Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 225/2023 R.G.L., vertente TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Lucente, C.F. , fax 06.97841828 – pec C.F._2 Email_1 con studio in Roma, Viale Eritrea 21 appellante CONTRO
, C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, C.F. – fax 0965/811224 –pec P.IVA_2
presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, n. 15, è Email_2 domiciliato per legge appellato E
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale p.t., , con sede invia S. Anna II Tronco Reggio Calabria, Controparte_3 rappresentata e difesa, dall'Avv. Rosa Lombardo, CF pec C.F._3 domiciliata presso l'Ufficio legale, in via S. Anna II Email_3 tronco Reggio Calabria, fax 0965.347249 appellata CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esponeva di essere stata sottoposta a tre vaccinazioni antipolio di tipo IN nelle date 16/04/1958, 16/05/1958 e 18/06/1958 e a distanza di quindici giorni dall'ultima somministrazione presentava improvvisi segni di caduta a terra ed evidenti carenze di forza dell'arto inferiore destro. In data 24/10/1958 era stata ricoverata presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia “Franco Faggiana” ove le veniva diagnosticata una paralisi flaccida dell'arto inferiore destro e poliomielite. Non aveva mai ricevuto la relativa cartella clinica e, in sua sostituzione, il Direttore Sanitario aveva reso una dichiarazione scritta attestante i codici nosologici, la data del ricovero e la diagnosi di poliomielite. Era stata sottoposta negli anni successivi ad una serie di interventi chirurgici ortopedici correttivi per gli esiti di poliomielite ed era venuta a conoscenza del danno subito in conseguenza del vaccino soltanto nel 2017, a seguito della visita effettuata dalla Dott. ssa che aveva diagnosticato “Esiti di poliomielite anteriore acuta post- Parte_2 vaccinica e attendibile sindrome post-polio”. Aveva presentato, in data 11/05/2018, richiesta per ottenere l'indennizzo e l'importo aggiuntivo “una tantum” di cui agli artt. 1 e 2 della L. 210/1992, ma la stessa era stata archiviata per assenza di documentazione attestante un nesso causale tra la dedotta patologia e la somministrazione del vaccino. Avverso tale decisione aveva presentato ricorso gerarchico al , Controparte_1 senza ottenere riscontro. Chiedeva, quindi, quanto in premessa riportato. Costituitosi, il resisteva alla pretesa, eccependo: 1) l'estinzione del giudizio CP_1 nei suoi confronti, essendo il ricorso stato notificato all'Avvocatura Generale dello Stato, anziché all'Avvocatura Distrettuale competente;
2) l'intempestività della domanda per decorso del termine triennale di decadenza di cui all'art. 3 della L. 210/92, affermando che la ricorrente era a conoscenza già dal 1992 del collegamento eziologico tra la patologia sofferta e la somministrazione del vaccino;
3) nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Costituitasi, l resisteva alla pretesa Controparte_2 chiedendone il rigetto. Costituita in giudizio, la eccepiva il proprio difetto di legittimazione Parte_3 passiva, avendo il legislatore assegnato allo Stato ex artt. 112 e ss. D.lgs. 112/98, i compiti e funzioni in materia di salute. La causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u..
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 689/2022 pubblicata in data 01.12.2022, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
2) rigetta Parte_3 il ricorso;
3) condanna la ricorrente a corrispondere a ciascuna parte resistente le spese del giudizio, liquidate in 1.200,00 euro, oltre spese generali;
4) pone a carico di parte ricorrente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.”. Preliminarmente affermava che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, con sentenza n. 21704 del 13/10/2009, nella materia era legittimato passivo il
, posto che l'art. 123 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nel conservare "allo Controparte_1
Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi" in questione, avesse stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del sia in Controparte_1 sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art. 112, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle Regioni - mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge - 3
dei soli oneri economici, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Ne discendeva la carenza di legittimazione passiva della . Parte_3
In applicazione della c.d. “ragione più liquida”, la domanda era inammissibile dal momento che andava accolta l'eccezione di decadenza sollevata dal resistente. CP_1 Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27101/2018, ha rappresentato una ricostruzione dei principi applicabili alla fattispecie de qua, richiamando che il D.L. 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2017, n. 119, all'art.
5-quater aveva introdotto, nell'ordinamento, una disposizione di chiusura che estendeva la tutela prevista dalla L. n. 210 a tutte le vaccinazioni indicate nel citato D.L. n. 73, art. 1, tra le quali risultava inclusa la vaccinazione antipoliomielite. Alla stregua del predetto art.
5-quater, anche alle vaccinazioni antipoliomielite si applicavano, in caso di lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, le disposizioni di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, senza alcun limite temporale come fissato, in passato, dalla L. n. 362 del 1999, in riferimento al limitato periodo di vigenza della L. n. 695 del 1959, alla stregua dell'interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata. L'introduzione, in sede di conversione del D.L. n. 73 del 2017, dell'esplicito rinvio alla tutela generale introdotta con la L. n. 210 del 1992, disponendo che essa si applicasse a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni analiticamente indicate nell'art. 1, avessero riportato lesioni o infermità dalle quali fosse derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, e l'abrogazione della sanzione della L. n. 51 del 1966, art. 3, comma 2, aveva già indotto la Suprema ad affermare che, nel contesto evolutivo della tutela per danni da vaccinazioni non obbligatorie e alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, risultava non conforme al canone di ragionevolezza la tutela indennitaria temporalmente limitata per i soli danneggiati da vaccinazione antipoliomielite non obbligatoria rispetto alla tutela accordata a tutti gli altri soggetti pur danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate (v., in tal senso, Cass. 10 maggio 2018 n. 11339). Ne risultava, dunque, confermato il carattere assistenziale della tutela indennitaria nell'ambito della sicurezza sociale, e non risarcitorio, a tutela della lesione permanente dell'integrità psico-fisica, quindi della salute come tale del soggetto al quale la somministrazione della vaccinazione antipoliomielite, non obbligatoria ma fortemente raccomandata, avesse prodotto un danno permanente alla salute (in riferimento a vaccinazione antipoliomielitica somministrata in epoca antecedente al 30 luglio 1959, si rinvia a Cass. n. 11339 del 2018 cit.). Riconosciuta la tutela indennitaria a tutti i danneggiati da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, la proponibilità della domanda, per opporre il diritto all'autorità amministrativa preposta (l'autorità sanitaria) doveva ricondursi nell'alveo della norma generale della L. n. 210 e del termine triennale di decadenza ivi previsto. Il termine triennale (alla stregua delle modifiche introdotte con L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, al testo della L. n. 210, art. 3, comma 1) decorreva dal momento in cui, sulla base della documentazione prescritta nella norma, l'avente diritto risultasse aver avuto conoscenza del danno, in tal senso richiedendosi la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale fosse derivato un danno irreversibile che potesse essere inquadrato - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella 13 annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. 4
