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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 985/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, OR
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 234/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli 2 90139 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2102/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210106301654000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2385/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La società “Ricorrente_1 s.r.l.” impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo una cartella di pagamento (meglio distinta in atti) con la quale l'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Palermo aveva chiesto il pagamento di somme riferite a tasse auto per l'anno 2018.
2.- L'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 10.03.2023 si costituiva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni.
3.- La Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell'Economia non si costituiva nel giudizio .
4.- La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, sezione 1, con sentenza 2102/2022 depositata il
17/06/2024 rigettava il ricorso, confermava l'atto impugnato e condannava al pagamento delle spese del giudizio.
5.- La società Contribuente ha proposto appello avverso la citata sentenza a questa Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Sicilia per la Nullità della cartella di pagamento n. 29620210106301654000 per difetto di motivazione e difetto di legittimazione passiva della Ricorrente_1 s.p.a.
Ha concluso per la riforma.
6.- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Siciliana si costituiscono in questo grado di giudizio, contestano integralmente l'atto di Appello e chiedono il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questa Corte nel coso dell'udienza odierna del 19 dicembre
2025. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è fondato e va accolto.
La Società appellante deduce la nullità della Cartella di pagamento originariamente impugnata (meglio distinta in atti) ritenendo che la comunicazione dell'esenzione sia stata presentata entro i termini (cfr. appello in atti).
Il motivo è fondato.
Al fine di poter ottenere la sospensione dell'obbligo di pagamento del c.d. “bollo auto” riconosciuto ai soggetti che esercitano il commercio con vendita al pubblico di autoveicoli e motoveicoli nuovi e/o usati, e l'esercizio di officine meccaniche per lavaggio, la revisione, la riparazione di autoveicoli e motoveicoli, per rettifiche motori, per costruzione di pezzi meccanici e di carrozzeria e la produzione di motori nuovi e/o rigenerati, è necessario risultare non “inadempienti” rispetto ai pregressi pagamenti (art. 5 D.L. n. 953/82).
Tale “sospensione” ha effetto dal periodo successivo alla scadenza della tassa auto già pagata.
A mente di quanto disposto dal Dpr n. 633 del 197 al pagamento della tassa sono tenuti i tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal soggetto utilizzatore.
Le imprese autorizzate hanno l'obbligo di presentare presso le Delegazioni ACI gli elenchi quadrimestrali (cartacei con supporti magnetici) dei Dati di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita.
Tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono indicare i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale
è avvenuta la consegna con relativi estremi.
Per i veicoli ricompresi in detti elenchi, l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico.
Nella fattispecie che qui ci occupa, la Società contribuente ha documentalmente provato di avere provveduto al trasferimento di proprietà dei veicoli (“minivoltura”) e di avere inoltrato la relativa comunicazione alla Delegazione ACI nel termine dei trenta giorni successivi alla scadenza del termine naturale della tassa (cfr. documentazione in atti).
Quindi, all'atto del trasferimento della proprietà (ed inoltro della comunicazione di che trattasi) la “tassa auto” era già stata pagata dal relativo proprietario (cfr. documentazione in atti).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve, in via preliminare, darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Tali “gravi ed eccezionali ragioni” possono essere ravvisate nella specificità, complessità e molteplicità delle questioni involte nel presente giudizio ed oggetto di esame.
In ragione di quanto precede l'appello va accolto.
Vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Accoglie appello. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, OR
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 234/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli 2 90139 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2102/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210106301654000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2385/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La società “Ricorrente_1 s.r.l.” impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo una cartella di pagamento (meglio distinta in atti) con la quale l'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Palermo aveva chiesto il pagamento di somme riferite a tasse auto per l'anno 2018.
2.- L'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 10.03.2023 si costituiva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni.
3.- La Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell'Economia non si costituiva nel giudizio .
4.- La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, sezione 1, con sentenza 2102/2022 depositata il
17/06/2024 rigettava il ricorso, confermava l'atto impugnato e condannava al pagamento delle spese del giudizio.
5.- La società Contribuente ha proposto appello avverso la citata sentenza a questa Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Sicilia per la Nullità della cartella di pagamento n. 29620210106301654000 per difetto di motivazione e difetto di legittimazione passiva della Ricorrente_1 s.p.a.
Ha concluso per la riforma.
6.- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Siciliana si costituiscono in questo grado di giudizio, contestano integralmente l'atto di Appello e chiedono il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questa Corte nel coso dell'udienza odierna del 19 dicembre
2025. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è fondato e va accolto.
La Società appellante deduce la nullità della Cartella di pagamento originariamente impugnata (meglio distinta in atti) ritenendo che la comunicazione dell'esenzione sia stata presentata entro i termini (cfr. appello in atti).
Il motivo è fondato.
Al fine di poter ottenere la sospensione dell'obbligo di pagamento del c.d. “bollo auto” riconosciuto ai soggetti che esercitano il commercio con vendita al pubblico di autoveicoli e motoveicoli nuovi e/o usati, e l'esercizio di officine meccaniche per lavaggio, la revisione, la riparazione di autoveicoli e motoveicoli, per rettifiche motori, per costruzione di pezzi meccanici e di carrozzeria e la produzione di motori nuovi e/o rigenerati, è necessario risultare non “inadempienti” rispetto ai pregressi pagamenti (art. 5 D.L. n. 953/82).
Tale “sospensione” ha effetto dal periodo successivo alla scadenza della tassa auto già pagata.
A mente di quanto disposto dal Dpr n. 633 del 197 al pagamento della tassa sono tenuti i tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal soggetto utilizzatore.
Le imprese autorizzate hanno l'obbligo di presentare presso le Delegazioni ACI gli elenchi quadrimestrali (cartacei con supporti magnetici) dei Dati di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita.
Tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono indicare i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale
è avvenuta la consegna con relativi estremi.
Per i veicoli ricompresi in detti elenchi, l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico.
Nella fattispecie che qui ci occupa, la Società contribuente ha documentalmente provato di avere provveduto al trasferimento di proprietà dei veicoli (“minivoltura”) e di avere inoltrato la relativa comunicazione alla Delegazione ACI nel termine dei trenta giorni successivi alla scadenza del termine naturale della tassa (cfr. documentazione in atti).
Quindi, all'atto del trasferimento della proprietà (ed inoltro della comunicazione di che trattasi) la “tassa auto” era già stata pagata dal relativo proprietario (cfr. documentazione in atti).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve, in via preliminare, darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Tali “gravi ed eccezionali ragioni” possono essere ravvisate nella specificità, complessità e molteplicità delle questioni involte nel presente giudizio ed oggetto di esame.
In ragione di quanto precede l'appello va accolto.
Vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Accoglie appello. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale