Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1186/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Monica Seminara (C.F. ) e Rocco Carbone (C.F. C.F._2
) C.F._3
- OPPONENTE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Cesare Giovanni
Grassini, (C.F. ), e Alessandro Aloia (C.F. ) C.F._4 C.F._5
- OPPOSTA -
Conclusioni: all'udienza del 18 Giugno 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. In data 6 Luglio 2023 ha depositato presso il Tribunale di Controparte_1
Palmi il seguente ricorso per decreto ingiuntivo:
“ESPONE
1. che è creditrice nei confronti di C.F. CP_1 Parte_1
residente in [...], 49, MELICUCCO (RC), C.F._1
89020, dell'importo capitale di Euro 10.136,99, relativo alla fornitura di energia elettrica/gas riferita all'utenza di cui all'estratto conto autenticato che si produce (cfr. doc. n. 3);
2. che il debitore non ha provveduto al saldo degli importi dovuti per i consumi della predetta fornitura;
3. che nonostante il sollecito di pagamento inviato dallo scrivente (cfr. doc. n. 4) la predetta somma risulta alla data odierna non pagata;
4. che per tutto quanto descritto e prodotto, è debitore nei Parte_1 confronti di del complessivo importo di Euro 10.136,99, per sorte capitale, oltre CP_1 ad interessi moratori calcolati dalla data di scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo;
5. che il credito per cui si procede è liquido, certo ed esigibile, come risulta dall'estratto autentico notarile qui prodotto (cfr. doc. n. 3).
Tutto ciò premesso, vista l'inutilità di ogni diverso tentativo Controparte_1 volto ad ottenere il pagamento del dovuto ed essendo titolare di un credito non contestato, avente ad oggetto una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, ut supra rappresentata e difesa, CHIEDE alla S.V. Ill.ma di voler emettere, ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., ingiunzione di pagamento nei confronti di C.F. residente in [...]C.F._1
NAPOLI ROMANO, 49, MELICUCCO (RC), 89020 per la somma di Euro 10.136,99, per sorte capitale, oltre ad interessi moratori maturati e maturandi calcolati dalla data di scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo, per le causali in premessa, oltre alle spese del presente procedimento, come da nota spese allegata (cfr. doc. n. 5), pari ad Euro 875,50 ed alle successive occorrende e spese accessorie.
2. In accoglimento del predetto ricorso, con decreto ingiuntivo n. 260/2023 (R.G.
n. 914/2023), emesso il 6-7 Luglio 2023 e notificato il 10 Luglio 2023, il Tribunale di
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Palmi ha ingiunto a di pagare a entro 40 giorni dalla Parte_1 Controparte_1 sua notificazione, la somma di € 10.136,99, oltre interessi sul capitale come da domanda e sino al soddisfo, spese del procedimento monitorio (liquidate in € 567,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi), spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato telematicamente il 19
Settembre 2023, ha proposto opposizione per i seguenti motivi: Parte_1
“1. Intervenuta prescrizione del credito vantato.
Preliminarmente si eccepisce la prescrizione del credito che la società oggi opposta erroneamente ritiene di vantare nei confronti del sig. Pt_1
Invero la Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) e s.m.i. ha ridotto da 5 a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica e gas. La prescrizione biennale ha effetto nei confronti di consumatori e di clienti di piccole dimensioni (professionisti e microimprese, ossia aziende con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio annuo al di sotto dei 2 milioni di Euro) e si applica anche ai rapporti tra venditori e distributori.
Nel caso de quo, la società opposta fornisce al Tribunale delle fatture relative a presunti consumi di energia elettrica relativamente al periodo che intercorre tra la data dell'01/01/2019 e la data del 30/04/2021 ed invia una richiesta di pagamento datata
12/05/2023 mai ricevuta dal sig. Parte_1
Ciò posto è di chiara evidenza come le somme richiesta non sono assolutamente dovute per intervenuta prescrizione.
2. Sulla validità delle fatture poste a sostegno dell'azionata domanda monitoria.
Se le fatture prodotte da controparte potrebbero essere astrattamente idonee all'emanazione di un decreto ingiuntivo, è necessario sottolineare come di fatto nulla provano in merito all'inesistente credito vantato, essendo, le stesse fatture frutto di una formazione unilaterale il cui contenuto, riferito agli importi pretesi a seguito di ricostruzione di consumi presunti, è da ritenere comunque non dovuto, in ragione della totale estraneità ai fatti del sig. . Parte_1
Granitico insegnamento della Suprema Corte insegna: 'La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto'
Cass. Civ, Sez. III, Sent.n.5071 del 03/03/2009
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'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio. (Cassa con rinvio, App. Roma, 22/04/2010)' Cass. civ. Sez. II, 12/01/2016, n. 299
Ed ancora, nel caso che oggi ci occupa è necessario evidenziare come non è possibile concedere la provvisoria esecutività del D.I. oggi opposto, in ragione della circostanza, che il legislatore, nel regolare la materia del procedimento monitorio, sulla valutazione della documentazione posta a corredo della domanda, ha inteso perseguire l'obiettivo della pronta attuazione del diritto del ricorrente da una parte, utilizzando il principio del libero convincimento del giudice previsto dall'articolo 116 del Codice di Procedura Civile
(articolo 633 comma 1 numero 1) e dall'altra indicando delle specifiche ipotesi di scritture per le quali la valutazione dell'efficacia probatoria è predeterminata dalla Legge
(articolo 633 comma 1 numeri 2 e 3 nonché articolo 634).
Trattasi, in particolare, delle seguenti ipotesi: estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile, nonché estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie previsti dall'articolo 634 comma 2 purché, le prime, 'bollate, vidimate e regolarmente tenute', e le altre 'tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture' ovviamente nel caso de quo agitur, la documentazione prevista dalla chiara normativa dettata dai citati articoli del codice di rito risulta essere del tutto inesistente, non avendo provveduto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 634, Parte_2 all'allegazione delle scritture contabili ove sono registrate le fatture emesse.
Essendo inequivoca tale disposizione codicistica richiamata, si dovrà pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta.
3. Sulla titolarità delle reti e la misurazione dei consumi
Sulla chiamata in causa della società Enel Distribuzione S.p.A., oggi E-Distribuzione
S.p.A.
A seguito dell'attuazione interna della direttiva n. 96/92/CE (19 dicembre 1996), avvenuta con il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79, l'assetto del mercato dell'energia elettrica
è radicalmente mutato, essendo stata realizzata una riorganizzazione del comparto energia elettrica strutturata secondo la direttiva CE sopra citata.
Tratti salienti di tale riforma sono, da un lato, la configurazione di un sistema di reti nazionali di trasmissione dell'energia interconnesse tra loro e, dall'altro, l'introduzione
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di una separazione giuridica delle diverse fasi in cui è naturalmente articolata la filiera industriale elettrica.
Distinguendo e disciplinando in maniera autonoma le varie fasi, queste sono state suddivise in fase di:
a) approvvigionamento energetico, inteso come generazione dell'energia elettrica sul territorio nazionale ed importazione dell'energia prodotta all'estero;
b) trasmissione e dispacciamento che attiene alla fase successiva alla produzione,
(ossia il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica prodotta sulla rete interconnessa ad altissima ed alta tensione e il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia nella rete elettrica e la gestione delle congestioni relative alle reti di trasmissione nazionale e alle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alle reti di trasmissione nazionale);
c) distribuzione (ovvero trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa a media e bassa tensione per la fornitura ai clienti finali e nella gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo della stessa rete);
d) vendita ai clienti finali (stipulazione di contratti bilaterali e contrattazione borsistica).
La fase che riguarda l'odierno procedimento è quella contrassegnata con la lettera c) ovvero la distribuzione. Sempre il citato Decreto Legislativo, all'art. 13 intitolato assetto societario di testualmente recita: CP_1
'L' assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento CP_1 dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assemblea dell'
[...] delibera le conseguenti modifiche statutarie. CP_1
L' costituisce società separate per lo svolgimento delle seguenti attività: CP_1 la produzione di energia elettrica;
la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati;
la vendita ai clienti idonei;
l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse attività di manutenzione e sviluppo decise dal gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 2';
Pertanto, E-Distribuzione S.p.A., distribuisce l'energia, la trasporta e la trasforma, costruisce e manutiene la rete e gli impianti di media e bassa tensione ed è proprietaria quindi, non solo della linea di distribuzione ma anche dei misuratori di energia collocati presso l'utente finale.
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Alla luce di quanto sopra esposto ne discende, per espressa previsione legislativa, come la società E- Distribuzione S.p.A. risulta essere la sola società proprietaria ed è la sola responsabile di ciò che avviene sul territorio nazionale in materia di distribuzione di energia elettrica, pertanto unico soggetto legittimato a fornire i consumi alle società che vendono energia elettrica sul suolo nazionale.
Ma vi è di più, non può non contestarsi ancora il calcolo dei consumi in eccesso attribuiti al Sig. atteso che non vengono menzionati i criteri utilizzati Parte_1 da E-Distribuzione S.p.A. al fine di giungere a tali risultati.
Si suppone che E-Distribuzione S.p.A. nel caso di allaccio diretto alla rete, abbia effettuato la ricostruzione dei consumi in base alla potenza massima tecnicamente prelevabile, indipendentemente dal fatto che venga effettivamente utilizzata o meno per tutti i giorni dell'anno.
Nel nostro caso i calcoli forniti dal distributore, oltre a non poter esser veritieri non vengono neanche motivati nei criteri utilizzati per giungere alla potenza in KWH descritta.