Nella fattispecie risultava provato ed incontestato che la ricorrente si fosse sottoposta a tre vaccinazioni antipolio di tipo IN nell'anno 1958 e che, pochi giorni dopo tale somministrazione, avesse avvertito evidenti carenze di forza dell'arto inferiore destro. Era altresì pacifico che la stessa avesse ottenuto diagnosi di poliomielite in seguito al ricovero presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia “Franco Faggiana”, avvenuto in data 24/10/1958, e che negli anni successivi – come affermato dalla ricorrente e documentato – avesse subito vari interventi chirurgici ortopedici correttivi per gli esiti di poliomielite. Aveva avuto cognizione della patologia sin dal 1958, data in cui le veniva diagnosticata una “paralisi flaccida dell'arto inferiore destro e poliomielite”. Dalla relazione del c.t.u. era emerso che nel 1958 era già maturata la consapevolezza scientifica dei rischi connessi alla somministrazione del vaccino in questione. Il consulente aveva infatti affermato che “sin dall'epoca della vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria del neonato, era già nota la possibilità che potesse verificarsi tale grave conseguenza avversa, con conseguente manifestazione degli effetti devastanti della malattia, e pertanto è riconosciuta la responsabilità di chi avrebbe potuto/dovuto vietare quel tipo di vaccinazione o quantomeno consentirla solo con modalità idonee a limitare i rischi ad essa connessi. Bisogna evidenziare che all'epoca (1958) non vi erano protocolli operativi e/o linee guida certe e resta il fatto che proprio in quell'anno c'è stata una impennata di casi di poliomielite che ha superato quella più nota e conosciuta del 1939”. Di conseguenza, doveva ritenersi che la ricorrente avesse acquisito piena conoscenza o, comunque, agevole conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza, della riconducibilità causale della patologia accertata, già in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 210/1992, alla somministrazione del vaccino antipolio di tipo IN. Pertanto, tenuto conto che nel caso di specie il dies a quo della decorrenza del termine di decadenza coincideva con l'entrata in vigore della L. 210/1992, dal momento che la conoscenza del nesso eziologico era intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge medesima, la domanda andava dichiarata inammissibile, essendo ampiamente decorso dal 1995 al 11/05/2018, data della trasmissione della prima richiesta di indennizzo al
[...]
, il termine triennale di decadenza di cui all'art 3 citato. CP_1 Decideva come in premessa esposto.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla che ne chiedeva la Pt_1 riforma. Censurava la sentenza nella parte in cui la sentenza aveva affermato che già nel 1958 era maturata la consapevolezza scientifica della riconducibilità causale della patologia e che doveva ritenersi che la ricorrente avesse acquisito piena conoscenza e comunque agevole conoscibilità accertata già in epoca antecedente all'entrata in vigore della L 210/1992. Tale percorso argomentativo era erroneo perché essa appellante non era dotata di alcuna conoscenza scientifica, essendo in possesso di diploma di terza media e perché l'accertamento del nesso causale tra la somministrazione del vaccino antipolio e l'insorgere della patologia non era così facile né scontato né automatico. Ella ne era venuta a conoscenza soltanto nell'anno 2017 come attestato dalla Dott.ssa che così diagnosticava “esiti da poliomelite anteriore acuta post- Parte_2 vaccinica e attendibile sindrome postpolio” “la Signora è venuta a conoscenza Pt_1 dell'etiopatogenesi della propria patologia in particolare grazie alla ricerca della documentazione sanitaria storica e del fatto che la PAA è stata dovuta alla somministrazione del vaccino e non dal virus selvaggio”. Prima di tale data non vi era alcuna conoscenza e/o prova del nesso causale tra la somministrazione del vaccino e la grave menomazione subita 5
Con sentenza n. 35 del 6 marzo 2023, la Corte Costituzionale aveva affermato che le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, poste a fondamento della disciplina introdotta dalla legge n. 210 del 1992, portavano a ritenere che la conoscenza del danno, che segnava il dies a quo del triennio per la presentazione della domanda amministrativa, supponeva che il danneggiato avesse acquisito consapevolezza non soltanto dell'esteriorizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico-fisica e della sua riferibilità causale alla vaccinazione, ma anche della sua rilevanza giuridica, e quindi dell'azionabilità del diritto all'indennizzo e “L'effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone, pertanto, di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, fissato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell'indennizzabilità del danno. Prima di tale momento, infatti, non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall'art. 2935 cod. civ.”. Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole «conoscenza del danno», non prevede “e della sua indennizzabilità”. La sentenza impugnata risulta errata, in ordine al capo impugnato, sia poiché sino all'anno 1992 il danno da vaccinazione non obbligatoria non era soggetto a tutela risarcitoria (soltanto con l'entrata in vigore della legge 362/1999) e sia poiché la prova del nesso eziologico era emersa nell'anno 2017 così come, nello stesso anno, si era avuta la consapevolezza dell'azionabilità del diritto all'indennizzo. Chiedeva, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al conseguimento dell'indennizzo di cui alla legge 210/92 oltre interessi legali dal dì della presentazione della domanda;
per l'effetto condannare il e/o l , Controparte_1 Controparte_2 anche in solido tra loro, al pagamento di tutti gli importi a tale titolo dovuti alla ricorrente;
accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al conseguimento dell'importo aggiuntivo “una tantum” di cui all'art. 2 comma 2 Legge 210/92 per avere riportato una menomazione permanente a causa delle predette vaccinazioni;
per l'effetto condannare il e/o l , anche in solido Controparte_1 Controparte_2 fra loro, al pagamento di tutti gli importi a tale titolo dovuti alla ricorrente. Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc.
Costituitasi, l eccepiva l'inammissibilità/infondatezza del Controparte_4 gravame proposto quanto alla eccepita decadenza, essendosi l'appellante limitata a ribadire quanto aveva già dedotto in primo grado attraverso un'argomentazione difensiva già esaminata dalla sentenza del Tribunale e rispetto alla quale nessuna censura specifica era stata mossa. Una diversa individuazione della data di conoscenza della patologia, riferita dal ricorrente nel 2017, trovava conforto oltre che nel passaggio motivazionale della sentenza censurata:” è altresì pacifico che la stessa abbia ottenuto diagnosi di poliomelite in seguito al ricovero presso l'Istituto Ortopedico d'Italia avvenuto nel 1958” anche nella ricostruzione documentale operata dal CTU il quale, nel richiamare la Relazione clinica di ricovero al Policlinico Universitario “A. Gemelli” Istituto di Neurologia del 11.05.2008, afferma:<< la paziente nel maggio del 2008 fu ricoverata nel reparto di Neurologia del Policlinico Gemelli di Roma e dopo vari accertamenti venne dimessa con la diagnosi di “Atrofis neurogena cronica degli arti superiori (possibile sindrome post polio)”; si evidenzia come esame l'EMG/ENG che evidenzia sofferenza assonale diffusa nei muscoli esaminati”. I passaggi richiamati, corretti logicamente, denunciavano una infondatezza del motivo di censura quanto alla decadenza del diritto procedente e che per tale vizio andava rigettato. 6
Nel prosieguo affermava l'inammissibilità /infondatezza della domanda proposta nei confronti della azienda sanitaria, non qualificata né come azione contrattuale né come extracontrattuale dalla ricorrente, e ciò solo al fine di denunciare comunque la insussistenza dei presupposti per una condanna, a diverso titolo e nel merito, della azienda. Quanto alla domanda contrattuale. Ai fini dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore -paziente, le sezioni Unite, con la sentenza n. 577/2008, aderendo alla tesi della allegazione puntuale, avevano precisato: “l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno”. Con la domanda non era mai stato specificato l'inadempimento in cui sarebbero incorsi i sanitari della azienda tanto da determinare la convenuta ad eccepirne la inammissibilità per estrema genericità oltre che il difetto di allegazione e prova, anche ai fini dell'esercizio del diritto alla difesa. Nella fattispecie non potrebbe ritenersi concretamente sussistente un inadempimento della struttura ospedaliera e, correlativamente, residuando esclusivamente la responsabilità extracontrattuale, del incombeva esclusivamente Controparte_1 sullo stesso la prova dell'adozione di condotte e misure necessarie per evitare la contagiosità, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica (Cass. Civ. n.5954/2014). Quanto alla azione extracontrattuale, osservava che all'epoca dei fatti non esisteva alcun obbligo generico di vigilanza e controllo sui farmaci in capo alla azienda. Tali compiti erano incombenti su altre autorità per come previsti dalla legge, non delegabili a strutture sussidiarie e la struttura sanitaria non poteva essere ritenuta responsabile per non aver posto in essere controlli non conosciuti e non obbligatori poiché tale attività travalicherebbe i limiti della diligenza ragionevolmente richiedibile, richiamando che lo stesso c.t.u., a pag. 19 dell'elaborato peritale aveva affermato: “Bisogna evidenziare che all'epoca (1958) non vi erano protocolli operativi e/o linee guida certe”. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello.
Costituitosi, il , resisteva all'appello, affermando che, a fronte di Controparte_1 tre distinte vaccinazioni avvenute nel 1958, la ricorrente, già a partire dal medesimo anno, era a conoscenza tanto dell'insorgenza di una patologia, quanto del suo possibile collegamento eziologico con la suddetta vaccinazione. Ciò era dimostrato, a tacer d'altro, dalla circostanza, pacificamente riconosciuta da controparte, della sottoposizione, negli anni successivi, ad “interventi chirurgici ortopedici correttivi per gli esiti di poliomielite”. Alla data di entrata in vigore della L. 210/92, da individuarsi come dies a quo del termine di decadenza, la ricorrente fosse nelle condizioni di esercitare il diritto alla corresponsione dell'indennizzo, con la conseguenza che la pretesa avrebbe dovuto essere esercitata, in sede amministrativa, entro e non oltre il 21.3.1995, ossia nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. A ciò andava aggiunto che la cartella clinica relativa al ricovero del 24.10.1958 non era mai stata in possesso né dell'Amministrazione, né del c.t.u. che pure ne aveva fatto esplicita richiesta. Fermo quanto sopra, la domanda avversaria era in ogni caso destituita di fondamento. Difatti, alla data del 1958, non si poteva affermare che il vaccino somministrato fosse stato effettivamente il IN, poiché nel 1958, la profilassi antipolio veniva effettuata con il vaccino LK. La messa in vendita del vaccino orale attenuato OPV venne disposta con la Circolare della Direzione Generale del Servizio Farmaceutico n. 174 del 21/11/1963, mentre la vaccinazione della ricorrente era stata fatta risalire all'aprile del 1958. 7
Nella primavera del 1964, il vaccino IN fu impiegato per una campagna di vaccinazione di massa su bambini da 4 mesi e sei anni, diventando poi obbligatorio 2 anni più tardi con la L. 51. Nel caso in esame, era innegabile che la Sig.ra all'età di soli 7 mesi, avesse Pt_1 contratto la malattia senza che possa attribuirsi alcuna responsabilità al vaccino antipolio, sia esso il , per la sua innocuità, sia esso il , perché non ancora presente in Italia Pt_4 Pt_5 all'epoca. Nel 1958, infatti, erano ancora numerosi i casi di poliomielite da virus selvaggio (al contrario di quanto affermato dal CTP) ridottisi in maniera drastica solo successivamente al 1964, anno di introduzione della più efficace vaccinazione con vaccino attenuato tipo IN. Nel 1958 il vaccino IN non era presente sul territorio italiano né, tantomeno, poteva essere impiegato a carattere sperimentale. Era evidente, quindi, come il primo vaccino antipolio di tipo IN fosse stato introdotto nel 1964 e prima del 1962 in Italia non potevano essere prodotti, importati e utilizzati, anche al solo scopo sperimentale, vaccini poliomielitici tipo IN. Escluso quindi che nel caso in discussione fosse stato utilizzato questo tipo di vaccino, doveva prendersi in considerazione la sola ed esclusiva somministrazione di vaccino LK (IPV), unico vaccino antipolio all'epoca presente sul territorio nazionale. Prima di poter discutere sull'eventuale riconoscimento del nesso causale tra le riferite vaccinazioni e la patologia in diagnosi, esponeva che il vaccino IN era costituito da virus attenuati, cioè modificati in modo da non provocare la malattia. I virus attenuati, introdotti per via orale, simulavano l'infezione con il virus “selvaggio” determinando di conseguenza una immunità anche a livello gastro intestinale (IgA). Il vaccino LK (IPV) era costituito dai tre ceppi del virus poliomielitico coltivati in culture di rene di scimmia, uccisi con formolo e mescolati, privo pertanto di carica neurotropa. Il soggetto così vaccinato poteva essere facilmente aggredito da virus poliomielitici
“selvaggi”, non compresi cioè tra quelli costituenti il vaccino stesso. Tale infezione trovava ragion d'essere nella considerazione che il non determina Pt_4 alcuna immunità a livello intestinale, permettendo l'attecchimento del poliovirus “selvaggio”. Questo vaccino portò ad una riduzione dei casi di polio, ma non ad una sua eradicazione. Questo perché il vaccino IPV, disponibile nei primi anni del suo utilizzo, possedeva una potenza immunogena relativamente bassa e ciò è dimostrato dal fatto che il 17% dei bambini colpiti da poliomielite paralitica nei primi anni '60 aveva ricevuto in precedenza 3 o più dosi di IPV. Era, in altre parole, una poliomielite indotta in soggetti che, seppur vaccinati, non avevano in circolo anticorpi sufficienti a prevenire l'infezione da virus della poliomielite. Il vaccino era quindi poco potente, ma ciò non significava che la poliomielite in tali bambini vaccinati fosse correlata in alcun modo alla vaccinazione. L'unica eccezione a tale dato era data dal noto “incidente di Cutter” nel 1955, dove, a causa di un errore tecnico nella preparazione di un intero lotto del vaccino, si verificarono 204 casi di poliomielite da vaccino (79 bambini direttamente contagiati dal vaccino,125 famigliari/contatti dei bambini). Risulta evidente che nel caso della sig.ra ia impossibile che un ipotetico errore Pt_1 di preparazione avesse interessato una singola dose di vaccino. Anche perché, all'epoca dei fatti, si usavano dei flaconi multidose, dai quali si prelevava la quantità necessaria per la vaccinazione. Di conseguenza, si sarebbero dovuti manifestare più casi di eventuale poliomielite post-vaccinale interessanti diversi bambini (una piccola epidemia locale), cosa non annoverata dalle competenti Autorità Sanitarie. 8
Dalla letteratura internazionale e dalle conoscenze scientifiche era ormai acquisito che sia la Poliomielite paralitica associata al vaccino (VAPP) che la Poliomielite vaccino – derivata (VDPV) erano rare complicanze solo del vaccino orale di IN e non del LK. Studi osservazionali mondiali condotti negli ultimi decenni avevano rilevato che gli effetti collaterali legati alla vaccinazione con IPV, anche nella forma potenziata introdotta nel 1990, erano circoscritti alla sede di iniezione e rappresentati, nelle rispettive percentuali di incidenza, da eritema (0.5–1.5%), tumefazione (3-11%) e dolore (14-29%). Tale vaccino, quindi, proprio perché costituto da virus uccisi, non poteva essere causa di malattia poliomielitica perché privo di potenziale infettivo. Le conoscenze scientifiche sull'argomento si erano arricchite negli anni con dati epidemiologici vieppiù dettagliati e, conseguentemente, si erano maturati nel tempo convincimenti sempre più sostanziati circa l'innocuità del vaccino IPV. L'Ufficio medico legale del , inoltre, a sostegno di tali Controparte_1 convincimenti acquisiti su base bibliografica, aveva ritenuto, ancora nel 2003, di conoscere anche il parere tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità. In particolare, in un caso in cui l'esordio della sintomatologia avveniva dopo un breve Par intervallo di tempo dalla somministrazione di vaccino LK, è stato chiesto l'avviso dell' circa le connotazioni patogenetiche delle complicanze post-vaccinali anche di tipo autoimmunitario o in senso più lato, disreattivo ed ancora se in Italia si fossero verificati episodi tipo Cutter. Ciò a completo chiarimento del rapporto causa-effetto tra la pratica vaccinale tipo LK e le complicanze alla stessa imputabili. Con nota del 30 settembre 2003, quindi, l'Istituto Superiore di Sanità, così si è espresso: “… Per quanto riguarda l'ipotesi di un lotto di vaccino antipolio non sufficientemente inattivato, si fa presente che l'unico incidente del genere, storicamente provato, è quello del 1955 noto come “Cutter incident”, episodio in cui si verificò una vera e propria epidemia di poliomielite tra i bambini vaccinati. Occorre infatti sottolineare che un eventuale lotto di vaccino non sufficientemente inattivato, che fosse sfuggito ai controlli eseguiti dal produttore e ripetuti dall'Istituto di controllo, non avrebbe colpito estemporaneamente uno o pochi individui ma sarebbe stato capace di provocare una vera e propria epidemia.” Condizione mai realizzatasi nel nostro Paese, né mai menzionata nella letteratura scientifica accreditata. Chiedeva, dunque, previa conferma della statuizione di prime cure: dichiarare l'intempestività della domanda e la conseguente decadenza dal diritto;
- rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. E' fondato il motivo di appello, con cui è stata dedotta l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha affermato la decadenza della ricorrente, ritenendo che ella avesse avuto cognizione della patologia sin dal 1958, data in cui le era stata diagnosticata una “paralisi flaccida dell'arto inferiore destro e poliomielite”, e che dall'elaborato peritale era emerso che nel 1958 era già maturata la consapevolezza scientifica dei rischi connessi alla somministrazione del vaccino, addivenendo alla conclusione che la ricorrente avesse conseguito conoscenza o, comunque, agevole conoscibilità, della riconducibilità della patologia già in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 210/1992, alla somministrazione del vaccino antipolio. 9
Siffatto giudizio non può esser confermato, posto che secondo i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, cfr. Cass. civ. sez. lav., 06/05/2021, n. 12036, “anche in relazione alle domande di indennizzo proposte dai soggetti danneggiati da vaccinazione non obbligatoria antipolio, il termine di decadenza previsto dalla legge per richiedere la relativa prestazione decorre non dalla sola conoscenza della patologia, ma dalla conoscenza del danno e del relativo nesso eziologico” (cfr. anche Cass. Sez. L, 7240/2014, 7304/2011). La Suprema Corte (cfr. anche Cass. Sez. L, 271012018) ha costantemente ribadito la necessità della consapevolezza non solo del danno, ma anche del relativo nesso causale, osservando che "il termine triennale (alla stregua delle modifiche introdotte con L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, al testo della L. n. 210, art. 3, comma 1) decorre dal momento in cui, sulla base della documentazione prescritta nella norma, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, in tal senso richiedendosi la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile”. Se gli elementi fattuali richiamati dal primo giudice provano che la ricorrente avesse avuto sin dal 1958 (o, deve ritenersi, in anni successivi, in cui aveva conseguito adeguata capacità di comprensione, posto che nel 1958 aveva appena un anno) conoscenza della patologia, non è altrimenti riscontrabile che ella avesse conseguito o avrebbe potuto conseguire, in data antecedente all'entrata in vigore della L 210/1992, consapevolezza del nesso di causazione fra somministrazione del vaccino e patologia. Contr Né all'uopo è dirimente l'indicazione offerta dall' che ha chiesto confermarsi la declaratoria di decadenza, richiamando la relazione clinica di ricovero al Policlinico Universitario “A. Gemelli” Istituto di Neurologia del 11.05.2008 riportata nell'elaborato peritale, in cui era stato affermato: “la paziente nel maggio del 2008 fu ricoverata nel reparto di Neurologia del Policlinico Gemelli di Roma e dopo vari accertamenti venne dimessa con la diagnosi di “Atrofis neurogena cronica degli arti superiori (possibile sindrome post polio)”; si evidenzia come esame l'EMG/ENG che evidenzia sofferenza assonale diffusa nei muscoli esaminati”. Tale relazione riporta una diagnosi di possibile sindrome post polio, ma nulla attesta sul nesso di causazione fra patologia e inoculazione del vaccino. Dagli atti risulta che la ricorrente ne era venuta a conoscenza nell'anno 2017, come da attestazione della dott.ssa , che aveva diagnosticato “esiti da Parte_2 poliomelite anteriore acuta post- vaccinica e attendibile sindrome postpolio” “la Signora è venuta a conoscenza dell'etiopatogenesi della propria patologia in particolare Pt_1 grazie alla ricerca della documentazione sanitaria storica e del fatto che la PAA è stata dovuta alla somministrazione del vaccino e non dal virus selvaggio”. È questo il primo atto da cui risulta l'acquisizione di consapevolezza circa il nesso di causalità e da tale data non è decorso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto, sì che il motivo di appello va accolto e deve essere riformata l'appellata sentenza.
