Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, relativo alle liste "C" e "D" annesse all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, relativo alle liste "C" e "D" annesse all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.