E' difficile stabilire, il numero esatto di ore utilizzate realmente per l'irrigazione del fondo agricolo sito in Rosarno in Contrada Nespolaro, poiché dipende da diversi fattori, quali il tipo di terreno, tipo di piante, le precipitazioni atmosferiche avvenute nel periodo considerato, la discrezionalità dell'azionamento, comunque si tratta di attività stagionale, presumibilmente l'irrigazione si utilizza da Maggio a Settembre, in tale caso alternando le due zone, come si evince dall'impianto idrico suddiviso in due rami di distribuzione , con relative valvole selezionatrici per un numero di ore limitato.
Per tali motivi si ritiene utilizzabile una media di utilizzo per l'elettropompa di 4 ore die, per 6 giorni settimanali, considerando 24 settimane nel periodo Maggio/Settembre, quindi per un totale di 144 giorni.
Pertanto considerando 4 periodi di 5 mesi, cioè 144x4=576 gg con 4 ore die, ossia
576x4= si ottiene un totale di 2304 ore;
considerato che
il consumo orario dell'elettropompa è di 15KWH si ottiene un consumo totale per il periodo n2304x15=
34560KWH per un consumo totale di 8640KWH per anno molto lontano dalla ricostruzione effettuata da In alternativa si può calcolare il consumo di energia CP_1 considerandola necessità idriche di un agrumeto nella stesa zona, che per annate ormali, si può quantificare in 2000 metri cubi per ettaro, con cicli di irrigazione ogni
10gg nel periodo Maggio/Settembre per un totale di 13 turni di irrigazione e 26.000m.
L'elettropompa sommersa utilizzata dalla ditta con potenza di 15KH e CP_2 portata di circa 1500 litri al minuto, dividendo il fabbisogno di acqua per la portata della
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pompa si ottiene il tempo necessario, cioè 17.3333 minuti che corrispondono circa a
289 ore.
Moltiplicando la potenza della pompa per il numero di ore si ottiene 289x 15 KWH=
4335 KWH per ettaro;
e poiché la superficie del terreno è pari a 2.154 ettari, il consumo annuo sarà 4335x2.154= 9337 KWH.
Questi calcoli ottenuti con criteri diversi, decritti analiticamente, confermano in maniera cristallina come i ricalcoli effettuati da E-Distribuzione non sono attendibili, poiché ricostruiti su una stima presunta.
A tutto ciò deve aggiungersi che in data 17/05/2019 la moglie del Sig.
[...]
, denunciava presso la locale stazione Carabinieri di Melicucco ignoti per essersi Pt_1 introdotti nel terreno sito in Rosarno sulla Contrada Nespolaro ed aver danneggiato il misuratore di corrente posto a servizio dell'appezzamento di terreno. (All n. 1)
L'art.10 della delibera ARERA 200/99 recita: 'La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto/rottura gruppo di misura, se determinabile con certezza ed il momento in cui l'esercente o provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.' Se il momento in cui si è verificata la rottura o il guasto non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misurazione medesimo.'
Ad ogni buon conto, ferma ed impregiudicata l'eccezione di prescrizione di cui al paragrafo 1, con riferimento all'art.1 comma 4 L 205/2017 (legge di bilancio 2018) in ogni caso si prevede la ricostruzione biennale per ii crediti vantanti dagli operatori del settore energetico per i consumi pregressi.
Quindi con riferimento alla fattura n. 4173896070 del 08/11/2021 relativa al periodo tra Novembre 2019 e Marzo 2020 e della fattura n. 4173896438, del 08/11/2021 riferita ai ricalcoli da Marzo 2020 ad Aprile 2021; tenendo in considerazione che l'ultimo intervento effettuato risale al 25/06/2020, cosi come comunicato da Enel distribuzione a mezzo pec (all. n. 2), i consumi dovranno essere calcolarti dal 25/06/2020 ad Aprile
2021 e non dal novembre 2019.
Inoltre dalla perizia tecnica redatta dal Dott. in data 30.10.2021 si Persona_1 può pacificamente desumere lo stato di trascuratezza in cui versavano le colture poste in Contrada Nespolaro, e soprattutto il loro deterioramento, per la scarsa quantità di
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acqua utilizzata per l'irrigazione, di certo notevolmente inferiore a quella necessaria a mantenere le piante in uno stato di rigogliosa vegetazione.
Pertanto, anche in tale frangente la difesa del sig. risulta essere minata non Pt_1 potendo lo stesso verificare in base a quali criteri la società E-Distribuzione S.p.A. ha proceduto a calcolare la somma tramessa all'odierna opposta e per la quale è stato richiesto ed ottenuto il Decreto Ingiuntivo oggetto della presente opposizione, pertanto lo stesso deve ritenersi nullo”.
3.1 Su tali premesse l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice, contrariis reiectis:
1. preliminarmente accertare e dichiarare che il credito asseritamente vantato dalla società opposta ed oggetto del decreto ingiuntivo risulta essere prescritto per le ragioni specificate in parte motiva;
2. accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta dichiarando, quindi, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
3. In via del tutto subordinata e per mero scrupolo difensivo accogliere comunque la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta quanto meno nei termini dalla stessa indicati nel decreto oggi opposto e per le ragioni vergate in premessa.
4. condannare la società opposta al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio ex art 93 codice di rito”.
4. In data 21 Novembre 2023 si è costituita l'opposta in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore – che, contestata la fondatezza dell'opposizione, ha così concluso:
“1. in via preliminare
- accertato e dato atto che la presente opposizione non è fondata su idonea prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare l'istanza formulata ex adverso di chiamata in causa del terzo E-
Distribuzione S.p.a., per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare l'eccezione di prescrizione in quanto infondata in fatto e in diritto:
2. in via principale nel merito:
- accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che l'opposta è creditrice del sig.
[...]
respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dallo stesso e, per Pt_1
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l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 260/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 6.7.2023 e qui opposto per l'importo di € 10.136,99 in linea capitale oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
3. in via subordinata nel merito:
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
€ 10.136,99 in linea capitale oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio a qualsiasi titolo o ragione;
4. in via istruttoria:
- con espressa riserva di ogni diversa domanda nuova, eccezione e conclusione nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
* * * *
In ogni caso con rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. nella misura di legge ed il contributo alla Cassa degli Avvocati”.
5. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 26 Novembre 2023, il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ verificata la regolarità del contraddittorio;
❖ rilevato che l'opponente ha dichiarato, nel suo 'Atto di citazione Parte_1 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 260/2023', di voler chiamare in causa ' CP_1
Distribuzione S.p.A., oggi E-Distribuzione S.p.A.', senza tuttavia chiedere, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., 'lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis';
❖ condivisa la giurisprudenza di legittimità in materia per la quale 'in base al disposto dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l'istanza di spostamento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo' (Cass. civ. n. 10579/2013);
❖ considerato che, allo stato, emergono questioni rilevabili di ufficio in merito alle quali occorre sollecitare il contraddittorio delle parti nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. atteso che il vigente D. lgs. n. 28/2010 – in vigore dal 30 Giugno 2023 in virtù dell'art. 9 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
41 ['Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28'], comma 1, D. Lgs. n. 149/2022 ['Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata'] – così dispone: ➔ all'art. 5 ['Condizione di procedibilità e rapporti con il processo'], commi 1, 2 e 3:
'1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia
… somministrazione … è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481';
➔ all'art. 5 bis ['Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo']: 'Quando
l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese';
❖ ritenuta quindi la necessità di differire l'udienza di comparizione fissata ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. per il 24 Gennaio 2024;
10 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
❖ visto l'art. 171 bis, comma 3, c.p.c.; dichiara l'opponente decaduto dal diritto di chiamare in causa 'Enel Parte_1
Distribuzione S.p.A., oggi E-Distribuzione S.p.A.'; invita le parti a trattare nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la prospettata questione rilevabile di ufficio;
differisce la data della prima udienza al 6 Marzo 2024, ore 9:30 avvisando le parti che i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. decorreranno da tale data”.
6. All'udienza del 6 Marzo 2024, il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ considerato che, allo stato, non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
❖ constatato che non risultano prodotte:
• la domanda di mediazione depositata dall'opposta dinanzi Controparte_1 all'Organismo di mediazione ' sede di Cosenza;
Controparte_3
• la procura conferita dall'opposta all'Avv. Camilla Benzoni per Controparte_1 partecipare alla mediazione n. 123/2023 dinanzi all'Organismo di mediazione '
[...]
sede di Cosenza, in qualità di sua sostituta;
CP_3
❖ ritenuta la necessità di controllare preliminarmente la regolarità di detta procura;
❖ riservata all'esito ogni altra determinazione;
rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
dispone che l'opposta depositi in formato .eml, entro il 23 Aprile 2024, Controparte_1 le ricevute di avvenuta consegna delle P.E.C. con cui ha trasmesso all'Organismo di mediazione 'S.P.F. sede di Cosenza: CP_3
1) la domanda di mediazione;
2) l'originale della procura conferita – all'Avv. Camilla Benzoni per partecipare alla mediazione n. 123/2023 in qualità di sua sostituta;
rinvia
11 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
la causa all'udienza del giorno 8 Maggio 2024, ore 9:45, per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.”.
7. All'udienza dell'8 Maggio 2024 il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ rilevato che con ordinanza a verbale del 6 Marzo 2024 il Tribunale ha disposto
'che l'opposta depositi in formato .eml, entro il 23 Aprile 2024, le Controparte_1 ricevute di avvenuta consegna delle P.E.C. con cui ha trasmesso all'Organismo di mediazione 'S.P.F. sede di Cosenza: CP_3
1) la domanda di mediazione;
2) l'originale della procura conferita – all'Avv. Camilla Benzoni per partecipare alla mediazione n. 123/2023 in qualità di sua sostituta';
❖ considerato che l'opposta ha depositato:
• la 'Copia pec convocazione udienza di mediazione' e le 'Copie pec di ricevuta consegna convocazione' in formato .pdf anziché in formato .eml;
• la delega conferita dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino – legale rappresentante della Società tra Avvocati per Azioni – all'Avv. Camilla Benzoni CP_4
'a sostituirlo agli incontri di cui alla mediazione in oggetto, conferendogli e delegandogli ogni potere a compiere ogni atto, attività, adempimento e formalità dalla stessa ritenuti necessari e/o utili alla gestione, trattazione e conclusione del procedimento' anziché la procura conferita dall'opposta all'Avv. Camilla Benzoni per Controparte_1 partecipare alla mediazione n. 123/2023 dinanzi all'Organismo di mediazione 'S.P.F.
Mediazione', sede di Cosenza, in qualità di sua sostituta;
❖ riservata all'esito ogni altra determinazione;
dispone che l'opposta depositi in formato .eml, entro il 24 Settembre Controparte_1
2024, le ricevute di avvenuta consegna delle P.E.C. con cui ha trasmesso all'Organismo di mediazione 'S.P.F. sede di Cosenza: CP_3
1) la domanda di mediazione;
2) l'originale della procura conferita all'Avv. Camilla Benzoni per partecipare alla mediazione n. 123/2023 in qualità di sua sostituta;
rinvia la causa all'udienza del 2 Ottobre 2024, ore 9:30, per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.”.
8. All'udienza del 2 Ottobre 2024 il Tribunale ha così provveduto:
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
“ letti gli atti processuali;
esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
visti:
▪ l'art. 5 ['Condizione di procedibilità e rapporti con il processo'], commi 1 e 2, del vigente D.lgs. n. 28/2010 per il quale:
'1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale'.
▪ l'art. 5 bis ['Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo'] del vigente D.lgs.
n. 28/2010 per il quale:
'Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese'
▪ l'art. 8 ['Procedimento'], commi 1 e 4, del vigente D.lgs. n. 28/2010, per il quale:
'1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del
13 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
[…]
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale'.
vista inoltre la sentenza del 27 Marzo 2019, n. 8473, con cui la Sezione III della
Corte Suprema di Cassazione ha enunciato - in ordine alla necessità della comparizione personale delle parti davanti al Mediatore - i seguenti principi di diritto:
'- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010
e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
- la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre'.
A tal riguardo, la su citata Corte di Cassazione ha così motivato:
'L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
Tuttavia … non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri […].
14 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore
[…].
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista' (Cass. civ. n. 8473/2019, in motivazione. Cfr. Cass. civ. nn. 18068/2019,
13029/2022 e 20643/2023. Cfr. in giur. merito, ex multis: Trib. Roma 12 Giugno 2019
e 27 Giugno 2019, Trib. Modena 30 Ottobre 2019, Trib. Fermo n. 621/2019, Trib.
Salerno 15 Gennaio 2020 e 11 Marzo 2020, Trib. Milano 11 Febbraio 2020, Trib. Cosenza
4 Marzo 2020, Corte d'Appello Napoli n. 3227/2020, Trib. Napoli n. 3514/2020, Trib.
Forlì n. 130/2021, Trib. Monza n. 793/2021, Trib. Crotone n. 8/2021, Trib. Velletri 21
Gennaio 2021, Trib. Perugia 25 Marzo 2021, Trib Castrovillari 28 Maggio 2021, Trib.
Firenze 5 Luglio 2021, Trib. Pavia 12 Settembre 2021, Trib. Milano 7980/2021, Trib
Roma n. 10276/2023, Trib. Castrovillari n. 6180/2023, Corte d'Appello Napoli 24 Aprile
2024);
rilevato:
15 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
→ che l'opposta in data 10 Ottobre 2023 ha depositato, presso Controparte_1
l'Organismo di Mediazione 'S.P.F. Mediazione' di Cosenza, istanza di mediazione n.
123/2023 [v. 'Verbale negativo di mediazione' depositato dall'opposta il 15 Febbraio
2024];
→ che al 'Primo incontro' del 29 Novembre 2023, tenuto dal Mediatore Dott.
Giovanni Volonterio è stata presente 'per la parte istante, ' Controparte_1 [...]
giusta procura rilasciata dal Procuratore Sig. Controparte_5 Pt_3
per Notaio di Roma, Rep. n. 67829, Racc. n. 35286 del 20 Aprile
[...] Persona_2
2023 e registrata a Roma 5, il 21 Aprile 2023 n. 4031 Serie 1/T, nella persona dell'Avv.
CAMILLA BENZONI, giusta delega rilasciata del Legale Rappresentante p.t., Avv.
Antonio Christian Faggella Pellegrino. La Procura e la delega sono depositati in atti.
L'Avv. Camilla Benzoni è iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Milano. La parte è collegata a mezzo piattaforma online' [v. 'Verbale negativo di mediazione' depositato dall'opposta il 15 Febbraio 2024];
→ che l'opposta ha prodotto in giudizio: Controparte_1
▪ la delega conferita dalla 'Società tra Avvocati per Azioni (P.I./C.F.: CP_4
), in persona del suo Legale Rappresentante Antonio Christian Faggella P.IVA_2
Pellegrino, con sede in Milano, Via Correggio 43, 20149, procuratrice di CP_1
Società a Socio unico e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
[...] [...] nonché di Società a Socio unico e soggetta ad attività di CP_1 Controparte_6 direzione e coordinamento di , giusta procura per autentica del Notaio CP_1 Per_2
di Roma in data 21 aprile 2023, Repertorio 67829 Raccolta 35286 del 20 aprile
[...]