5. Deve ora la Corte procedere alla valutazione del merito della domanda. La cognizione deve essere esercitata tenendo con non solo delle leggi statistiche, ma anche delle risultanze probatorie del caso concreto: “Il fatto che un vaccino sia qualificato dalla letteratura scientifica come sicuro non ne esclude il potenziale carattere dannoso: il giudice deve accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inoculazione del farmaco e i pregiudizi lamentati, tenendo conto non solo delle leggi statistiche, ma anche delle acquisizioni probatorie (fattispecie relativa alla somministrazione del vaccino antipolio)”. (Cass. civ. sez. III, 18/11/2022, n. 34027). Nella motivazione della sentenza di cui alla massima ora riportata è stata affermata la necessità di procedere all'analisi “specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del 10
singolo processo, della singola vicenda di danno, della singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell'evento, tutte a loro volta permeate di una non ripetibile unicità. L'ineludibile esigenza di ancorare l'accertamento del nesso causale alla concretezza della vicenda storica comporta una traslazione della regola sostanziale in quella processuale, tale che la valorizzazione del caso concreto non risulti svalutazione della legge scientifica, soprattutto nella sua declinazione di legge statistica, per dar corpo ad "ideali aneliti riparatori tout court"... ma impone di calare il giudizio sull'accertamento del nesso causale all'interno del processo, così da verificare, secondo il prudente apprezzamento rimesso al giudice del merito... la complessiva evidenza probatoria del caso concreto e addivenire, all'esito di tale giudizio comparativo, alla più corretta delle soluzioni possibili" (in termini: cfr. Cass. 27/07/2021, n. 21530; Cass. 08/01/2020, n. 122)”.
“ … la mancanza della prova scientifica della dannosità di un vaccino non può impedire l'individuazione processuale di un nesso di causalità tra l'inoculazione del farmaco e l'insorgere della malattia, dovendo il giudice investito della causa valutare scrupolosamente il quadro indiziario fornito dalla parte danneggiata per stabilire, nel caso specifico, l'eventuale inferenza tra la somministrazione del farmaco e l'evento lesivo. Il giudice è quindi autorizzato a concludere che tali elementi esistano, "fondandosi su un complesso di indizi, la cui gravità, precisione e concordanza gli consentono di ritenere con un grado sufficientemente elevato di probabilità che una simile conclusione corrisponda alla realtà", senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova. L'onere di dimostrare i vari elementi indiziari è infatti a carico del danneggiato ed è richiesto al giudice di preservare il proprio libero apprezzamento sulla sufficienza della prova fornita dal danneggiato, per formare il proprio libero convincimento definitivo solo dopo avere preso conoscenza del thema probandum, cioè degli elementi prodotti dalle due parti e degli argomenti scambiati dalle stesse. Di qui la necessità che il giudice pervenga all'affermazione di sussistenza o insussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori, tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo, che in negativo, ossia come assenza di fattori alternativi plausibili, ciò perché la ""legge "di copertura" viene, anzitutto, a delineare il perimetro della c.d. causalità generica, fornendo (ove naturalmente ciò sia predicabile e nei termini, pur limitati, in cui lo sia) una base di copertura scientifica (statistico/probabilistica) del nesso causale", ma ciò non toglie rilievo alla "c.d. causalità specifica che attenendo alla concretezza della vicenda processuale e dunque alla pretesa fatta valere dal danneggiato - della prima saggia la definitiva concludenza facendo leva sugli elementi processualmente raccolti e, quindi, in base all'evidenza probatoria": ancora Cass. 27/04/2021, n. 21530, cit.”.
6. Dal certificato di vaccinazione rilasciato in data 14.09.2016 dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica Ufficio S.I.S.P. Taurianova, risulta che alla sig.ra sono state somministrate tre dosi di vaccino IN in data Parte_1 16.04.1958, 16.05.1958, 18.06.1958. Le risultanze di siffatta attestazione, quanto al tipo di vaccino, vaccino IN, vanno raffrontate con le deduzioni del Ministero della Salute, già sottoposte, nel giudizio di primo grado, all'attenzione del c.t.u., in sede di osservazioni alle risultanze della bozza di elaborato peritale. In quella sede, con riferimento al certificato vaccinale rilasciato dall'Ufficio SISP di Taurianova, il aveva osservato: “si nutrono forti dubbi circa quanto riportato nello CP_1 stesso. Infatti, si può affermare con assoluta certezza che nel 1958 il vaccino somministrato non possa essere stato il (!!!), per le seguenti motivazioni. Pt_5 11
Nel 1958, anno dei fatti, la profilassi antipolio veniva effettuata esclusivamente con il vaccino LK (vaccino a virus inattivati, iniettato per via intramuscolare). La messa in vendita del vaccino orale attenuato OPV venne disposta con la Circolare della Direzione Generale del Servizio Farmaceutico n. 174 del 21/11/1963, mentre la supposta vaccinazione della iene fatta risalire all'aprile del 1958. Nella primavera Pt_1 del 1964 fu impiegato per una campagna di vaccinazione di massa su bambini da 4 mesi e sei anni, diventando poi obbligatorio 2 anni più tardi con la L. 51/66”. Dati conoscitivi di contrario contenuto non sono stati offerti né dal c.t.u., in quale, anzi ha confermato che in Italia il vaccino LK era stato adottato nel 1957, né dalla ricorrente, né sono desumibili aliunde. Va sul punto osservato che, alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado è allegata - in riscontro alla richiesta del c.t.u. della cartella clinica n. 21753 di - la risposta dell'Istituto Ortopedico Mezzogiorno d'Italia, presso il Parte_1 quale, in data 24/10/1958 la ra stata ricoverata, da cui si apprende che la cartella Pt_1 della paziente non risultava reperibile. Si confermava che la paziente era stata ricoverata con le diagnosi riconducibili ai Codici Nosologici riportati nel registro: cod. 947 - esiti fratture, cod. – poliomielite, cod. 4758
- ginocchio flesso, cod.1705 - ipotonia muscolare. La paziente era stata trattata con apparecchi di correzione e immobilizzazione, cod. 6085. Da tali indicazioni non possono esser tratti altri elementi di valutazione, se non che sin dal momento del ricovero presso l'Istituto Ortopedico fosse stata diagnosticata, fra l'altro, anche la poliomielite. Non v'è dunque, risultanza istruttoria che possa confermare che nel 1958 fosse stato somministrato il vaccino IN, come riportato nel certificato vaccinale, laddove questo dato è revocato in dubbio dai dati storici, incontestati, dedotti dal , secondo Controparte_1 cui alla el 1958 non avrebbe potuto esser somministrato il vaccino IN, poiché la Pt_1 relativa messa in vendita era stata disposta solo con la Circolare della Direzione Generale del Servizio Farmaceutico n. 174 del 21/11/1963, mente nel 1958 era disponibile solo il vaccino LK.
7. La puntualizzazione di cui sopra non è meramente nominale, poiché i due vaccini sono differenti e sviluppano una differente risposta immunitaria, come segnalato dal c.t.u.. Il vaccino LK (IPV), nella versione meno potenziata di quella attuale (deve ritenersi quella presumibilmente somministrata alla Alampi nel 1958, n.d.e.), era (ed è) composto da virus inattivato e, pur conferendo un'immunità̀ individuale, non impediva al virus di continuare a persistere nell'ambiente e ad essere trasmesso con le feci dai portatori sani, perché́, data la sua natura, non c'era nessuna possibilità̀ che un virus ucciso e iniettato potesse andare a competere a livello ambientale col virus selvaggio. Il c.t.u. ha affermato che questo vaccino possedeva ottimi requisiti di sicurezza: non erano mai stati documentati effetti indesiderati gravi, fatta salva una possibile, anche se estremamente rara, reazione allergica agli antibiotici in esso contenuti (neomicina, polimixina B, streptomicina). Il perito ha menzionato l'incidente di (a Berkeley, California), avvenuto nel 1955, Per_1 in cui la somministrazione per via intramuscolare di vaccino anti-polio non completamente inattivato aveva causato casi di malattia paralitica con interessamento iniziale della zona di iniezione. Il vaccino IN (OPV), invece, è composto da virus vivo attenuato ed i virus attenuati sono in grado di competere con i virus selvaggi ecologicamente presenti nell'ambiente e ciò costituiva un ulteriore fattore di protezione. Ha affermato il c.t.u. che con la nuova normativa dettata dal Decreto del Ministero della Sanità del 7 aprile 1999, la modalità di somministrazione del vaccino è stata modificata, 12
sostituendo le prime due dosi di OPV (al 3° e 5° mese di vita) con IPV: è risultata provata l'efficacia delle schedule miste (che prevedono l'esecuzione da 1 a 3 IPV, seguite da un numero variabile di dosi di OPV) nel ridurre in modo considerevole la frequenza di paralisi flaccida da vaccino. Diversi studi erano giunti alla conclusione che erano necessarie almeno due dosi di IPV, prima della somministrazione di OPV, per indurre livelli di anticorpi in grado di proteggere dalla comparsa di paralisi flaccida, mentre mantenendo le ultime due dosi di OPV, si garantisce la circolazione dei virus vivi attenuati che sono in grado di competere con i virus selvaggi eventualmente presenti nell'ambiente.
“Con l'adozione della nuova schedula vaccinale costituita da 2 IPV seguite da 2 OPV, si otterrà quindi un duplice obiettivo: ridurre in modo considerevole, fino a renderlo irrilevante, il rischio di paralisi associata al vaccino e mantenere la circolazione dei virus attenuati nell'ambiente”. Ha riferito il c.t.u. che i casi di VAPP, poliomielite paralitica associata al vaccino, sono stati osservati quasi immediatamente dopo l'introduzione dei vaccini vivi attenuati e “l'uso del vaccino IN poteva infatti determinare una grave reazione avversa, essendo stata riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale l'astratta pericolosità in determinate situazioni, infatti già all'epoca esisteva una valida alternativa per la vaccinazione antipoliomielitica ed era il vaccino LK, completamente sicura e valida poiché a differenza del vaccino IN, vivo attenuato, il LK, vaccino IPV, già utilizzato nello stesso periodo in ambito internazionale, era un vaccino inattivo”.
8. In esito alle indicazioni fornite dal c.t.u., quali sopra sintetizzate, non contestate dalla ricorrente/appellante e, limitatamente al profilo di cui infra, confermate dal , deve CP_1 ritenersi che, nonostante la differente indicazione contenuta nel certificato vaccinale, alla sig.ra nel 1958 non avrebbe potuto esser somministrato il vaccino IN, come Pt_1 invece attestato, poiché nel 1958 tale vaccino non era presente sul territorio italiano e non avrebbe potuto essere utilizzato neanche in via sperimentale. Per esclusione, dunque, e prendendo atto delle cronologie fornite dal c.t.u., deve ritenersi che alla sig.ra fosse stato somministrato il vaccino LK, in quanto unico Pt_1 vaccino antipolio presente all'epoca sul territorio nazionale. Peraltro, lo stesso c.t.u., in risposta alle osservazioni del consulente del della CP_1 Salute, ha affermato: “Nell'elaborato peritale non è stato affermato che il vaccino era Pt_5 presente prima del 1958 vero è che a pag. 15 si sostiene l'adozione del e continuando Pt_4 nell'elaborato si sottolinea la differenza tra i due vaccini e la loro differente caratteristica clinica”. Ciò posto, il nesso eziologico asserito dalla c.t.p. della ricorrente, cfr. elaborato dott.ssa doc. 8 allegato al fascicolo del giudizio di primo grado, secondo cui il quadro Pt_2 sintomatologico si era presentato “dopo la vaccinazione OPV secondo IN, con esclusione di casi di poliomielite da virus selvaggio negli anni del suo contagio” non risulta rispondente alle risultanze in atti, posto che il nesso di derivazione è stato correlato alla somministrazione del vaccino IN, mentre tale evenienza non è quella accertata agli atti del giudizio, posto che il nel 1958 non era somministrabile, mentre lo era Pt_5 esclusivamente il . Pt_4
Risulta sia dall'elaborato di c.t.u. che dalla relazione della dott.ssa che solo al Pt_2 vaccino IN, e non al vaccino LK, sia associabile la VAPP e ciò perché, lo spiega la stessa dott.ssa , essendo il IN composto da virus vivo, seppur attenuato, questo Pt_2 può permanere nell'organismo e può verificarsi una reversione del poliovirus nella forma aggressiva e l'infezione può sfociare in poliomielite paralitica associata al vaccino (VAPP). La medesima indicazione è stata offerta dal c.t.u., nella parte in cui ha affermato, lo si è riportato, che i casi di VAPP sono stati osservati quasi immediatamente dopo l'introduzione 13
dei vaccini vivi attenuati e “l'uso del vaccino IN poteva infatti determinare una grave reazione avversa, essendo stata riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale l'astratta pericolosità in determinate situazioni. In contrario, il vaccino LK era per questo aspetto era più sicuro poiché, “a differenza del vaccino IN, vivo attenuato, il LK, vaccino IPV, già utilizzato nello stesso periodo in ambito internazionale, era un vaccino inattivo”. Deve, dunque, la Corte concludere, mercé gli elementi di cognizione offerti dal c.t.u. e dalla c.t.p. della ricorrente, che la poliomielite paralitica associata al vaccino possa essere conseguenza solo della somministrazione del IN, unico che, in quanto contenente virus attenuato, può dar luogo ad una reversione del poliovirus nella forma aggressiva e dar luogo a poliomielite paralitica associata a vaccino. Lo stesso c.t.u. ha così illustrato: “Il meccanismo che conduce allo sviluppo di questa forma di paralisi consiste in mutazioni o retromutazioni del poliovirus vaccinale che ne ripristinano la neurovirulenza dato che la differenza genomica tra il virus selvaggio e quello attenuato consiste in mutazioni puntiformi specifiche”. Sembra doversi ritenere, pertanto, che una tale evenienza non sia verificabile con il
, poiché questo contiene virus inattivato (ucciso), sì che non può verificarsi la Pt_4 neurovirulenza segnalata dal c.t.u. o la reversione del poliovirus nella forma aggressiva riferita dalla dott.ssa . Pt_2 Il c.t.u. ha evidenziato che con l'adozione della nuova schedula vaccinale costituita da 2 IPV seguite da 2 OPV, si riduce il rischio di paralisi associata al vaccino, in quanto la somministrazione delle prime due dosi di IPV (LK) si introducono livelli di anticorpi in grado di proteggere dalla comparsa di paralisi flaccida e solo dopo si somministra l'OPV. Deve, per conseguenza essere escluso che nella fattispecie in esame possa postularsi un rapporto di causalità fra somministrazione di vaccino LK e poliomielite post vaccinica.
9. Ancora, quanto ad eventuali rischi da somministrazione del vaccino LK, il c.t.u. ne ha riferito in termini di “ottimi requisiti di sicurezza”, non essendo mai stati documentati effetti indesiderati gravi, fatta salva una possibile, anche se estremamente rara, reazione allergica agli antibiotici in esso contenuti (neomicina, polimixina B, streptomicina), reazione allergica non allegata e prospettata dalla ricorrente. Il perito ha menzionato l'incidente di (a Berkeley, California), avvenuto nel 1955, Per_1 in cui la somministrazione per via intramuscolare di vaccino anti-polio non completamente inattivato aveva causato casi di malattia paralitica con interessamento iniziale della zona di iniezione. Tuttavia, un'evenienza analoga non può ritenersi essere verificata nella fattispecie in esame: sono estremamente conferenti le indicazioni offerte dal , che, richiamando CP_1 l'“incidente di nel 1955, ne ha riferito della causa, consistita in un errore tecnico nella Per_1 preparazione di un intero lotto di vaccino, a seguito del quale si erano verificati 204 casi di poliomielite da vaccino (79 bambini direttamente contagiati dal vaccino,125 famigliari/contatti dei bambini). Laddove si fosse verificato un errore analogo si sarebbero dovuta manifestare una pluralità di casi di eventuale poliomielite post-vaccinale interessanti diversi bambini cui era stato somministrato vaccino del medesimo lotto difettoso, evenienza che non può ritenersi verificata, in quanto non annoverata dalle competenti Autorità Sanitarie. Il , cfr. osservazioni alla c.t.u., ha richiamato la nota del 30 settembre 2003, CP_1 in cui l'Istituto Superiore di Sanità, così si è espresso: “… Per quanto riguarda l'ipotesi di un lotto di vaccino antipolio non sufficientemente inattivato, si fa presente che l'unico incidente del genere, storicamente provato, è quello del 1955 noto come “Cutter incident”, episodio in cui si verificò una vera e propria epidemia di poliomielite tra i bambini vaccinati. Occorre infatti sottolineare che un eventuale lotto di vaccino non sufficientemente inattivato, che 14
fosse sfuggito ai controlli eseguiti dal produttore e ripetuti dall'Istituto di controllo, non avrebbe colpito estemporaneamente uno o pochi individui ma sarebbe stato capace di provocare una vera e propria epidemia. Condizione mai realizzatasi nel nostro Paese, né mai menzionata nella letteratura scientifica accreditata”. Da ultimo e proprio per soddisfare compiutamente i precetti sub 5 illustrati, secondo cui il giudice deve accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inoculazione del farmaco e i pregiudizi lamentati tenendo conto non solo delle leggi statistiche, ma anche delle acquisizioni probatorie, il c.t.u., in risposta alle osservazioni del , ha affermato: CP_1
