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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/03/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. proc. unitario 3/2025
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Asti
Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli presidente dott. Marco Bottallo giudice dott. Daniele Dagna giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale iscritto ad R.G. 3/2025 proc. unitario. promosso su istanza depositata da
CA LI, nata a [...], il [...] e CA RI, nata ad [...] il [...], rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio BRIGNOLO nei confronti di
RA EL MA, nata a [...] il [...], C.F.: [...], residente in [...], già titolare dell'impresa individuale denominata LE MANI IN PASTA DI RA EL MA, con sede legale e operativa in Asti (AT), Viale Partigiani n. 36, P.I.: 02729080065
*** vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalle ricorrenti;
ritenuta la propria competenza, avendo LE MANI IN PASTA DI RA EL
MA il centro d'interessi principali entro il circondario del tribunale di Asti;
udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria; esaminata la documentazione della camera di commercio;
1 dato atto che la debitrice è stata regolarmente convocata mediante notifica a norma di legge degli atti introduttivi del presente procedimento posto che, a prescindere dalle incertezze circa la notificazione compiuta dalla cancelleria in data 22.1.2025 ed oggetto del provvedimento del tribunale reso in pari data, risulta perfezionata notifica ad opera della parte, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge, il 24.1.2025 e dunque in tempo ampiamente utile per l'udienza fissata all'11.3.2025;
considerato che
la società non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno essendo stata cancellata solo in data 30.9.2024 ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che non sussiste questione in ordine all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa convocata, attesi la sua forma ed il suo oggetto commerciale e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2, CCII, mancano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalla citata norma, non essendo in particolare disponibile alcun bilancio di esercizio e neppure dichiarazioni dei redditi riferite a tutte e tre le ultime annualità trascorse, ma solo ad una di esse e non essendo possibile presumere sulla base di una sola, pur inferiore alla soglia, dichiarazione reddituale, il mancato superamento di tutte le soglie stabilite dall'articolo 2 CCII in relazione agli ultimi tre anni;
rilevato che le ricorrenti vantano nei confronti della debitrice crediti complessivi di € 3.456,74 fondati su decreti ingiuntivi ormai definitivamente esecutivi per mancata opposizione;
rilevato che a carico della debitrice risultano inoltre debiti erariali iscritti a ruolo e previdenziali affidati all'agente della riscossione per l'importo complessivo di € 91.212,96, come da comunicazione dell'Agenzia delle entrate in atti;
ritenuto che
, pertanto, all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, CCII;
ritenuto che
la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza della debitrice, desumibile dal mancato pagamento dei crediti delle ricorrenti fondati su titoli giudiziali definitivi e senza ragionevole spiegazione salva appunto l'incapacità di adempiere, dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato dalle stesse creditrici, dall'esistenza del suddetto debito previdenziale ed erariale nonché dalla cancellazione dell'impresa che rende evidente come dall'esercizio dell'impresa non possano più trarsi le risorse necessarie a pagare i debiti maturati nel tempo;
2 ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
RA EL MA;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di RA EL MA, nata a
San Severo (FG) il 21/09/1966, C.F.: [...], residente in [...], già titolare dell'impresa individuale denominata LE MANI IN PASTA DI
RA EL MA, con sede legale e operativa in Asti (AT), Viale Partigiani n. 36, P.I.:
02729080065;
NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;
NOMINA curatore il dott. Giovanni Michele Sibona;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
FISSA il giorno 16.9.2025 ore 15:15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della persona o della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse
3 all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore e che deve senza indugio informare il pubblico ministero del mancato rispetto da parte del debitore o degli amministratori degli obblighi di cui agli articoli 49 comma 3, lettera c) e 198 comma 2 CCI;
AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2025
Il giudice estensore Il presidente dott. Daniele Dagna dott. Gian Andrea Morbelli
4
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Asti
Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli presidente dott. Marco Bottallo giudice dott. Daniele Dagna giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale iscritto ad R.G. 3/2025 proc. unitario. promosso su istanza depositata da
CA LI, nata a [...], il [...] e CA RI, nata ad [...] il [...], rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio BRIGNOLO nei confronti di
RA EL MA, nata a [...] il [...], C.F.: [...], residente in [...], già titolare dell'impresa individuale denominata LE MANI IN PASTA DI RA EL MA, con sede legale e operativa in Asti (AT), Viale Partigiani n. 36, P.I.: 02729080065
*** vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalle ricorrenti;
ritenuta la propria competenza, avendo LE MANI IN PASTA DI RA EL
MA il centro d'interessi principali entro il circondario del tribunale di Asti;
udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria; esaminata la documentazione della camera di commercio;
1 dato atto che la debitrice è stata regolarmente convocata mediante notifica a norma di legge degli atti introduttivi del presente procedimento posto che, a prescindere dalle incertezze circa la notificazione compiuta dalla cancelleria in data 22.1.2025 ed oggetto del provvedimento del tribunale reso in pari data, risulta perfezionata notifica ad opera della parte, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge, il 24.1.2025 e dunque in tempo ampiamente utile per l'udienza fissata all'11.3.2025;
considerato che
la società non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno essendo stata cancellata solo in data 30.9.2024 ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che non sussiste questione in ordine all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa convocata, attesi la sua forma ed il suo oggetto commerciale e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2, CCII, mancano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalla citata norma, non essendo in particolare disponibile alcun bilancio di esercizio e neppure dichiarazioni dei redditi riferite a tutte e tre le ultime annualità trascorse, ma solo ad una di esse e non essendo possibile presumere sulla base di una sola, pur inferiore alla soglia, dichiarazione reddituale, il mancato superamento di tutte le soglie stabilite dall'articolo 2 CCII in relazione agli ultimi tre anni;
rilevato che le ricorrenti vantano nei confronti della debitrice crediti complessivi di € 3.456,74 fondati su decreti ingiuntivi ormai definitivamente esecutivi per mancata opposizione;
rilevato che a carico della debitrice risultano inoltre debiti erariali iscritti a ruolo e previdenziali affidati all'agente della riscossione per l'importo complessivo di € 91.212,96, come da comunicazione dell'Agenzia delle entrate in atti;
ritenuto che
, pertanto, all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, CCII;
ritenuto che
la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza della debitrice, desumibile dal mancato pagamento dei crediti delle ricorrenti fondati su titoli giudiziali definitivi e senza ragionevole spiegazione salva appunto l'incapacità di adempiere, dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato dalle stesse creditrici, dall'esistenza del suddetto debito previdenziale ed erariale nonché dalla cancellazione dell'impresa che rende evidente come dall'esercizio dell'impresa non possano più trarsi le risorse necessarie a pagare i debiti maturati nel tempo;
2 ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
RA EL MA;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di RA EL MA, nata a
San Severo (FG) il 21/09/1966, C.F.: [...], residente in [...], già titolare dell'impresa individuale denominata LE MANI IN PASTA DI
RA EL MA, con sede legale e operativa in Asti (AT), Viale Partigiani n. 36, P.I.:
02729080065;
NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;
NOMINA curatore il dott. Giovanni Michele Sibona;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
FISSA il giorno 16.9.2025 ore 15:15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della persona o della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse
3 all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore e che deve senza indugio informare il pubblico ministero del mancato rispetto da parte del debitore o degli amministratori degli obblighi di cui agli articoli 49 comma 3, lettera c) e 198 comma 2 CCI;
AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2025
Il giudice estensore Il presidente dott. Daniele Dagna dott. Gian Andrea Morbelli
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