2023 e registrata a Roma 5 il 21 aprile 2023 n. 4031 Serie 1/T' all'Avv. Camilla Benzoni
'a sostituirlo agli incontri di cui alla mediazione in oggetto [' / Controparte_1
n.d.r.], conferendogli e delegandogli ogni potere a compiere ogni atto, Parte_1 attività, adempimento e formalità dalla stessa ritenuti necessari e/o utili alla gestione, trattazione e conclusione del procedimento' [v. 'procura conferita all'Avv. Camilla
Benzoni per partecipare alla mediazione in qualità di sostituta' depositata dall'opposta il 16 Aprile 2024];
▪ la procura per autentica del Notaio di Roma del 21 Aprile 2023, Persona_2
(Repertorio 67829 e Raccolta 35286 del 20 aprile 2023) conferita dal procuratore dell'opposta , Dott. alla Società tra Avvocati per Azioni Controparte_1 Parte_3 [...]
, in persona del suo Legale Rappresentante Antonio Christian Faggella Pellegrino CP_4 per '… d) intrattenere in ogni opportuna sede, tutti i rapporti ritenuti necessari od opportuni per il miglior espletamento dell'incarico ivi inclusa la partecipazione agli
16 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
incontri di mediazione che si svolgono con le modalità previste (incontri vis-a-vis o mediante strumenti telematici) in luogo e rappresentanza della parte …', ' … con facoltà di subdelega a terzi dei poteri sopra conferiti …' [v. 'Procura generale' depositata dall'opposta il 23 Settembre 2024, p. 3];
→ che la suddetta delega non può ritenersi giuridicamente idonea ad integrare gli estremi formali e sostanziali di una 'legittima sostituzione' dell'opposta ' CP_1 con l'Avv. Camilla Benzoni, ossia di una sostituzione giuridicamente conforme ai
[...] consolidati dettami della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati. Ciò in quanto, stricto iure, la 'Società tra Avvocati per Azioni - in persona del suo Legale CP_4
Rappresentante Antonio Christian Faggella Pellegrino - non avrebbe potuto conferire all'Avv. Camilla Benzoni poteri di cui essa stessa non era titolare visto e considerato che pure la procura rilasciatale da in data 21 Aprile 2023 non può Controparte_1 ritenersi, strutturalmente e funzionalmente, una 'procura speciale sostanziale' in quanto avente per oggetto solo i poteri tipici, seppur ampi, di una procura generale, conferiti cioè per più attività o affari e, quindi, non al precipuo scopo di gestire lo specifico
'negotium' oggetto della Mediazione n. 123/2023 (di cui non è fatto alcun cenno) e di poter 'disporre dei diritti sostanziali' che vi sono sottesi in modo tale da costituire una
'procura speciale sostanziale'. Per la su indicata giurisprudenza, invero, la ratio di questo peculiare strumento operativo riposa nel fatto d'essere, l'istituto della mediazione, finalizzato a verificare la concreta possibilità d'instaurare un 'dialogo informale e diretto tra parti e mediatore' che consenta loro di 'trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti' (Cass. civ. nn. 8473/2019 e 18068/2019);
→ che l'opposta ha pertanto incontrovertibilmente conferito alla Controparte_1
Società tra Avvocati per Azioni , in persona del suo Legale Rappresentante CP_4
Antonio Christian Faggella Pellegrino, poteri 'non sostanziali', per ciò inidonei a legittimare quest'ultima a sostituirla - nel 'Primo incontro' di mediazione – quale suo
'rappresentante sostanziale', ossia quale soggetto a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri adeguati per una proficua composizione della controversia e, quindi, autorizzato a disporre dei sottostanti diritti sostanziali;
→ che la mancata partecipazione personale al procedimento di mediazione dell'opposta tenuta a promuoverlo e, in ogni caso, la sua partecipazione a CP_1 detto procedimento tramite un soggetto sprovvisto di procura idonea, ha impedito l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 5 del vigente
D.lgs. n. 28/2010, alla stessa stregua del mancato esperimento della mediazione;
17 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
→ che l'odierna udienza costituisce la prosecuzione dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. fissata per la verifica della procedibilità della domanda;
riservata all'esito ogni altra determinazione;
assegna all'opposta termine di giorni 15 da oggi per 'esperire il Controparte_1 procedimento di mediazione' nei confronti dell'opponente ; dispone Parte_1 che l'opposta depositi telematicamente entro il 4 Febbraio 2025 Controparte_1
l'eventuale verbale di mediazione attestante l'esito negativo dell'incontro; rinvia la causa all'udienza del 12 Febbraio 2025, ore 10:00, per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.”.
