimenti osservato che l'avviso di addebito n.
37120120008532055000, relativo a contributi IVS per l'anno 2009 risulta prescritto, in quanto la notifica effettuata con racc.ta n. 650074236338 è avvenuta il 16\10\12 e dopo tale data, anche per quello che in seguito si dirà, non risultano notificati validi atti interruttivi.
Al contrario per l'avviso di addebito n. 37120190008141227000, relativo a contributi per l'anno 2015 e l'anno 2018, detta prescrizione non risulta maturata, atteso che la racc.ta n.
689560096748000 è stata notificata il 3\8\19.
Non colgono nel segno le eccezioni sollevate da parte ricorrente in merito all'irritualità della notifica, perché effettuata a persona sconosciuta, o alla non conformità delle copie agli originali, in quanto formulate come semplici clausole di stile, non suffragate nel merito e nel rito da idonee e specifiche azioni processuali, quali la querela di falso o la verificazione della scrittura privata.
Infine non di pregio è la pur sollevata eccezione da parte dell' di interruzione della CP_2
prescrizione a seguito d'istanza di definizione agevolata inoltrata dall'odierno opponente.
E' noto , infatti,l'orientamento delle Corti di merito ( cfr. CTP Caltanissetta n. 1072\1\14 confermata dalla CTR Sicilia;
CTP Varese 156\05\15 ; C.d.S. Ad.Plen. 4821\13) e della Suprema
Corte ( cfr. sent. 3347\17 ; SS.UU. 23397\16 ; ord. 18\18) secondo cui “ Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all' an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario “ e, quindi, l'accettazione del piano di rateizzo ( o il parziale pagamento) non costituisce riconoscimento del debito, con effetto di spostare in avanti il dies a quo prescrizionale e farlo coincidere con l'ultima rata versata, ma solo l'impegno a pagare, perché il contribuente può attivarlo ( il piano di rateizzo) od effettuarlo ( il parziale pagamento ) anche per evitare futuri gravami sul proprio patrimonio come ipoteche e pignoramenti.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto solo parzialmente accolto e le spese del giudizio, in virtù dell'esito del giudizio ed attese le evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito su alcune delle questioni affrontate, vanno compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del
GOP dott. Maurizio Ricigliano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritto l'avviso di addebito n.
37120120008532055000 ;
- dichiara dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 37120190008141227000;
- compensa per l'intero tra tutte le parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, lì 15\4\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. e scambio di note, all'udienza del 15\4\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4735\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza,vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. V. Florio, presso il cui studio elett.nte domicilia . Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_1
Nomchè
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20\9\22 lo ha impugnato l'intimazione di pagamento n. Pt_1
07120229016171624000, notificata il 24\8\22 , limitatamente dagli avvisi di addebito nn.
37120120008532055000 e 37120190008141227000, afferenti il mancato pagamento dei contributi IVS rispettivamente per l'anno 2009 e per gli anni 2015 e 2018.
Il ricorrente ha avanzato eccezioni relative a difetti quali la mancata motivazione, la mancanza di firma del responsabile del procedimento e la mancata indicazione della normativa violata, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione.
Gli enti resistenti si sono costituiti, contrastando la domanda del ricorrente ed argomentando in merito all'insussistenza delle eccezioni proposte.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 83 c. 7 lett. h) del d.l. 18\20 ed art. 221 c. 4 l. 77\20 ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa. In primo luogo deve rilevarsi la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente con riferimento all'accertamento negativo del credito previdenziale, il cui pagamento è stato CP_ richiesto dall'
Successivamente occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda, al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta.
Per quanto attiene ai denunciati vizi “formali” ( mancanza di firma del responsabile del procedimento, mancata motivazione, mancata indicazione della normativa violata)
va rilevato che il sesto comma dell'art. 24 d.lgs. 46/99 prevede che il giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento per motivi inerenti il merito sia regolato dagli artt.442 e seguenti, mentre per l'art.29, comma 2° dello stesso testo “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (si tratta di disposizioni applicabili anche all'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art.30,co.14 d.l. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122/2010).