“Il vaccino LK non era e non lo è immune da effetti collaterali vero è che si riporta: <<nella sentenza il giudice del tribunale di paola antonia cozzolino ha statuito che la causa della patologia accusata dal signor come era avvenuto anche per derivata per_2 per_3 dalla somministrazione un vaccino mal conservato dalle strutture sanitarie comune san lucido non dotate adeguata cella frigorifera. in particolare i giudici hanno accertato poliomelite contratta stata causata ai due neonati dall tipo e quindi alterato veniva inoculato citati destinatari via parentale sanitario>> anche in questo caso si parla dell'anno 1958. Il CTU ritiene che il verificarsi dell'evento costituisca un dato sufficiente secondo il cosiddetto “criterio di probabilità”, a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari agli strumenti indennitari, previsti dalla legislazione vigente in tutti quei casi in cui, accertata la vaccinazione in parola -indipendentemente dal vaccino utilizzato- la PA non riesca a dimostrare che l'insorgenza della patologia dipenda, invece, da fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità. Per tali motivi si conferma quanto nelle conclusioni dell'elaborato”, in cui era stato ritenuto: “gli esiti invalidanti (Arto inferiore destro da sofferenza neurogena con neuropatia periferica e sindrome post polio arti superiori intesa come aggravamento della situazione funzionale) riportati dalla paziente sono conseguenti alla vaccinazione eseguita”. Tali conclusioni, confermate pur a seguito delle osservazioni del , non CP_1 appaiono coerenti con le stesse indicazioni fornite nella bozza di elaborato peritale, laddove è stato affermato, cfr. pagg.11/17/18:
“Questo vaccino (LK, n.d.e.) possiede ottimi requisiti di sicurezza: non sono mai stati documentati effetti indesiderati gravi. è però possibile, anche se estremamente rara, una reazione allergica agli antibiotici in esso contenuti (neomicina, polimixina B, streptomicina);
“La polio-paralisi associata a vaccino è una reazione avversa rara che segue l'assunzione del vaccino OPV (di solito entro 60 giorni)”;
“I casi di VAPP sono stati osservati quasi immediatamente dopo l'introduzione dei vaccini vivi attenuati e l'uso del vaccino IN poteva infatti determinare una grave reazione avversa …”. Inoltre, non dirimente è la menzione, operata dal c.t.u., di una non meglio indicata pronuncia del Tribunale di Paola, in cui, lo si desume dall'indicazione estrapolata, è stato affermato che la patologia era “derivata dalla somministrazione di un vaccino mal conservato dalle strutture sanitarie del comune di San Lucido, non dotate di adeguata cella frigorifera”. Nella fattispecie menzionata in perizia l'eziogenesi non è da ascrivere ad una potenzialità lesiva del vaccino LK e/o ad un vizio intrinseco al vaccino stesso, bensì a responsabilità della struttura sanitaria che, colposamente, lo aveva mal conservato. Si tratta di fattispecie ben differente da quella in esame in cui alla struttura sanitaria, benché convenuta in giudizio, non è stata ascritta alcuna responsabilità né contrattuale, né Contr extracontrattuale - tanto che l nel costituirsi in giudizio, ha avuto la necessità di 15
difendersi su entrambe le prospettazioni alternative astrattamente configurabili - perché la Contr ricorrente non ha dedotto condotte ascrivibili all' costituenti fonte di responsabilità. In conclusione, questa Corte non potrebbe affermare nella presente fattispecie il nesso eziologico ritenuto dal c.t.u., sol perché in altra fattispecie, altra struttura sanitaria aveva mal conservato il vaccino poi somministrato ad altri pazienti, cagionando loro danni all'integrità fisica. Contrariamente all'assunto del c.t.u., una condotta colposa imputabile ad una singola struttura sanitaria non integra - in quanto circoscritta al singolo episodio imputabile, non al vaccino ma alla sua cattiva conservazione - la probabilità statistica da cui desumere il nesso eziologico fra potenzialità lesiva del vaccino e patologie accusate dalla paziente. Fra le premesse e le conclusioni dell'elaborato peritale si registrano incongruenze e contraddittorietà. Infatti, la premessa secondo cui i casi di VAPP erano stati riscontrati solo dopo l'introduzione del vaccino IN (e non che è quello somministrato) e secondo cui il Pt_4 vaccino LK, in quanto costituto da virus uccisi e privi di potenziale infettivo, non poteva esser causa di malattia poliomielitica non è coerente con l'affermata, dal c.t.u., sussistenza di nesso di causazione fra vaccino LK e patologie della ricorrente. Le allegazioni del c.t.u. mentre non consentono di coonestare le conclusioni cui è addivenuto, sembrano prospettare un altro possibile nesso di verificazione, che regge al criterio probabilistico. Ci si intende riferire al dato che il vaccino LK (IPV), pur conferendo immunità̀ individuale, essendo composto da virus inattivato, non impediva al virus di continuare a persistere nell'ambiente e ad essere trasmesso perché́, data la sua natura, non c'era nessuna possibilità̀ che un virus ucciso e iniettato potesse andare a competere a livello ambientale col virus selvaggio. Tale vaccino non determinando alcuna immunità a livello intestinale, permetteva l'attecchimento del poliovirus “selvaggio”, che all'epoca dei fatti, non essendo stato ancora introdotto il vaccino IN, non era stato debellato. Questa evenienza alternativa assistita da concrete probabilità di verificazione assume precipua consistenza e si affianca all'esclusione, per tutti i motivi prima esposti, dell'invocato nesso di causalità fra vaccino LK somministrato alla patologie da cui la stessa è Pt_1 affetta. La domanda proposta dalla ricorrente, pertanto, non può trovare accoglimento. La complessità della questione dedotta in lite, unita alle inesattezze riportate nella documentazione rilasciata alla ricorrente ed al mancato rinvenimento, per fatti imputabili a terzi, della cartella clinica, determinano a disporre la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio. Le spese della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado vanno definitivamente poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del e di , in
[...] CP_5 Controparte_2 personal del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1689/2022 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 01.12.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara tempestiva la domanda proposta da e, decidendo nel merito, la rigetta. Parte_1
2. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025. 16
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 01.08.2019, Parte_1 premesso di essere stata sottoposta a tre vaccinazioni antipolio di tipo IN, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al conseguimento dell'indennizzo ex art. 1, comma 1, L. n. 210/92 e la condanna delle amministrazioni resistenti alla corresponsione, in suo favore, degli importi dovuti;
l'accertamento del proprio diritto al conseguimento dell'importo aggiuntivo “una tantum” di cui all'art. 2, comma 2, L. n. 210/92 per aver riportato una menomazione permanente a causa delle vaccinazioni e, per l'effetto, la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento, in suo favore, degli importi dovuti.