9. All'udienza 12 Febbraio 2025, il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ constatato che l'opposta non ha provveduto a depositare né Controparte_1 la procura speciale conferita all'Avv. Marco Contini per partecipare, in qualità di suo sostituto, alla mediazione n. 2590/2024 dinanzi all'Organismo di mediazione 'InMEdio', né la delega rilasciata dal suddetto Avvocato all'Avv. Tito Marco Renato Zanfagna per presenziare al 'Primo incontro' del 14 Novembre 2024 in rappresentanza di essa opposta;
❖ ritenuto che sia pertanto necessario controllare preliminarmente la regolarità formale e sostanziale della procura speciale e della delega più sopra specificate nonché la sussistenza di 'giustificati motivi' sottesi al loro conferimento;
❖ riservata all'esito ogni altra determinazione, anche in ordine alla procedibilità della domanda monitoria;
onera l'opposta di depositare entro il 9 Giugno 2025 sia l'originale della Controparte_1 procura speciale conferita all'Avv. Marco Contini per partecipare, in qualità di suo sostituto, alla mediazione n. 2590/2024 sia la delega rilasciata dal suddetto Avvocato all'Avv. Tito Marco Renato Zanfagna per presenziare al 'Primo incontro' del 14 Novembre
2024 in rappresentanza di essa opposta;
rinvia la causa all'udienza del 18 Giugno 2025, ore 9:45, per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.”.
18 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
10. In data 9 Giugno 2025 l'opposta ha depositato la procura speciale conferita all'Avv. Marco Contini e la delega da quest'ultimo rilasciata all'Avv. Tito Marco Renato
Zanfagna per partecipare alla mediazione in qualità di sostituto.
11. All'udienza del 18 Giugno 2025 il Tribunale – “ritenuto di dover preliminarmente decidere la questione relativa alla procedibilità della domanda monitoria” - ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
I
Sulla fondatezza dell'opposizione
Per il “principio della ragione più liquida” - secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover previamente esaminare le altre questioni anche se preliminari
(Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn.
23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017, 987/2018, 11458/2018,
363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021, 26214/2022) - il Tribunale ritiene di dover direttamente accogliere l'opposizione, giusta le ragioni di seguito esposte.
I.1 Quadro normativo
Per l'art. 2697 [“Onere della prova”], comma 1, c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
I.2 Quadro ermeneutico
Per la consolidata giurisprudenza di legittimità:
“L'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata” (Cass. civ. n. 7026/2001).
“L'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali ed è tenuto a fornire la piena prova del
19 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
credito azionato nella fase a cognizione sommaria” (Cass. civ. 16063/2019, in motivazione. Cfr. Cass. civ. nn. 15339/2000, 17371/2003, 5754/2009, 5071/2009,
5915/2011, 21466/2013, 14640/2018, ivi richiamate, cit.).
“[…] il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.UU, n.
13533/2001, in motivazione. Cfr. Cass. civ., nn. 2387/2004, 8615/2006, 15677/2009,
3373/2010, 15659/2011, 20113/2013, 826/2015, 292/2016, 23759/2016 e
25584/2018).
“La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass, civ. n. 5071/2009. Cfr. nn. 5915/2011. 462/2014,
17659/2019 e 16615/2022).
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti" (Cass. civ. n. 8126/2004. Cfr. nn.
3090/1979, 5573/1997, 8383/2001, 1469/2002 e 13222/2002, 9593/2004,
15383/2010, 299/2016 e 128/2022).
I.3 Alla stregua degli esposti principi - a fronte delle puntuali contestazioni mosse dall'opponente (utente) [v. ”atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 260/2023” pp. 8-12
20 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 3, pp. 6-8] avverso le fatture oggetto di causa nn.
4173896070 dell'8 Novembre 2021 per € 2.249,27 e 4173896438 dell'8 Novembre 2021 per € 7.887,72 [v. “Fatture azionate in sede monitoria” (all n. 1 alla “comparsa di costituzione e risposta”)]
- la società opposta (attrice sostanziale) non ha provato, secondo il suo preciso onere ex art. 2697 c.c., il “titolo” del proprio credito e, segnatamente:
➔ i criteri e parametri oggettivi in virtù dei quali E-Distribuzione s.p.a. - accertato che ”era presente un allaccio diretto alla rete elettrica” e riscontrata “una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi relativi al punto di prelievo indicato in oggetto
[N. POD IT001E79241761, n.d.r.]” - ha stabilito che il “prelievo irregolare ha avuto inizio il 14/05/2008 (Installazione misuratore)” [v. “Comunicazione E-Distribuzione e verbale di verifica e tabella di ricostruzione consumi” (all. n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 1 del relativo file];
➔ la fonte giuridica in forza della quale E-Distribuzione s.p.a. ha eseguito - sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo” [v.
“Comunicazione E-Distribuzione e verbale di verifica e tabella di ricostruzione consumi” (all. n. 3 alla
“comparsa di costituzione e risposta”), p. 1 del relativo file] - la ricostruzione dei consumi relativi al periodo che va “dal 01/11/2019 al 01/05/2021” [v. “Comunicazione E-Distribuzione e verbale di verifica e tabella di ricostruzione consumi” (all. n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 1 del relativo file] posti a fondamento delle fatture monitoriamente azionate [v. “estratto con autentica notarile delle scritture contabili” (all. n. 3 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio telematico relativo al decreto ingiuntivo oggi opposto” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”) e
“Fatture azionate in sede monitoria” (all n. 1 alla “comparsa di costituzione e risposta”)”].
La società opposta (attrice sostanziale) invero, quale soggetto legato contrattualmente all'opponente e, per ciò, tenuta a dimostrare il fondamento della propria pretesa creditoria, avrebbe dovuto produrre in causa, quantomeno, le delibere e gli atti emessi dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas [dal 1° Gennaio 2018 Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente] - tra cui, in particolare, la “Delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (ora Controparte_7
” richiamata nella “Comparsa di costituzione e risposta” [v.
[...]
“comparsa di costituzione e risposta”, p. 7] - visto e considerato che solo sulla base di tali produzioni (iuxta alligata et probata) il Tribunale avrebbe potuto verificare la correttezza dei consumi ricostruiti da E-Distribuzione s.p.a. e valutare l'effettiva sussistenza ed entità del credito azionato: quindi, la fondatezza della relativa domanda (sostanziale).
Trattasi, in tutta evidenza, di una lacuna probatoria non colmabile altrimenti dal
Tribunale, nemmeno applicando il principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.,
21 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
giusta il dirimente motivo, avallato dall'esegesi nomofilattica della Suprema Corte di seguito riportata, per cui le delibere e gli atti emessi dall'Autorità per l'Energia Elettrica
e il Gas [dal 1° Gennaio 2018 Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente] non sono annoverabili tra le fonti del diritto indicate dall'art. 1 preleggi c.c.: “Per giurisprudenza costante, il principio jura novit curia va coordinato con l'art. 1 preleggi, il quale indica le fonti del diritto, onde, laddove il primo eleva a dovere del Giudice la ricerca del
'diritto', non può non fare esclusivo riferimento alle vere e proprie fonti del diritto oggettivo, id est ai precetti che sono caratterizzati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, sicché vanno esclusi dall'ambito d'operatività del richiamato principio sia i precetti aventi carattere normativo ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico ma non normativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi) estranei alla previsione del menzionato art. 1 preleggi, sia quelli aventi forza normativa puramente interna, come gli statuti degli enti e i regolamenti interni” (Cass. civ. n. 2543/2019, in motivazione, che ha recepito Cass. Civ. SS.UU., n. 9941/2009).
I.4 Per completezza preme infine evidenziare come le fatture oggetto di causa nn.
4173896070 dell'8 Novembre 2021 per € 2.249,27 e 4173896438 dell'8 Novembre 2021 per € 7.887,72 - emesse dalla società opposta e prodotte nel giudizio d'opposizione [v.
“Fatture azionate in sede monitoria” (all n. 1 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] - giammai potrebbero assurgere, in relazione al caso concreto, a dignità di valido ed efficace elemento di prova del credito ingiunto, in quanto non sono state emessa in esecuzione del normale rapporto contrattuale instaurato tra le parti e sulla base di consumi reali rilevati dal contatore, bensì solo a seguito di una riscontrata “situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi relativi al punto di prelievo indicato in oggetto [N. POD
IT001E79241761, n.d.r.]” [v. “Comunicazione E-Distribuzione e verbale di verifica e tabella di ricostruzione consumi” (all. n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 1 del relativo file] sulla base di consumi computati in via meramente presuntiva (meglio, ipotetica) e unilaterale
(ossia in difetto di contraddittorio fra le parti) mediante l'utilizzazione di criteri dei quali
è stata significativamente taciuta la fonte giuridica e che non appare improprio, pertanto, ritenere arbitrari.
I.5 L'opposizione va dunque accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'assorbimento d'ogni altra questione.
22 TRIBUNALE DI PALMI N. 1186/2023 R.G.
II
Sul regolamento delle spese
Le spese del giudizio, che a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'opposta, sono liquidate a favore dell'opponente come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 10.136,99], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione (Cass. civ. n. 29857/2023) e fase decisionale]
e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M. n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari, Avvocati Rocco Carbone e Monica
Seminara, che ne hanno fatto rituale richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 260/2023 (RG n. 914/2023) emesso il 6-7 luglio 2023 dal
Tribunale di Palmi;
2) condanna l'opposta in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a pagare in favore dell'opponente le spese di lite che Parte_1 liquida in complessive € 2.685,50 [di cui € 2.540,00 per compensi (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale) ed € 145,50 per spese vive documentate (€ 118,50 per il contributo unificato ed € 27,00 per la marca I.R.)], oltre alle spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge che distrae in favore dei difensori antistatari Avvocati Rocco
Carbone e Monica Seminara.
Così deciso in Palmi 26 Giugno 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
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