In considerazione di ciò, la Suprema Corte è costante nell'affermare che “in tema di opposizione a cartella esattoriale ( nel caso di specie intimazione di pagamento) relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art.49 d.P.R. m.602 del
1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art.29, secondo comma, del d.lgs. n.46 del 1999 che rinvia per la relativa regolamentazione alle forme ordinarie” (si vedano, tra le altre, cfr. Cass. sez. lav. 24.10.2008
n.25757; 8.7.2008 n.18691; 18.11.2004 n.21863, in fattispecie analoga v. Corte d'Appello di
Torino sentenza n. 624/2017).
In applicazione di tale principio, si deve ritenere che le appena illustrate doglianze della parte ricorrente rientrano in senso ampio nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, che vanno proposte nel termine perentorio di venti gg. dalla notifica.
Nel caso di specie detto termine, si ripete perentorio, non risulta rispettato, atteso che la notifica dell'atto impugnato v'è stata in data 24\8\22, mentre l'opposizione risulta depositata addì 20\9\22.( sulla non applicazione della normativa in materia di sospensione nferiale cfr.
Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 02/05/2022 n. 13797)
Diverso discorso è a farsi per la parte dell'opposizione con la quale si eccepisce la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione.
Questa, attenendo non al “quomodo executionis”, ma al diritto stesso di procedere “in executivis” , può essere proposta in qualsiasi tempo sino all'inizio dell'esecuzione e per essa non s'è verificata decadenza alcuna e va pertanto esaminata nel merito.
Da tale esame e dalla verifica degli atti allegati alle rispettive produzioni delle parti in causa discende che dette eccezioni risultano solo parzialmente fondate;
più in particolare l'eccezione di decadenza dal potere impositivo è infondata, mentre quella relativa alla prescrizione è fondata solo in parte.
Per la prima va richiamata l'ordinanza della S.C. ( n. 27726\19 ) nonché la recente sentenza n.
11348\21, che hanno così statuito : “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella
o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge
CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
Su tutto, poi, s'innesta l'art. 38, comma 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge 30 luglio 2010
n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'ente creditore.
Per quanto attiene alla prescrizione va parimenti osservato che l'avviso di addebito n.
37120120008532055000, relativo a contributi IVS per l'anno 2009 risulta prescritto, in quanto la notifica effettuata con racc.ta n. 650074236338 è avvenuta il 16\10\12 e dopo tale data, anche per quello che in seguito si dirà, non risultano notificati validi atti interruttivi.
Al contrario per l'avviso di addebito n. 37120190008141227000, relativo a contributi per l'anno 2015 e l'anno 2018, detta prescrizione non risulta maturata, atteso che la racc.ta n.
689560096748000 è stata notificata il 3\8\19.
Non colgono nel segno le eccezioni sollevate da parte ricorrente in merito all'irritualità della notifica, perché effettuata a persona sconosciuta, o alla non conformità delle copie agli originali, in quanto formulate come semplici clausole di stile, non suffragate nel merito e nel rito da idonee e specifiche azioni processuali, quali la querela di falso o la verificazione della scrittura privata.
Infine non di pregio è la pur sollevata eccezione da parte dell' di interruzione della CP_2
prescrizione a seguito d'istanza di definizione agevolata inoltrata dall'odierno opponente.
E' noto , infatti,l'orientamento delle Corti di merito ( cfr. CTP Caltanissetta n. 1072\1\14 confermata dalla CTR Sicilia;
CTP Varese 156\05\15 ; C.d.S. Ad.Plen. 4821\13) e della Suprema
Corte ( cfr. sent. 3347\17 ; SS.UU. 23397\16 ; ord. 18\18) secondo cui “ Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all' an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario “ e, quindi, l'accettazione del piano di rateizzo ( o il parziale pagamento) non costituisce riconoscimento del debito, con effetto di spostare in avanti il dies a quo prescrizionale e farlo coincidere con l'ultima rata versata, ma solo l'impegno a pagare, perché il contribuente può attivarlo ( il piano di rateizzo) od effettuarlo ( il parziale pagamento ) anche per evitare futuri gravami sul proprio patrimonio come ipoteche e pignoramenti.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto solo parzialmente accolto e le spese del giudizio, in virtù dell'esito del giudizio ed attese le evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito su alcune delle questioni affrontate, vanno compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del
GOP dott. Maurizio Ricigliano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritto l'avviso di addebito n.
37120120008532055000 ;
- dichiara dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 37120190008141227000;
- compensa per l'intero tra tutte le parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, lì 15\4\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano